TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. Cosentino Presidente dott. A. D'Elia Giudice rel. dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 C.F._1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. CAROSI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine Controparte_1 C.F._2 in calce dall'avv. CONTI MICAELA, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 14 20122 MILANO presso lo studio del medesimo
CONVENUTO
(GIÀ ) Controparte_2 Controparte_3
E
Controparte_4
HIAMATI contumaci
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
e, dopo aver dedotto di essere erede legittimo e legittimario, in quanto figlio di (nata a [...]
NO ON il 30.08.1922 e ivi deceduta il 28.06.2019), la quale aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico (del 18.10.2011 n.188 rep. atti ultima volontà notaio passato Per_2 al repertorio degli atti tra vivi con verbale redatto dallo stesso notaio in data 8.07.2019 n. 137771/34038 rep.), con cui aveva nominato eredi testamentari i due figli, cui Parte_1 aveva lasciato la sola quota di legittima, ed cui aveva lasciato il restante patrimonio;
e Controparte_1 dopo aver dato atto della consistenza del relictum (immobili in Legnano per un valore di circa € 680.000,00, in NO ON per un valore di circa €1.352.500,00, in Alassio per circa €250.000,00, in Albenga per circa €168.750,00, quote societarie della società ON per €225.000,00, saldo attivo del conto bancario UBI per €29.788,00, come descritto nella dichiarazione di successione presentata) per un valore complessivo di €2.706.000,00 e del donatum (ad 1/2 dell'immobile in NO Controparte_1
ON -via Montello, 19- del valore di €164.500,00 con atto del 19.07.1984, quota societaria del 2% della Eurogi s.r.l. del valore di €14.000,00 con atto del 10.11.2010, l'intera quota della Immobiliare E.G. del valore di €2.269.000,00 con atto del 10.11.2010, immobile sito nel Principato di Monaco del valore di €2.850.000,00 con atto del 28.09.2004, denaro per €107.000,00 con movimentazione su conto UBI) per un valore complessivo di €6.295.000,00, dell'assenza di debiti ereditari, e, dunque, un patrimonio relitto complessivo di €9.001.038,00 con propria quota di legittima di 1/3 pari ad € 3.000.346 e conseguente proprio diritto di integrazione della quota di legittima per €2.070.346,00, chiedeva, previa declaratoria della propria qualità di erede legittimo e legittimario della defunta madre
[...] nonché della consistenza del patrimonio ereditario per complessivi €9.001.038,00 e che la Per_3 porzione di beni ricevuti era inferiore a quella prevista dalla legge, la riduzione delle disposizioni testamentarie e, in caso di insufficienza, delle donazioni, per lesione della propria quota di legittima, con facoltà per il convenuto di pagare l'equivalente in denaro. Chiedeva inoltre, per il caso di instaurazione della comunione ereditaria, lo scioglimento della stessa. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva in primo luogo l'incompletezza Controparte_1
e l'inesattezza della descrizione dell'asse ereditario contenuta nell'atto di citazione, stante l'omessa indicazione dei debiti ereditari (per badanti, spese funerarie, notarili, imposte, ecc.) di importo totale superiore ad €100.000,00, del donatum disposto dalla de cuius a favore dell'attore (quota societaria di 16,5% della Confezioni La Rosa s.r.l. risalente al 1977, dopo che la madre aveva convinto il convenuto a procedere nello stesso modo a favore dell'attore; negozio in Busto Arsizio, la somma di £520.000,…) o di entrambi i figli (immobile adibito ad albergo sito in Comune di Laigueglia donato da entrambi i genitori a favore di entrambi i figli per un valore complessivo di €930.000,00), nonché di donazioni effettuate dal convenuto in favore dell'attore su indicazione materna;
contestava altresì la stima effettuata dall'attore dei beni donatigli, in quanto sovrastimati;
chiedeva quindi, previo ricalcolo dell'asse ereditario della defunta mediante collazione con riferimento anche alle donazioni effettuate dalla testatrice a favore del figlio Pt_1
o di entrambi i figli, la reiezione delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva la compensazione ed in via ulteriormente gradata, la riduzione delle disposizioni testamentarie della sino ad integrazione Persona_1 della quota spettante all'attore, con riconoscimento a favore del fratello delle corrispondenti quote di proprietà sugli immobili e società oggetto dell'asse ereditario e con esclusione del convenuto da qualunque obbligo di soddisfazione per equivalente.
pagina 2 di 7 Trattata la causa davanti al primo G.I. e richiesta documentazione utile al fine di valutare l'integrità del contradittorio, era successivamente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti e , che non si costituivano in giudizio e ne Controparte_2 Controparte_4 veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie (ove le parti contestavano le reciproche deduzioni ed istanze), su espressa richiesta delle parti anche a fini transattivi, la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile e d'estimo con successive integrazioni e chiarimenti. Tentata, invano, la conciliazione della lite, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2025, ove era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti di causa nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che risulta incontestato che Parte_1 ed sono eredi di e che l'azione esperita in via principale
[...] Controparte_1 Persona_1 dall'attore è volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o, in caso di insufficienza, delle donazioni effettuate dalla madre a favore del convenuto, per asserita lesione della propria quota di legittima. Ritiene, infatti, l'attore che i beni relitti e donatigli non sarebbero sufficienti ad apporzionarlo, stante il valore della massa ereditaria ricalcolata a seguito della riunione fittizia. Premesso ciò, in tema di azione di riduzione, attività preliminare è la determinazione della massa relitta, che ha funzione ricognitiva per individuare i beni del patrimonio ereditario così da determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art.556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. Pertanto, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purché gravi precise e concordanti. L'attore, dunque, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/2017; Cass.18199/2020). Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, non solo la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum, ma anche l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art.564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione: deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art. 564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. pagina 3 di 7 La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo della morte, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri degli artt.747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art. 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Ciò detto, la domanda dell'attore avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile non può trovare accoglimento. Osserva il Collegio come non sia possibile accertare con esattezza la lamentata lesione, non potendosi calcolare con certezza l'ammontare della quota di cui la defunta poteva disporre. Nella fattispecie in esame l'attore non ha, invero, offerto l'esatta prova di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione da parte della defunta madre, così impedendo non solo di procedere alla riunione fittizia, ma anche di assolvere all'onere di imputazione imposto dall'art.564, comma 2, c.c.. L'attore ha omesso, infatti, di indicare donazioni effettuate nei suoi confronti (nonché alcune nei confronti del convenuto) e non ha dato atto della presenza di debiti ereditari. Invero, nel proprio atto Parte_1 di citazione non ha menzionato la sussistenza di alcun debito ereditario e di donazioni in proprio favore (v. pag. 4 dell'atto introduttivo “…non essendo allo stato conosciuto alcun passivo ereditario e non sussistendo donazioni fatte dalla de cuius in favore dell'attore…”), allegando esclusivamente donatum disposto dalla madre a favore del convenuto: l'allegazione effettuata dall'attore è, dunque, in parte non veritiera, oltre che gravemente lacunosa. L'incompletezza è stata parzialmente corretta dalla costituzione del convenuto, che ha allegato la presenza di altre liberalità (non totalmente disconosciute dall'attore) a favore del solo attore o di entrambi i fratelli. Nella prima memoria ex art.183 c.p.c., poi, l'attore si è limitato a rinnovare e ribadire il disconoscimento delle fotocopie prodotte dalla controparte con docc. nn.6 e 7 come già espresso alla prima udienza, senza tuttavia prendere specifica posizione sulla presenza o meno di debiti ereditari e, circostanza ancor più grave, sulla donazione relativa al trasferimento della quota del 16,5% della società Confezioni La Rosa. Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano tutti riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione. A ciò si aggiunga che la presenza di debiti ereditari (quanto meno di quelli attinenti al funerale nonché alla dichiarazione ed alle tasse di successione) poteva e doveva essere indicata in citazione dall'attore, anch'egli erede della defunta seppure per la sola quota di legittima. La documentazione fornita da parte convenuta in ordine ai debiti ereditari, inoltre, non permette di determinarne l'esatta consistenza, dal momento che per alcune voci di spesa non vi è la relativa fattura quietanzata (fiorista, badante, ecc.). È di tutta evidenza, quindi, che il mancato assolvimento da parte dell'attore del proprio onere di allegare e provare tanto i debiti quanto l'ammontare delle donazioni fatte in vita dalla defunta non permette di verificare se effettivamente vi sia stata, o meno, una lesione della quota di legittima, essendo impedito al Collegio di operare la riunione fittizia. Essenzialmente, quindi, l'attore ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dalla de cuius, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni per reintegrarla. Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di ulteriori donazioni e/o debiti non sia stato dovuto al convincimento dell'attore dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. pagina 4 di 7 Ancor prima, peraltro, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di procedere all'imputazione ex art. 564 comma 2 c.p.c. delle donazioni allo stesso fatte, avendo lo stesso affermato di non averne ricevute. Ed infatti, se è vero che all'attore è stata attribuita dalla madre la sola quota di legittima in virtù del testamento pubblico del 18.10.2011, astrattamente ciò non toglie che la sua quota di legittima ben avrebbe potuto essere soddisfatta, per intero o anche solo parzialmente, mediante le liberalità già ricevute e taciute al Collegio. Occorre infatti ribadire che il legislatore tutela la quota di riserva dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, ammettendo che i diritti del legittimario siano soddisfatti anche tramite donazione in vita o legati. Proprio per questo motivo il codice civile prevede l'obbligo per il legittimario che agisca in riduzione di imputare alla sua quota di legittima quanto ricevuto a titolo di donazione o di legato, salvo nel caso in cui ne sia stato espressamente dispensato (sul punto nulla è stato dedotto). Conclusivamente, l'attore non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della dedotta lesione della propria quota di riserva. La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili. Deve, pertanto, concludersi che l'attore non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che gli incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. 10456/2025, Cass. 18199/2020, Cass. 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di divisione della comunione ereditaria per avere l'ausiliario del Tribunale individuato consistenti difformità catastali nonché abusi edilizi non sanati (anche a seguito di esplicito invito a sanare), negli immobili ereditari nonché in quelli facenti parte del donatum, ostativi alla divisione giudiziale del bene. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, avallato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2019 n. 25021, la divisibilità degli immobili abusivi in comunione ereditaria è preclusa dal disposto dell'art.17, primo comma, L.47/1985 (oggi sostituito dall'analogo art. 46 d.p.r. 2001 n. 380, che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì alla divisione degli immobili abusivi il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste. La sanzione della nullità per gli atti tra vivi risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi. La Corte di Cassazione, con detta pronuncia - superando l'impostazione giurisprudenziale che aveva fatto discendere dalla natura dichiarativa della divisione ereditaria l'inapplicabilità della sanzione della nullità alle divisioni ereditarie ed affermata la natura inter vivos del contratto di divisione ereditaria - ha affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità, prevista dall'art.46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (già art.17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
pagina 5 di 7 Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte in tema di divisione negoziale hanno evidenti conseguenze sulla divisione giudiziale dell'eredità. Sul punto, e con riferimento a fattispecie simile a quella per cui è causa, detta pronuncia delle Sezioni Unite ha, quindi, ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt.46 del d.P.R. n.380 del 2001 e 40 della legge n.47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi” (v. Cass. S.U.
7.10.2019 n. 25021). Il Tribunale non può, pertanto, disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Deve, in conclusione, trovare applicazione nel caso per cui è causa il seguente principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (cfr. Cass. S.U. 25021/2019). Avendo il C.T.U. segnalato la presenza, in molti degli immobili de quibus, di difformità catastali rilevanti ex art. 29, co. 1 bis, L. n. 52/1985 nonché violazioni di prescrizioni edilizie e urbanistiche vigenti (indicando nella relazione di stima anche il valore delle spese di regolarizzazione e sanatoria), la domanda di divisione risulta, pertanto, inaccoglibile alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sopra citata sentenza a sezioni unite della S.C., senza che nessuna delle parti, sebbene sollecitata, abbia neanche allegato di aver avviato la necessaria sanatoria. Le conclusioni, cui è pervenuta la relazione peritale, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente tecnico d'ufficio risposto ai quesiti che gli sono stati posti e alle osservazioni dei c.t.p. delle parti. Nel rispondere ai quesiti, il C.T.U., in particolare, ha riscontrato che svariati immobili facenti parti del relictum ed alcuni immobili facenti parte del donatum presentano situazioni di irregolarità edilizie, urbanistiche e catastali, individuando nel dettaglio tutte le difformità urbanistiche dei beni relitti, le possibilità di sanatoria e le spese di regolarizzazione, cui le parti, sebbene (si ribadisce) all'uopo sollecitate, non si sono attivate. Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di specifica tempestiva richiesta dei condividenti volta alla limitazione della divisione ai soli immobili non abusivi, nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata in forza del principio dell'universalità della divisione, non derogato dalla volontà espressa da almeno una delle parti, come indicato dall'arresto delle Sezioni Unite della S.C., sopra citato. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicato dallo stesso attore. pagina 6 di 7 Le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico solidale delle parti in quanto svolte nell'interesse della massa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara che ed sono eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
1) rigetta le domande svolte;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto, che si liquidano in complessivi
€49.336,00, oltre oneri di legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u.. Busto Arsizio, 15.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
A.D'Elia dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. Cosentino Presidente dott. A. D'Elia Giudice rel. dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 C.F._1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. CAROSI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a margine Controparte_1 C.F._2 in calce dall'avv. CONTI MICAELA, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 14 20122 MILANO presso lo studio del medesimo
CONVENUTO
(GIÀ ) Controparte_2 Controparte_3
E
Controparte_4
HIAMATI contumaci
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
e, dopo aver dedotto di essere erede legittimo e legittimario, in quanto figlio di (nata a [...]
NO ON il 30.08.1922 e ivi deceduta il 28.06.2019), la quale aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico (del 18.10.2011 n.188 rep. atti ultima volontà notaio passato Per_2 al repertorio degli atti tra vivi con verbale redatto dallo stesso notaio in data 8.07.2019 n. 137771/34038 rep.), con cui aveva nominato eredi testamentari i due figli, cui Parte_1 aveva lasciato la sola quota di legittima, ed cui aveva lasciato il restante patrimonio;
e Controparte_1 dopo aver dato atto della consistenza del relictum (immobili in Legnano per un valore di circa € 680.000,00, in NO ON per un valore di circa €1.352.500,00, in Alassio per circa €250.000,00, in Albenga per circa €168.750,00, quote societarie della società ON per €225.000,00, saldo attivo del conto bancario UBI per €29.788,00, come descritto nella dichiarazione di successione presentata) per un valore complessivo di €2.706.000,00 e del donatum (ad 1/2 dell'immobile in NO Controparte_1
ON -via Montello, 19- del valore di €164.500,00 con atto del 19.07.1984, quota societaria del 2% della Eurogi s.r.l. del valore di €14.000,00 con atto del 10.11.2010, l'intera quota della Immobiliare E.G. del valore di €2.269.000,00 con atto del 10.11.2010, immobile sito nel Principato di Monaco del valore di €2.850.000,00 con atto del 28.09.2004, denaro per €107.000,00 con movimentazione su conto UBI) per un valore complessivo di €6.295.000,00, dell'assenza di debiti ereditari, e, dunque, un patrimonio relitto complessivo di €9.001.038,00 con propria quota di legittima di 1/3 pari ad € 3.000.346 e conseguente proprio diritto di integrazione della quota di legittima per €2.070.346,00, chiedeva, previa declaratoria della propria qualità di erede legittimo e legittimario della defunta madre
[...] nonché della consistenza del patrimonio ereditario per complessivi €9.001.038,00 e che la Per_3 porzione di beni ricevuti era inferiore a quella prevista dalla legge, la riduzione delle disposizioni testamentarie e, in caso di insufficienza, delle donazioni, per lesione della propria quota di legittima, con facoltà per il convenuto di pagare l'equivalente in denaro. Chiedeva inoltre, per il caso di instaurazione della comunione ereditaria, lo scioglimento della stessa. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva in primo luogo l'incompletezza Controparte_1
e l'inesattezza della descrizione dell'asse ereditario contenuta nell'atto di citazione, stante l'omessa indicazione dei debiti ereditari (per badanti, spese funerarie, notarili, imposte, ecc.) di importo totale superiore ad €100.000,00, del donatum disposto dalla de cuius a favore dell'attore (quota societaria di 16,5% della Confezioni La Rosa s.r.l. risalente al 1977, dopo che la madre aveva convinto il convenuto a procedere nello stesso modo a favore dell'attore; negozio in Busto Arsizio, la somma di £520.000,…) o di entrambi i figli (immobile adibito ad albergo sito in Comune di Laigueglia donato da entrambi i genitori a favore di entrambi i figli per un valore complessivo di €930.000,00), nonché di donazioni effettuate dal convenuto in favore dell'attore su indicazione materna;
contestava altresì la stima effettuata dall'attore dei beni donatigli, in quanto sovrastimati;
chiedeva quindi, previo ricalcolo dell'asse ereditario della defunta mediante collazione con riferimento anche alle donazioni effettuate dalla testatrice a favore del figlio Pt_1
o di entrambi i figli, la reiezione delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva la compensazione ed in via ulteriormente gradata, la riduzione delle disposizioni testamentarie della sino ad integrazione Persona_1 della quota spettante all'attore, con riconoscimento a favore del fratello delle corrispondenti quote di proprietà sugli immobili e società oggetto dell'asse ereditario e con esclusione del convenuto da qualunque obbligo di soddisfazione per equivalente.
pagina 2 di 7 Trattata la causa davanti al primo G.I. e richiesta documentazione utile al fine di valutare l'integrità del contradittorio, era successivamente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti e , che non si costituivano in giudizio e ne Controparte_2 Controparte_4 veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie (ove le parti contestavano le reciproche deduzioni ed istanze), su espressa richiesta delle parti anche a fini transattivi, la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile e d'estimo con successive integrazioni e chiarimenti. Tentata, invano, la conciliazione della lite, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2025, ove era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti di causa nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che risulta incontestato che Parte_1 ed sono eredi di e che l'azione esperita in via principale
[...] Controparte_1 Persona_1 dall'attore è volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o, in caso di insufficienza, delle donazioni effettuate dalla madre a favore del convenuto, per asserita lesione della propria quota di legittima. Ritiene, infatti, l'attore che i beni relitti e donatigli non sarebbero sufficienti ad apporzionarlo, stante il valore della massa ereditaria ricalcolata a seguito della riunione fittizia. Premesso ciò, in tema di azione di riduzione, attività preliminare è la determinazione della massa relitta, che ha funzione ricognitiva per individuare i beni del patrimonio ereditario così da determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art.556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. Pertanto, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purché gravi precise e concordanti. L'attore, dunque, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/2017; Cass.18199/2020). Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, non solo la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum, ma anche l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art.564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione: deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art. 564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. pagina 3 di 7 La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo della morte, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri degli artt.747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art. 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Ciò detto, la domanda dell'attore avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile non può trovare accoglimento. Osserva il Collegio come non sia possibile accertare con esattezza la lamentata lesione, non potendosi calcolare con certezza l'ammontare della quota di cui la defunta poteva disporre. Nella fattispecie in esame l'attore non ha, invero, offerto l'esatta prova di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione da parte della defunta madre, così impedendo non solo di procedere alla riunione fittizia, ma anche di assolvere all'onere di imputazione imposto dall'art.564, comma 2, c.c.. L'attore ha omesso, infatti, di indicare donazioni effettuate nei suoi confronti (nonché alcune nei confronti del convenuto) e non ha dato atto della presenza di debiti ereditari. Invero, nel proprio atto Parte_1 di citazione non ha menzionato la sussistenza di alcun debito ereditario e di donazioni in proprio favore (v. pag. 4 dell'atto introduttivo “…non essendo allo stato conosciuto alcun passivo ereditario e non sussistendo donazioni fatte dalla de cuius in favore dell'attore…”), allegando esclusivamente donatum disposto dalla madre a favore del convenuto: l'allegazione effettuata dall'attore è, dunque, in parte non veritiera, oltre che gravemente lacunosa. L'incompletezza è stata parzialmente corretta dalla costituzione del convenuto, che ha allegato la presenza di altre liberalità (non totalmente disconosciute dall'attore) a favore del solo attore o di entrambi i fratelli. Nella prima memoria ex art.183 c.p.c., poi, l'attore si è limitato a rinnovare e ribadire il disconoscimento delle fotocopie prodotte dalla controparte con docc. nn.6 e 7 come già espresso alla prima udienza, senza tuttavia prendere specifica posizione sulla presenza o meno di debiti ereditari e, circostanza ancor più grave, sulla donazione relativa al trasferimento della quota del 16,5% della società Confezioni La Rosa. Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano tutti riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione. A ciò si aggiunga che la presenza di debiti ereditari (quanto meno di quelli attinenti al funerale nonché alla dichiarazione ed alle tasse di successione) poteva e doveva essere indicata in citazione dall'attore, anch'egli erede della defunta seppure per la sola quota di legittima. La documentazione fornita da parte convenuta in ordine ai debiti ereditari, inoltre, non permette di determinarne l'esatta consistenza, dal momento che per alcune voci di spesa non vi è la relativa fattura quietanzata (fiorista, badante, ecc.). È di tutta evidenza, quindi, che il mancato assolvimento da parte dell'attore del proprio onere di allegare e provare tanto i debiti quanto l'ammontare delle donazioni fatte in vita dalla defunta non permette di verificare se effettivamente vi sia stata, o meno, una lesione della quota di legittima, essendo impedito al Collegio di operare la riunione fittizia. Essenzialmente, quindi, l'attore ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dalla de cuius, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni per reintegrarla. Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di ulteriori donazioni e/o debiti non sia stato dovuto al convincimento dell'attore dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. pagina 4 di 7 Ancor prima, peraltro, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di procedere all'imputazione ex art. 564 comma 2 c.p.c. delle donazioni allo stesso fatte, avendo lo stesso affermato di non averne ricevute. Ed infatti, se è vero che all'attore è stata attribuita dalla madre la sola quota di legittima in virtù del testamento pubblico del 18.10.2011, astrattamente ciò non toglie che la sua quota di legittima ben avrebbe potuto essere soddisfatta, per intero o anche solo parzialmente, mediante le liberalità già ricevute e taciute al Collegio. Occorre infatti ribadire che il legislatore tutela la quota di riserva dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, ammettendo che i diritti del legittimario siano soddisfatti anche tramite donazione in vita o legati. Proprio per questo motivo il codice civile prevede l'obbligo per il legittimario che agisca in riduzione di imputare alla sua quota di legittima quanto ricevuto a titolo di donazione o di legato, salvo nel caso in cui ne sia stato espressamente dispensato (sul punto nulla è stato dedotto). Conclusivamente, l'attore non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della dedotta lesione della propria quota di riserva. La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili. Deve, pertanto, concludersi che l'attore non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che gli incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. 10456/2025, Cass. 18199/2020, Cass. 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di divisione della comunione ereditaria per avere l'ausiliario del Tribunale individuato consistenti difformità catastali nonché abusi edilizi non sanati (anche a seguito di esplicito invito a sanare), negli immobili ereditari nonché in quelli facenti parte del donatum, ostativi alla divisione giudiziale del bene. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, avallato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2019 n. 25021, la divisibilità degli immobili abusivi in comunione ereditaria è preclusa dal disposto dell'art.17, primo comma, L.47/1985 (oggi sostituito dall'analogo art. 46 d.p.r. 2001 n. 380, che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì alla divisione degli immobili abusivi il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste. La sanzione della nullità per gli atti tra vivi risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi. La Corte di Cassazione, con detta pronuncia - superando l'impostazione giurisprudenziale che aveva fatto discendere dalla natura dichiarativa della divisione ereditaria l'inapplicabilità della sanzione della nullità alle divisioni ereditarie ed affermata la natura inter vivos del contratto di divisione ereditaria - ha affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità, prevista dall'art.46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (già art.17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
pagina 5 di 7 Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte in tema di divisione negoziale hanno evidenti conseguenze sulla divisione giudiziale dell'eredità. Sul punto, e con riferimento a fattispecie simile a quella per cui è causa, detta pronuncia delle Sezioni Unite ha, quindi, ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt.46 del d.P.R. n.380 del 2001 e 40 della legge n.47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi” (v. Cass. S.U.
7.10.2019 n. 25021). Il Tribunale non può, pertanto, disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Deve, in conclusione, trovare applicazione nel caso per cui è causa il seguente principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (cfr. Cass. S.U. 25021/2019). Avendo il C.T.U. segnalato la presenza, in molti degli immobili de quibus, di difformità catastali rilevanti ex art. 29, co. 1 bis, L. n. 52/1985 nonché violazioni di prescrizioni edilizie e urbanistiche vigenti (indicando nella relazione di stima anche il valore delle spese di regolarizzazione e sanatoria), la domanda di divisione risulta, pertanto, inaccoglibile alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sopra citata sentenza a sezioni unite della S.C., senza che nessuna delle parti, sebbene sollecitata, abbia neanche allegato di aver avviato la necessaria sanatoria. Le conclusioni, cui è pervenuta la relazione peritale, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente tecnico d'ufficio risposto ai quesiti che gli sono stati posti e alle osservazioni dei c.t.p. delle parti. Nel rispondere ai quesiti, il C.T.U., in particolare, ha riscontrato che svariati immobili facenti parti del relictum ed alcuni immobili facenti parte del donatum presentano situazioni di irregolarità edilizie, urbanistiche e catastali, individuando nel dettaglio tutte le difformità urbanistiche dei beni relitti, le possibilità di sanatoria e le spese di regolarizzazione, cui le parti, sebbene (si ribadisce) all'uopo sollecitate, non si sono attivate. Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di specifica tempestiva richiesta dei condividenti volta alla limitazione della divisione ai soli immobili non abusivi, nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata in forza del principio dell'universalità della divisione, non derogato dalla volontà espressa da almeno una delle parti, come indicato dall'arresto delle Sezioni Unite della S.C., sopra citato. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicato dallo stesso attore. pagina 6 di 7 Le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico solidale delle parti in quanto svolte nell'interesse della massa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara che ed sono eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
1) rigetta le domande svolte;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto, che si liquidano in complessivi
€49.336,00, oltre oneri di legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u.. Busto Arsizio, 15.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
A.D'Elia dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7