CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 8 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022321722 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022321722, notificata il 12.12.2022, per un importo complessivo di € 20.648,85, deducendo:
L'inesistenza della notifica via PEC per provenienza da indirizzo non istituzionale;
L'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle e avviso di accertamento);
Il difetto di motivazione dell'intimazione;
L'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendo la chiamata in causa dell'Ente Impositore ex art. 39 D.Lgs. 112/1999.
Con ordinanza 233/25 il Collegio :… Rilevata la fondatezza della richiesta in quanto il terzo carico tributario contenuto nell'intimazione impugnata riguarda Avviso di Accertamento n. TY301H200039/2019, asseritamente notificato in data 05.02.2019, riferito a IRAP - anno 2013, per un ammontare complessivo pari ad €. 20.030,99 la cui attività – compresa quella di notifica dell'atto impugnato - è riferita all'ente impositore;
che la parte ricorrente non ha convenuto in giudizio lo stesso alterando il principio del contraddittorio;
P.Q.M.
visto l'art. 14 dlgs 546/92, Ordina che a cura del ricorrente sia chiamata in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo e ciò entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia per la trattazione all'udienza del 7.5.25. Palermo, 18.12.24. F.tp Il relatore F.o
Il Prtesidnete
La parte ricorrente depositava brevi repliche ove rappresentava che l'azione incardinata il 21.12.2022, è stata promossa nei soli confronti dell'AdER, non essendo applicabile il nuovo c.
6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
n. 546/92 come introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. d), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ne ha disposto la sua applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024 (non applicabile, dunque, all'odierno giudizio in quanto iscritto a ruolo in data 21.12.2022).
Pertanto non eseguiva l'ordinanza.
Della quale ne chiedeva la revoca.
Con riferimento alle cartelle ne deduceva la irregolare notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.La notifica dell'intimazione è avvenuta via PEC, modalità prevista dall'art. 26, comma 2, DPR 602/1973 e dall'art. 60, comma 7, DPR 600/1973. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 39513/2021; Cass. 30948/2019) ha chiarito che la notifica può avvenire anche mediante copia informatica dell'atto originario, senza necessità di firma digitale, purché il destinatario ne abbia avuto conoscenza. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato l'atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ogni eventuale vizio è sanato per raggiungimento dello scopo.
2. Sulla notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto prova della notifica delle cartelle: Cartella n. 29620160017863502000 notificata il 05.11.2016 mediante deposito in casa comunale;
Cartella n. 29920170014697568001 notificata il 10.04.2017 via PEC, con successiva comunicazione
In ordine alle due cartelle si osserva infatti che:
1. la cartella di pagamento n.29620160017863502000 è stata notificata in data 05.11.2016, mediante deposito in casa comunale, come si evince dalla relata allegata in atti unitamente alla copia dell'avvento deposito;
2. la cartella n. 29920170014697568001 è stata notificata a mezzo pec in data 10.04.2017, con le modalità di cui all'art 26, comma due, DPR 602/73, giusta comunicazione raccomandata a/r di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973. Non essendo stato possibile rinvenire pec nell'INI-PEC, trattandosi di professionista tenuto alla pec.
3. Inoltre, per l'emergenza sanitaria da COVID 19, l'attività di riscossione, come pure quella degli Enti
Impositori, è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, come da seguenti disposizioni normative urgenti succedutesi dal marzo 2020
La giurisprudenza (Cass. SS.UU. 10012/2021) ha chiarito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il deposito e la raccomandata informativa. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta automaticamente la nullità, ove il destinatario abbia avuto conoscenza dell'atto e non abbia impugnato nei termini. Nel caso di specie, le cartelle non sono state impugnate nei termini di legge, e pertanto il credito è divenuto definitivo.
3. Sul difetto di motivazione dell'intimazione
L'intimazione di pagamento è conforme al modello ministeriale e contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 DPR 602/1973 e dall'art. 7 L. 212/2000. Il ricorrente ha potuto individuare l'Ente creditore, la tipologia del carico, gli importi e gli atti presupposti. La motivazione è sufficiente a garantire il diritto di difesa.
4 Sulla prescrizione
4.1 La Cartella n. 29620160017863502000, notificata il 05/11/2016 è parzialmente prescritta con riferimento al ruolo relativo a Tasse Automobilistiche 2011 in quanto cartella notificata in data tale Ente (€) 227,17 .La medesima cartella va invece confermata per il ruolo emesso dalla Camera di commercio di Palermo Ufficio diritto annuale In quanto la prescrizione è quinquennale.
4.2 La Cartella n. 29620170014697538001, notificata il 10/04/2017 attiene a tributi erariali e va confermata trattandosi di prescrizione quinquennale.
4 3 La pretesa contenuta nell' Avviso di accertamento n. TY301H200039/2019, notificato il 05/02/2019
(riferimento interno n.89620015969951001000) riguarda tributi erariali (IRAp ed accessori) e e va confermata. Per essa i si applica la prescrizione decennale (Cass. 12740/2020).
5. Inadempimento dell'ordinanza 233/25 da parte del ricorrente. La parte ricorrente non ha eseguito l'ordinanza con cui veniva onerata di chiamare il terzo e ne chiede la revoca.
Il Collegio ritiene sussistente una lesione diretta del principio del contraddittorio in quanto la parte ricorrente ha escluso dal giudizio il legittimo contraddittore, tenuto conto che l'agenzia era quella che aveva proceduto alla notifica dell'avviso richiamato nell'intimazione.
In ogni caso l'art. 14 del dlgs 546/92 precedente versione, commi 1 e 2 [ 1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza] vigente all'epoca della proposizione del ricorso attribuisce al giudice il potere di decidere le modalità della integrazione del contraddittorio
Ne consegue che il ricorso è inammissibile con riferimento al carico tributario di cui all'avviso di accertamento per mancata integrazione del contraddittorio.
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese con ADER.
Nulla per le spese con l'Agenzia delle Entrate, che non è stata evocata in giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso
1. Annulla la Cartella n. 29620160017863502000, limitatamente al ruolo relativo a Tasse
Automobilistiche 2011 € 227,17. Conferma la medesima cartella nel resto - ruolo emesso dalla Camera di commercio di Palermo - € 148,57
2. Conferma la Cartella n. 29620170014697538001 € 236,24
3. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento n. TY301H200039/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo ufficio controlli.
Compensa le spese con ADER.
Nulla per le spese con L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo ufficio controlli
Palermo 17.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 8 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022321722 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022321722, notificata il 12.12.2022, per un importo complessivo di € 20.648,85, deducendo:
L'inesistenza della notifica via PEC per provenienza da indirizzo non istituzionale;
L'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle e avviso di accertamento);
Il difetto di motivazione dell'intimazione;
L'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendo la chiamata in causa dell'Ente Impositore ex art. 39 D.Lgs. 112/1999.
Con ordinanza 233/25 il Collegio :… Rilevata la fondatezza della richiesta in quanto il terzo carico tributario contenuto nell'intimazione impugnata riguarda Avviso di Accertamento n. TY301H200039/2019, asseritamente notificato in data 05.02.2019, riferito a IRAP - anno 2013, per un ammontare complessivo pari ad €. 20.030,99 la cui attività – compresa quella di notifica dell'atto impugnato - è riferita all'ente impositore;
che la parte ricorrente non ha convenuto in giudizio lo stesso alterando il principio del contraddittorio;
P.Q.M.
visto l'art. 14 dlgs 546/92, Ordina che a cura del ricorrente sia chiamata in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo e ciò entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia per la trattazione all'udienza del 7.5.25. Palermo, 18.12.24. F.tp Il relatore F.o
Il Prtesidnete
La parte ricorrente depositava brevi repliche ove rappresentava che l'azione incardinata il 21.12.2022, è stata promossa nei soli confronti dell'AdER, non essendo applicabile il nuovo c.
6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
n. 546/92 come introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. d), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ne ha disposto la sua applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024 (non applicabile, dunque, all'odierno giudizio in quanto iscritto a ruolo in data 21.12.2022).
Pertanto non eseguiva l'ordinanza.
Della quale ne chiedeva la revoca.
Con riferimento alle cartelle ne deduceva la irregolare notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.La notifica dell'intimazione è avvenuta via PEC, modalità prevista dall'art. 26, comma 2, DPR 602/1973 e dall'art. 60, comma 7, DPR 600/1973. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 39513/2021; Cass. 30948/2019) ha chiarito che la notifica può avvenire anche mediante copia informatica dell'atto originario, senza necessità di firma digitale, purché il destinatario ne abbia avuto conoscenza. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato l'atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ogni eventuale vizio è sanato per raggiungimento dello scopo.
2. Sulla notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto prova della notifica delle cartelle: Cartella n. 29620160017863502000 notificata il 05.11.2016 mediante deposito in casa comunale;
Cartella n. 29920170014697568001 notificata il 10.04.2017 via PEC, con successiva comunicazione
In ordine alle due cartelle si osserva infatti che:
1. la cartella di pagamento n.29620160017863502000 è stata notificata in data 05.11.2016, mediante deposito in casa comunale, come si evince dalla relata allegata in atti unitamente alla copia dell'avvento deposito;
2. la cartella n. 29920170014697568001 è stata notificata a mezzo pec in data 10.04.2017, con le modalità di cui all'art 26, comma due, DPR 602/73, giusta comunicazione raccomandata a/r di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973. Non essendo stato possibile rinvenire pec nell'INI-PEC, trattandosi di professionista tenuto alla pec.
3. Inoltre, per l'emergenza sanitaria da COVID 19, l'attività di riscossione, come pure quella degli Enti
Impositori, è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, come da seguenti disposizioni normative urgenti succedutesi dal marzo 2020
La giurisprudenza (Cass. SS.UU. 10012/2021) ha chiarito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il deposito e la raccomandata informativa. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta automaticamente la nullità, ove il destinatario abbia avuto conoscenza dell'atto e non abbia impugnato nei termini. Nel caso di specie, le cartelle non sono state impugnate nei termini di legge, e pertanto il credito è divenuto definitivo.
3. Sul difetto di motivazione dell'intimazione
L'intimazione di pagamento è conforme al modello ministeriale e contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 DPR 602/1973 e dall'art. 7 L. 212/2000. Il ricorrente ha potuto individuare l'Ente creditore, la tipologia del carico, gli importi e gli atti presupposti. La motivazione è sufficiente a garantire il diritto di difesa.
4 Sulla prescrizione
4.1 La Cartella n. 29620160017863502000, notificata il 05/11/2016 è parzialmente prescritta con riferimento al ruolo relativo a Tasse Automobilistiche 2011 in quanto cartella notificata in data tale Ente (€) 227,17 .La medesima cartella va invece confermata per il ruolo emesso dalla Camera di commercio di Palermo Ufficio diritto annuale In quanto la prescrizione è quinquennale.
4.2 La Cartella n. 29620170014697538001, notificata il 10/04/2017 attiene a tributi erariali e va confermata trattandosi di prescrizione quinquennale.
4 3 La pretesa contenuta nell' Avviso di accertamento n. TY301H200039/2019, notificato il 05/02/2019
(riferimento interno n.89620015969951001000) riguarda tributi erariali (IRAp ed accessori) e e va confermata. Per essa i si applica la prescrizione decennale (Cass. 12740/2020).
5. Inadempimento dell'ordinanza 233/25 da parte del ricorrente. La parte ricorrente non ha eseguito l'ordinanza con cui veniva onerata di chiamare il terzo e ne chiede la revoca.
Il Collegio ritiene sussistente una lesione diretta del principio del contraddittorio in quanto la parte ricorrente ha escluso dal giudizio il legittimo contraddittore, tenuto conto che l'agenzia era quella che aveva proceduto alla notifica dell'avviso richiamato nell'intimazione.
In ogni caso l'art. 14 del dlgs 546/92 precedente versione, commi 1 e 2 [ 1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza] vigente all'epoca della proposizione del ricorso attribuisce al giudice il potere di decidere le modalità della integrazione del contraddittorio
Ne consegue che il ricorso è inammissibile con riferimento al carico tributario di cui all'avviso di accertamento per mancata integrazione del contraddittorio.
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese con ADER.
Nulla per le spese con l'Agenzia delle Entrate, che non è stata evocata in giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso
1. Annulla la Cartella n. 29620160017863502000, limitatamente al ruolo relativo a Tasse
Automobilistiche 2011 € 227,17. Conferma la medesima cartella nel resto - ruolo emesso dalla Camera di commercio di Palermo - € 148,57
2. Conferma la Cartella n. 29620170014697538001 € 236,24
3. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento n. TY301H200039/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo ufficio controlli.
Compensa le spese con ADER.
Nulla per le spese con L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo ufficio controlli
Palermo 17.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE