Art. 1. Articolo unico.
Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'art 314:
"Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".
Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'art 314:
"Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".