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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1872/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Nicosia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Calire Kelly e Francesca Coppola, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo p.e.c. Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2023 del Giudice di Pace di
Trapani, depositata il 20.4.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
949/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE ha instato per la parziale riforma della sentenza n. Parte_1
290/2023 del Giudice di Pace di Trapani, depositata il 20.4.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 949/2023.
In particolare, l'appellante - premettendo che il primo giudice ha integralmente accolto la domanda spiegata in primo grado avente ad oggetto la richiesta di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004 in dipendenza del ritardo aereo sofferto dal volo denominato FR4494, con partenza dall'aeroporto di Londra Stansted ed arrivo presso quello di Trapani, programmata l'08/08/2022 alle ore 18:00 - ha spiegato un unico motivo d'appello, relativo alla violazione degli artt. 91 e 92 cpc, eccependo l'erroneità della statuizione di prime cure in quanto il Giudice di Pace avrebbe scorrettamente disposto la compensazione delle spese di lite, motivandola sulla scorta del fatto che la questione trattata involgerebbe anche “questioni di carattere presuntivo”.
In tesi del nessuna delle circostanze del caso concreto avrebbe Pt_1 potuto indurre il primo giudice a disporre la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare che ai sensi della sentenza della Corte UE del 04/09/2014: “la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile”, e non anche al momento di a1erraggio o blocco dell'aeromobile; - accertare e dichiarare che l'onere probatorio dell'en:tà del ritardo del volo aereo (solo la soglia o meno delle tre ore ai Cni del riconoscimento della compensazione pecuniaria), ai sensi dell'ordinanza Cass. Civ. n.
1584/2018, incombeva esclusivamente sulla compagnia aerea e non sul passeggero;
- accertare e dichiarare che non ha dato prova del momento in cui si è aperto CP_1 almeno uno dei portelloni dell'aeromobile operante il volo aereo denominato FR4494, tratta Londra Stansted-Trapani, in partenza programmata l'08/08/2022 alle ore
18:00; - ritenere errata la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure;
- accertare e dichiarare, quindi, il diritto dell'appellante Sig. Parte_1 ad avere liquidate in suo favore, oltre alla compensazione pecuniaria con gli
[...] interessi legali (somma correttamente liquidata dal Giudice di Pace di Trapani nella sentenza impugnata), anche le spese legali del giudizio di primo grado, quantificate – come da parametri medi obbligatori di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato col d.m. n.
147/2022 (senza tenere in considerazione la fase istruttoria) - in complessivi € 321,00, di cui € 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali e cpa, ed ulteriori € 43,00 per spese vive;
- con illimitata salvezza di spese e compensi professionali di causa anche del presente grado di impugnazione, oltre spese generali ed accessori di legge. Per l'effetto, si chiede che la sentenza impugnata venga parzialmente cassata dal penultimo rigo di pag.
5 fino alla fine (testo da intendersi qui ritrascri1o e riportato, con conferma dell'importo
2 liquidato a titolo di compensazione pecuniaria pari a € 400,00 oltre interessi legali), e sostituita in favore di una pronuncia che statuisca: “la compagnia aerea non ha fornito alcuna prova liberatoria circa l'ascrivibilità del ritardo a cause eccezionali ed inevitabili e non ha dato dimostrazione dell'apertura dei portelloni dell'aeromobile sono le 3 ore
(secondo la nozione di “orario di arrivo” chiarita dalla sentenza della Corte UE del
04.09.2014), tenuto conto che dalla documentazione rilasciata dalla società in CP_2
a+, risulta che il blocco dell'aeromobile è avvenuto alle ore 00:48 e l'orario non si riferisce certo all'apertura di almeno un portellone, come asserisce erroneamente la compagnia aerea. Pertanto, deve riconoscersi in favore dell'a ore la compensazione pecuniaria pari ad Euro 400,00, ex art. 7, par. 2, Reg. CE 261/2004, trattandosi di volo con trtta a aerea comprese tra 1500 e 3500 chilometri e ricadendo nella previsione di cui al paragrafo 1 le . b). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della , in persona Parte_1 Controparte_3 del legale rapp.te protempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma di € 400,00, a &tolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Condanna al pagamento in favore di parte attrice delle CP_1 spese di lite che si liquidano secondo i parametri forensi medi vigenti, in assenza di fase istruttoria, in complessivi € 321,00, di cui € 278,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre spese generali e c.p.a. come per legge ed iva se dovuta”.
Costituendosi in giudizio, ha – preliminarmente – eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, cpc e, nel merito, ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame spiegato dall'appellante, deducendo la correttezza della disposta compensazione delle spese di lite a motivo dell'asserita violazione del contratto di trasporto da parte del e, in particolare, dell'art. 15.2. del menzionato negozio. La Pt_1 parte appellata ha, infatti, dedotto che il non avrebbe effettuato la Pt_1 procedura di reclamo di cui alle condizioni generali del contratto di trasporto avendo agito direttamente in giudizio per ottenere l'indennizzo.
3 Parte appellata ha, inoltre, dedotto che la compensazione delle spese di lite sarebbe stata correttamente disposta dal primo giudice anche in ragione del breve ritardo che ha interessato il volo FR4494 dell'8.8.2022.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 348 bis comma
1 c.p.c.; B. In via gradata, nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza n. 344/2022 del Giudice di Pace di
Modica. C. Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge.”.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
*****
Tanto premesso, occorre evidenziare che non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. posto che le argomentazioni poste a sostegno del gravame non possono considerarsi prima facie connotate da manifesta inverosimiglianza, con la conseguenza che l'appello è ammissibile e dovrà essere esaminato nel merito.
Va, peraltro, richiamata la pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 secondo cui “L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività” (cfr. anche Cass. S.U. n. 27199 del 16.11.2017).
L'ordinanza invocata dall'appellata non potrebbe essere, dunque, emessa ad esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies cpc, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che
4 sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale stesse. In altri termini,
l'eccezione deve essere respinta anche perché superata ed implicitamente disattesa dal
Tribunale con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies cpc, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d.
"ordinanza filtro”).
*****
Orbene, parte appellante si duole della mancata condanna alle spese di lite della controparte nonostante l'integrale accoglimento della domanda proposta in primo grado;
chiede pertanto – in riforma dell'impugnata sentenza – la condanna della controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, oltre che del grado di appello.
Ora, è noto che, in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 14036/2024).
Orbene, nel caso in esame, il Giudice di pace, nell'accogliere integralmente la domanda spiegata dal ha disposto la compensazione delle spese di Pt_1 lite, motivando tale decisione in quanto la vicenda involgerebbe questioni
“anche di carattere presuntivo” (cfr. pag. 6 sentenza n. 290/2023).
Ritiene il Tribunale che tale motivazione non possa fondatamente sorreggere e giustificare la compensazione integrale delle spese di lite. Ed infatti, nella fattispecie, una volta riconosciuta la sussistenza dei presupposti riconoscimento del chiesto indennizzo ex art. 7 Regolamento CE n.
261/2004, e quindi valutata la fondatezza integrale della domanda attorea – avversata dalla compagnia aerea convenuta – le spese di lite avrebbero dovuto esser regolate in base al principio di soccombenza, con rifusione integrale in favore della parte vittoriosa.
Ed infatti, il Giudice ha ritenuto provato il ritardo di oltre tre ore del velivolo sul quale ha viaggiato il ancorché abbia ancorato tale assunto anche Pt_1 facendo riferimento alla nozione di “orario di arrivo” accolta dalla
5 giurisprudenza comunitaria, che è granitica nell'affermare che “la nozione di
«orario di arrivo», utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo” (cfr. CGUE causa C-452/13, 4 settembre 2014). Trattasi di elemento che non è, però, tale da poter incidere sulle statuizioni relative alle spese di giudizio, tanto più che a fronte della mancata positiva dimostrazione del momento esatto dell'apertura del portellone da parte di risultata sul punto CP_1 soccombente.
Né tale statuizione può giustificarsi sulla scorta delle circostanze addotte da parte appellata: innanzitutto, risulta documentalmente dimostrata l'attivazione della procedura di cui all'art. 15.2. del contratto di trasporto da parte del
(cfr. all. 4 e 5 fascicolo I grado di parte attrice), dovendosi peraltro Pt_1 escludere il ricorrere di un abuso dello strumento processuale da parte dell'attore posta la ferma contestazione della domanda spiegata in primo grado da parte della compagnia aerea convenuta, tale da determinare la necessità di un accertamento giudiziale;
inoltre, il Giudice di Pace non ha affatto motivato la compensazione sull'assunto dell'esistenza di un lieve ritardo, posta anche la natura di mero indennizzo riconosciuto in favore del passeggero che abbia subito un qualsivoglia ritardo areo superiore alle tre ore.
In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza n. 290/2023, va condannata al pagamento delle spese di lite del CP_1 primo grado di giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, in € 346,00, oltre € 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022 (stante la non particolare complessità della vicenda oggetto di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da , in parziale Parte_1
6 riforma della sentenza n. n. 290/2023 del Giudice di Pace di Trapani, depositata il 20.4.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
949/2023, condanna al pagamento delle spese di lite del CP_1 giudizio di primo grado in favore di , che liquida in € Parte_1
346,00, oltre € 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio, liquidate in € 332,00 oltre € 64,50 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 6.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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