Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che l'ente impositore non abbia assolto al proprio onere probatorio in quanto ha depositato solo file in formato PDF relativi a generiche ricevute di consegna PEC, non riconducibili a specifici avvisi di accertamento, mentre la prova della notifica richiederebbe il deposito di file in formato EML.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale della pretesa creditoria

    La Corte non entra nel merito della prescrizione in quanto accoglie il ricorso per vizio di notifica degli atti presupposti, che comporta la nullità della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 59
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo