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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ US, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO OM - Piazza Citta' Di OM N. 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - P.zza Della Repubblica 21020 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250007034222000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 117 2025 00070342 22 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico di IO OM, avente ad oggetto tasse automobilistiche di vari autoveicoli relative all'anno 2019, per complessivi € 4.636,90, oltre interessi e diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica degli Avvisi di accertamento n. 968176211656,
968585425455, 968585425657, 968589757820, 968589758022, 968597548233, 968403185592,
968585446370, 968585446471, 968587559455, 968587559556, 968112206309, 968584173953,
968584174155 richiamati dalla Cartella di pagamento impugnata, chiedendone l'annullamento; la Corte di
Cassazione ha infatti insegnato che “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto, è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”
(cfr. Cass., ord. n. 26660 del 15/9/2023).
Ha eccepito, altresì, la prescrizione triennale della pretesa creditoria, decorrente dalle scadenze dei pagamenti delle tasse automobilistiche dell'anno 2019 indicate nella cartella, prevista dall'art. 5 del D. l.
953/82, così come modificato dall'art. 3 del D. l. 2/86 convertito nella legge 60/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; ha infatti evidenziato che nel caso di specie il termine per la notifica degli avvisi di accertamento, relativo al mancato pagamento dei bolli auto anno 2019, in virtù della “proroga” ex art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, era fissato nel 31 dicembre
2024 e, quindi, la pretesa tributaria è ormai ampiamente prescritta.
Ha pertanto chiesto l'annullamento della predetta Cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, IO OM ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
Ha ricordato che gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario – come le cartelle esattoriali – possono essere impugnati solo per vizi propri e che la cartella de qua, facendo seguito a un avviso di accertamento/ingiunzione, non costituisce nuovo ed autonomo atto impositivo ed è di conseguenza sindacabile in sede giurisdizionale solamente per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ingiunzione.
L'Ente territoriale ha allegato che prima della cartella esattoriale n. 11720250007034222000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla ricorrente sono stati da esso notificati per l'anno d'imposta 2019
e per tasse automobilistiche i presupposti Avvisi di Accertamento
ACC19-968112206309 notificato in data 15.11.2022 per il veicolo targato Targa_1, ACC19-968176211656 notificato in data 15.11.2022 per il veicolo targato Targa_2,
ACC19-968403185592 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_3,
ACC19-968584173953 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_4 periodicità 06/2019-09/2019,
ACC19-968584174155 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_4 periodicità 02/2019-05/2019,
ACC19-968585425455 notificato in data 18.11.2022 per il veicolo targato Targa_5 periodicità 07/2019-10/2019,
ACC19-968585425657 notificato in data 18.11.2022 per il veicolo targato Targa_5 periodicità 03/2019-06/2019,
ACC19-968585446471 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_6 periodicità 03/2019-06/2019,
ACC19-968587559455 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_6 periodicità 07/2019-10/2019,
ACC19-968587559556 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato E,250EW periodicità
03/2019-06/2019,
ACC19-968587559455 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_7 periodicità 07/2019-10/2019,
ACC19-968589757820 notificato in data 18.11.2022 per il veicolo targato Targa_8 periodicità 08/2019-11/2019,
ACC19-968589758022 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_8 periodicità 04/2019-07/2019 e
ACC19-968597548233 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_9, senza che il contribuente pagasse il dovuto o li impugnasse nel termine di legge, con la conseguenza che tutti quegli Avvisi siano divenuti definitivi e che la cartella non sia affetta da alcuna nullità.
In merito all'eccezione di prescrizione, IO OM ha rilevato che i citati Avvisi sono stati notificati tempestivamente, tenuto conto che il termine per il recupero delle somme dovute era per l'anno d'imposta
2019 il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della L. R. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Quanto, invece, alla cartella emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, IO OM ha evidenziato di essersi avvalsa della concessionaria per la riscossione ai fini del recupero coattivo delle somme ancora dovute (D.L. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005) e di non poter essere chiamata a rispondere degli eventuali vizi della condotta dell'Agente della riscossione.
Costituitasi anch'essa, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso e eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, giacché le censure del contribuente attengono agli elementi costitutivi dell'iscrizione a ruolo operata dal menzionato Ente Impositore, essendosi essa limitata a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatole. Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa iscritta a ruolo, ha rimarcato come il periodo di competenza non ha decorrenza dall'anno di riferimento del tributo, ma dalla consegna del ruolo per la riscossione, trasmesso all'Agenzia per l'attività di riscossione solo il 25/3/2025, come risulta dalla copia della cartella prodotta in giudizio, dalla quale decorre il termine di prescrizione.
Con memoria del 16 gennaio 2026, il ricorrente ha replicato a IO OM, rilevando come l'Ente territoriale si sia limitato a depositare alcuni file in formato pdf, accompagnando ciascun Avviso degli ulteriori file, sempre in formato pdf, relativi a generiche ricevute di consegne delle pec, non riconducibili, tuttavia, a precisi e singoli avvisi di accertamento e pertanto privi di appagante valore probatorio;
ha così affermato che IO OM non ha assolto al proprio onere probatorio giacché la prova della notifica degli avvisi di accertamento può essere raggiunta solo mediante la produzione dei file in formato Eml.
Ha fatto a tale riguardo rimando a quanto deciso di recente dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa con sentenza del 9/12/2024 n. 2922/3, la quale, richiamando l'orientamento della Corte di
Cassazione civile sul tema (C. Cass. 8 giugno 2023, n. 16189) ha affermato che “nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Il formato EML, infatti, ha la funzione di verificare l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato PDF prodotta dalla parte, dell'atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta”.
Ha poi contestato le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando come il D. Lgs.
220/2023 abbia introdotto il comma 6-bis all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, così introducendo una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora – come nel caso de quo - eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Ribadendo, poi, quanto alla prescrizione, che, stante la mancata notificazione degli avvisi di accertamento, la pretesa si sia prescritta il 31.12.2024 e, dunque, in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 7 maggio 2025, ha ulteriormente chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere anzitutto rigettata la questione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione.
Va, infatti, rilevato come il D. Lgs. 220/2023 abbia introdotto il comma 6-bis all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, così introducendo una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario: il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'Agente della riscossione, sia l'Ente impositore, qualora – come nel caso che ci occupa - eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Rileva poi il giudicante la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Va rammentato che la Corte di Cassazione ha avuto modo condivisibilmente di insegnare che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”: Cass., Sez. 5, 18/1/2018, n. 1144, Rv. 646699 – 01[1].
Per verificare la validità della cartella di pagamento impugnata è necessario, allora, accertare se sia stata fornita in giudizio la prova appagante della notificazione da parte di IO OM al Ricorrente_1 degli Avvisi di Accertamento presupposti.
Reputa il giudicante che tale accertamento debba concludersi negativamente.
Ancora una volta la convincente regola di giudizio è stata illustrata dal Giudici di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza”: Cass., Sez. 3, 8/6/2023, n. 16189, Rv. 668164.
Applicando tale condivisibile regola di giudizio, deve concludersi che, avendo l'Ente territoriale depositato solo file in formato pdf, accompagnando ciascun Avviso con ulteriori file nel medesimo formato pdf, relativi a generiche ricevute di consegne delle pec, non riconducibili, tuttavia, a precisi e singoli avvisi di accertamento, e pertanto privi di appagante valore probatorio, IO OM non abbia assolto al proprio onere probatorio, giacché la prova della notifica degli Avvisi di accertamento prodromici può essere raggiunta solo mediante la produzione dei file in formato Eml.
La mancanza di tale prova implica nullità degli Avvisi di Accertamento presupposti e la conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico solidalmente, in parti uguali, a carico delle resistenti, si liquidano in via equitativa in € 1.000,00.
[1] Conf. Cass. Sez. U., 4/3/2008, n. 5791, Rv. 602254, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese, in composizione monocratica, annulla la
Cartella di pagamento n. 117 2025 00070342 22 000 impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in € 1.000,00. Varese, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice Giuseppe Fazio
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ US, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO OM - Piazza Citta' Di OM N. 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - P.zza Della Repubblica 21020 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250007034222000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 117 2025 00070342 22 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico di IO OM, avente ad oggetto tasse automobilistiche di vari autoveicoli relative all'anno 2019, per complessivi € 4.636,90, oltre interessi e diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica degli Avvisi di accertamento n. 968176211656,
968585425455, 968585425657, 968589757820, 968589758022, 968597548233, 968403185592,
968585446370, 968585446471, 968587559455, 968587559556, 968112206309, 968584173953,
968584174155 richiamati dalla Cartella di pagamento impugnata, chiedendone l'annullamento; la Corte di
Cassazione ha infatti insegnato che “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto, è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”
(cfr. Cass., ord. n. 26660 del 15/9/2023).
Ha eccepito, altresì, la prescrizione triennale della pretesa creditoria, decorrente dalle scadenze dei pagamenti delle tasse automobilistiche dell'anno 2019 indicate nella cartella, prevista dall'art. 5 del D. l.
953/82, così come modificato dall'art. 3 del D. l. 2/86 convertito nella legge 60/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; ha infatti evidenziato che nel caso di specie il termine per la notifica degli avvisi di accertamento, relativo al mancato pagamento dei bolli auto anno 2019, in virtù della “proroga” ex art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, era fissato nel 31 dicembre
2024 e, quindi, la pretesa tributaria è ormai ampiamente prescritta.
Ha pertanto chiesto l'annullamento della predetta Cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, IO OM ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
Ha ricordato che gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario – come le cartelle esattoriali – possono essere impugnati solo per vizi propri e che la cartella de qua, facendo seguito a un avviso di accertamento/ingiunzione, non costituisce nuovo ed autonomo atto impositivo ed è di conseguenza sindacabile in sede giurisdizionale solamente per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ingiunzione.
L'Ente territoriale ha allegato che prima della cartella esattoriale n. 11720250007034222000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla ricorrente sono stati da esso notificati per l'anno d'imposta 2019
e per tasse automobilistiche i presupposti Avvisi di Accertamento
ACC19-968112206309 notificato in data 15.11.2022 per il veicolo targato Targa_1, ACC19-968176211656 notificato in data 15.11.2022 per il veicolo targato Targa_2,
ACC19-968403185592 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_3,
ACC19-968584173953 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_4 periodicità 06/2019-09/2019,
ACC19-968584174155 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_4 periodicità 02/2019-05/2019,
ACC19-968585425455 notificato in data 18.11.2022 per il veicolo targato Targa_5 periodicità 07/2019-10/2019,
ACC19-968585425657 notificato in data 18.11.2022 per il veicolo targato Targa_5 periodicità 03/2019-06/2019,
ACC19-968585446471 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_6 periodicità 03/2019-06/2019,
ACC19-968587559455 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_6 periodicità 07/2019-10/2019,
ACC19-968587559556 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato E,250EW periodicità
03/2019-06/2019,
ACC19-968587559455 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_7 periodicità 07/2019-10/2019,
ACC19-968589757820 notificato in data 18.11.2022 per il veicolo targato Targa_8 periodicità 08/2019-11/2019,
ACC19-968589758022 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_8 periodicità 04/2019-07/2019 e
ACC19-968597548233 notificato in data 16.11.2022 per il veicolo targato Targa_9, senza che il contribuente pagasse il dovuto o li impugnasse nel termine di legge, con la conseguenza che tutti quegli Avvisi siano divenuti definitivi e che la cartella non sia affetta da alcuna nullità.
In merito all'eccezione di prescrizione, IO OM ha rilevato che i citati Avvisi sono stati notificati tempestivamente, tenuto conto che il termine per il recupero delle somme dovute era per l'anno d'imposta
2019 il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della L. R. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Quanto, invece, alla cartella emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, IO OM ha evidenziato di essersi avvalsa della concessionaria per la riscossione ai fini del recupero coattivo delle somme ancora dovute (D.L. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005) e di non poter essere chiamata a rispondere degli eventuali vizi della condotta dell'Agente della riscossione.
Costituitasi anch'essa, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso e eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, giacché le censure del contribuente attengono agli elementi costitutivi dell'iscrizione a ruolo operata dal menzionato Ente Impositore, essendosi essa limitata a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatole. Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa iscritta a ruolo, ha rimarcato come il periodo di competenza non ha decorrenza dall'anno di riferimento del tributo, ma dalla consegna del ruolo per la riscossione, trasmesso all'Agenzia per l'attività di riscossione solo il 25/3/2025, come risulta dalla copia della cartella prodotta in giudizio, dalla quale decorre il termine di prescrizione.
Con memoria del 16 gennaio 2026, il ricorrente ha replicato a IO OM, rilevando come l'Ente territoriale si sia limitato a depositare alcuni file in formato pdf, accompagnando ciascun Avviso degli ulteriori file, sempre in formato pdf, relativi a generiche ricevute di consegne delle pec, non riconducibili, tuttavia, a precisi e singoli avvisi di accertamento e pertanto privi di appagante valore probatorio;
ha così affermato che IO OM non ha assolto al proprio onere probatorio giacché la prova della notifica degli avvisi di accertamento può essere raggiunta solo mediante la produzione dei file in formato Eml.
Ha fatto a tale riguardo rimando a quanto deciso di recente dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa con sentenza del 9/12/2024 n. 2922/3, la quale, richiamando l'orientamento della Corte di
Cassazione civile sul tema (C. Cass. 8 giugno 2023, n. 16189) ha affermato che “nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Il formato EML, infatti, ha la funzione di verificare l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato PDF prodotta dalla parte, dell'atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta”.
Ha poi contestato le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando come il D. Lgs.
220/2023 abbia introdotto il comma 6-bis all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, così introducendo una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora – come nel caso de quo - eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Ribadendo, poi, quanto alla prescrizione, che, stante la mancata notificazione degli avvisi di accertamento, la pretesa si sia prescritta il 31.12.2024 e, dunque, in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 7 maggio 2025, ha ulteriormente chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere anzitutto rigettata la questione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione.
Va, infatti, rilevato come il D. Lgs. 220/2023 abbia introdotto il comma 6-bis all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, così introducendo una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario: il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'Agente della riscossione, sia l'Ente impositore, qualora – come nel caso che ci occupa - eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Rileva poi il giudicante la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Va rammentato che la Corte di Cassazione ha avuto modo condivisibilmente di insegnare che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”: Cass., Sez. 5, 18/1/2018, n. 1144, Rv. 646699 – 01[1].
Per verificare la validità della cartella di pagamento impugnata è necessario, allora, accertare se sia stata fornita in giudizio la prova appagante della notificazione da parte di IO OM al Ricorrente_1 degli Avvisi di Accertamento presupposti.
Reputa il giudicante che tale accertamento debba concludersi negativamente.
Ancora una volta la convincente regola di giudizio è stata illustrata dal Giudici di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza”: Cass., Sez. 3, 8/6/2023, n. 16189, Rv. 668164.
Applicando tale condivisibile regola di giudizio, deve concludersi che, avendo l'Ente territoriale depositato solo file in formato pdf, accompagnando ciascun Avviso con ulteriori file nel medesimo formato pdf, relativi a generiche ricevute di consegne delle pec, non riconducibili, tuttavia, a precisi e singoli avvisi di accertamento, e pertanto privi di appagante valore probatorio, IO OM non abbia assolto al proprio onere probatorio, giacché la prova della notifica degli Avvisi di accertamento prodromici può essere raggiunta solo mediante la produzione dei file in formato Eml.
La mancanza di tale prova implica nullità degli Avvisi di Accertamento presupposti e la conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico solidalmente, in parti uguali, a carico delle resistenti, si liquidano in via equitativa in € 1.000,00.
[1] Conf. Cass. Sez. U., 4/3/2008, n. 5791, Rv. 602254, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese, in composizione monocratica, annulla la
Cartella di pagamento n. 117 2025 00070342 22 000 impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in € 1.000,00. Varese, il 30 gennaio 2026.
Il Giudice Giuseppe Fazio