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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2997/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95100 Catania CT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016000218000 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016000218000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016000218000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.4.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 16.6.2023 intimazione di pagamento relativamente anche a tre cartelle (finale
153/821/434) per iva/irap 2007, sanzioni cds ed altro.
Eccepiva la prescrizione delle pretesa.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione della Corte adita in relazione alla cartella finale 821 relativa a sanzioni del CdS.
Va anche rilevato come la cartella finale 434 non sia contenuta nell'intimazione opposta.
Per il resto il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato che la cartella finale 153 relativa ad iva/irap 2007 è stata notificata in data 29.11.2011 (rifiutata dal destinatario).
Ne segue che in assenza di impugnazione delle stesse la pretesa si è cristallizzata. Ne segue ulteriormente che alla data di notifica dell'intimazione opposta non era maturato il termine prescrizionale decennale, tenuto conto della applicazione della sospensione dei termini di prescrizione alla luce della normativa emergenziale da Covid19.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella finale n 821;
2. assegna termine di gg 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi il giudice competente;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE e ADER, liquidate – per ciascuna parte e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di ADEr Avv.
Difensore_2 - in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 3 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2997/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95100 Catania CT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016000218000 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016000218000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016000218000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.4.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 16.6.2023 intimazione di pagamento relativamente anche a tre cartelle (finale
153/821/434) per iva/irap 2007, sanzioni cds ed altro.
Eccepiva la prescrizione delle pretesa.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione della Corte adita in relazione alla cartella finale 821 relativa a sanzioni del CdS.
Va anche rilevato come la cartella finale 434 non sia contenuta nell'intimazione opposta.
Per il resto il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato che la cartella finale 153 relativa ad iva/irap 2007 è stata notificata in data 29.11.2011 (rifiutata dal destinatario).
Ne segue che in assenza di impugnazione delle stesse la pretesa si è cristallizzata. Ne segue ulteriormente che alla data di notifica dell'intimazione opposta non era maturato il termine prescrizionale decennale, tenuto conto della applicazione della sospensione dei termini di prescrizione alla luce della normativa emergenziale da Covid19.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella finale n 821;
2. assegna termine di gg 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi il giudice competente;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE e ADER, liquidate – per ciascuna parte e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di ADEr Avv.
Difensore_2 - in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 3 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)