TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5980/2024 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da se stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Catania, viale XX Settembre n. 56
attore - opponente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Principe di Belmonte n. 101 ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Sacro Cuore n°3, presso lo studio dell'Avv. Ciro Avvocato (C.F. ) dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura allegata al precetto convenuta - opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29.5.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data 13/05/2024, per tutti i motivi sopra indicati;
2) - nel merito in via principale, ritenere e dichiarare che l'atto di precetto notificato ad istanza dell'avvocato all'avvocato in data 13 maggio 2024 è nullo Controparte_1 Parte_1 perché notificato in pendenza dell'efficacia del precedente atto di precetto notificato in 27 novembre 2023, per tutti i motivi sopra esposti;
3) - senza recesso alcuno dalla superiore domanda, sempre nel merito ma in via subordinata, ritenere e dichiarare che l'atto di precetto notificato il 13 maggio 2024 ed oggi opposto è illegittimo per essere stato con lo stesso atto intimato il pagamento di somme superiori a quelle effettivamente dovute, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto stesso ovvero annullarlo con qualunque statuizione;
4) - sempre e comunque, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”. In data 31.8.2024 si è costituita in giudizio , con memoria, con la quale ha Controparte_1 chiesto: il rigetto dell'opposizione a precetto notificata il 29.05.2024; che venisse dichiarata la legittimità del precetto notificato il 13.05.2024, con condanna alle spese del giudizio;
che venisse dichiarata la responsabilità del ex art 96 cpc e che, lo stesso, venisse condannato al Pt_1 risarcimento del danno nella misura ritenuta più equa dal Giudice. All'udienza del 19/9/2025 la causa veniva posta in decisione. ********************************* L'opposizione proposta dal va, in parte, respinta. Pt_1
L'opposizione in esame non incide sul titolo esecutivo ma sul diritto della di procedere CP_1 all'esecuzione forzata e, nel caso di specie, può essere affermato che il titolo è valido e il precetto legittimo. Osserva il decidente che il titolo azionato dalla creditrice opposta è costituito dall'ordinanza emessa nel proc. n. 5486/2020 dal Tribunale di Palermo in data 27.10.2023 notificata, in data 31.10.2023, dall'odierna opposta al , con cui quest'ultimo veniva condannato a pagare in favore della Pt_1
la somma di € 4.500,00 oltre agli interessi legali dalla data del provvedimento fino al CP_1 saldo, nonché le spese processuali liquidate in € 851,00, oltre IVA e CPA. In mancanza di adempimento, in data 27.11.2023, veniva notificato atto di precetto per la somma di
€ 5.685,67 oltre alle spese successive, interessi legali e di mora, rivalutazione monetaria dalla notifica dell'atto sino al soddisfo. In data 8.1.2024 l'odierna opposta depositava istanza ex art. 492 bis c.p.c. e in data 30.1.2024 l'UNEP di Catania comunicava che il intratteneva rapporti di conto corrente presso Banca Pt_1
Agricola Popolare di Ragusa, Intesa San Paolo, Banca del Fucino e Banca Sviluppo Economico.
Pertanto, in data 27.2.2024 la , a mezzo difensore, notificava atto di pignoramento presso CP_1 terzi alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, alla Banca Intesa San Paolo e alla Banca del Fucino, cui seguivano comunicazioni da parte degli istituti di credito. Frattanto, la creditrice procedente, in data 5.3.2024, tentava la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato attività, questa, che non andava a buon fine e non avendo provveduto a rinotificare l'atto con la tempestività del caso, essendo suo onere quello di curare l'adempimento, onde poter contare su un effettivo, formale e sostanziale, avvio dell'azione esecutiva nei confronti del proprio debitore, il precetto diveniva inefficace e il pignoramento, non notificato, come detto, al debitore né iscritto a ruolo, diveniva inesistente. La creditrice provvedeva, pertanto, a notificare altro atto di precetto al , il quale proponeva l'opposizione che ci Pt_1 occupa. L'opponente lamenta la nullità dell'atto di precetto per essere stato notificato in pendenza dell'efficacia di quello precedente notificato il 27.11.2023, basato sullo stesso titolo esecutivo e mentre era in corso una procedura di pignoramento presso terzi non iscritta, però, al ruolo ma comunque attiva perché la notifica era avvenuta nei confronti dei terzi pignorati che avevano apposto il vincolo pignoratizio sulle somme presso di loro esistenti. Eccepiva, continuando, che l'atto di pignoramento non era stato a lui notificato e di averne avuto conoscenza da parte degli istituti di credito che avevano apposto il vincolo pignoratizio sui suoi conti correnti;
che l'atto di precetto notificato il 27.11.2023 era divenuto inefficace in data 13.5.2024, data di citazione indicata nell'atto di pignoramento presso terzi e termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva presso terzi;
precisava, inoltre, che non avendo ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, aveva chiesto alla cancelleria il rilascio di un certificato di non iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi promosso dalla , attestazione, questa, rilasciata in CP_1 data 14.5.2024. L'opponente ha ritenuto che il termine di efficacia del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. era stato interrotto dalla notifica, ai tre terzi pignorati, dell'atto di pignoramento presso terzi
(27-29 febbraio 2024) e che perdurasse, fino alla data di citazione indicata nell'atto di pignoramento stesso (13.5.2024), il termine ultimo per effettuare l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. Pertanto, secondo l'opponente, il 13.5.2024, allorquando veniva a lui notificato il nuovo precetto, sarebbe stato possibile iscrivere a ruolo la procedura esecutiva presso terzi promossa in virtù dell'atto di precetto del 27.11.2023. L'opponente ha lamentato, inoltre, la nullità del precetto opposto per erronea quantificazione degli interessi di mora richiesti in misura superiore a quanto dovuto (€ 302,67 a fronte di € 81,37). Ha contestato, anche, l'applicazione dell'art. 1284, 4 comma, c.c., ritenendo che il Tribunale di Palermo non si riferisse a tale previsione normativa, perché se così fosse stato avrebbe dovuto statuire riferendosi espressamente al suddetto comma 4. Sull'eccezione di nullità dell'atto di precetto notificato il 13.5.2024 l'opposta ha eccepito che, quello precedente, notificato il 27.11.2023, alla data del 13.5.2024 fosse divenuto abbondantemente inefficace, per l'avvenuto decorso del termine perentorio di 90 giorni (di cui all'art. 481 c.p.c.). A supporto di quanto affermato ha indicato cronologicamente la successione degli avvenimenti e il numero dei giorni decorsi, tenendo conto del periodo di sospensione del termine di efficacia (ex articolo 492 bis, comma 6, c.p.c.) di 22 giorni che va dalla data di deposito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c. (8.1.2024) alla data di consegna del report da parte dell'UNEP di Catania (30.1.2024), dimostrando in tal modo che alla data in cui ha provveduto a notificare il nuovo precetto, 13.5.2024, erano decorsi ben 168 giorni dalla notifica del primo precetto. In merito all'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui si sarebbe potuto procedere ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva fino al 13.5.2024, l'opposta ha, correttamente, rilevato che l'art. 543 c.p.c. prevede che un pignoramento presso terzi debba essere iscritto al ruolo entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto di pignoramento notificato, e nel caso di specie la consegna è avvenuta il 20.3.2024, per cui il termine ultimo per iscrivere al ruolo sarebbe stato il 19.4.2024 e non il 13.5.2024. Inoltre ha evidenziato che l'iscrizione al ruolo del pignoramento presso terzi richiede necessariamente il perfezionamento della notifica al debitore, circostanza che non è avvenuta nel caso di specie. L'opposta, inoltre, ha ribadito il principio più volte determinato dalla Cassazione (Cass. n.19876/2013) secondo cui “il creditore può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato un altro …. e anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva” e purché egli non chieda col precetto successivo spese, compensi ed accessori dei precetti precedenti;
in quest'ultima ipotesi il precetto sarebbe illegittimo solo per tali voci e non per l'intero (Cass. n.11360/2006; n. 23847/2008 e n.12195/2023) In merito all'eccezione avanzata dall'opponente di nullità del precetto per erronea intimazione di pagamento di una somma superiore rispetto all'ordinanza del Tribunale di Palermo l'opposta ribadito la legittimità delle somme richieste in applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c.
************************** Come detto l'opposizione proposta dal va in parte respinta. Pt_1 Non merita accoglimento l'eccezione di nullità del precetto perché notificato in pendenza dell'efficacia di altro analogo atto. È pacifico che l'art. 481 c.p.c. prevede la cessazione dell'efficacia del precetto, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione l'esecuzione non sia iniziata e l'esecuzione forzata si considera iniziata con l'atto di pignoramento (art. 491 c.p.c.). Nel pignoramento presso terzi, con la nota duplice consistenza e progressione, ai sensi degli artt. 543 e 547 c.p.c., l'esecuzione inizia con la notifica dell'atto al debitore esecutato, mentre il vincolo si perfeziona con la dichiarazione di quantità del terzo pignorato, previa notifica dell'atto stesso anche nei suoi confronti.
La giurisprudenza ritiene che l'esecuzione iniziata senza notifica del precetto o del pignoramento al debitore, sia affetta da un vizio talmente grave da determinare la nullità (se manca il precetto) o, nel caso più grave di mancanza della notificazione del pignoramento, l'inesistenza della stessa con la conseguenza che la procedura non può dirsi validamente avviata e deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento o la nullità in sede di opposizione. In tal senso Cass. 32804/2023
“Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento. Ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde”. Ebbene, è di tutta evidenza che la notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti del , Pt_1 non può che dirsi inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale “interno” alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva nei confronti del (benché Pt_1 le banche avessero sottoposto a vincolo i conti corrente a lui intestati) non è mai tecnicamente iniziata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., Non avendo il pignoramento validamente iniziato l'esecuzione, non è possibile procedere alla sua regolare iscrizione a ruolo e, se iscritto, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto rilevarne l'inesistenza o la nullità e dichiarare la procedura improseguibile o estinta.
In sintesi: la notifica al debitore è l'atto fondante che fa iniziare l'esecuzione, e la sua mancanza rende l'atto inidoneo a essere iscritto a ruolo validamente.
Assai di recente, la suprema Corte - condividendo il principio sopra affermato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo - ha affermato che “la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta 'ante tempus', non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c.” (Cass. n. 12195/2023). Se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l'impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., sì da impedire l'utile inizio dell'azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente.
Nella stessa sentenza sopra richiamata (Cass. n.12195/2023) si legge ancora: “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto
(ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”.
Dunque, ben poteva e bene ha fatto, la , a mezzo del suo difensore, a notificare al CP_1 Pt_1 un secondo atto di precetto fondato sullo stesso titolo, atteso che il precedente precetto aveva perso efficacia.
In merito all'eccezione di nullità del precetto opposto per erronea quantificazione degli interessi di mora richiesti in misura superiore (€ 302,67 a fronte di € 81,37) per applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., questo Giudice ritiene la superiore censura fondata. Nella specie, le Sezioni Unite, con sentenza n. 12449 del 7.5.2024 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Questo perché il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione. Pertanto, se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.
Per questi motivi
deve dichiararsi la nullità del precetto nella parte in cui si richiedono interessi pari ad € 302,67 invece di € 81,37. Non si ravvisano gli estremi per pronunciare la condanna delle parti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. non essendo emersi comportamenti processuali delle parti costituite, improntati da mala fede o da colpa grave.
Le spese di causa possono essere compensate per metà tra le parti, stante la parziale e reciproca soccombenza delle stesse sulle questioni in motivazione indicate;
deve essere pronunciata la condanna del al pagamento, in favore della , della restante metà che liquida in Pt_1 CP_1 complessivi €500,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA – CPA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5980/2024 R.G., così statuisce: respinge parzialmente l'opposizione per i motivi sopra esposti con conseguente riduzione dell'importo precettato di € 221,30; per il resto conferma il precetto per la somma di € 5.721,18; compensa fra le parti il 50% delle spese di causa e condanna la parte opponente al pagamento, in favore della , della restante metà che liquida in complessivi € 500,00 oltre alle spese CP_1 generali, IVA – CPA;
respinge la richiesta di condanna della parte opponente al pagamento del risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Catania, in data 1/12/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5980/2024 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da se stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Catania, viale XX Settembre n. 56
attore - opponente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Principe di Belmonte n. 101 ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Sacro Cuore n°3, presso lo studio dell'Avv. Ciro Avvocato (C.F. ) dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura allegata al precetto convenuta - opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29.5.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data 13/05/2024, per tutti i motivi sopra indicati;
2) - nel merito in via principale, ritenere e dichiarare che l'atto di precetto notificato ad istanza dell'avvocato all'avvocato in data 13 maggio 2024 è nullo Controparte_1 Parte_1 perché notificato in pendenza dell'efficacia del precedente atto di precetto notificato in 27 novembre 2023, per tutti i motivi sopra esposti;
3) - senza recesso alcuno dalla superiore domanda, sempre nel merito ma in via subordinata, ritenere e dichiarare che l'atto di precetto notificato il 13 maggio 2024 ed oggi opposto è illegittimo per essere stato con lo stesso atto intimato il pagamento di somme superiori a quelle effettivamente dovute, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto stesso ovvero annullarlo con qualunque statuizione;
4) - sempre e comunque, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”. In data 31.8.2024 si è costituita in giudizio , con memoria, con la quale ha Controparte_1 chiesto: il rigetto dell'opposizione a precetto notificata il 29.05.2024; che venisse dichiarata la legittimità del precetto notificato il 13.05.2024, con condanna alle spese del giudizio;
che venisse dichiarata la responsabilità del ex art 96 cpc e che, lo stesso, venisse condannato al Pt_1 risarcimento del danno nella misura ritenuta più equa dal Giudice. All'udienza del 19/9/2025 la causa veniva posta in decisione. ********************************* L'opposizione proposta dal va, in parte, respinta. Pt_1
L'opposizione in esame non incide sul titolo esecutivo ma sul diritto della di procedere CP_1 all'esecuzione forzata e, nel caso di specie, può essere affermato che il titolo è valido e il precetto legittimo. Osserva il decidente che il titolo azionato dalla creditrice opposta è costituito dall'ordinanza emessa nel proc. n. 5486/2020 dal Tribunale di Palermo in data 27.10.2023 notificata, in data 31.10.2023, dall'odierna opposta al , con cui quest'ultimo veniva condannato a pagare in favore della Pt_1
la somma di € 4.500,00 oltre agli interessi legali dalla data del provvedimento fino al CP_1 saldo, nonché le spese processuali liquidate in € 851,00, oltre IVA e CPA. In mancanza di adempimento, in data 27.11.2023, veniva notificato atto di precetto per la somma di
€ 5.685,67 oltre alle spese successive, interessi legali e di mora, rivalutazione monetaria dalla notifica dell'atto sino al soddisfo. In data 8.1.2024 l'odierna opposta depositava istanza ex art. 492 bis c.p.c. e in data 30.1.2024 l'UNEP di Catania comunicava che il intratteneva rapporti di conto corrente presso Banca Pt_1
Agricola Popolare di Ragusa, Intesa San Paolo, Banca del Fucino e Banca Sviluppo Economico.
Pertanto, in data 27.2.2024 la , a mezzo difensore, notificava atto di pignoramento presso CP_1 terzi alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, alla Banca Intesa San Paolo e alla Banca del Fucino, cui seguivano comunicazioni da parte degli istituti di credito. Frattanto, la creditrice procedente, in data 5.3.2024, tentava la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato attività, questa, che non andava a buon fine e non avendo provveduto a rinotificare l'atto con la tempestività del caso, essendo suo onere quello di curare l'adempimento, onde poter contare su un effettivo, formale e sostanziale, avvio dell'azione esecutiva nei confronti del proprio debitore, il precetto diveniva inefficace e il pignoramento, non notificato, come detto, al debitore né iscritto a ruolo, diveniva inesistente. La creditrice provvedeva, pertanto, a notificare altro atto di precetto al , il quale proponeva l'opposizione che ci Pt_1 occupa. L'opponente lamenta la nullità dell'atto di precetto per essere stato notificato in pendenza dell'efficacia di quello precedente notificato il 27.11.2023, basato sullo stesso titolo esecutivo e mentre era in corso una procedura di pignoramento presso terzi non iscritta, però, al ruolo ma comunque attiva perché la notifica era avvenuta nei confronti dei terzi pignorati che avevano apposto il vincolo pignoratizio sulle somme presso di loro esistenti. Eccepiva, continuando, che l'atto di pignoramento non era stato a lui notificato e di averne avuto conoscenza da parte degli istituti di credito che avevano apposto il vincolo pignoratizio sui suoi conti correnti;
che l'atto di precetto notificato il 27.11.2023 era divenuto inefficace in data 13.5.2024, data di citazione indicata nell'atto di pignoramento presso terzi e termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva presso terzi;
precisava, inoltre, che non avendo ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, aveva chiesto alla cancelleria il rilascio di un certificato di non iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi promosso dalla , attestazione, questa, rilasciata in CP_1 data 14.5.2024. L'opponente ha ritenuto che il termine di efficacia del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. era stato interrotto dalla notifica, ai tre terzi pignorati, dell'atto di pignoramento presso terzi
(27-29 febbraio 2024) e che perdurasse, fino alla data di citazione indicata nell'atto di pignoramento stesso (13.5.2024), il termine ultimo per effettuare l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. Pertanto, secondo l'opponente, il 13.5.2024, allorquando veniva a lui notificato il nuovo precetto, sarebbe stato possibile iscrivere a ruolo la procedura esecutiva presso terzi promossa in virtù dell'atto di precetto del 27.11.2023. L'opponente ha lamentato, inoltre, la nullità del precetto opposto per erronea quantificazione degli interessi di mora richiesti in misura superiore a quanto dovuto (€ 302,67 a fronte di € 81,37). Ha contestato, anche, l'applicazione dell'art. 1284, 4 comma, c.c., ritenendo che il Tribunale di Palermo non si riferisse a tale previsione normativa, perché se così fosse stato avrebbe dovuto statuire riferendosi espressamente al suddetto comma 4. Sull'eccezione di nullità dell'atto di precetto notificato il 13.5.2024 l'opposta ha eccepito che, quello precedente, notificato il 27.11.2023, alla data del 13.5.2024 fosse divenuto abbondantemente inefficace, per l'avvenuto decorso del termine perentorio di 90 giorni (di cui all'art. 481 c.p.c.). A supporto di quanto affermato ha indicato cronologicamente la successione degli avvenimenti e il numero dei giorni decorsi, tenendo conto del periodo di sospensione del termine di efficacia (ex articolo 492 bis, comma 6, c.p.c.) di 22 giorni che va dalla data di deposito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c. (8.1.2024) alla data di consegna del report da parte dell'UNEP di Catania (30.1.2024), dimostrando in tal modo che alla data in cui ha provveduto a notificare il nuovo precetto, 13.5.2024, erano decorsi ben 168 giorni dalla notifica del primo precetto. In merito all'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui si sarebbe potuto procedere ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva fino al 13.5.2024, l'opposta ha, correttamente, rilevato che l'art. 543 c.p.c. prevede che un pignoramento presso terzi debba essere iscritto al ruolo entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto di pignoramento notificato, e nel caso di specie la consegna è avvenuta il 20.3.2024, per cui il termine ultimo per iscrivere al ruolo sarebbe stato il 19.4.2024 e non il 13.5.2024. Inoltre ha evidenziato che l'iscrizione al ruolo del pignoramento presso terzi richiede necessariamente il perfezionamento della notifica al debitore, circostanza che non è avvenuta nel caso di specie. L'opposta, inoltre, ha ribadito il principio più volte determinato dalla Cassazione (Cass. n.19876/2013) secondo cui “il creditore può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato un altro …. e anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva” e purché egli non chieda col precetto successivo spese, compensi ed accessori dei precetti precedenti;
in quest'ultima ipotesi il precetto sarebbe illegittimo solo per tali voci e non per l'intero (Cass. n.11360/2006; n. 23847/2008 e n.12195/2023) In merito all'eccezione avanzata dall'opponente di nullità del precetto per erronea intimazione di pagamento di una somma superiore rispetto all'ordinanza del Tribunale di Palermo l'opposta ribadito la legittimità delle somme richieste in applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c.
************************** Come detto l'opposizione proposta dal va in parte respinta. Pt_1 Non merita accoglimento l'eccezione di nullità del precetto perché notificato in pendenza dell'efficacia di altro analogo atto. È pacifico che l'art. 481 c.p.c. prevede la cessazione dell'efficacia del precetto, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione l'esecuzione non sia iniziata e l'esecuzione forzata si considera iniziata con l'atto di pignoramento (art. 491 c.p.c.). Nel pignoramento presso terzi, con la nota duplice consistenza e progressione, ai sensi degli artt. 543 e 547 c.p.c., l'esecuzione inizia con la notifica dell'atto al debitore esecutato, mentre il vincolo si perfeziona con la dichiarazione di quantità del terzo pignorato, previa notifica dell'atto stesso anche nei suoi confronti.
La giurisprudenza ritiene che l'esecuzione iniziata senza notifica del precetto o del pignoramento al debitore, sia affetta da un vizio talmente grave da determinare la nullità (se manca il precetto) o, nel caso più grave di mancanza della notificazione del pignoramento, l'inesistenza della stessa con la conseguenza che la procedura non può dirsi validamente avviata e deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento o la nullità in sede di opposizione. In tal senso Cass. 32804/2023
“Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento. Ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde”. Ebbene, è di tutta evidenza che la notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti del , Pt_1 non può che dirsi inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale “interno” alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva nei confronti del (benché Pt_1 le banche avessero sottoposto a vincolo i conti corrente a lui intestati) non è mai tecnicamente iniziata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., Non avendo il pignoramento validamente iniziato l'esecuzione, non è possibile procedere alla sua regolare iscrizione a ruolo e, se iscritto, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto rilevarne l'inesistenza o la nullità e dichiarare la procedura improseguibile o estinta.
In sintesi: la notifica al debitore è l'atto fondante che fa iniziare l'esecuzione, e la sua mancanza rende l'atto inidoneo a essere iscritto a ruolo validamente.
Assai di recente, la suprema Corte - condividendo il principio sopra affermato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo - ha affermato che “la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta 'ante tempus', non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c.” (Cass. n. 12195/2023). Se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l'impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., sì da impedire l'utile inizio dell'azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente.
Nella stessa sentenza sopra richiamata (Cass. n.12195/2023) si legge ancora: “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto
(ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”.
Dunque, ben poteva e bene ha fatto, la , a mezzo del suo difensore, a notificare al CP_1 Pt_1 un secondo atto di precetto fondato sullo stesso titolo, atteso che il precedente precetto aveva perso efficacia.
In merito all'eccezione di nullità del precetto opposto per erronea quantificazione degli interessi di mora richiesti in misura superiore (€ 302,67 a fronte di € 81,37) per applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., questo Giudice ritiene la superiore censura fondata. Nella specie, le Sezioni Unite, con sentenza n. 12449 del 7.5.2024 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Questo perché il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione. Pertanto, se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.
Per questi motivi
deve dichiararsi la nullità del precetto nella parte in cui si richiedono interessi pari ad € 302,67 invece di € 81,37. Non si ravvisano gli estremi per pronunciare la condanna delle parti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. non essendo emersi comportamenti processuali delle parti costituite, improntati da mala fede o da colpa grave.
Le spese di causa possono essere compensate per metà tra le parti, stante la parziale e reciproca soccombenza delle stesse sulle questioni in motivazione indicate;
deve essere pronunciata la condanna del al pagamento, in favore della , della restante metà che liquida in Pt_1 CP_1 complessivi €500,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA – CPA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5980/2024 R.G., così statuisce: respinge parzialmente l'opposizione per i motivi sopra esposti con conseguente riduzione dell'importo precettato di € 221,30; per il resto conferma il precetto per la somma di € 5.721,18; compensa fra le parti il 50% delle spese di causa e condanna la parte opponente al pagamento, in favore della , della restante metà che liquida in complessivi € 500,00 oltre alle spese CP_1 generali, IVA – CPA;
respinge la richiesta di condanna della parte opponente al pagamento del risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Catania, in data 1/12/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro