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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. CP_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025, , vantando un credito di € Parte_1
4.235,21 in forza del decreto ingiuntivo n. 348/2024 – RG n. 1053/2024 emesso dal Tribu- nale di Livorno – Ufficio Lavoro in data 28.09.2024 notificato unitamente all'atto di precet- to in data 07.10.2024 e del pignoramento negativo chiedeva che questo Tribunale dichiaras- se aperta la liquidazione giudiziale di asserendo che potesse desumersi CP_1
dal mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 17.4.2025.
Il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato e non compariva CP_1
alla odierna udienza.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
1 • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non, come emerge dalla visura camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, non avendo la debitri- ce, neppure costituendosi, provato, come era suo ai sensi dell'art. 121 CCII, di non superare i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII op- pure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD. Pertanto i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Peraltro, il mancato superamento dei limiti dimensionali non può essere neppure tratto dai bilanci, non avendo la debitrice depositato i bilanci degli anni 2022, 2023 e 2024.
Dagli ultimi tre bilanci depositati (per gli anni 2021, 2020 e 2019) emerge peraltro il supe- ramento di tutti e tre i limiti suddetti.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dall'ultimo bilancio depositato (del 2021) dal quale emerge un debito di oltre € 1.900.000,00, dalle comunicazioni di ADER e Agen- zia delle Entrate dalle quali emergono debiti iscritti a ruolo e non ancora iscritti a ruolo ri- spettivamente per oltre € 127.000,00 e oltre € 28.000,00, nonché dalla comunicazione dell'INPS dalla quale emergono debiti non ancora trasmessi all'agente della riscossione per oltre € 3.000,00.
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito pur modesto del ricorrente;
2. dalla azione esecutiva con esito infruttuoso spiegata per il pagamento dello stesso;
2 3. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento;
4. dalle perdite di esercizio riportate negli ultimi bilanci di esercizio pubblicati nel regi- stro delle imprese;
5. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2021;
6. dall'irreperibilità della società presso la sede legale, come emergente dal pignoramento con esito infruttuoso tentato dal ricorrente.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCII.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. CP_1
con sede in VIA TERRACINI 20 ROSIGNANO MARITTIMO. P.IVA_1
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
3 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabi- li e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10.09.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII).
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Franco Pastorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. CP_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025, , vantando un credito di € Parte_1
4.235,21 in forza del decreto ingiuntivo n. 348/2024 – RG n. 1053/2024 emesso dal Tribu- nale di Livorno – Ufficio Lavoro in data 28.09.2024 notificato unitamente all'atto di precet- to in data 07.10.2024 e del pignoramento negativo chiedeva che questo Tribunale dichiaras- se aperta la liquidazione giudiziale di asserendo che potesse desumersi CP_1
dal mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 17.4.2025.
Il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato e non compariva CP_1
alla odierna udienza.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
1 • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non, come emerge dalla visura camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, non avendo la debitri- ce, neppure costituendosi, provato, come era suo ai sensi dell'art. 121 CCII, di non superare i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII op- pure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD. Pertanto i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Peraltro, il mancato superamento dei limiti dimensionali non può essere neppure tratto dai bilanci, non avendo la debitrice depositato i bilanci degli anni 2022, 2023 e 2024.
Dagli ultimi tre bilanci depositati (per gli anni 2021, 2020 e 2019) emerge peraltro il supe- ramento di tutti e tre i limiti suddetti.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dall'ultimo bilancio depositato (del 2021) dal quale emerge un debito di oltre € 1.900.000,00, dalle comunicazioni di ADER e Agen- zia delle Entrate dalle quali emergono debiti iscritti a ruolo e non ancora iscritti a ruolo ri- spettivamente per oltre € 127.000,00 e oltre € 28.000,00, nonché dalla comunicazione dell'INPS dalla quale emergono debiti non ancora trasmessi all'agente della riscossione per oltre € 3.000,00.
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito pur modesto del ricorrente;
2. dalla azione esecutiva con esito infruttuoso spiegata per il pagamento dello stesso;
2 3. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento;
4. dalle perdite di esercizio riportate negli ultimi bilanci di esercizio pubblicati nel regi- stro delle imprese;
5. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2021;
6. dall'irreperibilità della società presso la sede legale, come emergente dal pignoramento con esito infruttuoso tentato dal ricorrente.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCII.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. CP_1
con sede in VIA TERRACINI 20 ROSIGNANO MARITTIMO. P.IVA_1
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
3 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabi- li e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10.09.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII).
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Franco Pastorelli
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