Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
APPELLANTE
E
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Controparte_1 C.F._1
Lanno e Rosaria Papazzo
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 23382/2020 del Giudice di Pace di Napoli con Controparte_1
la quale era stata accolta la domanda attorea ed essa originaria parte convenuta era stata condannata al pagamento della somma di Euro 800,oo oltre spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame deducendone in via preliminare la inammissibilità.
L'appello va effettivamente – come dedotto dalla parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni - dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 339 cpc atteso che la sentenza impugnata deve considerarsi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cpc.
In effetti il con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ha espressamente CP_1
contenuto la sua domanda risarcitoria in complessivi Euro 1.000,oo il tutto sempre nei
L'appellante, per altro, non ha specificamente dedotto che la controversia era attinente a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cc e nemmeno ha specificamente dedotto alcuna violazione dei principi indicati dal comma 3 dell'art. 339 cpc, la cui deduzione avrebbe consentito l'appello ma si è limitato a reiterare le medesime deduzioni difensive contenute nella comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio.
In particolare nel caso di specie l'appello sarebbe ammissibile soltanto per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Si tratta di una impugnazione a critica vincolata che onera la parte appellante non solo ad indicare specificamente i principi violati (cfr. Cass. ord. n. 3005/2014) ma anche a palesare la consapevolezza di star appellando una sentenza del GdP pronunciata secondo equità e quindi inappellabile se non nei ristretti limiti previsti dall'art. 339, comma 3, cpc, non apparendo perciò sufficiente il mero richiamo – come accaduto nel caso di specie - ad una norma processuale che si assume violata.
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Va posta a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario somma pari all'importo del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al Parte_1
contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 3 gennaio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco