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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
2955/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv.to FAZZINO Parte_1
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato da N.Q. FUNZIONARIO elett. Parte_2 CP_1
dom. presso in VIA LAURANA,59 PALERMO CP_1
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
- La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta
1 al pagamento in favore di dei ratei di indennità CP_1 Parte_1
di accompagnamento a decorrere dall'ottobre 2021, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro in data
1.10.2024, con cui veniva accertato il requisito sanitario a decorrere dal
23.09.2021, pari a complessivi € 23.827,50 calcolati sino al 30.06.2025, oltre interessi legali a decorrere dal 31.01.2025 sugli arretrati e successivamente dalle singole scadenze dei ratei, sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAZZINO PIETRO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore della prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale, ritualmente notificato all , CP_2
con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituì in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e riproponendo in questa sede la medesima eccezione di improponibilità del ricorso già sollevata in sede di procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.
e in quella sede rigettata, assumendo che la ricorrente aveva in data
23.09.2021 trasmesso una domanda amministrativa che non era completa di tutti gli allegati richiesti, sicché l' non l'aveva considerata valida CP_2
domanda amministrativa.
2 La causa, rinviata per la decisione, a udienza sostituita con note scritte, lette le note delle parti, unitamente a tutti gli atti e documenti di causa, viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, è pacifico che l' non ha liquidato il decreto di omologa CP_1
oggetto di causa, notificatogli ritualmente dalla ricorrente il 2.10.2024, insistendo in questa sede sull'eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa già proposta e rigettata in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nel quale l' non proponeva opposizione nei CP_1
termini assegnati di 30 giorni dalla comunicazione di deposito della C.T.U. per far valere il vizio, con la conseguenza che la prestazione veniva omologata.
Orbene, anche a prescindere dalla possibilità per l dal fare valere CP_2
nuovamente in questa sede la predetta eccezione, non possono che ribadirsi le ragioni per cui la medesima risulta infondata, già espresse nel procedimento di ATP il cui decreto di omologa viene qui azionato.
Nella fattispecie, la ricorrente trasmetteva pacificamente all CP_1
domanda amministrativa di invalidità civile in data 23.09.2021, come si legge dalla stessa copia della schermata versata in atti dall delle “domande CP_1
presentate”, in cui si precisa che la domanda proposta dalla ricorrente si trova nello stato “domanda accolta in attesa di allegati”.
Orbene, come già rilevato con ordinanza emessa a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 2.02.2024 in proc. di A.T.P. n. 9454/2023 – il cui decreto di omologa la ricorrente qui chiede all di porre in CP_1
liquidazione - la costante e consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione Civile ha sancito il principio secondo cui non determina l'improcedibilità della domanda amministrativa la incompleta compilazione dei moduli predisposti dall' o il mancato uso di formule sacramentali CP_1
3 da questi richiesti, poiché al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente: l'art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” - indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio -, sicché non è consentito all mediante la CP_1
predisposizione dei propri sistemi telematici, di individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dalla mancata, o non esatta o incompleta compilazione di alcune parti, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale (vedi Cass., S.L., Sentenza 21 novembre 2019 n. 30419; Cass., S.L., Sentenza n. 14412 del 27/05/2019), essendo sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziale, “che la domanda amministrativa consenta di individuare la specifica prestazione richiesta,”
(così Cass., S.L., Sentenza 21 novembre 2019 n. 30419, cit.).
Orbene, la domanda amministrativa proposta dalla ricorrente per invalidità civile, in cui è incluso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, era assolutamente idonea a individuare la prestazione richiesta, sicché il presente ricorso è proponibile e procedibile, atteso che è stato positivamente espletato il procedimento di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c., che ne costituisce condizione di procedibilità, in cui è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento sin dal 23.09.2021.
L' va, quindi, condannato a corrispondere alla ricorrente la CP_1
prestazione dell'indennità di accompagnamento sin dal mese di ottobre
2021, atteso che erano a quella data presenti sia i requisiti sanitari che extrasanitari della prestazione, come non contestato dall' CP_1
4 I ratei dell'indennità di accompagnamento dovuti alla ricorrente con la predetta decorrenza vanno quantificati in complessivi € 23.827,50 sino al
30.06.2025: € 1.566,30 (522,10 x 3) per i mesi 10-11 e 12/2021, € 6.302,04
(525,17 x 12) per l'anno 2022, € 6.325,92 (527,16 x 12) per l'anno 2023, €
6.381,12 (531,76 x 12) per l'anno 2024, € 3.252,12 (€ 542,02 x 6) per il periodo dal 1.01 al 30.06.2025.
Non è dubbio che il credito discende dal decreto di omologa ritualmente notificato all' da parte ricorrente, in data 2.10.2024, con la CP_1
conseguenza che gli accessori di legge sulla prestazione vanno corrisposti, quanto agli arretrati dal 121° giorno successivo a tale data, cioè dal
31.01.2025, mentre quelli sui successivi ratei dalla rispettiva scadenza e sino al saldo, sicché va pronunciata in questi termini la condanna dell al CP_1
pagamento degli interessi legali sulla prestazione come sopra quantificata.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/07/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
2955/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv.to FAZZINO Parte_1
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato da N.Q. FUNZIONARIO elett. Parte_2 CP_1
dom. presso in VIA LAURANA,59 PALERMO CP_1
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
- La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta
1 al pagamento in favore di dei ratei di indennità CP_1 Parte_1
di accompagnamento a decorrere dall'ottobre 2021, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro in data
1.10.2024, con cui veniva accertato il requisito sanitario a decorrere dal
23.09.2021, pari a complessivi € 23.827,50 calcolati sino al 30.06.2025, oltre interessi legali a decorrere dal 31.01.2025 sugli arretrati e successivamente dalle singole scadenze dei ratei, sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAZZINO PIETRO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore della prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo Tribunale, ritualmente notificato all , CP_2
con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituì in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e riproponendo in questa sede la medesima eccezione di improponibilità del ricorso già sollevata in sede di procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.
e in quella sede rigettata, assumendo che la ricorrente aveva in data
23.09.2021 trasmesso una domanda amministrativa che non era completa di tutti gli allegati richiesti, sicché l' non l'aveva considerata valida CP_2
domanda amministrativa.
2 La causa, rinviata per la decisione, a udienza sostituita con note scritte, lette le note delle parti, unitamente a tutti gli atti e documenti di causa, viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, è pacifico che l' non ha liquidato il decreto di omologa CP_1
oggetto di causa, notificatogli ritualmente dalla ricorrente il 2.10.2024, insistendo in questa sede sull'eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa già proposta e rigettata in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nel quale l' non proponeva opposizione nei CP_1
termini assegnati di 30 giorni dalla comunicazione di deposito della C.T.U. per far valere il vizio, con la conseguenza che la prestazione veniva omologata.
Orbene, anche a prescindere dalla possibilità per l dal fare valere CP_2
nuovamente in questa sede la predetta eccezione, non possono che ribadirsi le ragioni per cui la medesima risulta infondata, già espresse nel procedimento di ATP il cui decreto di omologa viene qui azionato.
Nella fattispecie, la ricorrente trasmetteva pacificamente all CP_1
domanda amministrativa di invalidità civile in data 23.09.2021, come si legge dalla stessa copia della schermata versata in atti dall delle “domande CP_1
presentate”, in cui si precisa che la domanda proposta dalla ricorrente si trova nello stato “domanda accolta in attesa di allegati”.
Orbene, come già rilevato con ordinanza emessa a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 2.02.2024 in proc. di A.T.P. n. 9454/2023 – il cui decreto di omologa la ricorrente qui chiede all di porre in CP_1
liquidazione - la costante e consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione Civile ha sancito il principio secondo cui non determina l'improcedibilità della domanda amministrativa la incompleta compilazione dei moduli predisposti dall' o il mancato uso di formule sacramentali CP_1
3 da questi richiesti, poiché al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente: l'art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” - indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio -, sicché non è consentito all mediante la CP_1
predisposizione dei propri sistemi telematici, di individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dalla mancata, o non esatta o incompleta compilazione di alcune parti, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale (vedi Cass., S.L., Sentenza 21 novembre 2019 n. 30419; Cass., S.L., Sentenza n. 14412 del 27/05/2019), essendo sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziale, “che la domanda amministrativa consenta di individuare la specifica prestazione richiesta,”
(così Cass., S.L., Sentenza 21 novembre 2019 n. 30419, cit.).
Orbene, la domanda amministrativa proposta dalla ricorrente per invalidità civile, in cui è incluso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, era assolutamente idonea a individuare la prestazione richiesta, sicché il presente ricorso è proponibile e procedibile, atteso che è stato positivamente espletato il procedimento di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c., che ne costituisce condizione di procedibilità, in cui è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento sin dal 23.09.2021.
L' va, quindi, condannato a corrispondere alla ricorrente la CP_1
prestazione dell'indennità di accompagnamento sin dal mese di ottobre
2021, atteso che erano a quella data presenti sia i requisiti sanitari che extrasanitari della prestazione, come non contestato dall' CP_1
4 I ratei dell'indennità di accompagnamento dovuti alla ricorrente con la predetta decorrenza vanno quantificati in complessivi € 23.827,50 sino al
30.06.2025: € 1.566,30 (522,10 x 3) per i mesi 10-11 e 12/2021, € 6.302,04
(525,17 x 12) per l'anno 2022, € 6.325,92 (527,16 x 12) per l'anno 2023, €
6.381,12 (531,76 x 12) per l'anno 2024, € 3.252,12 (€ 542,02 x 6) per il periodo dal 1.01 al 30.06.2025.
Non è dubbio che il credito discende dal decreto di omologa ritualmente notificato all' da parte ricorrente, in data 2.10.2024, con la CP_1
conseguenza che gli accessori di legge sulla prestazione vanno corrisposti, quanto agli arretrati dal 121° giorno successivo a tale data, cioè dal
31.01.2025, mentre quelli sui successivi ratei dalla rispettiva scadenza e sino al saldo, sicché va pronunciata in questi termini la condanna dell al CP_1
pagamento degli interessi legali sulla prestazione come sopra quantificata.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/07/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
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