Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09403/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9403 del 2024, proposto da
-OMISSIS- elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in OM, alla via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
contro
TÀ degli Studi di OM “La IE”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
D'RC TA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
- della Disposizione Direttoriale prot. 3154/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell’Area Risorse Umane dell’TÀ degli Studi di OM “La IE” disponeva l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti per dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le esigenze di IE TÀ di OM - Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024;
- della Disposizione Direttoriale prot. 3161/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell’Area Risorse Umane dell’TÀ degli Studi di OM “La IE” disponeva l’approvazione degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami da due posti per dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per le esigenze di IE TÀ di OM - Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024;
- per quanto di ragione della Disposizione Direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 con la quale veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di IE TÀ di OM -codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024);
- per quanto di ragione della Disposizione della Direttrice Generale n. 2058 del 2 maggio 2024, con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati;
- dei verbali della Commissione giudicatrice nn. da 1 a 9;
- del punteggio complessivo di 52,25 attribuito alla ricorrente, con particolare riferimento al punteggio di 2,25 relativo alla valutazione dei titoli;
- nonché della graduatoria di merito redatta in data 9 luglio 2024 dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato, nella parte in cui colloca al sesto posto la ricorrente;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’TÀ degli Studi di OM “La IE”;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con Disposizione Direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di IE TÀ di OM (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024).
2 - La dott.ssa Intraversato, odierna ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura concorsuale in data 28 aprile 2024.
3 –Con Disposizione della Direttrice Generale n. 2058 del 2 maggio 2024, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati.
4 – All’esito della prova scritta, della prova orale e della valutazione titoli, la ricorrente si è collocata in posizione sesta della graduatoria provvisoria, con il punteggio di 52,25.
5 – Indi la Commissione, in data 9 luglio 2024, ha trasferito gli atti del procedimento al relativo responsabile.
6 - Con Disposizione Direttoriale n. 3154/2024 del 17 luglio 2024 (prot. 0132295) il Direttore dell’Area Risorse Umane dell’TÀ degli Studi di OM “La IE” ha disposto l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico in esame, sulla base della seguente, testuale, motivazione, “ all’esame dell’elaborato della Dott.ssa AL Intraversato, lo stesso risulta modificato rispetto alla configurazione standard, ed in particolare “giustificato”, in violazione delle prescrizioni previste dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta ”.
7 – In pari data, con Disposizione Direttoriale prot. 3161 del 17 luglio 2024, il Direttore dell’Area Risorse Umane ha disposto l’approvazione degli atti della procedura concorsuale e della relativa graduatoria, [1 ) TA D’RC – punti 66,50; 2) AN CH – punti 63,10; 3) GR MI – punti 59,75; 4) VE IL – punti 56,75; 5) EL NI – punti 56,65 (poi escluso); 6) AL Intraversato – punti 52,25 (poi esclusa) ].
8 – La ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione e di approvazione della graduatoria – oltre agli altri atti ad essi connessi meglio indicati in epigrafe – per i seguenti motivi.
8.1 – Con il primo motivo di ricorso (“ violazione e falsa applicazione dell’art.3, quart’ultimo capoverso e dell’art.4, terz’ultimo capoverso, del bando di concorso del 10 aprile 2024 – violazione dell’art.11, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 – eccesso di potere ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e dei presupposti – manifesta illogicità – violazione della par condicio tra i candidati – violazione del principio di proporzionalità – erroneità nella motivazione ”) la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto il vizio rilevato nel proprio compito, ovverosia l’uso non consentito del “ giustificato ” nell’impaginazione, non rappresenterebbe un segno di riconoscimento – essendo stato riscontrato in altri 14 compiti su 44 – e, in ogni caso, non sarebbe riconducibile ad una scelta/errore della candidata, ma al sistema informatico utilizzato per salvare l’elaborato. Tale provvedimento sarebbe, inoltre, viziato da sostanziale incompetenza dell’organo che lo ha adottato, ovverosia il Direttore dell’Area Risorse Umane in luogo della Commissione esaminatrice: infatti l’esclusione dal concorso che l’Amministrazione potrebbe disporre riguarda esclusivamente i requisiti di ammissione e la documentazione prodotta, e non potrebbe in alcun modo riguardare i profili di valutazione delle prove scritte e orali, il cui esame è riservato alla Commissione di concorso.
8.2 – Con il secondo motivo di ricorso (“ violazione e falsa applicazione dell’art.7, punti 1 e 2 del bando di concorso del 10 aprile 2024 – eccesso di potere, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – manifesta illogicità – contraddittorietà tra provvedimenti ”), la ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe errato nell’attribuirle il punteggio finale: da un lato non avrebbe correttamente calcolato il punteggio spettante per i titoli professionali, in quanto i 5 anni di servizio e quelli relativi agli incarichi di responsabilità sarebbero stati erroneamente detratti due volte; dall’altro perché non sarebbero stati riconosciuti 2 punti per il dottorato di ricerca indicato in domanda tra i titoli culturali, in quanto ritenuto non attinente al profilo professionale richiesto.
9 – Si è costituita formalmente l’Amministrazione convenuta con atto del 25 settembre 2024. Con successiva memoria del 4 ottobre 2024 l’TÀ ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere; nel merito ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
10 – Con ordinanza dell’11 ottobre 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente unitamente al ricorso per difetto del requisito del periculum in mora.
11 – Indi alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
12 – Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito espressi.
Con l’odierno gravame la ricorrente ha contestato la procedura concorsuale indicata in epigrafe, in sintesi, per esserne stata illegittimamente esclusa e per non avere ottenuto il punteggio ritenuto di spettanza. Ella infatti ha chiesto di essere riammessa alla procedura di concorso e vedere rivalutati i propri titoli onde accedere ai ruoli dirigenziali dell’TÀ La IE, rappresentando il possibile futuro scorrimento della graduatoria concorsuale.
13 – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’TÀ resistente, secondo la quale la ricorrente non avrebbe un interesse diretto, concreto ed attuale alla decisione, tenuto conto che l’auspicato accoglimento delle relative censure consentirebbe alla stessa di collocarsi, secondo la relativa prospettazione, al più in terza posizione, ciò che non le comporterebbe alcuna concreta utilità essendo il concorso bandito per soli due posti. In altri termini, aspirando soltanto ad una (migliore) collocazione quale idonea non vincitrice del concorso, difetterebbe concretamente l’interesse al gravame.
L’eccezione è infondata.
Invero, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, “ anche un semplice miglioramento della posizione in graduatoria radica l’interesse alla proposizione del ricorso in relazione al possibile scorrimento della stessa ai fini della assunzione, circostanza che nonostante l’attuale posizione e quella raggiungibile per effetto dell’accoglimento delle censure non può essere seclusa con certezza ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 211/2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.428/2019; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2011).
E non vi è dubbio che, nel caso di specie, sussista in capo alla parte ricorrente un interesse concreto ed attuale sia alla riammissione nella graduatoria finale della procedura concorsuale sia al miglioramento della relativa posizione, onde beneficiare dell’auspicato scorrimento, essendo possibili rinunce o ulteriori utilizzazioni della stessa anche da parte di altre Amministrazioni.
14 – Passando all’analisi del merito, è fondato il primo motivi di doglianza sotto il profilo – assorbente - del vizio d’incompetenza. Con esso infatti la ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’atto di esclusione dalla procedura concorsuale ad ella indirizzato in quanto adottato da un organo diverso (Direttore dell’Area Risorse Umane) da quello reputato competente (Commissione esaminatrice) (cfr. Disp. Dir. n. 3154/2024 del 17 luglio 2024 – doc. 14, ricorso).
Il motivo di gravame è condivisibile e fondato per le ragioni che seguono.
Il bando di concorso, in merito ai poteri dell’Amministrazione di esclusione dei candidati, dispone all’art. 3 che, “ l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato in ogni momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, alla conclusione del procedimento e alla formulazione della graduatoria finale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando ovvero per la mancata o incompleta o non conforme presentazione della documentazione prevista ” (quart’ultimo cpv.); di analogo tenore è la disposizione contenuta nell’art. 4, a mente della quale, “ l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato in ogni momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, alla conclusione del procedimento e alla formulazione della graduatoria finale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti specifici di ammissione prescritti ” (terz’ultimo cpv.) (doc. 1 - ricorso).
Indi, il potere di esclusione può essere speso, secondo condizioni e limiti posti dal bando concorsuale, esclusivamente quando l’Amministrazione – e per essa anche il Direttore dell’Area Risorse Umane - accerti che il candidato sia carente dei requisiti di ammissione o non abbia presentato, del tutto o in conformità a quanto richiesto, la documentazione richiesta per partecipare alla procedura.
Se questi sono i confini delineati per l’esercizio legittimo del potere generale di esclusione, in alcun caso esso potrebbe, allora, riguardare profili che emergono dalla valutazione delle prove dei candidati, il cui esame va riservato alla Commissione giudicatrice quale organo all’uopo nominato e preposto.
Nel caso di specie il provvedimento di esclusione è stato pacificamente adottato dal Direttore dell’Area Risorse Umane dopo avere analizzato l’elaborato della dott.ssa Intraversato ed avere riscontrato che , “ lo stesso risulta modificato rispetto alla configurazione standard, ed in particolare “giustificato”, in violazione delle prescrizioni previste dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta ” (doc. 14, ricorso).
Quindi non v’è dubbio che tale organo apicale si sia illegittimamente sostituito alla Commissione nella valutazione del compito della ricorrente disponendone l’esclusione, nonostante le disposizioni del bando richiamate non gli conferissero tale facoltà.
Inoltre, a conferma ulteriore del vizio soggettivo rilevato nel provvedimento in analisi, si sottolinea come l’esclusione sia stata disposta sulla base di una specifica previsione – divieto di modifica della configurazione standard – che la Commissione giudicatrice aveva introdotto, a pena di esclusione, nel verbale n. 1 di riunione preliminare del 2 maggio 2024, con la conseguenza che solo tale organo avrebbe potuto rilevarne la violazione in fase di correzione della prova scritta (cfr. all. 5, ricorso).
Dall’accoglimento del motivo di ricorso discende, per conseguenza, l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato dal Direttore dell’Area Risorse Umane con Disp. Dir. n. 3154/2024 del 17 luglio 2024 nei confronti della dott.ssa AL Intraversato; discende, altresì, la riammissione della medesima ricorrente alla procedura di concorso per cui è causa.
15 – Ciò premesso, con la seconda censura proposta la ricorrente sostiene di non avere ottenuto il corretto punteggio per i titoli presentati in domanda che le avrebbe consentito, in tesi, di collocarsi alla terza posizione della graduatoria in luogo della sesta assegnata (prima dell’esclusione).
Tale motivo è parzialmente fondato per quanto riguarda il lamentato errore di valutazione dei titoli professionali, mentre non merita adesione per quanto attiene alla mancata attribuzione di punteggio per il dottorato di ricerca in “ pedagogia sperimentale ”.
15.1 - Sotto il primo profilo, giova premettere che il bando di gara, con previsione di portata generale, esclude all’art. 7 che un titolo utilizzato come requisito di partecipazione al concorso possa essere valutato anche per ottenere punteggio aggiuntivo per determinare il voto finale di ciascun candidato. Ciò premesso, la norma in commento ha cura di specificare che, “ ai titoli sono riservati 15 punti ripartiti nel modo seguente: 1.Titoli professionali fino ad un massimo di punti 10… 2.Titoli culturali fino ad un massimo di punti 5 ” tra i quali viene indicato, inter alia , il “ dottorato di ricerca attinente al profilo professionale richiesto ”. Inoltre, nella riunione preliminare del 2 maggio 2024, la Commissione ha provveduto a specificare i punteggi da assegnare a ciascun titolo indicato nel bando stabilendo, per quanto di interesse, in relazione ai titoli di servizio “- per l’esperienza in posizione diverse dal ruolo dirigenziale in attività di servizio attinenti al profilo richiesto: 2 punti per ogni anno di servizio o frazioni superiori a sei mesi, prestato con contratto di lavoro con una Pubblica Amministrazione; - particolari incarichi di responsabilità attinenti al profilo richiesto: 0.50 punti per ogni incarico di responsabilità di ufficio o di struttura complessa del comparto universitario di durata annuale o superiore a sei mesi attribuito con atto formale dell’amministrazione di appartenenza ”; in relazione ai titoli culturali “- dottorato di ricerca attinente al profilo professionale richiesto: punti 2 ” (doc. 5, ricorso). Nel successivo verbale n. 7 del 20 giugno 2024 la Commissione valutatrice ha ribadito la previsione generale del bando secondo la quale “ la valutazione dei titoli avverrà in stretta applicazione dell’art. 7.1 del bando, sottraendo a quanto dichiarato dai candidati alla voce titoli professionali gli anni eventualmente spesi per l’accesso al concorso ” (doc.11, ricorso).
Nel caso di specie la candidata ha indicato le proprie esperienze lavorative ultraquinquennali esclusivamente nella sezione della domanda dedicata ai requisiti di ammissione al concorso, senza poi ritrascriverle nella sezione relativa ai titoli professionali al fine di ottenere maggior punteggio in relazione agli anni di servizio non valorizzati per il requisito di accesso. La Commissione giudicatrice ha dunque reputato di non valutare i titoli inerenti i periodi di servizio svolti dalla dott.ssa Intraversato (per la parte eccedente l’arco temporale utilizzato in domanda per soddisfare il requisito di partecipazione), in mancanza di “ indicazione espressa, da parte della candidata, di tali periodi nella apposita sezione del format della domanda presentata per il concorso ” (vedasi in proposito le controdeduzioni della Commissione, doc. 8, produzione documentale del 4 ottobre 2024 dell’TÀ resistente).
Tale interpretazione della Commissione, tuttavia, non può essere condivisa dal Collegio in quanto si ammetterebbe che un vizio formale nella compilazione della domanda di partecipazione possa determinare, inammissibilmente, la mancata valutazione di un titolo di merito effettivamente esistente ed evincibile da altra parte della domanda stessa o dalle autocertificazioni eventualmente presentate dal candidato.
Nel caso che ci occupa, in altri termini, si ritiene che la Commissione avrebbe dovuto comunque considerare i periodi inseriti nel requisito di accesso ma eccedenti i cinque anni come “ titoli di servizio ” apprezzabili, dunque, con il punteggio previsto per singola categoria, come specificato dalla Commissione stessa nel verbale n. 8 sopra richiamato, ancorché non indicati dalla candidata nella relativa sezione del format della domanda di concorso.
15.2 - Diversamente, con riferimento alla contestata mancata valorizzazione del titolo di dottore di ricerca indicato dalla ricorrente in domanda, reputa il Collegio di condividere la valutazione espressa in merito dalla Commissione, in quanto priva di incongruenze o vizi logici, tenuto conto che in base all’art. 7 del bando di concorso, tale titolo accademico è valutabile ove “ attinente al profilo professionale richiesto ”. Il profilo professionale viene declinato all’art. 2 del bando di concorso e non prevede capacità professionali, approfondite conoscenze, competenze e attitudini in materia di pedagogia sperimentale, materia oggetto del titolo posseduto dalla ricorrente, quanto, a titolo di esempio, “- competenze manageriali; - conoscenza del diritto amministrativo e della legislazione universitaria; - conoscenza delle tecniche di project management; - competenze multidisciplinari e spiccate capacità di leadership, coordinamento del personale e di gestione dei conflitti ” et similia. Pertanto, la censura proposta in merito a tale profilo valutativo espresso dalla Commissione non merita accoglimento.
16 – In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso può trovare accoglimento nei limiti anzidetti e, per l’effetto, il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente con Disp. Dir. n. 3154/2024 del 17 luglio 2024 va annullato per incompetenza con conseguente riammissione della dott.ssa AL Intraversato alla procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di IE TÀ di OM (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024), indetta con Disp. Dir. n. 1770 del 10 aprile 2024 e con ordine alla Commissione esaminatrice di rivalutare i titoli professionali della ricorrente nei termini indicati, con esclusione del titolo culturale consistente nel dottorato di ricerca indicato in domanda.
17 – Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza parziale della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto,
- annulla il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente con Disp. Dir. n. 3154/2024 del 17 luglio 2024, riammettendola al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di IE TÀ di OM (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024), indetta con Disp. Dir. n. 1770 del 10 aprile 2024;
-ordina alla Commissione esaminatrice di rivalutare i titoli professionali della ricorrente nei termini indicati in motivazione.
-compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | NA ZI |
IL SEGRETARIO