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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1303/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in piazza Municipio, n. 1, cod. Parte_1
fisc. e p. iva , in persona del Sindaco pro tempore, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_2
rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 144 del 18 dicembre
[...]
2023 e di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Marino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via dei Principati, n. 17; appellante
E
, con sede in piazza V. Emanuele, cod. fisc. Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato P.IVA_3 Persona_1
e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 4 dell'8 gennaio 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lucio Oricchio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , alla via De Laurentiis;
Controparte_1
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4954/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello proposto, riformare, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., la sentenza n. 4954/2023 del Tribunale
Civile di Salerno – sez. II, pubblicata l'8 novembre 2023, e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 445/2019 del
Tribunale civile di Salerno, reso in data 06 febbraio 2019 su istanza del Controparte_1
nel procedimento iscritto al R.G. n. 816/2019. Con vittoria di spese del
[...]
presente giudizio, nonché di quelle di primo grado”; per l'appellato (come da comparsa di risposta) – “in via preliminare: 1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, così come proposta da parte appellante con l'atto introduttivo, perché inammissibile ed infondata per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c., anche perché non provati;
nel merito: 2) rigettare l'appello così come proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, 3) confermare la sentenza nr. 4954/2023 resa dal Tribunale di Salerno – Seconda
Sezione Civile … in data 7.11.2023 e pubblicata in data 8.11.2023; 4) con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M.
127/2022 e da distrarsi in favore dell'avv. Lucio Oricchio dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4954/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 12 aprile 2019, così
[...]
provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 445/2019, emanato su ricorso spiegato dal al fine di ottenere il pagamento Controparte_1
della somma di euro 86.146,00, che il Comune di avrebbe dovuto Parte_1
versargli, per gli anni 2011/2017, a titolo di fondi ricevuti dal Ministero dell'Interno per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della legge n. 285/1977, di essendosi tale dipendente trasferita per mobilità presso l'Ente istante nel 2011; Per_2
2) condannava il Comune di alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con Parte_1
atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame:
1) il giudice di primo grado aveva erroneamente sostenuto che l'art. 19 decreto legge n.
66/1989, convertito nella legge n. 144/1989, che consentiva al Ministero dell'Interno di corrispondere alle Amministrazioni locali contributi a valere sul fondo costituito per il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977, non era stato abrogato dal d.lgs. n.
23/2011, istitutivo del federalismo municipale, e che l'Ente opponente, a decorrere dal
2 2011, aveva continuato a percepire le predette risorse erariali, seppur a diverso titolo;
in realtà, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, l'Ente opponente non aveva più ricevuto erogazioni per il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977, sicché era venuto meno l'impegno contratto nei confronti dell'Ente opposto con la deliberazione di Giunta n. 345 del 4 settembre 1998, fondata sull'abrogato art. 19 decreto legge n.
66/1989; con il d.lgs. n. 23/2011, i finanziamenti erariali ai Comuni venivano garantiti con meccanismi di calcolo diversi rispetto ai precedenti, atteso che tale intervento normativo era diretto a rimettere agli Enti locali la scelta di aumentare o meno la propria imposizione fiscale per realizzare le finalità istituzionali;
2) il giudice di prime cure, al fine di suffragare la tesi secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, l'Ente opponente aveva continuato a percepire, benché a diverso titolo, le risorse finanziarie per il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977, aveva impropriamente affermato che il contributo assegnatogli nell'anno 2011 era pressoché equivalente a quello dell'anno 2010 e che la missiva del 9 novembre 2013 ne dimostrava la volontà di confermare all'Ente opposto l'impegno economico formalizzato con la deliberazione n. 345/1998; 3) il Tribunale di
Salerno aveva violato gli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo condannato l'Ente opponente alla refusione delle spese di lite, sebbene l'assoluta novità della questione trattata e, comunque, la sua buona fede processuale ne legittimassero la compensazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, con ordinanza dell'11/24 aprile 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 28 novembre
2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal Controparte_1 in ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1,
[...]
c.p.c., avendo il come emerge per tabulas, Parte_1
specificamente indicato, per ciascun motivo, il capo della sentenza impugnato, le censure proposte avverso la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di primo grado, le denunciate violazioni normative e la loro rilevanza ai fini di tale decisione.
3 Ciò posto, per quanto attiene ai primi due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, essendo diretti a censurare l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale di Salerno nel ritenere che il , Parte_1 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, aveva continuato a ricevere dal Ministero dell'Interno i finanziamenti erogati per i dipendenti assunti ai sensi della legge n.
285/1977, occorre osservare che la disciplina istitutiva del federalismo fiscale municipale non esonerava in alcun modo lo Stato dal concedere alle Amministrazioni locali i fondi finalizzati a garantire il trattamento economico di tale personale, non comportando, di conseguenza, la caducazione del presupposto sotteso alla deliberazione di Giunta n.
345/1998, con la quale l'Ente appellante, nell'autorizzare il trasferimento presso il
Comune di dell'impiegata si impegnava a rimettergli Controparte_1 Per_2
periodicamente, nella misura annua di lire 23.829.000, i contributi erariali destinati alla remunerazione delle sue prestazioni lavorative.
Pertanto, l'art. 13 d.lgs. n. 23/2011, nel prevedere nel bilancio dello Stato un fondo perequativo per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, pur non richiamando espressamente i contributi relativi alla retribuzione dei dipendenti assunti ai sensi degli artt. 1 e segg. legge n. 285/1977, non si poneva in contrasto con gli artt. 12 e
19 decreto legge n. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/1989, per essere parimenti preordinato ad assicurare agli Enti locali le risorse economiche da impiegare per il funzionamento dei servizi istituzionali e per l'organizzazione amministrativa, tra cui quella relativa al personale.
Del resto, avendo la legge n. 285/1977, recante provvedimenti sull'occupazione giovanile, incentivato gli Enti locali ad assumere dipendenti a fronte dell'erogazione di specifici contribuiti statali, il successivo d.lgs. n. 23/2011 non avrebbe giammai potuto rimuovere tale forma di concorso al loro trattamento retributivo, pregiudicando l'equilibrio dei bilanci delle Amministrazioni territoriali, senza contestualmente prevedere l'attribuzione di sostitutive ed equivalenti risorse finanziarie.
In sostanza, il , a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. Parte_1
n. 23/2011, continuava a percepire, seppur a diverso titolo e sulla base di diversi criteri di quantificazione, quali i fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali degli Enti Locali, i contributi erariali per il personale assunto a norma degli artt. 1 e segg. legge n. 285/1977, con la conseguenza che, anche per gli anni successivi al
2010, rimaneva inalterato il suo impegno a trasferire al i Controparte_1 CP_1
finanziamenti ricevuti per il trattamento retributivo della Per_2
4 Peraltro, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il Parte_1
, con nota dell' del 9 ottobre 2013, prot. n. 6044,
[...] Parte_3
comunicava al difensore del di , in riscontro alla missiva del Pt_1 Controparte_1
28 settembre 2013, con la quale era stato diffidato al versamento della somma dovuta per la retribuzione della dal 2006 al 2012, la propria intenzione di provvedere al Per_2
pagamento delle quote relative all'ex dipendente, sicché riconosceva in maniera inequivoca di aver ricevuto e di ricevere ancora dallo Stato i finanziamenti previsti per il personale di cui alla legge n. 285/1977, non contestando la persistenza dell'obbligo di rimettere i contributi percepiti all'Ente locale che ne sollecitava il versamento.
Parimenti, il , con nota dell' del 12 Pt_1 Parte_1 Parte_3
novembre 2013, prot. n. 6710, nel comunicare al difensore del Controparte_1
in riscontro alla missiva del 4 novembre 2013, di aver effettuato il versamento
[...] della quota relativa all'anno 2006, ribadiva l'impegno a provvedere “al pagamento delle restanti quote prima possibile”, senza sollevare alcuna eccezione in merito e, in particolare, senza negare la protratta percezione del finanziamento stanziato per il personale assunto ai sensi delle disposizioni della legge n. 285/1977.
Né il può sostenere che il giudice di prime cure ha Parte_1 impropriamente affermato che il contributo assegnatogli dallo Stato nell'anno 2011 era pressoché equivalente a quello ricevuto nell'anno 2010 e, dunque, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011.
Ed invero, come emerge dalle tabelle ministeriali riassuntive dei contributi erogati al
Comune di negli anni 2010 e 2011, il prospetto del 2011, pur Parte_1
riportando voci e suddivisioni (“assegnazioni da federalismo municipale”, “altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali”, “contributo per gli interventi dei Comuni e della Province - ex sviluppo investimenti”) diverse da quelle menzionate nel precedente (“contributo ordinario”, “contributo consolidato”, “contributo perequativo fiscalità locale”, “compartecipazione Irpef”, “altri contributi generali”,
“funzioni trasferite decreto l.vo 112/98 - parte corrente”, “funzioni trasferite decreto l.vo
112/98 - parte capitale”, “contributo per sviluppo investimenti”), attesta il conferimento di fondi per l'importo di euro 1.450,906,23, vale a dire di finanziamenti sostanzialmente corrispondenti a quelli concessi nella misura di euro 1.451.181,28 per il 2010, con la conseguenza che costituisce elemento documentale idoneo a confermare che l'intervento normativo introdotto dal d.lgs. n. 23/2011 aveva innovato le modalità di determinazione dei budget da devolvere agli Enti locali, ma non eliminato il sostegno statale per il
5 trattamento retributivo del personale assunto ai sensi degli artt. 1 e segg. legge n.
285/1977, che veniva garantito con altre forme ed altri meccanismi.
In definitiva, non avendo il federalismo fiscale municipale determinato la cessazione dei finanziamenti statali destinati alle spese occorrenti per i dipendenti degli Enti locali, ivi compresi quelli il cui rapporto lavorativo venne instaurato sulla base delle previsioni della legge n. 285/1977, il di , in forza della deliberazione di Pt_1 Parte_1
Giunta n. 345/1998, era tenuto a trasferire al il contributo Controparte_1 CP_1
percepito per la in relazione agli anni 2011/2017, sicché il Tribunale di Salerno ha Pt_4 correttamente rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/2019.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il Parte_1
lamenta che il giudice di prime cure, nonostante la novità della questione trattata,
[...]
non ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ed invero, l'introduzione, da parte del d.lgs. n. 23/2011, del sistema del federalismo fiscale municipale, non avendo comportato la soppressione dei contributi statali precedentemente destinati al personale dipendente degli Enti Locali, ivi compreso quello di cui alla legge n. 285/1977, non consentiva di ritenere che il thema decidendum costituisse questione giuridica di assoluta novità e controvertibilità, di talché il Tribunale di Salerno, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/2019, spiegata dal Parte_1
sull'erroneo presupposto della caducazione dell'obbligo assunto nei
[...]
confronti del con la deliberazione di Giunta n. 345/1998, Controparte_1
non poteva non condannarlo, in ossequio al generale principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla refusione delle spese processuali, per non essere configurabile alcuna delle tassative ipotesi alle quali l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina l'esercizio del potere giudiziale di compensarle, in tutto o in parte.
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, devono gravare sul e si liquidano, come Parte_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal Controparte_1
in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di
[...]
studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Lucio Oricchio, quale procuratore distrattario dell'Ente appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
6 Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 4954/2023 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Lucio Parte_1
Oricchio, quale procuratore distrattario del , ex art. 93, Controparte_1
comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti del . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1303/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in piazza Municipio, n. 1, cod. Parte_1
fisc. e p. iva , in persona del Sindaco pro tempore, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_2
rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 144 del 18 dicembre
[...]
2023 e di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Marino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via dei Principati, n. 17; appellante
E
, con sede in piazza V. Emanuele, cod. fisc. Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato P.IVA_3 Persona_1
e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 4 dell'8 gennaio 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lucio Oricchio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , alla via De Laurentiis;
Controparte_1
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4954/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello proposto, riformare, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., la sentenza n. 4954/2023 del Tribunale
Civile di Salerno – sez. II, pubblicata l'8 novembre 2023, e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 445/2019 del
Tribunale civile di Salerno, reso in data 06 febbraio 2019 su istanza del Controparte_1
nel procedimento iscritto al R.G. n. 816/2019. Con vittoria di spese del
[...]
presente giudizio, nonché di quelle di primo grado”; per l'appellato (come da comparsa di risposta) – “in via preliminare: 1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, così come proposta da parte appellante con l'atto introduttivo, perché inammissibile ed infondata per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c., anche perché non provati;
nel merito: 2) rigettare l'appello così come proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, 3) confermare la sentenza nr. 4954/2023 resa dal Tribunale di Salerno – Seconda
Sezione Civile … in data 7.11.2023 e pubblicata in data 8.11.2023; 4) con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M.
127/2022 e da distrarsi in favore dell'avv. Lucio Oricchio dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4954/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 12 aprile 2019, così
[...]
provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 445/2019, emanato su ricorso spiegato dal al fine di ottenere il pagamento Controparte_1
della somma di euro 86.146,00, che il Comune di avrebbe dovuto Parte_1
versargli, per gli anni 2011/2017, a titolo di fondi ricevuti dal Ministero dell'Interno per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della legge n. 285/1977, di essendosi tale dipendente trasferita per mobilità presso l'Ente istante nel 2011; Per_2
2) condannava il Comune di alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con Parte_1
atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame:
1) il giudice di primo grado aveva erroneamente sostenuto che l'art. 19 decreto legge n.
66/1989, convertito nella legge n. 144/1989, che consentiva al Ministero dell'Interno di corrispondere alle Amministrazioni locali contributi a valere sul fondo costituito per il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977, non era stato abrogato dal d.lgs. n.
23/2011, istitutivo del federalismo municipale, e che l'Ente opponente, a decorrere dal
2 2011, aveva continuato a percepire le predette risorse erariali, seppur a diverso titolo;
in realtà, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, l'Ente opponente non aveva più ricevuto erogazioni per il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977, sicché era venuto meno l'impegno contratto nei confronti dell'Ente opposto con la deliberazione di Giunta n. 345 del 4 settembre 1998, fondata sull'abrogato art. 19 decreto legge n.
66/1989; con il d.lgs. n. 23/2011, i finanziamenti erariali ai Comuni venivano garantiti con meccanismi di calcolo diversi rispetto ai precedenti, atteso che tale intervento normativo era diretto a rimettere agli Enti locali la scelta di aumentare o meno la propria imposizione fiscale per realizzare le finalità istituzionali;
2) il giudice di prime cure, al fine di suffragare la tesi secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, l'Ente opponente aveva continuato a percepire, benché a diverso titolo, le risorse finanziarie per il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977, aveva impropriamente affermato che il contributo assegnatogli nell'anno 2011 era pressoché equivalente a quello dell'anno 2010 e che la missiva del 9 novembre 2013 ne dimostrava la volontà di confermare all'Ente opposto l'impegno economico formalizzato con la deliberazione n. 345/1998; 3) il Tribunale di
Salerno aveva violato gli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo condannato l'Ente opponente alla refusione delle spese di lite, sebbene l'assoluta novità della questione trattata e, comunque, la sua buona fede processuale ne legittimassero la compensazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, con ordinanza dell'11/24 aprile 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 28 novembre
2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal Controparte_1 in ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1,
[...]
c.p.c., avendo il come emerge per tabulas, Parte_1
specificamente indicato, per ciascun motivo, il capo della sentenza impugnato, le censure proposte avverso la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di primo grado, le denunciate violazioni normative e la loro rilevanza ai fini di tale decisione.
3 Ciò posto, per quanto attiene ai primi due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, essendo diretti a censurare l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale di Salerno nel ritenere che il , Parte_1 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, aveva continuato a ricevere dal Ministero dell'Interno i finanziamenti erogati per i dipendenti assunti ai sensi della legge n.
285/1977, occorre osservare che la disciplina istitutiva del federalismo fiscale municipale non esonerava in alcun modo lo Stato dal concedere alle Amministrazioni locali i fondi finalizzati a garantire il trattamento economico di tale personale, non comportando, di conseguenza, la caducazione del presupposto sotteso alla deliberazione di Giunta n.
345/1998, con la quale l'Ente appellante, nell'autorizzare il trasferimento presso il
Comune di dell'impiegata si impegnava a rimettergli Controparte_1 Per_2
periodicamente, nella misura annua di lire 23.829.000, i contributi erariali destinati alla remunerazione delle sue prestazioni lavorative.
Pertanto, l'art. 13 d.lgs. n. 23/2011, nel prevedere nel bilancio dello Stato un fondo perequativo per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, pur non richiamando espressamente i contributi relativi alla retribuzione dei dipendenti assunti ai sensi degli artt. 1 e segg. legge n. 285/1977, non si poneva in contrasto con gli artt. 12 e
19 decreto legge n. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/1989, per essere parimenti preordinato ad assicurare agli Enti locali le risorse economiche da impiegare per il funzionamento dei servizi istituzionali e per l'organizzazione amministrativa, tra cui quella relativa al personale.
Del resto, avendo la legge n. 285/1977, recante provvedimenti sull'occupazione giovanile, incentivato gli Enti locali ad assumere dipendenti a fronte dell'erogazione di specifici contribuiti statali, il successivo d.lgs. n. 23/2011 non avrebbe giammai potuto rimuovere tale forma di concorso al loro trattamento retributivo, pregiudicando l'equilibrio dei bilanci delle Amministrazioni territoriali, senza contestualmente prevedere l'attribuzione di sostitutive ed equivalenti risorse finanziarie.
In sostanza, il , a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. Parte_1
n. 23/2011, continuava a percepire, seppur a diverso titolo e sulla base di diversi criteri di quantificazione, quali i fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali degli Enti Locali, i contributi erariali per il personale assunto a norma degli artt. 1 e segg. legge n. 285/1977, con la conseguenza che, anche per gli anni successivi al
2010, rimaneva inalterato il suo impegno a trasferire al i Controparte_1 CP_1
finanziamenti ricevuti per il trattamento retributivo della Per_2
4 Peraltro, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il Parte_1
, con nota dell' del 9 ottobre 2013, prot. n. 6044,
[...] Parte_3
comunicava al difensore del di , in riscontro alla missiva del Pt_1 Controparte_1
28 settembre 2013, con la quale era stato diffidato al versamento della somma dovuta per la retribuzione della dal 2006 al 2012, la propria intenzione di provvedere al Per_2
pagamento delle quote relative all'ex dipendente, sicché riconosceva in maniera inequivoca di aver ricevuto e di ricevere ancora dallo Stato i finanziamenti previsti per il personale di cui alla legge n. 285/1977, non contestando la persistenza dell'obbligo di rimettere i contributi percepiti all'Ente locale che ne sollecitava il versamento.
Parimenti, il , con nota dell' del 12 Pt_1 Parte_1 Parte_3
novembre 2013, prot. n. 6710, nel comunicare al difensore del Controparte_1
in riscontro alla missiva del 4 novembre 2013, di aver effettuato il versamento
[...] della quota relativa all'anno 2006, ribadiva l'impegno a provvedere “al pagamento delle restanti quote prima possibile”, senza sollevare alcuna eccezione in merito e, in particolare, senza negare la protratta percezione del finanziamento stanziato per il personale assunto ai sensi delle disposizioni della legge n. 285/1977.
Né il può sostenere che il giudice di prime cure ha Parte_1 impropriamente affermato che il contributo assegnatogli dallo Stato nell'anno 2011 era pressoché equivalente a quello ricevuto nell'anno 2010 e, dunque, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011.
Ed invero, come emerge dalle tabelle ministeriali riassuntive dei contributi erogati al
Comune di negli anni 2010 e 2011, il prospetto del 2011, pur Parte_1
riportando voci e suddivisioni (“assegnazioni da federalismo municipale”, “altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali”, “contributo per gli interventi dei Comuni e della Province - ex sviluppo investimenti”) diverse da quelle menzionate nel precedente (“contributo ordinario”, “contributo consolidato”, “contributo perequativo fiscalità locale”, “compartecipazione Irpef”, “altri contributi generali”,
“funzioni trasferite decreto l.vo 112/98 - parte corrente”, “funzioni trasferite decreto l.vo
112/98 - parte capitale”, “contributo per sviluppo investimenti”), attesta il conferimento di fondi per l'importo di euro 1.450,906,23, vale a dire di finanziamenti sostanzialmente corrispondenti a quelli concessi nella misura di euro 1.451.181,28 per il 2010, con la conseguenza che costituisce elemento documentale idoneo a confermare che l'intervento normativo introdotto dal d.lgs. n. 23/2011 aveva innovato le modalità di determinazione dei budget da devolvere agli Enti locali, ma non eliminato il sostegno statale per il
5 trattamento retributivo del personale assunto ai sensi degli artt. 1 e segg. legge n.
285/1977, che veniva garantito con altre forme ed altri meccanismi.
In definitiva, non avendo il federalismo fiscale municipale determinato la cessazione dei finanziamenti statali destinati alle spese occorrenti per i dipendenti degli Enti locali, ivi compresi quelli il cui rapporto lavorativo venne instaurato sulla base delle previsioni della legge n. 285/1977, il di , in forza della deliberazione di Pt_1 Parte_1
Giunta n. 345/1998, era tenuto a trasferire al il contributo Controparte_1 CP_1
percepito per la in relazione agli anni 2011/2017, sicché il Tribunale di Salerno ha Pt_4 correttamente rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/2019.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il Parte_1
lamenta che il giudice di prime cure, nonostante la novità della questione trattata,
[...]
non ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ed invero, l'introduzione, da parte del d.lgs. n. 23/2011, del sistema del federalismo fiscale municipale, non avendo comportato la soppressione dei contributi statali precedentemente destinati al personale dipendente degli Enti Locali, ivi compreso quello di cui alla legge n. 285/1977, non consentiva di ritenere che il thema decidendum costituisse questione giuridica di assoluta novità e controvertibilità, di talché il Tribunale di Salerno, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/2019, spiegata dal Parte_1
sull'erroneo presupposto della caducazione dell'obbligo assunto nei
[...]
confronti del con la deliberazione di Giunta n. 345/1998, Controparte_1
non poteva non condannarlo, in ossequio al generale principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla refusione delle spese processuali, per non essere configurabile alcuna delle tassative ipotesi alle quali l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina l'esercizio del potere giudiziale di compensarle, in tutto o in parte.
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, devono gravare sul e si liquidano, come Parte_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal Controparte_1
in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di
[...]
studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Lucio Oricchio, quale procuratore distrattario dell'Ente appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
6 Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 4954/2023 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Lucio Parte_1
Oricchio, quale procuratore distrattario del , ex art. 93, Controparte_1
comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti del . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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