Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07961/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2025, proposto da Schenker Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raniero Raggi e Andrea Roveta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raggi in Genova, piazza G. Matteotti 2/4b;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione della Direttrice Territoriale della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 07/03/2025 DGDR 0098 / Registro Ufficiale 5949 del 07/03/2025, avente ad oggetto: Ricorso gerarchico –ai sensi del D.P.R. n. 1199/71- prodotto dalla Soc. SHENKER ITALIANA SPA avverso il provvedimento prot. n. 22264 del 05.12.2024 emesso dall'Ufficio Dogane di Roma 2 di precisazione del respingimento dell'istanza di invalidazione delle dichiarazioni di importazione IM4 12578D del 30.04.2022, IM4 12579F del 30.04.2022, IM4 12581T del 30.04.2022, IM4 12582V del 30.04.2022, IM4 12583X del 30.04.2024”, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla Schenker Italiana S.p.a., e di tutti gli atti a tale provvedimento preparatori presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare il diniego di cui alle note prot. n. 20253/RU del 06/11/2024 e prot 22264 del 05/12/2024 dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. ER BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di rigetto dell’istanza di invalidazione delle dichiarazioni doganali identificate con i codici indicati in epigrafe, con l’obiettivo di recuperare la somma versata di €76.927,76 a titolo di dazi all’importazione;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della cognizione del giudice tributario e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 21 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è inammissibile, essendo la materia (pacifica la natura tributaria dei dazi all’importazione) devoluta alla giurisdizione del giudice tributario alla stregua dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/92, in forza del quale “ Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati ” (conforme la giurisprudenza di legittimità in tema di “ richiesta in via giudiziale di rimborso di dazi doganali ”: ex multis , Cass., sez. trib., n. 14004/19);
- a norma dell’art. 11 c.p.a., il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
- in considerazione dell’esito della lite, le spese possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
ER BE, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ER BE | RI RI |
IL SEGRETARIO