Art. 20.
Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennita' di aeronavigazione verra' effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' di cui all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sara' tenuto conto delle misure piu' favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970, l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennita' di aeronavigazione verra' effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' di cui all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sara' tenuto conto delle misure piu' favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970, l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti.