Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 134/2024, proposta
DA
in persona del legale rapp.te p.t, quale incorporante la Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Controparte_1
Giovanni Desideri e Paola Ranieri, elettivamente domiciliata nello studio del primo, in
Roma, alla Via Sardegna n. 50.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Direttore Generale e Controparte_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Rosa
Russo e Guido Verderosa, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n.146, CP_2
presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Legali”.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo in primo grado l ha proposto opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 2568/2016 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €
2.238.770,40, oltre interessi e spese, a favore dell in qualità di Controparte_1
cessionaria dei crediti della relativo a canoni semestrali per Controparte_3
la fornitura in leasing di apparecchiature sanitarie;
a motivi dell'opposizione ha dedotto di aver certificato il debito nell'importo minore di € 2.229.763,20; la parziale infondatezza della pretesa comportante la non debenza dell'importo ingiunto;
l'inammissibilità della domanda di pagamento non potendo, fuori dalle ipotesi previste dalle disposizioni statali e regionali, procedere autonomamente e spontaneamente al pagamento dei propri debiti;
ha, altresì, evidenziato di aver definito una procedura di pagamento delle partite debitorie supportate da fatture e/o titoli esecutivi mediante
Avvisi Pubblici rivolti ai fornitori e che la società cessionaria ha partecipato all'Avviso
pubblico del 04.04.2016 stipulando accordo transattivo per il pagamento dell'importo di cui al monitorio opposto, con emissione dell'ordinativo di pagamento n. 12128 del
29.09.2016; l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di interessi ex. D.lgs.
231/02 in quanto al comma 4 del punto 1.3. delle condizioni generali del Capitolato
Speciale d'Appalto è espressamente previsto che «in caso di ritardato pagamento saranno applicati, dietro richiesta e previa costituzione in mora, gli interessi leali al tasso vigente»; tanto premesso ha chiesto la revoca dell'opposto D.I..
Si è costituita la quale cessionaria della che Parte_1 Controparte_1
ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto, deducendo al riguardo che le fatture
Parte che l educe di non aver ricevuto sono state solo omesse dalla contabilità, per mero
Parte errore tecnico;
la infondatezza della eccezione inerente alla impossibilità per l' di effettuare qualsivoglia pagamento per fatture antecedenti al 31.12.2012 in conseguenza della sottoposizione della Regione Campania al c.d. Piano di rientro;
di non aver mai sottoscritto l'atto transattivo di cui all'Avviso Pubblico invocato
Parte dall
Con sentenza n. 2988/2023 il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione, revocato l'opposto D.I. e condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello la chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) La violazione del disposto di cui all'art. 16 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, applicabile ratione temporis, a mente del quale “I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni,
equivalgono per ogni legale effetto al contratto. Il deliberatario non può
impugnare l'efficacia dell'atto o incanto per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata”, considerato che, nella specie, trattavasi di acquisizione di beni e servizi intervenuta tramite delibere di aggiudicazione n. 1685/2003 e n. 1026/2003, secondo i parametri previsti dalla citata norma della contabilità di Stato in una alla legge n. 109 del 1994 (legge quadro sui lavori pubblici.), ed agli artt. artt. 45 e segg. e 110 e segg. del D.P.R.
n. 554 del 1999 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), in vigore fino all'anno 2006, allorquando, con l'art. 11 D.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) è stata dettata la regola della separazione tra aggiudicazione e contratto;
ha, quindi, impugnato la decisione con riguardo alla statuizione relativa alla mancata produzione del contratto,
quale prova della sussistenza del rapporto, forma ad substantiam imposta dalla legge a pena di nullità dell'atto, per vincolare le pubbliche amministrazioni;
che, di contro, nel caso di specie, la fonte negoziale della pretesa creditoria della cedente va rinvenuta nelle delibere di aggiudicazione della n. Parte_3
1685/2003 e n. 1026/2003, entrambe dell'anno 2003, con riferimento, dunque,
ad una annualità espressamente regolata dall'art.16 del RD n. 2440 del 1923 e dagli artt. 88 e segg. del RD n. 827 del 1924, in base alle quali la giurisprudenza,
ordinaria ed amministrativa, con orientamento consolidato e granitico, ha costantemente affermato che nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante anche per l'amministrazione,
oltre che per l'altro contraente, a meno che dallo stesso verbale non risulti la volontà della amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo al momento successivo;
che la società incorporante subentra nelle controversie riferibili alla
Società incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data anteriore alle Deliberazioni sopra citate, proseguendo, pertanto, senza soluzione di continuità, in tutti i relativi rapporti processuali e in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società incorporante, determinando la fusione un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica, o “integrazione” o “compenetrazione”, con la conseguenza che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione;
che, inoltre, la modifica del precedente sistema, prevedente che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, ha avuto realizzazione soltanto con il D.P.R. n. 163 del 2006,laddove le delibere di aggiudicazione in esame sono state emesse dall nell'anno 2003; che, quindi, nel caso di specie, ove l'appalto Parte_3
per la fornitura in noleggio operativo di apparecchiature elettromedicali è stato aggiudicato con il sistema della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva non costituisce, come per altre fattispecie, un mero atto preparatorio, ma un atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti.
2) La successiva formazione del giudicato, giusta sentenza del Tribunale di Salerno
n. 2208/2023, sulla questione afferente alla validità della delibera di aggiudicazione in luogo del contratto scritto ad substantiam.
Parte Si è costituita l che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della impugnata sentenza.
All'udienza del 10 ottobre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla eccepita inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell'appello deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve quindi contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, nel merito, la Corte rileva che l'appello non è fondato.
Va, preliminarmente, esaminata il motivo di appello concernente la formazione del giudicato esterno, in virtù della sentenza n. 2208/2023 del Tribunale di Salerno.
Al riguardo l'appellante ha prodotto la sentenza n. 2208/2023 del Tribunale di Salerno,
con attestazione di definitività, invocando la formazione di giudicato esterno in relazione alla esistenza di valido rapporto fra le parti.
Premesso che l'eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all'interesse delle parti e sottratto al loro potere dispositivo, "non è
soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito" (Cass.
04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170) e può essere allegato e dimostrato in ogni stato e fase del giudizio di merito, prescindendo anche da qualsiasi volontà della parte di avvalersene (Cass. Sez. U n. 206/2001; conf. Cass. n.
9050/2001; n. 10977/2001; n. 5689/ 2003; n. 1416/2004).
Invero, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ed il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U n. 226/01, n. 13916/06, Cass.
n. 2322/17, n. 27161/18).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con statuizione passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e ciò
riguarda anche i rapporti di durata come quello in esame ( cfr. Cass. S.U. n.
13916/2006; Cass. n. 9512/2009; Cass. n. 24433/2013; Cass. n. 25574/2016; Cass. n.
11600/2018; cfr. ancora per un caso analogo a quello in esame motivazione Cass. n.
26246/2017).
E, dunque, si può ritenere sorretta da vincolo di giudicato (che presuppone la esistenza di valido accordo contrattuale tra le parti), la sola pronunzia riferita al medesimo rapporto giuridico, che nella specifica materia è solo quello per il quale può darsi per accertata la sussistenza anche del rapporto contrattuale.
Ciò posto deve, però, evidenziarsi che la vicenda esaminata con la sentenza n.
2208/2023 del Tribunale di Salerno attiene a diverso rapporto intercorso tra la cedente in relazione a diversa delibera di aggiudicazione n.976 del 13 luglio Controparte_4
2004, laddove il rapporto intercorrente fra le parti è retto dalle diverse delibere n.
1685/2023 e 1026/2003.
In conseguenza, non può ritenersi formato nella fattispecie l'invocato giudicato esterno.
L'appellante lamenta, poi, la erronea valutazione, da parte del Tribunale di Salerno,
dell'onere della prova circa l'esistenza del contratto di fornitura, deducendo che la fonte negoziale della pretesa creditoria della cedente va rinvenuta nelle delibere di aggiudicazione della n. 1685/2003 e n. 1026/2003, entrambe dell'anno Parte_3
2003, con riferimento, dunque, ad una annualità espressamente regolata dall'art.16 del
RD n. 2440 del 1923 e dagli artt. 88 e segg. del RD n. 827 del 1924.
La censura non è fondata.
Va preliminarmente osservato che, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessaria la stipula Parte_4
di uno specifico accordo contrattuale, tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito azionato. L'appellante, al riguardo, ha prodotto le Deliberazione del Direttore Generale dell
[...]
n. 1865 del 16.12.2003 e n. 1026 del 04.07.2003 che non sono idonee a Pt_2
comprovare la fonte negoziale del rapporto.
Difettano, quindi, in relazione alle forniture in esame, appositi contratti stipulati tra le parti, sia mediante scambio di proposta ed accettazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 r.d. n. 2240/1923 per le imprese commerciali.
In conseguenza, il Tribunale ha correttamente valutato e applicato i principi in materia di contratti.
Al riguardo, giova evidenziare che, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per la validità dei contratti stipulati dalla P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, pur non richiedendosi necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza amministrativa
(Cass. 2016 e. C.d.S. n. 1638/2005), l è comunque “organismo di Controparte_2
diritto pubblico”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e poi nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Da ciò consegue che i contratti di fornitura dell' quale “amministrazione aggiudicatrice”, sono assoggettati alla disciplina prevista dalla predetta normativa quanto alle modalità di scelta del contraente e alla forma del contratto, qualora, come
è dato rilevare nella specie dalle deliberazioni in atti, trattasi di contratto di rilevanza comunitaria, perché di importo superiore alle soglie previste dal codice dei contratti.
Parte Pertanto, l in quanto ente pubblico economico, nell'approvvigionamento di beni e servizi opera come “organismo di diritto pubblico” e come “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del codice dei contratti pubblici, ed è soggetta alla relativa disciplina quanto alla scelta del contraente, di cui in relazione alla fornitura oggetto delle fatture in contestazione, non vi è traccia.
Invero, per consolidata giurisprudenza, i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è
richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare,
l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n.
9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente,
nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n.
11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11). Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti, a pena di nullità, anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano,
o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta.
Queste finalità presuppongono pure che, per identificare con la dovuta precisione il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., Cass. civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
La necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare divisato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio evocata di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. civ.
n. 7297/09).
I contratti in esame, dunque, per costante giurisprudenza, devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito di tali contratti. Pertanto, non è prova sufficiente la sola deliberazione di concludere il contratto,
assunta dall'organo rappresentativo della P.A. preposto, ma è necessaria una apposita manifestazione di volontà, consacrata in un documento.
Consegue, quindi, che, ove tale documentazione manchi, non può trarsi la prova del contratto, ai sensi dell'art.115 c.p.c., dalla mancata esplicita contestazione del titolo ovvero da un comportamento ammissivo della controparte.
In conseguenza non può accedersi alla tesi dell'appellante, secondo cui la pretesa, in relazione alle forniture troverebbe titolo nel contratto concluso con l'attuazione
Parte dell'ordinativo per iscritto da parte dell ui è conseguita la fornitura di merci.
Invero, la forma scritta ad substantiam non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. civ.
n. 5234/04).
Parte Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, alla proposta effettuata dall con l'ordinativo, non è conseguita alcuna formale accettazione, tale da ritenere perfezionatosi l'accordo, occorrendo per la valida conclusione del contratto, lo scambio di proposta ed accettazione, non essendo sufficiente, all'uopo, che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale, come l'esecuzione della prestazione ad opera del privato, documentata dalle fatture trasmesse all'Amministrazione (cfr. Cass. n. 12316/2015; Cass. n. 5263/2015; Cass.
n.20690/2016).
Invero, per costante giurisprudenza, al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti, come invocato da parte appellante.
L'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, infatti, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione, pur invocato da parte appellante, dovendosi applicare il correlato principio secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, che possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. n. 25999/18; Cass. civ. n.
12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02).
Nel caso in esame non risulta, quindi, che tra le parti siano stati stipulati contratti in forma scritta aventi ad oggetto le forniture di apparecchiature, neppure mediante scritti di scambio di proposta e accettazione.
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha esaminato di ufficio la questione relativa alla eccepita assenza di valido rapporto contrattuale.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, in relazione alle forniture eseguite non si rinviene non soltanto appositi contratti stipulati tra le parti, ma anche accordi perfezionatisi mediante scambio di proposta e accettazione in forma scritta. Pertanto, il Tribunale ha correttamente affermato che il rapporto non si basa su un contratto scritto e ciò impedisce l'insorgenza in capo all'appellante, nella qualità di cessionaria del credito, del diritto a richiedere il corrispettivo delle forniture eseguite
Parte in favore dell
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto dalla nei confronti dell' , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_3
2988/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 22.102,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi