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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1002/2022 promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Eleonora Pinna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, C.so
Giovanni XXIII n. 80
OPPONENTE contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Romana Belli, e Renato Vestini e con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto
OPPOSTO
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da avverso l'Avviso di Addebito n. 437 Parte_1 2022 00011111 61 000 formato dall' in data 9\11\2022 (notificato in data CP_1
20\11\2022) dell'importo complessivo di €. 20.649,42 a titolo di omessi contributi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo febbraio
2018-agosto 2018 , all'esito della espletata istruttoria è risultata meritevole di integrale accoglimento .
Il recupero a contribuzione , fondato sulle risultanze di cui al verbale unico di accertamento e notificazione N. RN00000/2019-020-01 in data 15\01\2019 (protocollo n. 1031) redatto dall' di Rimini , Organizzazione_1 concerne la posizione dei seguenti lavoratori :
1. che secondo gli ispettori avrebbe prestato attività CP_2 lavorativa non regolarizzata nel periodo 6/7/2018-30/7/2018 precedente alla formale assunzione e che in particolare nelle giornate del 6, 7 e 8 luglio 2018 essa avrebbe osservato un orario di 12 ore giornaliere mentre dal 9/7/2018 al
15/8/2018 essa avrebbe osservato un orario di lavoro di 8 ore giornaliere senza godere del giorno di riposo settimanale;
2. che ha formalmente svolto attività Controparte_3 lavorativa presso l' dal 1/5/2018 al 15/7/2018 in forza di un Org_2
Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro ex art. 25 comma 1 lett. b) per soggetto disoccupato percependo regolarmente il compenso e nel periodo successivo 1.31/08/2018 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di impiegata e mansioni di coaudiuvante nelle attività di accoglienza clienti e segreteria, a tempo parziale con orario fissato in 24 (ventiquattro) − la quale secondo gli ispettori avrebbe prestato attività lavorativa non regolarizzata dal 30/3/2018 svolgendo sempre attività di accoglienza clienti in qualità di lavoratrice subordinata anche durante il periodo di tirocinio sotto il potere direttivo e di controllo del Sig. e osservando un orario di Parte_1 lavoro pari a circa 8 ore al giorno in media su turni di 7 giorni a settimana senza usufruire del riposo settimanale.
3. – che ha formalmente prestato attività lavorativa alle CP_4 dipendenze el ricorrente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 5/5/2018 al 31/8/2018, inserito nel 7° livello C.C.N.L. settore
Turismo, addetto alle mansioni di tuttofare con orario fissato in 24 (ventiquattro) ore settimanali – il quale secondo gli ispettori avrebbe prestato attività lavorativa non regolarizzata anche nel periodo 1/2/2018-4/5/2018 con mansioni di portiere notturno effettuando un orario di lavoro dalle 21.00 alle 7.30 per 7 giorno a settimana senza usufruire del giorno di riposo.
Risulta peraltro decisivo come :
, sentita come teste , abbia smentito le sue dichiarazioni rese Tes_1 in sede ispettiva con le seguenti precisazioni : “…Non ho iniziato il 6 luglio ma il 31 luglio-1 agosto . ADR: Io non ho lavorato 12 ore ma solo 3 ore : il mio turno era il pomeriggio e l'orario era flessibile dalle 17,00 alle 20,00 o dalle 13,00 alle 16,00 …” , dichiarazioni queste confermate in aula anche dalla teste : “ …Facevamo la mezza giornata e tutti Testimone_2 avevamo la giornata libera in base agli arrivi e alle partenze . Io facevo la mattina e faceva il pomeriggio ma a volte anche io facevo il CP_2 pomeriggio perché dovevo pulire le camere e la vedevo lavorare alla reception…Tutti avevamo il giorno di riposo …” ;
ha reso dichiarazioni che sono state smentite sia Controparte_3 dalla documentazione prodotta dal ricorrente che dalla deposizione testimoniale resa da che ha confermato i capitoli del Testimone_2 ricorso nn. 8 ( Vero che il Sig. ha insegnato alla Sig.ra Parte_1 CP_3 come svolgere le seguenti attività: acquisizione delle prenotazioni,
[...] gestione dell'accoglienza del cliente (check-in), gestione dell'accoglienza del cliente, illustrazione dei servizi dell'albergo e turistici, assistenza al cliente durante il soggiorno alberghiero, rilevamento della customer satisfaction, gestione del congedo del cliente (check-out), custodia di beni, principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza” : Confermo la circostanza . ADR: Sono a conoscenza del fatto perché io ho imparato queste cose perché sentivo le istruzioni che dava e che mi hanno permesso Parte_1 di diventare oggi receptionist . Era un ripetersi continuo . era sempre Pt_1 insieme a ) , 9 (Vero che il Sig. era il tutor della Sig.ra Per_1 Parte_1 durante il periodo di tirocinio” : Confermo la circostanza Controparte_3
) , 12 (Vero che nel mese di maggio 2018 il Sig. aveva iniziato ad Parte_1 insegnare alla Sig.ra e alla Sig.ra Controparte_3 Persona_2 tirocinante, i primi rudimenti dell'attività di accoglienza alberghiera” : Confermo Per_ la circostanza . Mi ricordo perfettamente di ) , 13 ( “Vero che dal
16/07/2018 al 31/08/2018 tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_3 Pt_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato” : So
[...] che era cambiato qualcosa ma non ricordo le date . ) , 14 (Vero che la Sig.ra dal 16/7/2022 al 31/8/2022 ha osservato un orario di Controparte_3 lavoro di 24 ore settimanali suddiviso in 4 ore giornaliere per sei giorni alla settimana” : Tutti facevamo la mezza giornata e avevamo il giorno di riposo
.Non facevamo 12 ore al giorno ) , 15 (Vero che la Sig.ra Controparte_3 osservava il giorno di riposo settimanale” : Confermo la circostanza ) , 16 (Vero che la distribuzione oraria della prestazione lavorativa della Sig.ra CP_3 poteva variare secondo i turni organizzati dal datore di lavoro e
[...] preventivamente comunicati al lavoratore per esigenze aziendali dettate dall'afflusso di clientela e dalle prenotazioni, sempre nel rispetto di 24 ore di lavoro alla settimana” : Confermo la circostanza . organizzava Parte_1 sempre delle serate e delle feste la sera a cui partecipavamo noi dipendenti anche con i nostri fidanzati e\o compagni e stavamo lì a divertirci e a mangiare
e non a lavorare ) , 17 (Vero che dal 16/07/2018 al 31/08/2018 la Sig.ra si alternava con la Sig.ra lavorando a volte Controparte_3 CP_2 la mattina a volte il pomeriggio” : Confermo la circostanza . Non ricordo le date
) , 18. “Vero che la Sig.ra da metà luglio 2018 e durante Controparte_3 il mese di agosto 2018 ha anche lavorato come cameriera presso il ristorante dell' ” : Confermo la circostanza .E' stata chiusa la cucina e si è Org_3 fatta una convenzione con l' che era situato a pochi passi di Org_3 distanza , Io vedevo lavorare come cameriera all' ) ; Org_4 Pt_2
, risultato irreperibile , non sia comparso in aula e quindi non CP_4 abbia confermato le sue dichiarazioni rese in sede ispettiva , dichiarazioni queste che sono state peraltro smentite sia da ( “…Il portiere lo Tes_1 faceva il titolare ”) che dalla teste Persona_3 Testimone_2 la quale sentita in aula ha affermato che ha iniziato a
[...] CP_4 prestare attività lavorativa presso l' come tuttofare solo in data Org_2 5/5/2018 e inoltre che l' è stato chiuso nei mesi di gennaio, febbraio Org_2 e marzo 2018 (“…si apriva a Pasqua. Io sono di Rimini e io sapevo che l'albergo era chiuso perché ci passavo davanti…”) : ciò che esclude il fatto che abbia potuto lavorare nei mesi di febbraio e marzo . CP_4
Va allora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. L. n. 9963 del 9\07\2002 rv. 555623 ; conformi stessa sezione n. 12357 del
22/08/2003 Rv. 566172, n. 13927 del 19/09/2003 Rv. 567026 e n. 19833 del
30/12/2003 Rv. 569220) che è ferma nel ritenere come i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti : ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale .
Sul punto Cass. Sez. L. n. 11946 dell'8\06\2005 Rv. 581768-1) , con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, ha ulteriormente chiarito che le circostanze apprese da terzi e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri .
In sostanza, i verbali ispettivi – che costituiscono atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. – hanno effettivamente una efficacia probatoria privilegiata, contemplata dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo tuttavia fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992, cit. C. 7162/2003; C. 3525/2005; C.
14158/2002).
Per la precisione , per “fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata “devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore.
Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche e, in particolare, la loro veridicità , la giurisprudenza dominante conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c..
Conseguentemente le stesse sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto e pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; id. 25 giugno 2003, n.
10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555) .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 30\12\2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'Avviso di Addebito l'Avviso di Addebito n. 437 2022 00011111 61 000 formato dall' in data CP_1
9\11\2022 (notificato in data 20\11\2022) dell'importo complessivo di €.
20.649,42 .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.588,00 ( di cui euro 338,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad € 43,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 25\01\2024 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'