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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 588/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice ER NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 588/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), per il tramite della mandataria (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del procuratore speciale, , rappresentata e P.IVA_2 Parte_3
difesa dall'avv. Francesca Tiradritti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
in proprio nonché, per quanto riguarda quest'ultima, anche in qualità di vedova erede del signor rappresentati e difesi dall'avv. Mario Tagliareni Persona_1
CONVENUTI
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), quest'ultimo in persona della madre esercente la responsabilità genitoriale C.F._4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; simulazione.
CONCLUSIONI
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024 2
Parte attrice: «voglia l'ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare e nel rito: - confermata la reiezione dell'istanza di sospensione ex art.295 cpc, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o resistere e contraddire nelle parti e Controparte_1 CP_2
In via principale e nel merito: a) in tesi: respinte le deduzioni avversarie perchè tardive e comunque
[...]
infondate e non provate per quanto dedotto ed eccepito in corso di causa, dichiarare, per tutti motivi esposti in atti, la simulazione assoluta e, per l'effetto, dichiarare nulla e priva di effetti, con ogni consequenziale effetto e provvedimento come per legge, la donazione per atto pubblico ai rogiti Notaio del 2.4.2019 rep. Persona_2
n.158278 e racc. n.24561, e trascritta il seguente 3.4.2019 ai numeri n.5015 di reg. gen. e n.3623 di reg. part. [
nonché trascritta il 3.4.2019 ai nn.5016 di reg. gen. e 3624 di reg. part., ai nn.5017 di reg. gen. e 3625 di reg.
part., e nn.5018 di reg. gen. e 3626 di reg. part. per quanto attiene al diritto di abitazione e di uso riconosciuto in favore dei donanti e di per dopo di loro da parte della madre e del padre Controparte_1 CP_2 Per_1
sui beni sotto decritti ed in ragione della quota di ½ indiviso ciascuno ] a mezzo della quale
[...]
rispettivamente: nato ad [...] il [...] (C.F.: ), per il diritto Persona_1 CodiceFiscale_6
di proprietà per la quota di ½, e , nata ad [...] il [...] (C.F.: ), per CP_2 CodiceFiscale_7
il diritto di proprietà per la quota di ½, -riservandosi a sé stessi, ciascuno sulla propria quota di comproprietà,
senza diritto di reciproco accrescimento, con dispensa dall'inventario, il diritto di abitazione (sull'unità
immobiliare di cui infra) e di uso (per le pertinenze sempre di cui infra) vitalizio, e per dopo di sé, riservandolo ciascuno per la propria quota, al costituito loro figlio, signor hanno donato a Controparte_1 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed a nato a
[...] CodiceFiscale_8 Controparte_4
EN (Arezzo) il 21.12.2012 (C.F.: ) che hanno accettato ed acquistato tra loro in CodiceFiscale_9
comproprietà per la quota di ½ ciascuno, la proprietà dei seguenti immobili: "in Arezzo, al piano primo del maggior fabbricato avente ingresso principale dal cn 10 della Via Ghibellina, un appartamento ad uso di civile abitazione occupante l'intero piano , composto da ingresso, soggiorno, cucina, studio, due camere, bagno e due terrazze, di cui una chiusa con veranda, integrato da quattro cantine con bagno al piano interrato e da tre locali soffitta al piano secondo (sottotetto) oltre a resede scoperto pertinenziale esclusivo al piano terreno su cui insistono due piccoli fabbricati adiacenti tra loro ad uso di legnaia ed autorimessa , pertinenziali dell'abitazione,
nonché corredato dai proporzionali diritti di comproprietà su tutte le e parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato per uso, legge o destinazione“. Unità immobiliari rappresentate al vigente Catasto dei Fabbricati al
Comune di Arezzo, in ditta aggiornata, - quanto all'unità principale: Sezione A, foglio 172, particella 460
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subalterno 3, Via Ghibellina 10, Piano s1-1-2, zona censuaria 1, categoria A/3 classe 3, consistenza vani 8,
superficie catastale totale mq 183 (unità abitativa, con resede, cantine e soffitte); - quanto alle sue pertinenze:
Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 6, Via Ghibellina 8, Piano T, zona censuaria 1, categoria C/2,
zona censuaria 1 classe 7, consistenza mq 4 (legnaia); Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 1, Via
Ghibellina 8, Piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 21, (legnaia); b) in ipotesi: b1)
respinte le deduzioni avverse perchè tardive e comunque infondate e non provate per quanto dedotto ed eccepito in corso di causa ed accertata la ricorrenza dei presupposti di legge secondo tutti i motivi esposti in atti,
dichiarare la revoca ai sensi dell'art.2901 cc, e perciò l'inefficacia, nei confronti di con ogni Parte_1
consequenziale provvedimento di legge: della donazione per atto pubblico ai rogiti Notaio del Persona_2
2.4.2019 rep. n.158278 e racc. n.24561, e trascritta il seguente 3.4.2019 ai numeri n.5015 di reg. gen. e n.3623
di reg. part. [ nonché trascritta il 3.4.2019 ai nn.5016 di reg. gen. e 3624 di reg. part., ai nn.5017 di reg. gen. e
3625 di reg. part., e nn.5018 di reg. gen. e 3626 di reg. part. per quanto attiene al diritto di abitazione e di uso riconosciuto in favore dei donanti e di per dopo di loro da parte della madre e Controparte_1 CP_2
del padre sui beni sotto decritti ed in ragione della quota di ½ indiviso ciascuno ] a mezzo Persona_1
della quale: nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), per il diritto Persona_1 CodiceFiscale_6
di proprietà per la quota di ½ , -riservandosi a ed a come in atti generalizzati, Persona_1 CP_2
ciascuno sulla propria quota di comproprietà, senza diritto di reciproco accrescimento, con dispensa dall'inventario, il diritto di abitazione (sull'unità immobiliare di cui infra) e di uso (per le pertinenze sempre di cui infra) vitalizio, e per dopo di sé, riservandolo ciascuno per la propria quota, al costituito loro figlio, signor ha donato a , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 Controparte_3 C.F._8
) ed a nato a [...] il [...] (C.F.: ) che
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_9
hanno accettato ed acquistato tra loro in comproprietà per la quota di ½ ciascuno, la proprietà dei seguenti immobili: "in Arezzo, al piano primo del maggior fabbricato avente ingresso principale dal cn 10 della Via
Ghibellina, un appartamento ad uso di civile abitazione occupante l'intero piano, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, studio, due camere, bagno e due terrazze, di cui una chiusa con veranda, integrato da quattro cantine con bagno al piano interrato e da tre locali soffitta al piano secondo (sottotetto) oltre a resede scoperto pertinenziale esclusivo al piano terreno su cui insistono due piccoli fabbricati adiacenti tra loro ad uso di legnaia ed autorimessa, pertinenziali dell'abitazione, nonché corredato dai proporzionali diritti di comproprietà su tutte le e parti co1muni e separatamente inalienabili del fabbricato per uso, legge o destinazione “. Unità immobiliari
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rappresentate al vigente Catasto dei Fabbricati al Comune di Arezzo, in ditta aggiornata - quanto all'unità
principale: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 3, Via Ghibellina 10, Piano s1-1-2, zona censuaria 1,
categoria A/3 classe 3, consistenza vani 8, superficie catastale totale mq 183 (unità abitativa, con resede, cantine e soffitte); -quanto alle sue pertinenze: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 6, Via Ghibellina 8, Piano
T , zona censuaria 1, categoria C/2, zona censuaria 1 classe 7, consistenza mq 4 (legnaia); Sezione A, foglio 172,
particella 460 subalterno 1, Via Ghibellina 8, Piano T , zona censuaria 1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq
21, (legnaia); b2) respinte le deduzioni avverse perchè tardive e comunque infondate e non provate per quanto dedotto ed eccepito in corso di causa ed accertata la ricorrenza dei presupposti di legge secondo tutti i motivi esposti in atti, dichiarare la revoca ai sensi dell'art.2901 cc, e perciò l'inefficacia, nei confronti di Parte_1
[...
con ogni consequenziale provvedimento di legge: della donazione per atto pubblico ai rogiti Notaio Per_2
del 2.4.2019 rep. n.158278 e racc. n.24561, e trascritta il seguente 3.4.2019 ai numeri n.5015 di reg.
[...]
gen. e n.3623 di reg. part [ nonché trascritta il 3.4.2019 ai nn.5016 di reg. gen. e 3624 di reg. part., ai nn.5017
di reg. gen. e 3625 di reg. part., e nn.5018 di reg. gen. e 3626 di reg. part. per quanto attiene al diritto di abitazione e di uso riconosciuto in favore dei donanti e di per dopo di loro da parte della madre Controparte_1
e del padre sui beni sotto decritti ed in ragione della quota di ½ indiviso CP_2 Persona_1
ciascuno ] a mezzo della quale: , nata ad [...] il [...] (C.F.: ), per il CP_2 CodiceFiscale_7
diritto di proprietà per la quota di ½, -riservandosi a ed a come in atti Persona_1 CP_2
generalizzati, ciascuno sulla propria quota di comproprietà, senza diritto di reciproco accrescimento, con dispensa dall'inventario, il diritto di abitazione (sull'unità immobiliare di cui infra) e di uso (per le pertinenze sempre di cui infra) vitalizio, e per dopo di sé, riservandolo ciascuno per la propria quota, al costituito loro figlio,
signor ha donato a , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 Controparte_3 [...]
) ed a nato a [...] il [...] (C.F.: ) C.F._8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
che hanno accettato ed acquistato tra loro in comproprietà per la quota di ½ ciascuno, la proprietà dei seguenti immobili: "in Arezzo, al piano primo del maggior fabbricato avente ingresso principale dal cn 10 della Via
Ghibellina, un appartamento ad uso di civile abitazione occupante l'intero piano, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, studio, due camere, bagno e due terrazze, di cui una chiusa con veranda, integrato da quattro cantine con bagno al piano interrato e da tre locali soffitta al piano secondo (sottotetto) oltre a resede scoperto pertinenziale esclusivo al piano terreno su cui insistono due piccoli fabbricati adiacenti tra loro ad uso di legnaia ed autorimessa, pertinenziali dell'abitazione, nonché corredato dai proporzionali diritti di comproprietà su tutte
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le e parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato per uso, legge o destinazione “. Unità immobiliari rappresentate al vigente Catasto dei Fabbricati al Comune di Arezzo, in ditta aggiornata, - quanto all'unità
principale: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 3, Via Ghibellina 10, Piano s1-1-2, zona censuaria 1,
categoria A/3 classe 3, consistenza vani 8, superficie catastale totale mq 183 (unità abitativa, con resede, cantine e soffitte); -quanto alle sue pertinenze: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 6, Via Ghibellina 8, Piano
T , zona censuaria 1, categoria C/2, zona censuaria 1 classe 7, consistenza mq 4 (legnaia); Sezione A, foglio 172,
particella 460 subalterno 1, Via Ghibellina 8, Piano T , zona censua1ria 1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 21, (legnaia); in ogni caso: c) con ordine al Conservatore dei RR. II. di Arezzo, esonerandolo da ogni responsabilità personale, della trascrizione e/o dell'annotazione a margine delle trascrizioni del sopra indicato atto di compravendita, della sentenza;
in ogni caso: d) con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e con riserva di deduzioni, produzioni e richiesta di mezzi istruttori».
Convenuti costituiti: «Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis,
In via principale di rito
- Accertata la effettiva pregiudizialità rappresentata dall'oggetto del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo,
rubricato all'RG n. 3380/2022, pendente dinanzi all'intestato Tribunale, relativamente al fatto che l'accertamento negativo del credito vantato dall'odierna parte attrice potrebbe portare alla sua inesistenza;
- considerato che una decisione accertativa di inesistenza del vantato credito, resa nel giudizio pregiudiziale RG
n. 3380/2022, determinerebbe l'adozione di una decisione di inammissibilità della domanda attorea di simulazione e/o revocazione ex art. 2901 cc;
tutto ciò considerato, per l'effetto,
sospendere il presente giudizio in revocatoria in applicazione dell'art. 295 cpc.
Nel merito
Accertare e dichiarare che la domanda e/o azione in revocatoria è inammissibile e/o improcedibile nei confronti dei convenuti, e anche per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Controparte_1 CP_2
Ancora nel merito, in riferimento alla domanda di simulazione
Rigettare la domanda spiegata nei confronti di e di perché illegittima, e/o Controparte_1 CP_2
infondata e non provata in fatto e diritto.
*
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In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali come da DM 147/2022, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge previsti, con istanza di distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
asserendo di essere titolare di un credito nei confronti di Parte_1 Persona_1
e riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 986/2022, ha vocato in CP_2 Controparte_1
giudizio e (costoro quali eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 CP_3
e (quest'ultimo in persona della madre esercente la responsabilità
[...] Controparte_4
genitoriale ) per veder dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. o la natura simulata Controparte_5
dell'atto di donazione ai rogiti notaio concluso il 2.4.2019. Precisamente, con l'atto in Persona_2
questione e trasferivano a e Persona_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
(nipoti ex filio) i rispettivi diritti di piena proprietà sulla quota di 1/2 su un compendio immobiliare sito in Arezzo, via Ghibellina nn. 8 e 10 (meglio descritto in atti), riservandosi per loro il diritto di abitazione e uso vitalizio e, altresì, riservando le rispettive quote di tale diritto al figlio CP_1
dopo la loro morte (quest'ultimo partecipava all'atto prestando il proprio consenso).
[...]
Nell'atto di citazione viene dedotto, anzitutto, che sussisterebbero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria posto che:
- sussisterebbe per tabulas il credito, riconosciuto in un decreto ingiuntivo e originante da rapporti di credito intercorsi dalle originarie banche cedenti con la società IMAGES S.R.L. (dichiarata fallita nel
2019) rispetto ai quali e si erano dichiarati Parte_4 CP_2 Controparte_1
garanti, tutti antecedenti alla data in cui veniva concluso l'atto revocando;
- la fuoriuscita del compendio immobiliare dal patrimonio dei debitori costituirebbe un atto lesivo della garanzia patrimoniale dell'attore, anche perché i diritti di abitazione e uso non sarebbero espropriabili;
- venendo in interesse un atto a titolo gratuito, non andrebbe dimostrata la scientia damni, comunque sussistente nella fattispecie.
Viene inoltre sostenuto che l'atto sarebbe, ancora più radicalmente, qualificabile come simulato
(simulazione il cui accertamento è chiesto poi in via principale). Ad avviso dell'attrice, infatti, non
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sarebbe mai stata effettiva intenzione dei disponenti quella di donare ai nipoti l'immobile, del quale hanno conservato appieno la disponibilità.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti ed è stata rinviata la prima udienza alla data del 16.10.2025. Successivamente parte attrice ha depositato le prime due memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c.
In data 15.10.2024, dunque il giorno prima della data di udienza, si sono costituiti e Controparte_1
(quest'ultima anche dichiarandosi erede di esponendo che: - il CP_2 Persona_1
decreto ingiuntivo è stato opposto, con conseguente incardinamento del giudizio di cognizione n.
3380/2022; - nel corso del giudizio in questione, dapprima, il giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà e, in seguito, ha disposto una CTU;
- la CTU non solo ha accertato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo non esiste, ma che addirittura vi sarebbe un credito in capo al correntista. I
convenuti hanno chiesto preliminarmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
A seguito della prima udienza, in ragione del fatto che la costituzione dei convenuti è avvenuta il giorno prima della stessa, sono stati concessi dei termini per il deposito di memorie scritte.
Successivamente, con decreto ex art. 127-ter c.p.c. del 12.1.2025, è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ed è stata fissata per il 5.11.2025 l'udienza di cui all'art. 189 c.p.c.,
assegnando contestualmente i termini di legge. Entrambe le parti, in allegato alla memoria conclusionale in replica, hanno prodotto la sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con decreto del 6.11.2025 emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
●●●●●
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi come non vi sia più motivo di pronunciarsi sulla reiterata istanza di sospensione necessaria del presente giudizio posto che, nelle more, il giudizio di cognizione asseritamente pregiudicante (vale a dire l'opposizione a decreto ingiuntivo) è stata definita con sentenza. Ad ogni modo, si ribadisce in questa sede quanto già statuito nel corso del processo con provvedimento del 12.1.2025, vale a dire che, per giurisprudenza assolutamente granitica, tra il
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giudizio di cognizione avente ad oggetto il credito dell'attore in revocatoria e la causa riguardante l'azione revocatoria o di simulazione non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica.
Invero, «il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito» (tra le molte, Cass. n. 3369/2019 e Cass. n.
19492/2005 con particolare riferimento all'azione di simulazione).
Il principio di diritto appena richiamato è il precipitato di un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato che ha sposato un'interpretazione restrittiva dell'art. 295 c.p.c., di talché la sospensione necessaria si verifica solo allorquando tra le cause sussista un rapporto di pregiudizialità tecnico-
giuridica, ossia una causa sia tesa ad accertare con autorità di giudicato un elemento che compone il fatto costitutivo della domanda altrove proposta, circostanza che impone la sospensione onde evitare un contrasto pratico tra giudicati. Tanto in caso di esercizio dell'azione revocatoria quanto in presenza di una domanda di accertamento della simulazione, invece, il giudice compie un vaglio meramente incidentale in ordine alla sussistenza del credito, e ciò fa sì che non possa mai verificarsi l'eventualità
di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.
Soffermandosi maggiormente sul vaglio che compete al giudice adito in revocatoria (o, il che è lo stesso, in sede di accertamento della natura simulata di un atto), è ricorrente nella giurisprudenza di legittimità l'enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi
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fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori» (ex multis, Cass. n.
4212/2020; Cass. n. 28141/2023). Ovvio è che, in presenza di un credito litigioso rispetto al quale è
pendente un giudizio di cognizione concomitante con la causa tesa alla revocatoria o all'accertamento della simulazione di un atto, pur non sussistendo i presupposti per la sospensione necessaria, le vicende (istruttorie o decisorie) del processo avente ad oggetto la sussistenza del credito non possono non avere riflessi nel secondo giudizio. Riflessi di natura lato sensu persuasiva nel senso che il secondo giudice non può sottrarsi dal confronto con gli esiti di quel giudizio nel vaglio incidentale che gli compete. In questo senso, particolarmente condivisibili risultano le considerazioni svolte dalla corte d'appello di Firenze ricavabili da una recente decisione di legittimità (confermativa della pronuncia di merito). Si riporta per esteso l'estratto della pronuncia di legittimità:
«Chiamata a verificare i riflessi della sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze sulla causa avente ad oggetto la domanda di cui all'art. 2901 cod.civ., il giudice a quo, dopo aver precisato che l'azione revocatoria è esperibile anche nei confronti di un credito litigioso: i) ha sostenuto che non c'è rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati;
ii) ha osservato che solo se la sussistenza del credito fosse «escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 cod.civ. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché così come la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile
(quantunque non contraddittoria) se il credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, nel caso inverso (se cioè l'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull'azione ex art. 2901 c.c.), l'attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più
alcuna utilità a ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato»; iii) ha aggiunto che fin quando l'inesistenza del credito non sia affermata con sentenza divenuta irrevocabile, il giudice della causa revocatoria, sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito è accertato, «non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della relativa domanda»; iv) ha, quindi, tratto elementi di valutazione in ordine all'accertamento incidentale del credito ex art. 2901 cod.civ. sia dalla sentenza n. 3396/2022, sia dall'ordinanza con cui il giudice dell'impugnazione ne aveva escluso la provvisoria esecutorietà,
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ritenendo, tra l'altro, che essa forniva «elementi che smentiscono, pur alla cognizione meramente
Contr incidentale propria di questa causa, l'esistenza di un credito di (poi ceduto a Controparte_7
», non perché avesse sospeso la esecutività della sentenza, ma per il fatto di contenere una
[...]
«delibazione del merito della causa e, in particolare, dalla individuazione di quello che appare un vero e proprio errore compiuto dal Tribunale nel recepire le conclusioni della c.t.u.»; v) ha aggiunto che «un provvedimento giudiziale che, pur se di primo grado, neghi il credito, è idoneo, con la sua autorità, a degradare la pretesa della banca al di sotto della figura del credito eventuale, concetto che, di origine pretoria, non può superare il contrario accertamento di un giudice;
così come l'aspettativa, alla quale si è
ricollegata la banca nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c., non esiste più dinanzi a un risultato giudiziale negativo, pur se non irrevocabile. Ma, proprio per le stesse ragioni, una specifica valutazione del giudice dell'impugnazione è a sua volta idoneo, a seconda del suo contenuto, a superare, ai presenti fini,
l'accertamento del primo giudice»» (Cass. n. 30106/2024).
In buona sostanza, solo l'accertamento con autorità di giudicato riguardante il credito litigioso può
avere risvolti certi nel giudizio revocatorio, ma non perché sussista un rapporto di pregiudizialità-
dipendenza, bensì perché l'attore perderebbe in via sopravvenuta l'interesse ad agire. Fino a quel momento, però, il giudice adito per l'accertamento della domanda revocatoria o di simulazione conserva il proprio vaglio incidentale e può attingere a quanto avviene nel parallelo giudizio avente ad oggetto il credito litigioso, traendone conclusioni che possono essere anche contrarie al decisum provvisorio di un altro organo giudicante se ritenuto non persuasivo (come avvenuto nel caso appena riportato, anche sulla scorta delle valutazioni che la stessa corte d'appello aveva svolto in sede di sospensiva).
Ciò posto, ed entrando nel merito del presente giudizio, entrambe le parti hanno dato atto con la memoria conclusionale in replica che in data 9.10.2025 è stata pronunciata la sentenza che ha definito il giudizio n. 3380/2022 concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Pt_1 contro , e . La pronuncia in questione ha Parte_1 Controparte_1 Persona_1 CP_2
accolto totalmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocando così il provvedimento monitorio;
il tutto con condanna dell'opposta alla refusione delle spese legali e al pagamento delle spese di CTU.
Non è noto se la sentenza de quo sia stata oggetto di impugnazione da parte di , per cui non è Pt_1
possibile affermare che questa abbia perduto l'interesse ad agire. Doveroso, dunque, è il compimento
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da parte di questo giudicante di un accertamento di natura incidentale relativo all'esistenza del credito.
Punto indefettibile di partenza pare dover essere proprio la sentenza citata affinché possa saggiarsi se le argomentazioni addotte da questo tribunale in quella causa siano o meno condivisibili.
La sentenza anzitutto ha riepilogato i rapporti intrattenuti tra le banche che hanno ceduto i crediti a e IMAGES S.R.L., società garantita dai sig.ri e trattasi di due contratti di Pt_1 CP_1 CP_2
finanziamento chirografari e di due contratti di conto corrente con saldo negativo. Rispetto ai primi due, il giudice ha ritenuto che fosse dimostrato il credito bancario, mentre in merito ai rapporti di conto corrente ha rilevato una serie di problematiche.
Cont Precisamente, quanto al primo rapporto di conto corrente (intrattenuto con , poi fin dal CP_8
1991), ha riscontrato: - l'assenza di una pattuizione relativa al tasso debitore, a fronte di una pattuizione di un tasso creditore pari al 8,5%; - l'omessa pattuizione della commissione di massimo scoperto;
- omessa pattuizione delle spese di conto;
- l'asimmetria nella capitalizzazione degli interessi creditori rispetto a quelli debitori, peraltro con rinvio agli usi praticati su piazza.
Tali problematiche, sulla scorta di giurisprudenza da tempo consolidata, hanno determinato un ricalcolo del rapporto dare/avere da parte del CTU;
ausiliario che, oltretutto, ha operato un ricalcolo a partire dal c.d. saldo zero (dal momento che il primo estratto conto prodotto dalla banca recava un saldo negativo per il correntista) e ha tenuto conto nel calcolo delle rimesse dell'eccezione di prescrizione esperita, ciò in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale consolidatosi almeno a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24418/2010. Ebbene, all'esito degli accertamenti a lui demandati, il CTU ha verificato che a fronte di un saldo finale risultante dagli estratti conto pari a -
96.386,92, il saldo effettivo epurato delle competenze illegittimamente applicate e frutto dell'azzeramento del saldo negativo dal primo degli estratti conto prodotti è pari a +274.428,32. Tali
conclusioni sono state recepite dal tribunale perché ritenute immune da vizi logici e metodologici.
Per quanto concerne il secondo rapporto di conto corrente (aperto nel 2007 con CRF), il giudice ha rilevato l'assenza di una pattuizione del tasso debitore e l'assenza di una commissione di massimo scoperto. Il CTU ha quindi operato un ricalcolo del saldo dare/avere azzerando le competenze illegittimamente applicate, per poi conteggiare le rimesse ai fini dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione. Il consulente, all'esito dei calcoli effettuati, ha ricalcolato un saldo passivo per la società
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024 12
correntista pari a - 170.545,92 a fronte di un saldo risultante dagli estratti conto pari a -270.761,47.
Anche queste conclusioni sono state recepite dal tribunale perché ritenute immune da vizi logici e metodologici (e oltretutto piuttosto vicine ai calcoli operati dal CTP della parte opposta).
Traendo quindi le somme, e in particolare tenuto conto dei ricalcoli relativi al primo rapporto di conto corrente (+ 274.428,32) e di quelli concernenti i due finanziamenti (- 24.212,47) e il secondo contratto di conto corrente (- 170.545,92), il giudice ha concluso che il credito portato dal decreto ingiuntivo non sussiste.
Orbene, questo giudicante non ravvisa la presenza di vizi logico-argomentativi nella sentenza appena sintetizzata. Soffermando l'attenzione soprattutto sul primo rapporto di conto corrente (quello dal cui ricalcolo è scaturito il controcredito), il tribunale si è attenuto a principi assolutamente consolidati e che sovente, di fronte a rapporti piuttosto datati (il contratto risale al 1991), determinano ricalcoli particolarmente svantaggiosi per gli istituti di credito. Anche in tema di rimesse, fermo il diverso regime che informa quelle solutorie da quelle ripristinatorie ai fini del decorso del termine prescrizionale, il tribunale si è attenuto ai più recenti orientamenti di legittimità, anche concernenti la distribuzione dell'onere della prova.
D'altra parte, nel presente giudizio la parte attrice non ha offerto elementi di sorta idonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto (non tanto il tribunale, essendo la sentenza giunta pressoché al termine di questa lite, quanto) il CTU, i cui conteggi sono stati fatti propri dal tribunale in quanto ritenuti immuni da vizi logici e metodologici.
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, deve ritenersi che non sussista alcun credito in capo all'odierna attrice, di talché nessuna delle domande proposte può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore di causa (che nelle cause di simulazione e revocatoria coincide con il credito tutelato: cfr. Cass. n. 3697/2020), con totale elisione della fase di trattazione (i convenuti, infatti, non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.) e con applicazione dei minimi tabellari relativamente alla fase decisionale (gli scritti conclusionali di parte convenuta hanno per lo più
parafrasato il contenuto della comparsa di costituzione).
P.Q.M.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024 13
Il tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta le domande di parte attrice;
▪ condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Mario Tagliareni (dichiaratosi antistatario) e liquidate in misura pari a € 8.964,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, 26 novembre 2025
Il giudice
ER NI
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024
R.G. 588/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice ER NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 588/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), per il tramite della mandataria (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del procuratore speciale, , rappresentata e P.IVA_2 Parte_3
difesa dall'avv. Francesca Tiradritti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
in proprio nonché, per quanto riguarda quest'ultima, anche in qualità di vedova erede del signor rappresentati e difesi dall'avv. Mario Tagliareni Persona_1
CONVENUTI
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), quest'ultimo in persona della madre esercente la responsabilità genitoriale C.F._4
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; simulazione.
CONCLUSIONI
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024 2
Parte attrice: «voglia l'ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare e nel rito: - confermata la reiezione dell'istanza di sospensione ex art.295 cpc, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o resistere e contraddire nelle parti e Controparte_1 CP_2
In via principale e nel merito: a) in tesi: respinte le deduzioni avversarie perchè tardive e comunque
[...]
infondate e non provate per quanto dedotto ed eccepito in corso di causa, dichiarare, per tutti motivi esposti in atti, la simulazione assoluta e, per l'effetto, dichiarare nulla e priva di effetti, con ogni consequenziale effetto e provvedimento come per legge, la donazione per atto pubblico ai rogiti Notaio del 2.4.2019 rep. Persona_2
n.158278 e racc. n.24561, e trascritta il seguente 3.4.2019 ai numeri n.5015 di reg. gen. e n.3623 di reg. part. [
nonché trascritta il 3.4.2019 ai nn.5016 di reg. gen. e 3624 di reg. part., ai nn.5017 di reg. gen. e 3625 di reg.
part., e nn.5018 di reg. gen. e 3626 di reg. part. per quanto attiene al diritto di abitazione e di uso riconosciuto in favore dei donanti e di per dopo di loro da parte della madre e del padre Controparte_1 CP_2 Per_1
sui beni sotto decritti ed in ragione della quota di ½ indiviso ciascuno ] a mezzo della quale
[...]
rispettivamente: nato ad [...] il [...] (C.F.: ), per il diritto Persona_1 CodiceFiscale_6
di proprietà per la quota di ½, e , nata ad [...] il [...] (C.F.: ), per CP_2 CodiceFiscale_7
il diritto di proprietà per la quota di ½, -riservandosi a sé stessi, ciascuno sulla propria quota di comproprietà,
senza diritto di reciproco accrescimento, con dispensa dall'inventario, il diritto di abitazione (sull'unità
immobiliare di cui infra) e di uso (per le pertinenze sempre di cui infra) vitalizio, e per dopo di sé, riservandolo ciascuno per la propria quota, al costituito loro figlio, signor hanno donato a Controparte_1 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed a nato a
[...] CodiceFiscale_8 Controparte_4
EN (Arezzo) il 21.12.2012 (C.F.: ) che hanno accettato ed acquistato tra loro in CodiceFiscale_9
comproprietà per la quota di ½ ciascuno, la proprietà dei seguenti immobili: "in Arezzo, al piano primo del maggior fabbricato avente ingresso principale dal cn 10 della Via Ghibellina, un appartamento ad uso di civile abitazione occupante l'intero piano , composto da ingresso, soggiorno, cucina, studio, due camere, bagno e due terrazze, di cui una chiusa con veranda, integrato da quattro cantine con bagno al piano interrato e da tre locali soffitta al piano secondo (sottotetto) oltre a resede scoperto pertinenziale esclusivo al piano terreno su cui insistono due piccoli fabbricati adiacenti tra loro ad uso di legnaia ed autorimessa , pertinenziali dell'abitazione,
nonché corredato dai proporzionali diritti di comproprietà su tutte le e parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato per uso, legge o destinazione“. Unità immobiliari rappresentate al vigente Catasto dei Fabbricati al
Comune di Arezzo, in ditta aggiornata, - quanto all'unità principale: Sezione A, foglio 172, particella 460
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024 3
subalterno 3, Via Ghibellina 10, Piano s1-1-2, zona censuaria 1, categoria A/3 classe 3, consistenza vani 8,
superficie catastale totale mq 183 (unità abitativa, con resede, cantine e soffitte); - quanto alle sue pertinenze:
Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 6, Via Ghibellina 8, Piano T, zona censuaria 1, categoria C/2,
zona censuaria 1 classe 7, consistenza mq 4 (legnaia); Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 1, Via
Ghibellina 8, Piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 21, (legnaia); b) in ipotesi: b1)
respinte le deduzioni avverse perchè tardive e comunque infondate e non provate per quanto dedotto ed eccepito in corso di causa ed accertata la ricorrenza dei presupposti di legge secondo tutti i motivi esposti in atti,
dichiarare la revoca ai sensi dell'art.2901 cc, e perciò l'inefficacia, nei confronti di con ogni Parte_1
consequenziale provvedimento di legge: della donazione per atto pubblico ai rogiti Notaio del Persona_2
2.4.2019 rep. n.158278 e racc. n.24561, e trascritta il seguente 3.4.2019 ai numeri n.5015 di reg. gen. e n.3623
di reg. part. [ nonché trascritta il 3.4.2019 ai nn.5016 di reg. gen. e 3624 di reg. part., ai nn.5017 di reg. gen. e
3625 di reg. part., e nn.5018 di reg. gen. e 3626 di reg. part. per quanto attiene al diritto di abitazione e di uso riconosciuto in favore dei donanti e di per dopo di loro da parte della madre e Controparte_1 CP_2
del padre sui beni sotto decritti ed in ragione della quota di ½ indiviso ciascuno ] a mezzo Persona_1
della quale: nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), per il diritto Persona_1 CodiceFiscale_6
di proprietà per la quota di ½ , -riservandosi a ed a come in atti generalizzati, Persona_1 CP_2
ciascuno sulla propria quota di comproprietà, senza diritto di reciproco accrescimento, con dispensa dall'inventario, il diritto di abitazione (sull'unità immobiliare di cui infra) e di uso (per le pertinenze sempre di cui infra) vitalizio, e per dopo di sé, riservandolo ciascuno per la propria quota, al costituito loro figlio, signor ha donato a , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 Controparte_3 C.F._8
) ed a nato a [...] il [...] (C.F.: ) che
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_9
hanno accettato ed acquistato tra loro in comproprietà per la quota di ½ ciascuno, la proprietà dei seguenti immobili: "in Arezzo, al piano primo del maggior fabbricato avente ingresso principale dal cn 10 della Via
Ghibellina, un appartamento ad uso di civile abitazione occupante l'intero piano, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, studio, due camere, bagno e due terrazze, di cui una chiusa con veranda, integrato da quattro cantine con bagno al piano interrato e da tre locali soffitta al piano secondo (sottotetto) oltre a resede scoperto pertinenziale esclusivo al piano terreno su cui insistono due piccoli fabbricati adiacenti tra loro ad uso di legnaia ed autorimessa, pertinenziali dell'abitazione, nonché corredato dai proporzionali diritti di comproprietà su tutte le e parti co1muni e separatamente inalienabili del fabbricato per uso, legge o destinazione “. Unità immobiliari
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rappresentate al vigente Catasto dei Fabbricati al Comune di Arezzo, in ditta aggiornata - quanto all'unità
principale: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 3, Via Ghibellina 10, Piano s1-1-2, zona censuaria 1,
categoria A/3 classe 3, consistenza vani 8, superficie catastale totale mq 183 (unità abitativa, con resede, cantine e soffitte); -quanto alle sue pertinenze: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 6, Via Ghibellina 8, Piano
T , zona censuaria 1, categoria C/2, zona censuaria 1 classe 7, consistenza mq 4 (legnaia); Sezione A, foglio 172,
particella 460 subalterno 1, Via Ghibellina 8, Piano T , zona censuaria 1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq
21, (legnaia); b2) respinte le deduzioni avverse perchè tardive e comunque infondate e non provate per quanto dedotto ed eccepito in corso di causa ed accertata la ricorrenza dei presupposti di legge secondo tutti i motivi esposti in atti, dichiarare la revoca ai sensi dell'art.2901 cc, e perciò l'inefficacia, nei confronti di Parte_1
[...
con ogni consequenziale provvedimento di legge: della donazione per atto pubblico ai rogiti Notaio Per_2
del 2.4.2019 rep. n.158278 e racc. n.24561, e trascritta il seguente 3.4.2019 ai numeri n.5015 di reg.
[...]
gen. e n.3623 di reg. part [ nonché trascritta il 3.4.2019 ai nn.5016 di reg. gen. e 3624 di reg. part., ai nn.5017
di reg. gen. e 3625 di reg. part., e nn.5018 di reg. gen. e 3626 di reg. part. per quanto attiene al diritto di abitazione e di uso riconosciuto in favore dei donanti e di per dopo di loro da parte della madre Controparte_1
e del padre sui beni sotto decritti ed in ragione della quota di ½ indiviso CP_2 Persona_1
ciascuno ] a mezzo della quale: , nata ad [...] il [...] (C.F.: ), per il CP_2 CodiceFiscale_7
diritto di proprietà per la quota di ½, -riservandosi a ed a come in atti Persona_1 CP_2
generalizzati, ciascuno sulla propria quota di comproprietà, senza diritto di reciproco accrescimento, con dispensa dall'inventario, il diritto di abitazione (sull'unità immobiliare di cui infra) e di uso (per le pertinenze sempre di cui infra) vitalizio, e per dopo di sé, riservandolo ciascuno per la propria quota, al costituito loro figlio,
signor ha donato a , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 Controparte_3 [...]
) ed a nato a [...] il [...] (C.F.: ) C.F._8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
che hanno accettato ed acquistato tra loro in comproprietà per la quota di ½ ciascuno, la proprietà dei seguenti immobili: "in Arezzo, al piano primo del maggior fabbricato avente ingresso principale dal cn 10 della Via
Ghibellina, un appartamento ad uso di civile abitazione occupante l'intero piano, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, studio, due camere, bagno e due terrazze, di cui una chiusa con veranda, integrato da quattro cantine con bagno al piano interrato e da tre locali soffitta al piano secondo (sottotetto) oltre a resede scoperto pertinenziale esclusivo al piano terreno su cui insistono due piccoli fabbricati adiacenti tra loro ad uso di legnaia ed autorimessa, pertinenziali dell'abitazione, nonché corredato dai proporzionali diritti di comproprietà su tutte
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le e parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato per uso, legge o destinazione “. Unità immobiliari rappresentate al vigente Catasto dei Fabbricati al Comune di Arezzo, in ditta aggiornata, - quanto all'unità
principale: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 3, Via Ghibellina 10, Piano s1-1-2, zona censuaria 1,
categoria A/3 classe 3, consistenza vani 8, superficie catastale totale mq 183 (unità abitativa, con resede, cantine e soffitte); -quanto alle sue pertinenze: Sezione A, foglio 172, particella 460 subalterno 6, Via Ghibellina 8, Piano
T , zona censuaria 1, categoria C/2, zona censuaria 1 classe 7, consistenza mq 4 (legnaia); Sezione A, foglio 172,
particella 460 subalterno 1, Via Ghibellina 8, Piano T , zona censua1ria 1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 21, (legnaia); in ogni caso: c) con ordine al Conservatore dei RR. II. di Arezzo, esonerandolo da ogni responsabilità personale, della trascrizione e/o dell'annotazione a margine delle trascrizioni del sopra indicato atto di compravendita, della sentenza;
in ogni caso: d) con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e con riserva di deduzioni, produzioni e richiesta di mezzi istruttori».
Convenuti costituiti: «Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis,
In via principale di rito
- Accertata la effettiva pregiudizialità rappresentata dall'oggetto del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo,
rubricato all'RG n. 3380/2022, pendente dinanzi all'intestato Tribunale, relativamente al fatto che l'accertamento negativo del credito vantato dall'odierna parte attrice potrebbe portare alla sua inesistenza;
- considerato che una decisione accertativa di inesistenza del vantato credito, resa nel giudizio pregiudiziale RG
n. 3380/2022, determinerebbe l'adozione di una decisione di inammissibilità della domanda attorea di simulazione e/o revocazione ex art. 2901 cc;
tutto ciò considerato, per l'effetto,
sospendere il presente giudizio in revocatoria in applicazione dell'art. 295 cpc.
Nel merito
Accertare e dichiarare che la domanda e/o azione in revocatoria è inammissibile e/o improcedibile nei confronti dei convenuti, e anche per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Controparte_1 CP_2
Ancora nel merito, in riferimento alla domanda di simulazione
Rigettare la domanda spiegata nei confronti di e di perché illegittima, e/o Controparte_1 CP_2
infondata e non provata in fatto e diritto.
*
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In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali come da DM 147/2022, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge previsti, con istanza di distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
asserendo di essere titolare di un credito nei confronti di Parte_1 Persona_1
e riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 986/2022, ha vocato in CP_2 Controparte_1
giudizio e (costoro quali eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 CP_3
e (quest'ultimo in persona della madre esercente la responsabilità
[...] Controparte_4
genitoriale ) per veder dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. o la natura simulata Controparte_5
dell'atto di donazione ai rogiti notaio concluso il 2.4.2019. Precisamente, con l'atto in Persona_2
questione e trasferivano a e Persona_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
(nipoti ex filio) i rispettivi diritti di piena proprietà sulla quota di 1/2 su un compendio immobiliare sito in Arezzo, via Ghibellina nn. 8 e 10 (meglio descritto in atti), riservandosi per loro il diritto di abitazione e uso vitalizio e, altresì, riservando le rispettive quote di tale diritto al figlio CP_1
dopo la loro morte (quest'ultimo partecipava all'atto prestando il proprio consenso).
[...]
Nell'atto di citazione viene dedotto, anzitutto, che sussisterebbero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria posto che:
- sussisterebbe per tabulas il credito, riconosciuto in un decreto ingiuntivo e originante da rapporti di credito intercorsi dalle originarie banche cedenti con la società IMAGES S.R.L. (dichiarata fallita nel
2019) rispetto ai quali e si erano dichiarati Parte_4 CP_2 Controparte_1
garanti, tutti antecedenti alla data in cui veniva concluso l'atto revocando;
- la fuoriuscita del compendio immobiliare dal patrimonio dei debitori costituirebbe un atto lesivo della garanzia patrimoniale dell'attore, anche perché i diritti di abitazione e uso non sarebbero espropriabili;
- venendo in interesse un atto a titolo gratuito, non andrebbe dimostrata la scientia damni, comunque sussistente nella fattispecie.
Viene inoltre sostenuto che l'atto sarebbe, ancora più radicalmente, qualificabile come simulato
(simulazione il cui accertamento è chiesto poi in via principale). Ad avviso dell'attrice, infatti, non
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 588/2024 7
sarebbe mai stata effettiva intenzione dei disponenti quella di donare ai nipoti l'immobile, del quale hanno conservato appieno la disponibilità.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti ed è stata rinviata la prima udienza alla data del 16.10.2025. Successivamente parte attrice ha depositato le prime due memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c.
In data 15.10.2024, dunque il giorno prima della data di udienza, si sono costituiti e Controparte_1
(quest'ultima anche dichiarandosi erede di esponendo che: - il CP_2 Persona_1
decreto ingiuntivo è stato opposto, con conseguente incardinamento del giudizio di cognizione n.
3380/2022; - nel corso del giudizio in questione, dapprima, il giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà e, in seguito, ha disposto una CTU;
- la CTU non solo ha accertato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo non esiste, ma che addirittura vi sarebbe un credito in capo al correntista. I
convenuti hanno chiesto preliminarmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
A seguito della prima udienza, in ragione del fatto che la costituzione dei convenuti è avvenuta il giorno prima della stessa, sono stati concessi dei termini per il deposito di memorie scritte.
Successivamente, con decreto ex art. 127-ter c.p.c. del 12.1.2025, è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ed è stata fissata per il 5.11.2025 l'udienza di cui all'art. 189 c.p.c.,
assegnando contestualmente i termini di legge. Entrambe le parti, in allegato alla memoria conclusionale in replica, hanno prodotto la sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con decreto del 6.11.2025 emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
●●●●●
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi come non vi sia più motivo di pronunciarsi sulla reiterata istanza di sospensione necessaria del presente giudizio posto che, nelle more, il giudizio di cognizione asseritamente pregiudicante (vale a dire l'opposizione a decreto ingiuntivo) è stata definita con sentenza. Ad ogni modo, si ribadisce in questa sede quanto già statuito nel corso del processo con provvedimento del 12.1.2025, vale a dire che, per giurisprudenza assolutamente granitica, tra il
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giudizio di cognizione avente ad oggetto il credito dell'attore in revocatoria e la causa riguardante l'azione revocatoria o di simulazione non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica.
Invero, «il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito» (tra le molte, Cass. n. 3369/2019 e Cass. n.
19492/2005 con particolare riferimento all'azione di simulazione).
Il principio di diritto appena richiamato è il precipitato di un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato che ha sposato un'interpretazione restrittiva dell'art. 295 c.p.c., di talché la sospensione necessaria si verifica solo allorquando tra le cause sussista un rapporto di pregiudizialità tecnico-
giuridica, ossia una causa sia tesa ad accertare con autorità di giudicato un elemento che compone il fatto costitutivo della domanda altrove proposta, circostanza che impone la sospensione onde evitare un contrasto pratico tra giudicati. Tanto in caso di esercizio dell'azione revocatoria quanto in presenza di una domanda di accertamento della simulazione, invece, il giudice compie un vaglio meramente incidentale in ordine alla sussistenza del credito, e ciò fa sì che non possa mai verificarsi l'eventualità
di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.
Soffermandosi maggiormente sul vaglio che compete al giudice adito in revocatoria (o, il che è lo stesso, in sede di accertamento della natura simulata di un atto), è ricorrente nella giurisprudenza di legittimità l'enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi
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fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori» (ex multis, Cass. n.
4212/2020; Cass. n. 28141/2023). Ovvio è che, in presenza di un credito litigioso rispetto al quale è
pendente un giudizio di cognizione concomitante con la causa tesa alla revocatoria o all'accertamento della simulazione di un atto, pur non sussistendo i presupposti per la sospensione necessaria, le vicende (istruttorie o decisorie) del processo avente ad oggetto la sussistenza del credito non possono non avere riflessi nel secondo giudizio. Riflessi di natura lato sensu persuasiva nel senso che il secondo giudice non può sottrarsi dal confronto con gli esiti di quel giudizio nel vaglio incidentale che gli compete. In questo senso, particolarmente condivisibili risultano le considerazioni svolte dalla corte d'appello di Firenze ricavabili da una recente decisione di legittimità (confermativa della pronuncia di merito). Si riporta per esteso l'estratto della pronuncia di legittimità:
«Chiamata a verificare i riflessi della sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze sulla causa avente ad oggetto la domanda di cui all'art. 2901 cod.civ., il giudice a quo, dopo aver precisato che l'azione revocatoria è esperibile anche nei confronti di un credito litigioso: i) ha sostenuto che non c'è rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati;
ii) ha osservato che solo se la sussistenza del credito fosse «escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 cod.civ. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché così come la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile
(quantunque non contraddittoria) se il credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, nel caso inverso (se cioè l'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull'azione ex art. 2901 c.c.), l'attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più
alcuna utilità a ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato»; iii) ha aggiunto che fin quando l'inesistenza del credito non sia affermata con sentenza divenuta irrevocabile, il giudice della causa revocatoria, sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito è accertato, «non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della relativa domanda»; iv) ha, quindi, tratto elementi di valutazione in ordine all'accertamento incidentale del credito ex art. 2901 cod.civ. sia dalla sentenza n. 3396/2022, sia dall'ordinanza con cui il giudice dell'impugnazione ne aveva escluso la provvisoria esecutorietà,
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ritenendo, tra l'altro, che essa forniva «elementi che smentiscono, pur alla cognizione meramente
Contr incidentale propria di questa causa, l'esistenza di un credito di (poi ceduto a Controparte_7
», non perché avesse sospeso la esecutività della sentenza, ma per il fatto di contenere una
[...]
«delibazione del merito della causa e, in particolare, dalla individuazione di quello che appare un vero e proprio errore compiuto dal Tribunale nel recepire le conclusioni della c.t.u.»; v) ha aggiunto che «un provvedimento giudiziale che, pur se di primo grado, neghi il credito, è idoneo, con la sua autorità, a degradare la pretesa della banca al di sotto della figura del credito eventuale, concetto che, di origine pretoria, non può superare il contrario accertamento di un giudice;
così come l'aspettativa, alla quale si è
ricollegata la banca nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c., non esiste più dinanzi a un risultato giudiziale negativo, pur se non irrevocabile. Ma, proprio per le stesse ragioni, una specifica valutazione del giudice dell'impugnazione è a sua volta idoneo, a seconda del suo contenuto, a superare, ai presenti fini,
l'accertamento del primo giudice»» (Cass. n. 30106/2024).
In buona sostanza, solo l'accertamento con autorità di giudicato riguardante il credito litigioso può
avere risvolti certi nel giudizio revocatorio, ma non perché sussista un rapporto di pregiudizialità-
dipendenza, bensì perché l'attore perderebbe in via sopravvenuta l'interesse ad agire. Fino a quel momento, però, il giudice adito per l'accertamento della domanda revocatoria o di simulazione conserva il proprio vaglio incidentale e può attingere a quanto avviene nel parallelo giudizio avente ad oggetto il credito litigioso, traendone conclusioni che possono essere anche contrarie al decisum provvisorio di un altro organo giudicante se ritenuto non persuasivo (come avvenuto nel caso appena riportato, anche sulla scorta delle valutazioni che la stessa corte d'appello aveva svolto in sede di sospensiva).
Ciò posto, ed entrando nel merito del presente giudizio, entrambe le parti hanno dato atto con la memoria conclusionale in replica che in data 9.10.2025 è stata pronunciata la sentenza che ha definito il giudizio n. 3380/2022 concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Pt_1 contro , e . La pronuncia in questione ha Parte_1 Controparte_1 Persona_1 CP_2
accolto totalmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocando così il provvedimento monitorio;
il tutto con condanna dell'opposta alla refusione delle spese legali e al pagamento delle spese di CTU.
Non è noto se la sentenza de quo sia stata oggetto di impugnazione da parte di , per cui non è Pt_1
possibile affermare che questa abbia perduto l'interesse ad agire. Doveroso, dunque, è il compimento
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da parte di questo giudicante di un accertamento di natura incidentale relativo all'esistenza del credito.
Punto indefettibile di partenza pare dover essere proprio la sentenza citata affinché possa saggiarsi se le argomentazioni addotte da questo tribunale in quella causa siano o meno condivisibili.
La sentenza anzitutto ha riepilogato i rapporti intrattenuti tra le banche che hanno ceduto i crediti a e IMAGES S.R.L., società garantita dai sig.ri e trattasi di due contratti di Pt_1 CP_1 CP_2
finanziamento chirografari e di due contratti di conto corrente con saldo negativo. Rispetto ai primi due, il giudice ha ritenuto che fosse dimostrato il credito bancario, mentre in merito ai rapporti di conto corrente ha rilevato una serie di problematiche.
Cont Precisamente, quanto al primo rapporto di conto corrente (intrattenuto con , poi fin dal CP_8
1991), ha riscontrato: - l'assenza di una pattuizione relativa al tasso debitore, a fronte di una pattuizione di un tasso creditore pari al 8,5%; - l'omessa pattuizione della commissione di massimo scoperto;
- omessa pattuizione delle spese di conto;
- l'asimmetria nella capitalizzazione degli interessi creditori rispetto a quelli debitori, peraltro con rinvio agli usi praticati su piazza.
Tali problematiche, sulla scorta di giurisprudenza da tempo consolidata, hanno determinato un ricalcolo del rapporto dare/avere da parte del CTU;
ausiliario che, oltretutto, ha operato un ricalcolo a partire dal c.d. saldo zero (dal momento che il primo estratto conto prodotto dalla banca recava un saldo negativo per il correntista) e ha tenuto conto nel calcolo delle rimesse dell'eccezione di prescrizione esperita, ciò in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale consolidatosi almeno a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24418/2010. Ebbene, all'esito degli accertamenti a lui demandati, il CTU ha verificato che a fronte di un saldo finale risultante dagli estratti conto pari a -
96.386,92, il saldo effettivo epurato delle competenze illegittimamente applicate e frutto dell'azzeramento del saldo negativo dal primo degli estratti conto prodotti è pari a +274.428,32. Tali
conclusioni sono state recepite dal tribunale perché ritenute immune da vizi logici e metodologici.
Per quanto concerne il secondo rapporto di conto corrente (aperto nel 2007 con CRF), il giudice ha rilevato l'assenza di una pattuizione del tasso debitore e l'assenza di una commissione di massimo scoperto. Il CTU ha quindi operato un ricalcolo del saldo dare/avere azzerando le competenze illegittimamente applicate, per poi conteggiare le rimesse ai fini dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione. Il consulente, all'esito dei calcoli effettuati, ha ricalcolato un saldo passivo per la società
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correntista pari a - 170.545,92 a fronte di un saldo risultante dagli estratti conto pari a -270.761,47.
Anche queste conclusioni sono state recepite dal tribunale perché ritenute immune da vizi logici e metodologici (e oltretutto piuttosto vicine ai calcoli operati dal CTP della parte opposta).
Traendo quindi le somme, e in particolare tenuto conto dei ricalcoli relativi al primo rapporto di conto corrente (+ 274.428,32) e di quelli concernenti i due finanziamenti (- 24.212,47) e il secondo contratto di conto corrente (- 170.545,92), il giudice ha concluso che il credito portato dal decreto ingiuntivo non sussiste.
Orbene, questo giudicante non ravvisa la presenza di vizi logico-argomentativi nella sentenza appena sintetizzata. Soffermando l'attenzione soprattutto sul primo rapporto di conto corrente (quello dal cui ricalcolo è scaturito il controcredito), il tribunale si è attenuto a principi assolutamente consolidati e che sovente, di fronte a rapporti piuttosto datati (il contratto risale al 1991), determinano ricalcoli particolarmente svantaggiosi per gli istituti di credito. Anche in tema di rimesse, fermo il diverso regime che informa quelle solutorie da quelle ripristinatorie ai fini del decorso del termine prescrizionale, il tribunale si è attenuto ai più recenti orientamenti di legittimità, anche concernenti la distribuzione dell'onere della prova.
D'altra parte, nel presente giudizio la parte attrice non ha offerto elementi di sorta idonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto (non tanto il tribunale, essendo la sentenza giunta pressoché al termine di questa lite, quanto) il CTU, i cui conteggi sono stati fatti propri dal tribunale in quanto ritenuti immuni da vizi logici e metodologici.
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, deve ritenersi che non sussista alcun credito in capo all'odierna attrice, di talché nessuna delle domande proposte può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore di causa (che nelle cause di simulazione e revocatoria coincide con il credito tutelato: cfr. Cass. n. 3697/2020), con totale elisione della fase di trattazione (i convenuti, infatti, non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.) e con applicazione dei minimi tabellari relativamente alla fase decisionale (gli scritti conclusionali di parte convenuta hanno per lo più
parafrasato il contenuto della comparsa di costituzione).
P.Q.M.
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Il tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta le domande di parte attrice;
▪ condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Mario Tagliareni (dichiaratosi antistatario) e liquidate in misura pari a € 8.964,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, 26 novembre 2025
Il giudice
ER NI
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