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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 658/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Solopaca (BN) alla Via Solopaca-Telese, (cod. fisc. ), C.F._1
elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) alla Via P. Nenni n. 1 presso lo studio dell'Avv. Filiberto FRANCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
C O N T R O
AR 1983 s.a.s. di AR BE & C., in persona del legale rappresentante p.t. (cod. fisc.-p.iva , con sede in Telese Terme (BN) alla Via P.IVA_1
Lagni n. 13, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Marco Da
Benevento, 21, presso lo studio dell'Avv. Carmelina Fucci, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 29.05.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio la AR 1983 s.a.s. di AR BE & C. esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta presso la
Pasticceria, Gelateria e Caffetteria denominata “AR Delì” ubicata in Telese
Terme (BN) al Viale Minieri n. 211-213, dal 18.07.2020 al 22.06.2022 senza soluzione di continuità e di aver successivamente goduto di 7 giorni di ferie, al termine dei quali, il rapporto è cessato per dimissioni della stessa, in data
30.06.2022;
- di aver lavorato, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, sotto la vigilanza e secondo le direttive della sig.ra oltre che dei sigg.ri Persona_1 Parte_2
ed (rispettivamente socio accomandante della società resistente e Parte_3
sorella del legale rapp. p.t. della società resistente e padre del legale rapp. p.t. della società resistente), svolgendo le mansioni di cameriera di bar;
- di essersi occupata della gestione e servizio del banco caffetteria e cocktail, banco dolci e gelati;
di effettuare gli ordini della merce ai fornitori;
di sistemare lo scarico merce in deposito;
della gestione della cassa;
della pulizia, a fine turno, di tutto il locale (pavimento, bagni, tavoli, spazzatura, ecc.); della pulizia esterna di tutti i tavoli e sedie, dell'esterno al locale e del retro del locale, del lavaggio dei vassoi e della sistemazione del deposito;
di preparare la spazzatura nelle buste e nei cartoni per la raccolta differenziata da porre all'esterno o in deposito, di prendere gli ordini dai clienti e servire ai tavoli, di gestire il servizio per tutta la sala interna ed all'esterno, di riempire e caricare i frigoriferi di dolci e gelati a fine turno e le zuccheriere in sala;
- che, non le erano state consegnate le buste-paga dei periodi lavorativi ad eccezione di quelle relative ai mesi dicembre 2021 e aprile-maggio 2022, inviate
2 tramite whatsapp, rispettivamente in data 28.03.2022 e in data 16.06.2022, previa sua richiesta;
- di aver lavorato senza essere formalmente assunta, senza soluzione di continuità, nel periodo dal 18.07.2020 al 10.06.2021 (tranne i giorni di chiusura totale dei locali, anche per covid ovvero 19-21-22-23-24-31 luglio 2020; dal 07 agosto 2020 al 17 agosto 2020, 24-25-31 agosto 2020; 7-14-20 settembre 2020;5-
12-19-26 ottobre 2020, 3-4-9-10-11-12-13-14 ottobre 2020, dal 01 dicembre
2020 al 18 dicembre 2020; dal 01 aprile 2021 al 10 aprile 2021; 24-31 maggio
2021; 7 giugno 2021), ricevendo la somma di € 25,00 al giorno in contanti, ad eccezione del periodo 19.08.2020-30.11.2020 in cui non percepiva nulla, osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto V del ricorso;
- di aver lavorato, continuativamente e senza soluzione di continuità, con formale assunzione a tempo determinato, con orario part- time orizzontale (24 ore settimanali) -con qualifica cameriere di bar-livello inquadramento 000009- qualificato-D2-, senza aver firmato, sottoscritto e ricevuto in consegna alcun contratto scritto, dal 11.06.2021 fino al 11.09.2021 (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali o per motivi personali della ricorrente ovvero 7-
14-21-28 giugno 2021; 5-12-19-26 luglio 2021; 2-3-4-5-9-16-23-30 agosto 2021;
6 settembre 2021), ricevendo un pagamento mensile, a mezzo bonifico per due volte e per il resto in contanti, di € 800,00, osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto VII del ricorso;
- di aver lavorato in assenza di formalizzazione del rapporto, sempre continuativamente e senza soluzione di continuità, dal 12.09.2021 fino al
30.09.2021 (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali ovvero 13-
20-27 settembre 2021), ricevendo un pagamento mensile in contanti di € 800,00, osservando l'orario analiticamente indicato al punto IX del ricorso;
- di aver lavorato, sempre senza soluzione di continuità, con formale assunzione a tempo determinato, con orario part-time orizzontale (24 ore
3 settimanali) -con qualifica cameriere di sala-livello inquadramento D2-, senza aver firmato, sottoscritto e ricevuto in consegna alcun contratto scritto, dal
01.10.2021 al 31.12.2021, (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali ovvero 4-11-18-25 ottobre 2021; 3-8-15-22- 29 novembre 2021; 6-13-20-
27 dicembre 2021), ricevendo un pagamento mensile, a mezzo bonifico una volta sola e per il resto in contanti, di € 800,00, osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto XI del ricorso;
- di aver lavorato, sempre senza soluzione di continuità, in assenza di formalizzazione del rapporto, dal 01.01.2022 al 19.03.2022 (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali ovvero 10-11-12-13-14-15-16-17-24-31 gennaio 2022; 7-15-21-28 febbraio 2022; 7-14 marzo 2022), ricevendo la somma di € 800,00 mensili in contanti, anche a mezzo di 1 bonifico, osservando l'orario analiticamente riportato al punto XIII del ricorso;
- di aver lavorato, sempre senza soluzione di continuità, con formale assunzione per lavoro a tempo determinato tempo parziale orizzontale (20 ore settimanali), con qualifica cameriere di bar-livello inquadramento 000009- qualificato-D2, senza aver firmato, sottoscritto e ricevuto in consegna alcun contratto scritto, dal 20.03.2022 al 22.06.2022 (tranne i giorni in cui vi di chiusura totale dei locali ovvero 21-28 marzo 2022; 4-11-19-26 aprile 2022; 2-9-
16-23-30 maggio 2022; 6-14-20 giugno 2022), ricevendo un pagamento mensile di € 800,00 per i mesi di aprile-maggio-giugno 2022 a mezzo bonifici di pagamento, osservando l'orario indicato al punto XV del ricorso;
- di aver, successivamente goduto di 7 giorni di ferie;
- che, il rapporto è terminato in data 30.06.2022, essendosi dimessa;
- di aver ricevuto in data 11.07.2022 la somma di € 500,00, a mezzo bonifico, senza indicazione di alcuna specifica causale.
Concludeva chiedendo di “a) accogliere la presente istanza ed accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'esistenza inter partes, in tutti i periodi
4 innanzi indicati o in quelli diversi che verranno accertati in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato, e, quindi, dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento di tutte le differenze retributive così Parte_1
come quantificate negli analitici conteggi allegati al ricorso nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, per le causali di cui in premessa;
b) condannare, per l'effetto, la convenuta AR 1983 s.a.s. di AR
BE & C., in persona del socio accomandatario e legale rapp. p.t., sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva di € Persona_1
38.300,62 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge nonché al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso;
c) ferma restando la declaratoria preliminare di cui al punto precedente, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di avversa formulazione della eccezione di inapplicabilità soggettiva delle fonti contrattuali invocate- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 codice civile”, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la AR 1983 s.a.s. di AR BE & C chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la società deduceva di gestire da anni una caffetteria, pasticceria, gelateria denominata “AR Deli”, sita in Telese Terme, al Viale Minieri, che della gestione si occupano e insieme ad altri Persona_1 Parte_2
dipendenti, che il locale era aperto dal martedì alla domenica, con turnazioni dalle 7,00 alle 15,00 e dalle 15,00 alle 21,00, con orario di chiusura variabile a seconda delle stagioni;
che della gestione contabile, della cassa, delle forniture e dei contatti con le aziende si occupavano le titolari, mentre i dipendenti svolgevano mansioni di camerieri e banconisti;
che la ricorrente, amica della titolare del bar-pasticceria, frequentava l'università ed in maniera occasionale e
5 sporadica e senza vincolo di subordinazione, dava un aiuto al bar, su sua richiesta;
che agli inizi di giugno 2021, la chiedeva di poter lavorare Pt_1
stabilmente ma non a tempo indeterminato, dovendo frequentare il biennio di specialistica all'università; che, per tale motivo la società la assumeva per lo svolgimento di mansioni di cameriera, inquadrandola nel livello 6 del CCNL
Pubblici Esercizi, con contratti a tempo determinato ed orario part-time di 24 ore settimanali, nei periodi dal 11.06.2021 al 11.09.2021, dal 01.10.2021 al
31.12.2021 e dal 20.03.2022 al 30.06.2022; che, alla cessazione del rapporto, la ricorrente veniva invitata in sede per ricevere il TFR ma non si presentava.
La società contestava i giorni e gli orari di lavoro dichiarati dalla , in Pt_1
quanto il locale era chiuso in alcuni dei giorni ed agli orari indicati dalla stessa, anche a causa dell'imposizione normativa Covid;
deduceva, inoltre, che la ricorrente non aveva mai avuto rapporti con i fornitori, né si era occupata della gestione cassa, avendo sempre svolto mansioni di cameriera al banco ed ai tavoli, pulizia serale dei locali, rifornitura frigoriferi, sistemazione della merce.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza – è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito, la controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro subordinato in tesi svoltosi nel periodo dal 18.07.2020 al 30.06.2022, formalizzato solo per i periodi dal 11.06.2021 al 11.09.2021, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal
20.03.2022 al 30.06.2022, con contratti di lavori a tempo determinato part-time.
Rispetto a tale rapporto, la parte ricorrente rivendica differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e TFR.
In diritto occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di
6 lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante
Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative
7 corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile
2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697;
Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
In merito alla domanda di pagamento delle differenze retributive richieste, riguardo ai periodi di lavoro formalizzati tra le parti, ovvero dal 11.06.2021 al
11.09.2021, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal 20.03.2022 al 30.06.2022, si osserva in diritto che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n.
8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore
8 economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità”
(Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha
9 l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del
22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del
21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora,
“qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Occorre a questo punto esaminare gli esiti dell'istruttoria svolta.
La teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto lavoravamo Tes_1
insieme. ADR: Io non lavoro più per la parte resistente né ho fatto causa. ADR:
Io ho lavorato da maggio 2021 a dicembre 2021 ed ero addetta al banco dei gelati, ma di fatto ero tutto fare. ADR: Lavoravo tutti i giorni tranne il lunedì
d'estate dalle ore 15 fino alla chiusura (d'estate 1.00 o le ore 2.00), il sabato mai prima di mezzanotte anche d'inverno. Preciso che d'inverno – da fine settembre ovvero da poco dopo l'inizio della scuola all'alberghiero - lavoravo solo il sabato e la domenica dalle 15 fino alla chiusura. ADR: Quando io ho iniziato a lavorare
10 la ricorrente già lavorava lì. ADR: LA ricorrente faceva i caffè, servizio al banco, serviva i dolci. Dopo aver chiuso il locale ci trattenevamo lì per lavare a terra e pulire il locale. ADR: La ricorrente lavorava dalle 7 alle 15 (questo era il suo turno ma si tratteneva sempre anche fino alle 17/18 per lavorare) oppure dalle 15
a chiusura (la chiusura avveniva negli orari che ho riferito) . Preciso che i turni erano alternati nel senso che una settimana lavora di mattina e un'altra di pomeriggio. ADR: La ricorrente lavorava dal martedì alla domenica. ADR: Oltre
a noi c'erano (barman, ma faceva quello che facevamo noi da Persona_2
maggio 2021 luglio 2022 se non erro), (luglio 2021) , (luglio e Per_3 Per_4
agosto 2021) e (da maggio a settembre 2021) che facevano servizio Per_5
ai tavoli e caffè, come la ricorrente. ADR: Prima di lavorare al bar (estate 2020) ero cliente per cui vedevo la ricorrente che serviva ai tavoli fuori, puliva, preciso che io ero fuori (era nel periodo del covid per cui io ero fuori e la vedevo fuori).
ADR: Non ricordo gli orari e i giorni in cui mi recavo davanti al bar nel 2020.
ADR: La frequenza a scuola è dal lunedì al sabato. ADR: Dopo dicembre 2021 mi recavo al bar spesso anche per salutare. Andavo il fine settimana o la domenica mattina quando andavo a fare colazione Il sabato no ricordo quando andavo al bar. ADR: La ricorrente ha lavorato fino al 2022 credo metà 2022.
ADR: Io ho smesso di frequentare il bar a marzo /aprile 2022 perché non mi andava (anche perché avanzavo dei soldi, ho aspettato ma non mi sono stati dati).
ADR: Da allora non sono più andata in quel bar. ADR: io non ho mai avuto un contratto e credo nemmeno la ricorrente. Venivamo pagate in contanti (io la domenica per 20 euro al giorno ma avevo sempre un mese arretrato). La ricorrente mi diceva di percepire 25 euro al giorno, noi ci siamo confidate su questo problema”.
Il teste ha dichiarato “indifferente ADR: Sono dipendente Testimone_2
della resistente da marzo 2022 e sono barista ADR: Lavoro dalle ore 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 21 dal martedì al sabato perché la domenica il turno termina
11 prima alle 13.30. ADR: come barista ci sono solo io. ADR: Io mi alterno nei turni con la proprietaria ADR: La proprietaria fa le mie stesse mansioni Per_1
quando io non ci sono. ADR: Ho lavorato insieme alla ricorrente per tre mesi da maggio quando ho iniziato io fino a giugno. ADR: Quando lavorava con me la ricorrente faceva al cameriera e faceva i gelati. ADR: In base ai turni capitava che una settimana lavorava con me e un'altra lavorava con sempre Per_1
secondo i turni che ho riferito (7-15 o 15-21). Preciso che se non c'era lavoro si finiva prima, gli orari erano molto flessibili. ADR: Nessun dipendente aveva rapporti con i fornitori (noi al massimo passavamo la lista) , di ciò si occupavano le proprietarie. ADR: Anche della cassa si occupavano le proprietarie, c'erano sempre loro. ADR: Preciso che quando ho detto che gli orari erano flessibili intendevo dire che capita che delle serate non c'era nessuno quindi andavamo via prima (mezz'ora o un'ora) e restavano le proprietarie, poi magari recuperavamo la volta successiva. ADR: Visto che in inverno facevamo 6 ore ci trattenevamo di più d'estate ovvero fino alle 22/23 poi io andavo via e restavano le proprietarie.
ADR: Della chiusura della cassa si occupavano le proprietarie, della pulizia del locale si occupava una signora di nome , io pulivo solo il bancone e la Per_6
ricorrente i tavolini. ADR: Io pulisco il bancone e la macchinetta del caffè in quanto sono barista, i camerieri puliscono i tavolini e le zuccheriere, mentre per il resto compresa la pulizia a terra si occupava la signora. ADR: Non ricordo bene se ci fosse solo la ricorrente come cameriera, ma ricordo che quando arrivava più gente c'erano dei camerieri a ore. ADR: Si sa che il sabato e la domenica c'è più gente e quindi venivano chiamati prima i camerieri. ADR: Non ricordo il nome di questi camerieri chiamati a ore”.
Il teste ha riferito “indifferente ADR: Non conosco la ricorrente, Tes_3
mentre conosco la società resistente poiché sono fornisco il caffè alla Per_1
avendo una torrefazione di caffè e ciò da circa 2 o 3 anni, comunque dall'apertura. ADR: Io mi occupo delle visite ai clienti e vado anche da Per_1
12 circa una o due volte al mese. ADR: Arriva l'ordine in azienda tramite il wapp tramite la sorella della proprietaria, o da ADR: L'ordine Per_7 Per_1
avviene sempre così con tutti i clienti. ADR: Per ogni azienda cliente c'è un responsabile e per la sono io”. Per_1
Infine, la teste ha dichiarato “indifferente ADR: Conosco i Testimone_4
fatti di causa perché mia figlia lavorava presso lo stesso bar e si sono conosciute lei e la macolino. ADR: Il bar si chiama : Conosco anch'io Parte_4
la ricorrente, in quanto ha stretto amicizia con mia figlia, facevano gli stessi turni dalle 7 alle 15 o dalle 15 a chiusura (che era variabile si faceva tardi e all'epoca poiché non guidava si faceva accompagnare, si faceva anche l'una o le due di notte). ADR: So che facevano gli stessi turni perché spesso si rapportavano con me. ADR: Lavoravano tutti i giorni non ricordo che ci fosse un giorno di riposo, lavoravano anche il sabato e la domenica. ADR: Io andavo al bar e vedevo anche la macolino lavorare ADR: andavo spesso al bar ma non so quantificare quante volte. ADR: Andavo al bar in compagnia di amiche, quali Persona_8
ADR: Non so il periodo di lavoro della ricorrente, so che lavorava prima di mia figlia che ha iniziato nel 2021. La ricorrente disse che lavorava anche durante il lock down ADR: La ricorrente faceva il caffè, serviva i clienti, andava nel retrobottega, stava alla cassa. ADR: A dare istruzioni c'era tutta la famiglia
( il padre, la madre), che si occupava anche dei turni (tanto so Parte_2
perché a volte cambiavano turno con dei vocali) ADR: Io per anni ho avuto un'attività di bar quindi la ricorrente e mia figlia si rapportavano con me e mi dicevano che non si trovavano con le ore per cui erano state assunte e quelle lavorate, anche il periodo era breve rispetto a quello effettivo. ADR: So che i pagamenti non erano regolari e maggiormente erano in contanti. Tanto so perché mia figlia me lo diceva. ADR: Sentivo spesso lamentele. ADR: Mia figlia ha una causa in corso per analoghi motivi. ADR: Nel periodo luglio 2020 a giugno 2022 lavoravo a Firenze come insegnante e scendevo ogni fine settimana. ADR: Non
13 ricordo il nome della manna della ma il cognome è la conosco Per_1 Tes_5
perché dello stesso paese (Telese). ADR: non ricordo quando è terminato il rapporto di lavoro della ricorrente con la . Per_1
A parere della scrivente dalla prova sono emersi elementi che dimostrano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, solo a decorrere dal mese di maggio 2021.
Nulla di rilevante ha riferito il teste , fornitore di caffè del bar, il Tes_3
quale ha dichiarato di non conoscere la ricorrente.
La teste , a conoscenza dei fatti di causa perché anche la Testimone_4
figlia lavorava alle dipendenze della resistente, ha dichiarato di non ricordare il periodo esatto in cui la ha lavorato, che già lavorava quando ha iniziato Pt_1
a lavorare la figlia, ovvero nel 2021 e che la stessa ricorrente le aveva riferito di aver lavorato anche nel lock down.
Irrilevanti, in merito all'inizio del rapporto di lavoro, sono anche le dichiarazioni rese dal teste il quale ha iniziato a lavorare alle Testimone_2
dipendenze della società a marzo 2022 e quindi nulla ha riferito in merito al periodo antecedente.
Particolare rilievo, invece, assumono le dichiarazioni rese dalla teste Tes_6
indifferente alle parti e a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato
[...]
alle dipendenze della società.
La teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare al bar AR Deli a maggio 2021
e che la già lavorava lì, di aver lavorato, fino alla fine del mese di Pt_1
settembre 2021, tutti i giorni dal martedì alla domenica e ha dichiarato che anche la lavorava dal martedì alla domenica, su turni alternati Pt_1
settimanalmente o dalle 7,00 alle 15,00 o dalle 15,00 fino alla chiusura del locale- che d'estate avveniva all'1.00/2.00 di notte e il sabato, anche d'inverno, avveniva non prima di mezzanotte.
14 La teste ha precisato che da fine settembre fino a dicembre 2021 ha poi lavorato solo il sabato e la domenica, dalle 15,00 fino alla chiusura.
Per il periodo antecedente alla sua assunzione, la ha dichiarato che Pt_5
frequentava il bar dall'estate 2020 e che già vedeva la ricorrente che serviva i tavoli fuori e puliva, ma di non ricordare gli orari e i giorni in cui si recava al bar nel 2020.
Ebbene, a parere della scrivente le dichiarazioni rese dalla teste Pt_5
indifferente alle parti- non sconfessate dagli altri testi, né dalla produzione documentale, precise e rese per aver avuto conoscenza diretta dei fatti, consentono di affermare che la lavorasse alle dipendenze della Pt_1
resistente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, già dal mese di maggio
2021, quindi antecedentemente la formalizzazione del rapporto (peraltro, in virtù di contratti a tempo determinato con orari di lavoro part-time non depositati in atti dalla società).
Le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente al maggio 2021, né a tal fine sopperiscono i messaggi whatsapp depositati in atti, sia dalla ricorrente che dalla resistente.
La maggior parte dei messaggi, infatti, è relativa ai periodi di lavoro formalizzati con contratto a tempo determinato, mentre i pochi messaggi inviati nelle date non rientranti nei periodi formalizzati sono troppo generici e dagli stessi non è possibile evincere che la prestasse con continuità la propria prestazione Pt_1
lavorativa alle dipendenze della società, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, né quali fossero le mansioni e gli orari di lavoro osservati.
Ne consegue che va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time tra Parte_1
e AR 1983 s.a.s. di AR BE & C., a decorrere dal
[...]
15 01.05.2021 e fino al 30.06.2022- data in cui la ricorrente ha reso le proprie dimissioni.
Essendo pacificamente emerso che la ricorrente svolgesse mansioni di cameriera, appare corretto l'inquadramento della nell'area professionale D-2 del Pt_1
CCNL per i dipendenti da Aziende dell'Industria Turistica (Pubblici Esercizi-
Federturismo) - nella quale rientrano, ai sensi dell'art. 36 “i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico- pratiche ed elementari conoscenze professionali”- come inquadrata anche dalla stessa società convenuta, nei periodi di lavoro formalizzati (cfr. Unilav e buste paga).
In ordine all'orario di lavoro osservato, in assenza di formale assunzione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, il rapporto deve intendersi full- time, ovvero, in applicazione di quanto previsto dall'art. 70 del CCNL applicato al rapporto, pari a 40 ore settimanali.
Dal riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, consegue il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto la stessa ha dichiarato di aver percepito (800 € mensili) e quanto dovuto in virtù del CCNL applicato al rapporto, a titolo retribuzione ordinaria, 13^ e 14^ mensilità (artt. 116 e 117 del CCNL).
In ordine alla retribuzione richiesta a titolo di lavoro straordinario, dalla prova orale è emerso che nel periodo da maggio 2021 a dicembre 2021, la ricorrente lavorava dal martedì alla domenica, dalle 7,00 alle 15,00 o dalle 15,00 fino alla chiusura- che per i mesi estivi del 2021 avveniva all'1,00-2,00 di notte e solo il sabato, anche nel periodo invernale, avveniva non prima di mezzanotte (cfr. deposizioni della teste - a settimane alterne. Tes_6
Per il periodo da marzo 2022 a giugno 2022, la ricorrente risulta aver lavorato dal martedì al sabato su turni alternati settimanalmente, dalle 7,00 alle 15,00 o dalle
16 15,00 alle 21,00 e la domenica dalle 7,00 alle 13,30 (cfr. deposizioni rese dal teste ). Tes_2
Pertanto, tenuto conto che il CCNL applicato stabilisce che il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore, sussiste il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario svolto per n. 56 ore mensili
(di cui 16 ore di lavoro straordinario domenicale per le due settimane al mese in cui ha lavorato dalle 7,00 alle 15,00 e 40 ore di lavoro straordinario- di cui 12 ore di straordinario notturno- per le due settimane in cui lavorava dalle 15,00 all'1,00), per i mesi di maggio- giugno- luglio e agosto 2021, da corrispondere con le maggiorazioni di cui all'art. 264 del CCNL.
Per il periodo da marzo a giugno 2022, considerando che per due settimane al mese lavorava dalle 7.00 alle 15.00 per cinque giorni e la domenica dalle 7,00 alle 13,30, ha diritto al pagamento di n. 11 ore di lavoro straordinario domenicale.
Non può, invece, essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute, in quanto la ricorrente non ha provato, come era suo onere- lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento delle stesse. Sul punto, infatti, nulla hanno riferito i testi escussi.
Infine, va accolta la domanda di pagamento del TFR che la datrice di lavoro ha espressamente dichiarato di non aver corrisposto neanche per i periodi di lavoro oggetto di formalizzazione.
Tanto premesso, in ordine al quantum, la scrivente ritiene di fare propri i conteggi rielaborati in corso di causa dalle parti, corretti ed esenti da vizi;
pertanto, la società resistente va condannata al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 16.004,32, per le causali sopra Parte_1
descritte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
17 Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di valore della controversia, ridotta del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che fra la ricorrente e la AR 1983 s.a.s. di AR
BE & C., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel periodo dal 01.05.2021 al 30.06.2022, con svolgimento di mansioni riconducibili al livello D2 del CCNL per i dipendenti da Aziende dell'Industria Turistica (Pubblici Esercizi-Federturismo);
2) condanna la AR 1983 s.a.s. di AR BE & C. al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 16.004,32, di cui €1.273,29
a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3771,60 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 30.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
18 19
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 658/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Solopaca (BN) alla Via Solopaca-Telese, (cod. fisc. ), C.F._1
elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) alla Via P. Nenni n. 1 presso lo studio dell'Avv. Filiberto FRANCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
C O N T R O
AR 1983 s.a.s. di AR BE & C., in persona del legale rappresentante p.t. (cod. fisc.-p.iva , con sede in Telese Terme (BN) alla Via P.IVA_1
Lagni n. 13, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Marco Da
Benevento, 21, presso lo studio dell'Avv. Carmelina Fucci, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 29.05.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio la AR 1983 s.a.s. di AR BE & C. esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta presso la
Pasticceria, Gelateria e Caffetteria denominata “AR Delì” ubicata in Telese
Terme (BN) al Viale Minieri n. 211-213, dal 18.07.2020 al 22.06.2022 senza soluzione di continuità e di aver successivamente goduto di 7 giorni di ferie, al termine dei quali, il rapporto è cessato per dimissioni della stessa, in data
30.06.2022;
- di aver lavorato, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, sotto la vigilanza e secondo le direttive della sig.ra oltre che dei sigg.ri Persona_1 Parte_2
ed (rispettivamente socio accomandante della società resistente e Parte_3
sorella del legale rapp. p.t. della società resistente e padre del legale rapp. p.t. della società resistente), svolgendo le mansioni di cameriera di bar;
- di essersi occupata della gestione e servizio del banco caffetteria e cocktail, banco dolci e gelati;
di effettuare gli ordini della merce ai fornitori;
di sistemare lo scarico merce in deposito;
della gestione della cassa;
della pulizia, a fine turno, di tutto il locale (pavimento, bagni, tavoli, spazzatura, ecc.); della pulizia esterna di tutti i tavoli e sedie, dell'esterno al locale e del retro del locale, del lavaggio dei vassoi e della sistemazione del deposito;
di preparare la spazzatura nelle buste e nei cartoni per la raccolta differenziata da porre all'esterno o in deposito, di prendere gli ordini dai clienti e servire ai tavoli, di gestire il servizio per tutta la sala interna ed all'esterno, di riempire e caricare i frigoriferi di dolci e gelati a fine turno e le zuccheriere in sala;
- che, non le erano state consegnate le buste-paga dei periodi lavorativi ad eccezione di quelle relative ai mesi dicembre 2021 e aprile-maggio 2022, inviate
2 tramite whatsapp, rispettivamente in data 28.03.2022 e in data 16.06.2022, previa sua richiesta;
- di aver lavorato senza essere formalmente assunta, senza soluzione di continuità, nel periodo dal 18.07.2020 al 10.06.2021 (tranne i giorni di chiusura totale dei locali, anche per covid ovvero 19-21-22-23-24-31 luglio 2020; dal 07 agosto 2020 al 17 agosto 2020, 24-25-31 agosto 2020; 7-14-20 settembre 2020;5-
12-19-26 ottobre 2020, 3-4-9-10-11-12-13-14 ottobre 2020, dal 01 dicembre
2020 al 18 dicembre 2020; dal 01 aprile 2021 al 10 aprile 2021; 24-31 maggio
2021; 7 giugno 2021), ricevendo la somma di € 25,00 al giorno in contanti, ad eccezione del periodo 19.08.2020-30.11.2020 in cui non percepiva nulla, osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto V del ricorso;
- di aver lavorato, continuativamente e senza soluzione di continuità, con formale assunzione a tempo determinato, con orario part- time orizzontale (24 ore settimanali) -con qualifica cameriere di bar-livello inquadramento 000009- qualificato-D2-, senza aver firmato, sottoscritto e ricevuto in consegna alcun contratto scritto, dal 11.06.2021 fino al 11.09.2021 (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali o per motivi personali della ricorrente ovvero 7-
14-21-28 giugno 2021; 5-12-19-26 luglio 2021; 2-3-4-5-9-16-23-30 agosto 2021;
6 settembre 2021), ricevendo un pagamento mensile, a mezzo bonifico per due volte e per il resto in contanti, di € 800,00, osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto VII del ricorso;
- di aver lavorato in assenza di formalizzazione del rapporto, sempre continuativamente e senza soluzione di continuità, dal 12.09.2021 fino al
30.09.2021 (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali ovvero 13-
20-27 settembre 2021), ricevendo un pagamento mensile in contanti di € 800,00, osservando l'orario analiticamente indicato al punto IX del ricorso;
- di aver lavorato, sempre senza soluzione di continuità, con formale assunzione a tempo determinato, con orario part-time orizzontale (24 ore
3 settimanali) -con qualifica cameriere di sala-livello inquadramento D2-, senza aver firmato, sottoscritto e ricevuto in consegna alcun contratto scritto, dal
01.10.2021 al 31.12.2021, (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali ovvero 4-11-18-25 ottobre 2021; 3-8-15-22- 29 novembre 2021; 6-13-20-
27 dicembre 2021), ricevendo un pagamento mensile, a mezzo bonifico una volta sola e per il resto in contanti, di € 800,00, osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato al punto XI del ricorso;
- di aver lavorato, sempre senza soluzione di continuità, in assenza di formalizzazione del rapporto, dal 01.01.2022 al 19.03.2022 (tranne i giorni in cui vi è stata la chiusura totale dei locali ovvero 10-11-12-13-14-15-16-17-24-31 gennaio 2022; 7-15-21-28 febbraio 2022; 7-14 marzo 2022), ricevendo la somma di € 800,00 mensili in contanti, anche a mezzo di 1 bonifico, osservando l'orario analiticamente riportato al punto XIII del ricorso;
- di aver lavorato, sempre senza soluzione di continuità, con formale assunzione per lavoro a tempo determinato tempo parziale orizzontale (20 ore settimanali), con qualifica cameriere di bar-livello inquadramento 000009- qualificato-D2, senza aver firmato, sottoscritto e ricevuto in consegna alcun contratto scritto, dal 20.03.2022 al 22.06.2022 (tranne i giorni in cui vi di chiusura totale dei locali ovvero 21-28 marzo 2022; 4-11-19-26 aprile 2022; 2-9-
16-23-30 maggio 2022; 6-14-20 giugno 2022), ricevendo un pagamento mensile di € 800,00 per i mesi di aprile-maggio-giugno 2022 a mezzo bonifici di pagamento, osservando l'orario indicato al punto XV del ricorso;
- di aver, successivamente goduto di 7 giorni di ferie;
- che, il rapporto è terminato in data 30.06.2022, essendosi dimessa;
- di aver ricevuto in data 11.07.2022 la somma di € 500,00, a mezzo bonifico, senza indicazione di alcuna specifica causale.
Concludeva chiedendo di “a) accogliere la presente istanza ed accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'esistenza inter partes, in tutti i periodi
4 innanzi indicati o in quelli diversi che verranno accertati in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato, e, quindi, dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento di tutte le differenze retributive così Parte_1
come quantificate negli analitici conteggi allegati al ricorso nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, per le causali di cui in premessa;
b) condannare, per l'effetto, la convenuta AR 1983 s.a.s. di AR
BE & C., in persona del socio accomandatario e legale rapp. p.t., sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva di € Persona_1
38.300,62 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge nonché al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso;
c) ferma restando la declaratoria preliminare di cui al punto precedente, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di avversa formulazione della eccezione di inapplicabilità soggettiva delle fonti contrattuali invocate- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 codice civile”, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la AR 1983 s.a.s. di AR BE & C chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la società deduceva di gestire da anni una caffetteria, pasticceria, gelateria denominata “AR Deli”, sita in Telese Terme, al Viale Minieri, che della gestione si occupano e insieme ad altri Persona_1 Parte_2
dipendenti, che il locale era aperto dal martedì alla domenica, con turnazioni dalle 7,00 alle 15,00 e dalle 15,00 alle 21,00, con orario di chiusura variabile a seconda delle stagioni;
che della gestione contabile, della cassa, delle forniture e dei contatti con le aziende si occupavano le titolari, mentre i dipendenti svolgevano mansioni di camerieri e banconisti;
che la ricorrente, amica della titolare del bar-pasticceria, frequentava l'università ed in maniera occasionale e
5 sporadica e senza vincolo di subordinazione, dava un aiuto al bar, su sua richiesta;
che agli inizi di giugno 2021, la chiedeva di poter lavorare Pt_1
stabilmente ma non a tempo indeterminato, dovendo frequentare il biennio di specialistica all'università; che, per tale motivo la società la assumeva per lo svolgimento di mansioni di cameriera, inquadrandola nel livello 6 del CCNL
Pubblici Esercizi, con contratti a tempo determinato ed orario part-time di 24 ore settimanali, nei periodi dal 11.06.2021 al 11.09.2021, dal 01.10.2021 al
31.12.2021 e dal 20.03.2022 al 30.06.2022; che, alla cessazione del rapporto, la ricorrente veniva invitata in sede per ricevere il TFR ma non si presentava.
La società contestava i giorni e gli orari di lavoro dichiarati dalla , in Pt_1
quanto il locale era chiuso in alcuni dei giorni ed agli orari indicati dalla stessa, anche a causa dell'imposizione normativa Covid;
deduceva, inoltre, che la ricorrente non aveva mai avuto rapporti con i fornitori, né si era occupata della gestione cassa, avendo sempre svolto mansioni di cameriera al banco ed ai tavoli, pulizia serale dei locali, rifornitura frigoriferi, sistemazione della merce.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza – è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito, la controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro subordinato in tesi svoltosi nel periodo dal 18.07.2020 al 30.06.2022, formalizzato solo per i periodi dal 11.06.2021 al 11.09.2021, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal
20.03.2022 al 30.06.2022, con contratti di lavori a tempo determinato part-time.
Rispetto a tale rapporto, la parte ricorrente rivendica differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e TFR.
In diritto occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di
6 lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante
Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative
7 corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile
2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697;
Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
In merito alla domanda di pagamento delle differenze retributive richieste, riguardo ai periodi di lavoro formalizzati tra le parti, ovvero dal 11.06.2021 al
11.09.2021, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal 20.03.2022 al 30.06.2022, si osserva in diritto che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n.
8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore
8 economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità”
(Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha
9 l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del
22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del
21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora,
“qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Occorre a questo punto esaminare gli esiti dell'istruttoria svolta.
La teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto lavoravamo Tes_1
insieme. ADR: Io non lavoro più per la parte resistente né ho fatto causa. ADR:
Io ho lavorato da maggio 2021 a dicembre 2021 ed ero addetta al banco dei gelati, ma di fatto ero tutto fare. ADR: Lavoravo tutti i giorni tranne il lunedì
d'estate dalle ore 15 fino alla chiusura (d'estate 1.00 o le ore 2.00), il sabato mai prima di mezzanotte anche d'inverno. Preciso che d'inverno – da fine settembre ovvero da poco dopo l'inizio della scuola all'alberghiero - lavoravo solo il sabato e la domenica dalle 15 fino alla chiusura. ADR: Quando io ho iniziato a lavorare
10 la ricorrente già lavorava lì. ADR: LA ricorrente faceva i caffè, servizio al banco, serviva i dolci. Dopo aver chiuso il locale ci trattenevamo lì per lavare a terra e pulire il locale. ADR: La ricorrente lavorava dalle 7 alle 15 (questo era il suo turno ma si tratteneva sempre anche fino alle 17/18 per lavorare) oppure dalle 15
a chiusura (la chiusura avveniva negli orari che ho riferito) . Preciso che i turni erano alternati nel senso che una settimana lavora di mattina e un'altra di pomeriggio. ADR: La ricorrente lavorava dal martedì alla domenica. ADR: Oltre
a noi c'erano (barman, ma faceva quello che facevamo noi da Persona_2
maggio 2021 luglio 2022 se non erro), (luglio 2021) , (luglio e Per_3 Per_4
agosto 2021) e (da maggio a settembre 2021) che facevano servizio Per_5
ai tavoli e caffè, come la ricorrente. ADR: Prima di lavorare al bar (estate 2020) ero cliente per cui vedevo la ricorrente che serviva ai tavoli fuori, puliva, preciso che io ero fuori (era nel periodo del covid per cui io ero fuori e la vedevo fuori).
ADR: Non ricordo gli orari e i giorni in cui mi recavo davanti al bar nel 2020.
ADR: La frequenza a scuola è dal lunedì al sabato. ADR: Dopo dicembre 2021 mi recavo al bar spesso anche per salutare. Andavo il fine settimana o la domenica mattina quando andavo a fare colazione Il sabato no ricordo quando andavo al bar. ADR: La ricorrente ha lavorato fino al 2022 credo metà 2022.
ADR: Io ho smesso di frequentare il bar a marzo /aprile 2022 perché non mi andava (anche perché avanzavo dei soldi, ho aspettato ma non mi sono stati dati).
ADR: Da allora non sono più andata in quel bar. ADR: io non ho mai avuto un contratto e credo nemmeno la ricorrente. Venivamo pagate in contanti (io la domenica per 20 euro al giorno ma avevo sempre un mese arretrato). La ricorrente mi diceva di percepire 25 euro al giorno, noi ci siamo confidate su questo problema”.
Il teste ha dichiarato “indifferente ADR: Sono dipendente Testimone_2
della resistente da marzo 2022 e sono barista ADR: Lavoro dalle ore 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 21 dal martedì al sabato perché la domenica il turno termina
11 prima alle 13.30. ADR: come barista ci sono solo io. ADR: Io mi alterno nei turni con la proprietaria ADR: La proprietaria fa le mie stesse mansioni Per_1
quando io non ci sono. ADR: Ho lavorato insieme alla ricorrente per tre mesi da maggio quando ho iniziato io fino a giugno. ADR: Quando lavorava con me la ricorrente faceva al cameriera e faceva i gelati. ADR: In base ai turni capitava che una settimana lavorava con me e un'altra lavorava con sempre Per_1
secondo i turni che ho riferito (7-15 o 15-21). Preciso che se non c'era lavoro si finiva prima, gli orari erano molto flessibili. ADR: Nessun dipendente aveva rapporti con i fornitori (noi al massimo passavamo la lista) , di ciò si occupavano le proprietarie. ADR: Anche della cassa si occupavano le proprietarie, c'erano sempre loro. ADR: Preciso che quando ho detto che gli orari erano flessibili intendevo dire che capita che delle serate non c'era nessuno quindi andavamo via prima (mezz'ora o un'ora) e restavano le proprietarie, poi magari recuperavamo la volta successiva. ADR: Visto che in inverno facevamo 6 ore ci trattenevamo di più d'estate ovvero fino alle 22/23 poi io andavo via e restavano le proprietarie.
ADR: Della chiusura della cassa si occupavano le proprietarie, della pulizia del locale si occupava una signora di nome , io pulivo solo il bancone e la Per_6
ricorrente i tavolini. ADR: Io pulisco il bancone e la macchinetta del caffè in quanto sono barista, i camerieri puliscono i tavolini e le zuccheriere, mentre per il resto compresa la pulizia a terra si occupava la signora. ADR: Non ricordo bene se ci fosse solo la ricorrente come cameriera, ma ricordo che quando arrivava più gente c'erano dei camerieri a ore. ADR: Si sa che il sabato e la domenica c'è più gente e quindi venivano chiamati prima i camerieri. ADR: Non ricordo il nome di questi camerieri chiamati a ore”.
Il teste ha riferito “indifferente ADR: Non conosco la ricorrente, Tes_3
mentre conosco la società resistente poiché sono fornisco il caffè alla Per_1
avendo una torrefazione di caffè e ciò da circa 2 o 3 anni, comunque dall'apertura. ADR: Io mi occupo delle visite ai clienti e vado anche da Per_1
12 circa una o due volte al mese. ADR: Arriva l'ordine in azienda tramite il wapp tramite la sorella della proprietaria, o da ADR: L'ordine Per_7 Per_1
avviene sempre così con tutti i clienti. ADR: Per ogni azienda cliente c'è un responsabile e per la sono io”. Per_1
Infine, la teste ha dichiarato “indifferente ADR: Conosco i Testimone_4
fatti di causa perché mia figlia lavorava presso lo stesso bar e si sono conosciute lei e la macolino. ADR: Il bar si chiama : Conosco anch'io Parte_4
la ricorrente, in quanto ha stretto amicizia con mia figlia, facevano gli stessi turni dalle 7 alle 15 o dalle 15 a chiusura (che era variabile si faceva tardi e all'epoca poiché non guidava si faceva accompagnare, si faceva anche l'una o le due di notte). ADR: So che facevano gli stessi turni perché spesso si rapportavano con me. ADR: Lavoravano tutti i giorni non ricordo che ci fosse un giorno di riposo, lavoravano anche il sabato e la domenica. ADR: Io andavo al bar e vedevo anche la macolino lavorare ADR: andavo spesso al bar ma non so quantificare quante volte. ADR: Andavo al bar in compagnia di amiche, quali Persona_8
ADR: Non so il periodo di lavoro della ricorrente, so che lavorava prima di mia figlia che ha iniziato nel 2021. La ricorrente disse che lavorava anche durante il lock down ADR: La ricorrente faceva il caffè, serviva i clienti, andava nel retrobottega, stava alla cassa. ADR: A dare istruzioni c'era tutta la famiglia
( il padre, la madre), che si occupava anche dei turni (tanto so Parte_2
perché a volte cambiavano turno con dei vocali) ADR: Io per anni ho avuto un'attività di bar quindi la ricorrente e mia figlia si rapportavano con me e mi dicevano che non si trovavano con le ore per cui erano state assunte e quelle lavorate, anche il periodo era breve rispetto a quello effettivo. ADR: So che i pagamenti non erano regolari e maggiormente erano in contanti. Tanto so perché mia figlia me lo diceva. ADR: Sentivo spesso lamentele. ADR: Mia figlia ha una causa in corso per analoghi motivi. ADR: Nel periodo luglio 2020 a giugno 2022 lavoravo a Firenze come insegnante e scendevo ogni fine settimana. ADR: Non
13 ricordo il nome della manna della ma il cognome è la conosco Per_1 Tes_5
perché dello stesso paese (Telese). ADR: non ricordo quando è terminato il rapporto di lavoro della ricorrente con la . Per_1
A parere della scrivente dalla prova sono emersi elementi che dimostrano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, solo a decorrere dal mese di maggio 2021.
Nulla di rilevante ha riferito il teste , fornitore di caffè del bar, il Tes_3
quale ha dichiarato di non conoscere la ricorrente.
La teste , a conoscenza dei fatti di causa perché anche la Testimone_4
figlia lavorava alle dipendenze della resistente, ha dichiarato di non ricordare il periodo esatto in cui la ha lavorato, che già lavorava quando ha iniziato Pt_1
a lavorare la figlia, ovvero nel 2021 e che la stessa ricorrente le aveva riferito di aver lavorato anche nel lock down.
Irrilevanti, in merito all'inizio del rapporto di lavoro, sono anche le dichiarazioni rese dal teste il quale ha iniziato a lavorare alle Testimone_2
dipendenze della società a marzo 2022 e quindi nulla ha riferito in merito al periodo antecedente.
Particolare rilievo, invece, assumono le dichiarazioni rese dalla teste Tes_6
indifferente alle parti e a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato
[...]
alle dipendenze della società.
La teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare al bar AR Deli a maggio 2021
e che la già lavorava lì, di aver lavorato, fino alla fine del mese di Pt_1
settembre 2021, tutti i giorni dal martedì alla domenica e ha dichiarato che anche la lavorava dal martedì alla domenica, su turni alternati Pt_1
settimanalmente o dalle 7,00 alle 15,00 o dalle 15,00 fino alla chiusura del locale- che d'estate avveniva all'1.00/2.00 di notte e il sabato, anche d'inverno, avveniva non prima di mezzanotte.
14 La teste ha precisato che da fine settembre fino a dicembre 2021 ha poi lavorato solo il sabato e la domenica, dalle 15,00 fino alla chiusura.
Per il periodo antecedente alla sua assunzione, la ha dichiarato che Pt_5
frequentava il bar dall'estate 2020 e che già vedeva la ricorrente che serviva i tavoli fuori e puliva, ma di non ricordare gli orari e i giorni in cui si recava al bar nel 2020.
Ebbene, a parere della scrivente le dichiarazioni rese dalla teste Pt_5
indifferente alle parti- non sconfessate dagli altri testi, né dalla produzione documentale, precise e rese per aver avuto conoscenza diretta dei fatti, consentono di affermare che la lavorasse alle dipendenze della Pt_1
resistente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, già dal mese di maggio
2021, quindi antecedentemente la formalizzazione del rapporto (peraltro, in virtù di contratti a tempo determinato con orari di lavoro part-time non depositati in atti dalla società).
Le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente al maggio 2021, né a tal fine sopperiscono i messaggi whatsapp depositati in atti, sia dalla ricorrente che dalla resistente.
La maggior parte dei messaggi, infatti, è relativa ai periodi di lavoro formalizzati con contratto a tempo determinato, mentre i pochi messaggi inviati nelle date non rientranti nei periodi formalizzati sono troppo generici e dagli stessi non è possibile evincere che la prestasse con continuità la propria prestazione Pt_1
lavorativa alle dipendenze della società, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, né quali fossero le mansioni e gli orari di lavoro osservati.
Ne consegue che va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time tra Parte_1
e AR 1983 s.a.s. di AR BE & C., a decorrere dal
[...]
15 01.05.2021 e fino al 30.06.2022- data in cui la ricorrente ha reso le proprie dimissioni.
Essendo pacificamente emerso che la ricorrente svolgesse mansioni di cameriera, appare corretto l'inquadramento della nell'area professionale D-2 del Pt_1
CCNL per i dipendenti da Aziende dell'Industria Turistica (Pubblici Esercizi-
Federturismo) - nella quale rientrano, ai sensi dell'art. 36 “i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico- pratiche ed elementari conoscenze professionali”- come inquadrata anche dalla stessa società convenuta, nei periodi di lavoro formalizzati (cfr. Unilav e buste paga).
In ordine all'orario di lavoro osservato, in assenza di formale assunzione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, il rapporto deve intendersi full- time, ovvero, in applicazione di quanto previsto dall'art. 70 del CCNL applicato al rapporto, pari a 40 ore settimanali.
Dal riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, consegue il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto la stessa ha dichiarato di aver percepito (800 € mensili) e quanto dovuto in virtù del CCNL applicato al rapporto, a titolo retribuzione ordinaria, 13^ e 14^ mensilità (artt. 116 e 117 del CCNL).
In ordine alla retribuzione richiesta a titolo di lavoro straordinario, dalla prova orale è emerso che nel periodo da maggio 2021 a dicembre 2021, la ricorrente lavorava dal martedì alla domenica, dalle 7,00 alle 15,00 o dalle 15,00 fino alla chiusura- che per i mesi estivi del 2021 avveniva all'1,00-2,00 di notte e solo il sabato, anche nel periodo invernale, avveniva non prima di mezzanotte (cfr. deposizioni della teste - a settimane alterne. Tes_6
Per il periodo da marzo 2022 a giugno 2022, la ricorrente risulta aver lavorato dal martedì al sabato su turni alternati settimanalmente, dalle 7,00 alle 15,00 o dalle
16 15,00 alle 21,00 e la domenica dalle 7,00 alle 13,30 (cfr. deposizioni rese dal teste ). Tes_2
Pertanto, tenuto conto che il CCNL applicato stabilisce che il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore, sussiste il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario svolto per n. 56 ore mensili
(di cui 16 ore di lavoro straordinario domenicale per le due settimane al mese in cui ha lavorato dalle 7,00 alle 15,00 e 40 ore di lavoro straordinario- di cui 12 ore di straordinario notturno- per le due settimane in cui lavorava dalle 15,00 all'1,00), per i mesi di maggio- giugno- luglio e agosto 2021, da corrispondere con le maggiorazioni di cui all'art. 264 del CCNL.
Per il periodo da marzo a giugno 2022, considerando che per due settimane al mese lavorava dalle 7.00 alle 15.00 per cinque giorni e la domenica dalle 7,00 alle 13,30, ha diritto al pagamento di n. 11 ore di lavoro straordinario domenicale.
Non può, invece, essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute, in quanto la ricorrente non ha provato, come era suo onere- lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento delle stesse. Sul punto, infatti, nulla hanno riferito i testi escussi.
Infine, va accolta la domanda di pagamento del TFR che la datrice di lavoro ha espressamente dichiarato di non aver corrisposto neanche per i periodi di lavoro oggetto di formalizzazione.
Tanto premesso, in ordine al quantum, la scrivente ritiene di fare propri i conteggi rielaborati in corso di causa dalle parti, corretti ed esenti da vizi;
pertanto, la società resistente va condannata al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 16.004,32, per le causali sopra Parte_1
descritte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
17 Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di valore della controversia, ridotta del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che fra la ricorrente e la AR 1983 s.a.s. di AR
BE & C., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel periodo dal 01.05.2021 al 30.06.2022, con svolgimento di mansioni riconducibili al livello D2 del CCNL per i dipendenti da Aziende dell'Industria Turistica (Pubblici Esercizi-Federturismo);
2) condanna la AR 1983 s.a.s. di AR BE & C. al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 16.004,32, di cui €1.273,29
a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3771,60 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 30.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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