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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 30.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 186/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
e , in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
, rappresenti e difesi dall'avv. Franca Tabbi, come da Persona_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11436/2024 pubblicata il 12.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.9.2024 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
esponevano di avere ottenuto, con decreto di omologa del 12.3.2024, Persona_1 il riconoscimento, in capo al figlio minore, del diritto a percepire l'indennità di frequenza, con CP_ decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
di avere notificato detto decreto all'
l'11.4.2024, seguito dal rituale inoltro della documentazione necessaria per procedere alla
1 liquidazione della prestazione;
che, ciononostante, l' aveva omessa di procedere CP_2 all'erogazione del trattamento nel successivo termine di 120 giorni.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento in loro favore dei ratei maturati e CP_2 maturandi, oltre interessi e rivalutazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Velletri, essendosi i ricorrenti trasferiti in un comune ricadente nel Circondario di quel Tribunale.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, respinta l'eccezione di incompetenza per CP_ territorio, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento in favore dei ricorrenti dei ratei di indennità di frequenza spettanti al figlio minore con decorrenza da Persona_1 luglio 2022, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
CP_ condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 854,00, oltre accessori, con esclusione della fase istruttoria e della fase decisoria.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e , nella qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà genitoriale sul figlio minore, lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nella quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, senza motivare tale decisione.
Al riguardo hanno osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, si debba fare riferimento allo scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e che, pertanto, il compenso previsto, esclusa la fase istruttoria, sarebbe stato di € 1.776,00. CP_ Hanno concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da quantificarsi nella somma di € 1.776,00, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, oltre accessori, da distrarsi. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' è rimasto contumace nel grado.
All'udienza del 30.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'appello è fondato.
2.1. Rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della
2 causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei da corrispondere), i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia, €
465,00; fase introduttiva del giudizio, € 389,00; fase istruttoria, € 832,00; fase decisoria, € 1.011,00.
Tanto chiarito, è necessario valutare se sia possibile o meno derogare i minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, primo comma, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di
3 cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne consegue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffari, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è
4 consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del D.M. citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti.
Ne consegue che i compensi per l'attività difensiva svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in € 1.776,00, dovendosi tenere conto dell'importo richiesto da parte appellante, (per la fase di studio della controversia, € 443,00; per la fase introduttiva del giudizio, €
370,00; per la fase decisoria, euro 963,00), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, comunque non richiesta da parte appellante.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_ che per il resto si conferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado nella misura di € 1.776,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Franca
Tabbi e Pietro Ferri, che si sono dichiarati antistatari.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Franca Tabbi, che si è dichiarata antistataria.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 854,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.776,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
5 In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.776,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore degli avv. Franca Tabbi e
Pietro Ferri;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Franca Tabbi.
Roma, 30.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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