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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2540 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 9 settembre
2024. da
(P.IVA , in persona del proprio amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Freguglia n. 10 presso lo studio dell'Avv. Filippo Rosada che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 12 , (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Massimo Audisio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 878/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata l'8 luglio 2024, non notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il supermercato al fine Parte_1
di sentirne accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni derivategli dal sinistro occorso in data 29 ottobre 2018 alle ore 18.30 circa.
- Più precisamente, deduceva di essere caduta mentre si Controparte_1
trovava presso il punto vendita sito in Gravellona Toce via Marconi n. 32 del supermercato gestito dalla che il sinistro era stato causato dalla presenza di Parte_1 alcuni acini d'uva sul pavimento del reparto ortofrutta del supermercato;
che a seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni personali a causa delle quali aveva dovuto rinunciare a una vacanza organizzata per il giorno successivo al sinistro e per cui chiedeva un ristoro del “valore complessivo di euro 90.769,52 in linea capitale, ovvero in quel diverso maggiore o minore importo accertato, ritenuto di giustizia e/o liquidato anche in via equitativa in corso di causa;
in ogni caso oltre interessi e rivalutazione
pagina 2 di 12 monetaria dal sinistro ed interessi di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. e D.Lg.
231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo”.
- Si costituiva contestando le domande attoree in quanto infondate in fatto e Parte_1
in diritto, chiedendo in subordine l'accertamento di una co-responsabilità della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- Il Tribunale di Busto Arsizio istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla persona di
[...]
. Con sentenza n. 878/2024 dell'8 luglio 2024, accertava la Controparte_1 responsabilità del supermercato ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto lo Parte_1
condannava al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente commisurati “in euro 28.343,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 16.3.2019 ad oggi e interessi legali sul dovuto da oggi al saldo” nonchè in euro “1.924,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate da dì degli esborsi ad oggi e interessi legali da oggi al saldo”. Secondo il giudice di prime cure vi sarebbe responsabilità esclusiva del supermercato, in quanto l'attrice avrebbe dato prova del nesso causale tra la caduta e le condizioni del pavimento;
al contrario, la società non avrebbe offerto riscontro Pt_1
circa l'esistenza di un caso fortuito né tantomeno di una co-responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro.
- Avverso tale pronuncia proponeva appello lamentando in particolare: Parte_1
1. L'errata ritenuta prova del fatto storico: presuntio de presuntio e comunque sull'interruzione del nesso causale;
2. la rivalutazione ed interessi del danno non patrimoniale e il mancato riconoscimento del concorso di colpa della NO CP_2
- Nello specifico, l'appellante lamentava l'errata applicazione da parte del primo giudice della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto né dalle prospettazioni della danneggiata né dalle dichiarazioni dei testi sarebbe stato possibile ricostruire il fatto storico sì da concludere per l'esclusiva responsabilità del custode. In ogni caso, a detta pagina 3 di 12 della società la condotta diligente e attenta della cliente avrebbe potuto Pt_1
scongiurare il sinistro.
- Si costituiva nel presente grado di giudizio , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 4 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello è parzialmente fondato in riferimento al secondo motivo di gravame.
- Al contrario, le censure mosse dall'appellante con il primo motivo di appello non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- Nello specifico, contesta la pronuncia del Tribunale, evidenziando l'errata Parte_1
applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c. da parte del primo giudice, in quanto l'appellata non avrebbe compiutamente ricostruito la dinamica del sinistro: non emergerebbe con chiarezza nè dalle dichiarazioni della parte né tantomeno da quanto riferito dai testi escussi se la danneggiata sia caduta a causa degli acini d'uva presenti sul pavimento o – viceversa – se il sinistro sia stato causato dalla sola imprudenza della
[...]
che distrattamente percorreva il reparto ortofrutta del punto vendita. CP_1
- Tale doglianza è priva di pregio.
- Come rilevato anche dal Tribunale di Busto Arsizio, la fattispecie in esame deve essere inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. secondo cui la responsabilità del pagina 4 di 12 custode ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno lamentato.
- Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022).
- In riferimento all'onere probatorio gravante sul custode, invece, è noto che “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (ex multis, Cass. n.
26142/2023).
pagina 5 di 12 - Di talchè, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare in un duplice senso: come fatto integrante caso fortuito, divenendo essa stessa origine del danno, interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa e degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. ex multis Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c., id est sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento (ex art. 1227, comma 1 c.c.), sia – qualora eccepito da controparte - nel senso della totale esclusione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, comma 2 c.c.).
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto della doglianza.
- Ed infatti, la dinamica del sinistro descritta da - secondo la Controparte_1
quale sarebbe rovinosamente scivolata su alcuni acini d'uva non visibili e presenti sul pavimento del supermercato - è stata altresì confermata in sede di escussione testimoniale da che riferiva “l'attrice è caduta su un acino d'uva , ho Testimone_1
visto un acino pestato, mi sembra che fosse uva bianca. L'attrice si trovava nella zona ortofrutta vicino alle bilance, era in piedi, ricordo che le demmo del ghiaccio perché aveva dolore (…) Non ricordo a circa un metro o mezzo metro dall'acino d'uva pestato di cui ho detto”. Allo stesso modo, il teste coniuge dell'attrice, Testimone_2 dichiarava “non ho assistito alla caduta di mia moglie, stavo parcheggiando fuori dal supermercato. Quando sono entrato ho visto subito mia moglie a terra, nel reparto di frutta e verdura” e “posso dire che, mentre aiutavo mia moglie ad alzarsi, ho visto per terra qualche acino d'uva, circa due, tre o quattro, non tanti. Alcuni erano schiacciati.”
(cfr. verbale del 25 ottobre 2023).
- La suddetta ricostruzione delle circostanze trova poi ulteriore riscontro anche nel modulo “gestione reclami” compilato dal direttore del punto vendita teatro del sinistro, ove nella descrizione si legge “ieri sera tra le 19 e le 19.30 la signora entrando in negozio nella zona ortofrutta scivolava su un acino di uva riportando una forte
pagina 6 di 12 contusione al polso sinistro. Abbiamo chiamato il 118” (cfr. doc. n. 1 fascicolo primo grado).
- Di talché, dato atto che anche dalle prove testimoniali svolte in primo grado è emerso che la danneggiata è stata ritrovata nell'immediatezza della caduta vicina ad alcuni acini d'uva, tra cui alcuni schiacciati, è da ritenersi verosimile che la stessa sia scivolata a causa degli stessi. Invero, la frutta, sparsa sul pavimento nel reparto ortofrutta del supermercato, ben può costituire – se schiacciata - un pericolo oggettivamente idoneo a provocare la caduta anche dell'avventore più attento. Del resto, secondo l'id quod plerumque accidit, non è pretesa ragionevole ritenere che il cliente che si rechi in un supermercato proceda al suo interno prestando massima attenzione al pavimento a scapito della ricerca dei prodotti esposti negli scaffali. In tal senso si è pronunciata in più occasioni anche la giurisprudenza di Legittimità, ritenendo che “è massima di comune esperienza che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti” (cfr. fra le altre, Cass. n. 13222/2016).
- Del resto, le allegazioni dell'appellante non sono idonee a fondare diverso convincimento, ove si consideri che la si è limitata a contestare che “dalla Parte_1
presenza degli acini di uva per terra non è possibile presumere che questi siano caduti dagli scaffali del banco della frutta piuttosto che dal sacchetto tenuto in mano dall'attrice al momento della caduta”, null'altro aggiungendo al fine di supportare la propria ricostruzione dei fatti.
- Al contrario, il custode avrebbe dovuto dimostrare l'inevitabilità della presenza dei resti di frutta sul pavimento e dunque il caso fortuito – stante l'impossibilità di provvedere alla pulizia da parte del supermercato –, ovvero, provare la chiara prevedibilità del pericolo da parte di un utente avveduto, sì da elevare il comportamento imprudente della cliente a elemento interruttivo del nesso di causalità fra il danno patito e il bene custodito.
pagina 7 di 12 - Ciononostante, nulla ha dedotto in merito alla percepibilità del pericolo, Parte_1
limitandosi a contestare le avverse prospettazioni.
- In conclusione, nella fattispecie, provato il nesso causale tra la cosa ed il danno, non vi sono elementi né per attribuire l'evento a mera disattenzione della danneggiata, né per ritenere che l'evento sia attribuibile ad una condotta del terzo avente caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
- Infine, la condotta della danneggiata non rileva neanche ai sensi dell'art. 1227 c.c. in quanto, fermo il principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., alcuna ulteriore cautela poteva essere ragionevolmente pretesa dall'odierna appellata, tenuto conto del generale dovere di cautela atteso e richiesto al cliente di un supermercato intento nella ricerca dei prodotti.
- Da accogliere, invece, sono le censure oggetto del secondo motivo di appello “sulla rivalutazione ed interessi del danno non patrimoniale e sul mancato riconoscimento del concorso di colpa della NO . CP_2
- Ed infatti, l'appellante lamenta un indebito arricchimento della danneggiata determinato dal percepimento da parte della stessa di somme maggiori rispetto a quelle legittimamente spettanti. L'errore del primo giudice, invero, risiederebbe nell'aver riconosciuto sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale sulla base delle
Tabelle di Milano aggiornate al 2024 anche l'ulteriore “la rivalutazione monetaria da dì del consolidamento dei sintomi (16.3.2019) ad oggi, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.”
- La doglianza è fondata.
- Ed infatti, il Tribunale di Busto Arsizio, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni patiti dall'appellata in data 16 marzo 2019, procedeva alla Parte_1
liquidazione degli stessi, richiamando le conclusioni della CTU medico-legale svolta durante il giudizio sulla danneggiata. A tal fine, correttamente utilizzava quale criterio di riferimento le Tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024.
pagina 8 di 12 - Come è noto, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha pubblicato le nuove
Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale proprio tenendo conto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita annuali alla data del 1° gennaio 2024, di talché ogni ulteriore rivalutazione applicata risulta illegittima, rappresentando un ingiustificato arricchimento per il danneggiato.
- Tenuto conto la pronuncia di primo grado è intervenuta nel luglio 2024, erroneamente, dunque, il primo giudice ha riconosciuto in favore dell'odierna appellata oltre alle somme a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 28.343,50, quantificate sulla base dei criteri delle Tabelle di Milano 2024, “anche la rivalutazione monetaria da dì del consolidamento dei sintomi (16.3.2019) ad oggi, con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate”.
- Tali somme, ulteriormente rivalutate dalla data del sinistro, sono state già corrisposte dall'appellante alla danneggiata a mezzo bonifico disposto in data 31 luglio 2024 unitamente a quanto dovuto quale rimborso delle spese mediche, a titolo di interessi nonché per onorari per un valore complessivo di euro 49.760,65 di cui euro 10.999,84 per onorari (cfr. doc. n. 1 fascicolo appellante).
- Ebbene, la somma di euro 28.343,50 correttamente determinata dal Tribunale sulla base delle Tabelle di Milano è già comprensiva della rivalutazione sulla base degli indici
ISTAT annuali dalla data del sinistro (16 marzo 2019) alla liquidazione del danno da parte del Tribunale. Ne consegue che null'altro sarebbe stato dovuto dall'appellante in favore dell'appellata a titolo di rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Al contrario, sulla somma già rivalutata devono essere conteggiati gli interessi al tasso legale (c.d. compensativi) dalla genesi del danno (16 marzo 2019) alla liquidazione, nonché gli interessi c.d. corrispettivi dalla condanna al saldo.
- Fermo quanto sin qui osservato, dovrà restituire quanto Controparte_1
indebitamente percepito a titolo di rivalutazione sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale per il valore complessivo di euro 4.846,74 (corrispondente alla pagina 9 di 12 rivalutazione di euro 28.343,50 dal 16 marzo 2019 alla data di pubblicazione della sentenza del 7 luglio 2024).
- Tanto premesso, l'appello deve essere accolto nei termini di cui si è detto e la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 787/2024 parzialmente riformata in riferimento alla statuizione sul risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in favore dell'odierna appellata.
- Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n.
130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n.
1775/2017).
- Nel caso di specie, valutando complessivamente l'esito della lite sulla base di un criterio unitario e globale, in ragione dell'accoglimento del secondo motivo di appello, le spese del primo grado di giudizio devono essere compensate nella misura della metà; la restante metà, ferma la soccombenza dell'odierno appellante-convenuto in primo grado, dovrà essere da questi corrisposta in favore di sulla base del Controparte_3
D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) come liquidata in dispositivo, tenuto pagina 10 di 12 conto del valore della causa (corrispondente alla pronuncia di condanna di primo grado), dei parametri medi e dell'attività effettivamente svolta.
- Di talché, avendo dichiarato di aver adempiuto al decisum di primo grado, Parte_1
producendo anche relativo bonifico di pagamento (cfr. doc. 1 fascicolo appellante), e vista la domanda formulata dall'appellante di restituzione di “quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza impugnata”, dovrà Controparte_3
restituire la maggiore somma già ricevuta a titolo di onorari, aumentata degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto, non essendovi contestazione in punto di importo o relativamente all'allegata data del pagamento.
- Allo stesso modo, anche per il presente grado di appello, stante il parziale accoglimento del gravame, le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, ponendo a carico di la refusione della restante parte in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014
[...]
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 878/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata l' 8 luglio 2024 come in motivazione;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 4.846,74, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
di quanto ricevuto in eccesso a titolo di onorari in esecuzione della sentenza di pagina 11 di 12 primo grado, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- compensa nella misura della metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Milano, 12 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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