Articolo 1 della Legge 16 aprile 1998, n. 121
Articolo 2
Versione
1 maggio 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'universita', dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturita' italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.
Entrata in vigore il 1 maggio 1998