Articolo 1 della Legge 22 luglio 1982, n. 472
Versione
11 agosto 1982
>
Versione
3 novembre 1984
>
Versione
15 luglio 1990
Art. 1. Articolo unico

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 , alla legge 11 giugno 1974, n. 252 , ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675 , puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unita'.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 ottobre 1984, n. 688 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , e' elevato da diciotto a trentasei mesi". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 giugno 1990, n. 166 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472 , prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688 , e' elevato da trentasei a quarantotto mesi".
Entrata in vigore il 15 luglio 1990