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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/12/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 113/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Fiume 26, S. Agata di
LI (ME), presso lo studio dell'Avv. Sonia Morgano che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), n.q. di erede di entrambi elettiv.te CodiceFiscale_2 Persona_1 domiciliati in Via Due Giugno 2, Patti (ME), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
RO Aquino che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza non definitiva n. 369/21 R.S. e la sentenza n. 755/23 R.S. del
Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 29 – 31 gennaio 2024 la
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva Parte_1
1 n. 369/21 R.S. e la sentenza definitiva n. 755/23 R.S. con le quali il Tribunale di
Patti aveva accolto le domande proposte da e Persona_1 CP_1 dichiarando la responsabilità ex art. 2051 c.c. per fatto e colpa della
[...]
, oggi , nel sinistro occorso a Controparte_3 Parte_1
, condannando l'odierna appellante al risarcimento del danno al CP_1 mezzo di proprietà dell'attrice nell'importo di € 7.616,46, oltre Persona_1 accessori nonché al pagamento a titolo di danno alla persona, in favore dell'attrice , della somma di € 19.472,81, oltre interessi, oltre al CP_1 pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u.
LA e avevano citato in giudizio la CP_1 Persona_1 [...] esponendo che, in data 27 aprile 2006, la Controparte_3 CP_1 transitando sulla S.P. 157 bis Tortorici – Bivio Due Fiumare con direzione mare – monte alla guida del veicolo Suzuki Vitara tg. CN190JG, di proprietà della madre
, a causa delle pessime condizioni del manto stradale aveva perso il Persona_1 controllo del mezzo finendo nella scarpata sottostante stante l'assenza del guard rail. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento dei danni alla persona subiti dalla e dei danni al mezzo di proprietà della CP_1 Per_1
Con il primo motivo di appello la ha censurato Parte_1 la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale di Patti aveva ritenuto che, malgrado il sinistro si fosse verificato su una strada non di proprietà della
(oggi ), la responsabilità dello stesso fosse CP_3 Parte_1 ascrivibile a quest'ultima in forza dell'obbligo di manutenzione della strada rurale, come quella in esame, gravante sulla ai sensi dell'art. 13 L.R. n. CP_3
9/1986. L'appellante ha evidenziato che l'art. 14 D.Lgs. n. 285/02 prevede che alla manutenzione di una strada debba provvedere l'ente proprietario della stessa, nella specie il Comune di Tortorici e non la , con conseguente difetto di CP_3 legittimazione di quest'ultima rispetto alle domande risarcitorie oggetto di causa.
Con il secondo e con il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'insussistenza della prova in ordine alla dinamica del sinistro, non avendo nessuno dei testimoni escussi assistito al sinistro e non essendo stato neanche chiarito in cosa consistesse la pericolosità della strada in questione, affermata dal
2 primo giudice. Al contrario, la circostanza che il sinistro si fosse verificato in una strada in discesa, in presenza di una curva sinistrorsa e durante un acquazzone doveva far ritenere al giudice di primo grado che lo sbandamento del veicolo fosse imputabile ad una omessa diligenza da parte della conducente del mezzo che non aveva adeguato la condotta di guida alle regole di cautela richieste dalle condizioni del tempo e dei luoghi. Le richieste risarcitorie delle attrici dovevano quindi essere respinte o, comunque, l'importo liquidato doveva essere ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con il quarto motivo di gravame la ha criticato le Parte_1 conclusioni della consulenza medico-legale eseguita sulla persona della CP_1 avendo il c.t.u. riconosciuto all'attrice, quale esito permanente del sinistro, una percentuale di invalidità pari al 9%, misura contestata dall'appellante ed acriticamente recepita dal giudice di prime cure;
l'appellante ha censurato altresì il riconoscimento del danno morale a favore della CP_1
e n.q. di erede di CP_1 Controparte_2 Persona_1 costituendosi, hanno contestato la fondatezza delle doglianze svolte dalla
[...]
appellante, dovendo escludersi ogni responsabilità della in Parte_1 CP_1 ordine al sinistro anche sulla scorta delle deposizioni dei testimoni escussi. Hanno quindi chiesto il rigetto del gravame.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale di Patti ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla , pur avendo evidenziato che al Parte_1 momento del sinistro la strada in questione non era di proprietà dell'ente provinciale, essendo in corso il procedimento per il passaggio dell'arteria alla
Provincia (cfr. verbale Conferenza di Servizi del 22.11.2005 e CP_3 relazione del genio Civile di del 20.3.2007 (pag. 2 sent.). Pt_1
Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato l'obbligo di manutenzione delle strade che grava sull'ente proprietario delle stesse, ai sensi dell'art. 14
D.Lgs. n. 285/02, ha tuttavia ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 13 L.R.
Sicilia n. 9/1986 secondo cui nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:… 3) organizzazione del territorio e tutela
3 dell'ambiente: a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Per la manutenzione della strada in questione, qualificata come rurale (cfr. verbale della conferenza di servizi del 22 novembre 2005 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), trovava quindi applicazione la norma richiamata dal giudice di primo grado.
Tale circostanza ha trovato peraltro conferma anche dall'istruttoria svolta.
Dalla documentazione in atti e dalle prove orali assunte, infatti, è emerso che nelle more dell'espletamento della procedura per il trasferimento della strada in questione dai Comuni all'ente provinciale, era quest'ultima a provvedere alla manutenzione della stessa;
ciò risulta dal verbale della Conferenza dei servizi del
20 agosto 2002 nel quale si dava atto che nelle more della definizione dell'iter tecnico-burocratico per il trasferimento formale della strada in questione alla
, quest'ultima stava provvedendo ad eseguire gli interventi di Controparte_3 decespugliamento e irruvidimento del piano viabile ed alla pulitura delle cunette.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi , Testimone_1 titolare di una ditta edile che ha dichiarato di aver eseguito lavori di manutenzione lungo la strada SP denominata “Tortorici – Bivio Due Fiumare”; ha precisato di aver apposto dei paramassi e di aver effettuato lavori di bitumazione, essendosi aggiudicato questi lavori a seguito di una gara bandita dalla Controparte_3
. Ha altresì dichiarato di aver visto diverse volte operai che
[...] effettuavano lavori di pulizia della strada, circostanza riferita anche dal teste il quale ha dichiarato che l'Amministrazione provinciale Testimone_2 provvedeva periodicamente alla pulizia della strada con suoi dipendenti.
Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
deve essere rigettata. Parte_1
Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
4 I testi escussi hanno tutti dichiarato che le condizioni della strada erano pessime (cfr. teste “la strada non era munita di guard rail e si Tes_2 presentava piuttosto dissestata”, circostanza confermata anche dai testi e Tes_3
Carabinieri intervenuti sui luoghi dopo il sinistro e la cui autovettura Tes_4 di servizio era stata poi tamponata sulla strada in questione da una macchina sopraggiunta, il cui conducente non era riuscito ad arrestare la marcia a causa delle pessime condizioni del manto stradale, come dichiarato dal teste ). Tes_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, quindi, i testimoni hanno confermato le pessime condizioni del manto stradale che, unitamente alle avverse condizioni metereologiche, hanno cagionato il sinistro in questione, mancando agli atti alcuna prova che la condotta della danneggiata possa aver contribuito al verificarsi del sinistro ove si consideri che anche un'altra autovettura, che sopraggiungeva, non era riuscita ad arrestare la marcia ed aveva tamponato il mezzo dei Carabinieri intervenuti sui luoghi.
Come affermato dalla S.C., il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. Civ. Sez. 6, 30 ottobre 2018 n. 27724).
Nella specie, pertanto, deve ritenersi dimostrato il nesso causale tra le condizioni del manto stradale ed il sinistro in questione, anche in relazione alle concrete modalità dello stesso ove si consideri che la vettura condotta dalla dopo aver sbandato a causa del fondo stradale in cattive condizioni, è poi CP_1 precipitata nella scarpata sottostante a causa della mancanza del guard rail (sul punto, cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 20 novembre 2020 n. 26527 secondo cui, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore
5 della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo).
Nessuna prova di una condotta di guida imprudente o inadeguata è stata fornita dalla sicché, in assenza di elementi da cui desumere un Parte_1 concorso colposo della vittima nel sinistro, lo stesso non può che imputarsi esclusivamente all'ente appellante.
Il quarto motivo di appello deve ritenersi fondato.
Le conclusioni del c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio, recepite poi dal
Tribunale nella sentenza impugnata, erano state contestate dall'ente appellante.
All'esito della c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio le censure formulate dalla appaiono fondate. Parte_1
Il c.t.u. nominato dott. ha affermato che “lo stato d'ansia che è insorto Per_2 dopo il trauma è dimostrato dalla prescrizione di Lexotan nel certificato del dott. Per_
del 2 maggio 2006. Durante i mesi e anni successivi però non vi sono prescrizioni di terapia farmacologica che avvalorino la cronicizzazione di questo Per_ stato di ansia. Il certificato del 2021 del dott. che dichiara di aver visitato periodicamente la signora non fa riferimento a qualsiasi terapia CP_1 farmacologica o psicologica posta in essere per evitare o curare la cronicizzazione dello stress post-traumatico. Il Triptizol è un anti depressivo, non vi è alcuna prescrizione del farmaco da parte dei sanitari che ebbero in cura la signora per lo stress post-traumatico. Per quanto riguarda l'ecografia del ginocchio dx “area ipoecogena con sfilacciamento del collaterale mediale da pregressa lesione subtotale di tipo traumatico Compromissione del compartimento meniscale corrispondente” è stata eseguita dopo 4 anni dall'evento traumatico. Negli anni successivi al 2006 non è stato eseguito alcun
6 accertamento al ginocchio e nessuna visita ortopedica. Le lesioni dimostrate dall'ecografia non sono correlabili al trauma del 27 aprile 2006”.
Alla luce delle chiare considerazioni svolte dal consulente sulla scorta dell'esame clinico della persona lesa e della documentazione medica in atti, il c.t.u. ha stimato i postumi permanenti residuati alla nella percentuale del CP_1
3% riconoscendo 15 giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50% e 40 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Occorre, pertanto, procedere ad una nuova liquidazione del risarcimento spettante alla alla luce delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. dott. CP_1 Per_2 relativamente alla liquidazione del danno si rileva che, secondo quanto precisato dalla S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 1 agosto 2025 n. 22183), in tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.).
Nel caso di specie, tuttavia, si osserva che il giudice di prime cure, ancorché abbia dichiarato di applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ha poi di fatto liquidato il risarcimento per il danno biologico subito dalla secondo i CP_1 parametri delle tabelle delle c.d. micropermanenti approvate con D.M. 8 giugno
2022 (vigenti al momento della decisione impugnata). È pertanto a tale criterio che questa Corte dovrà fare riferimento per la liquidazione dei danni riconosciuti alla secondo i valori aggiornati con D.M. 18 luglio 2025. CP_1
Sulla scorta delle considerazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al Parte_1 pagamento, a favore di della somma di € 4.949,85, di cui € CP_1
2.913,32 a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente nella misura del 3% ed € 2.036,53 per il periodo di invalidità temporanea (di cui giorni 15 al
75%, giorni 30 al 50% e giorni 40 al 25%), oltre all'importo di € 230,00 per rimborso spese mediche.
7 Non può, invece, essere riconosciuto alcun risarcimento per il danno morale asseritamente subito dalla danneggiata, non avendo la stessa neanche dedotto una sofferenza morale derivante dalle lesioni riportate a seguito del sinistro o allegato elementi dai quali desumere un particolare turbamento.
Sul punto la S.C. ha chiarito che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n.
6444; Cass. Civ. Sez. 3, 20 maggio 2025 n. 13383); può quindi essere liquidato il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. Civ. Sez. 3, 13 gennaio 2016 n. 339).
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
In ordine alle spese processuali, deve essere confermata la statuizione del giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, devono invece essere compensate in ragione di 1/3 con condanna della al pagamento dei restanti 2/3, liquidati come da Parte_1 dispositivo a favore dell'Avv. Giuseppe RO Aquino, procuratore degli appellati, distrattario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese della c.t.u. del presente grado di giudizio a carico dell'ente appellante.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 369/21
R.S. e la sentenza definitiva n. 755/23 R.S. emessa dal Tribunale di Patti, così provvede:
rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 369/21 R.S.; accoglie l'appello avverso la sentenza definitiva n. 755/23 R.S. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte_1 al pagamento, a favore di della somma di € 4.949,85, a
[...] CP_1 titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, oltre all'importo di € 230,00 per rimborso spese mediche;
conferma, in ordine al regolamento delle spese, la sentenza impugnata;
compensa, in ragione di 1/3, le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti e condanna la al pagamento dei restanti Parte_1
2/3 liquidati a favore dell'Avv. Giuseppe RO Aquino, procuratore degli appellati, distrattario ex art. 93 c.p.c., in € 3.400,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 1.700,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese di Parte_1
c.t.u.
18 dicembre 22025 Pt_1
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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