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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9290 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 17964/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...] [...]
CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 3/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. FALCONIERI SIMONA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. ELENA MORELLI e dall'avv. GIANLUCA DOTTI.
E' presente privo di difensore. CP_1
Per , e nessuno. Controparte_1 Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita il procuratore della ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALCONIERI SIMONA e dell'avv. GARAVAGLIA PAOLO ( ) C.F._1
CORSO ITALIA 52 20122 ; elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 Pt_1
, presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA Pt_1
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. )CP_2 C.F._5
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. l' Parte_2
[...] Parte Di (di seguito, conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1 CP_1
e allegando: che con contratto stipulato in data 1° gennaio Controparte_1 CP_2
Parte 1996 concedeva in locazione alla sig.ra l'immobile sito in Via Tanaro Controparte_1
n. 4 - 20128 , Quarto piano, in catasto censito nel foglio 148, Map. 396, Sub. 38 (cfr. doc. Pt_1
Parte 3); che con contratto stipulato in data 1° luglio 2007 e registrato in data 24 dicembre 2007 concedeva alla stessa ulteriore immobile sito in Via Tanaro n. 4 - 20128 , Quarto piano, Pt_1
in catasto censito nel foglio 148, Map. 396, Sub. 24 (cfr. doc. 4); che a causa di morosità Parte maturate nella corresponsione dei canoni di locazione, in data 1° giugno 2011 Pt_1 disdiva i suddetti contratti ma la resistente non rilasciava gli immobili de quo (cfr. doc. 5); che Parte in data 21 gennaio 2022 fra e la SI.ra intercorreva un Pt_1 Controparte_1
riconoscimento di debito che prevedeva un piano di rientro per la complessiva somma di €
25.682,10 in relazione all' indennità di occupazione senza titolo per entrambi gli alloggi Sub.
24 – 38 (cfr. doc. 6); che questi ultimi venivano rilasciati solamente in data 19 dicembre 2022
(cfr. verbale di riconsegna doc. 7); che alla cifra di € 25.682,10 doveva aggiungersi anche la somma di € 891,56 pari al periodo di occupazione abusiva dal 01.07.2022 al 31.12.2022 cioè, fino al momento del rilascio degli immobili;
che, nonostante i vari solleciti, la sig.ra
[...] aveva onorato solo parzialmente il piano di rientro concordato, versando una CP_1
somma pari a € 6.400,00 (cfr. docc. 10,11 e 12); che il debito maturato della sig.ra CP_1
a titolo di canoni/indennità da occupazione senza titolo per i due immobili de quo
[...] rilasciati, ammontava a complessivi € 20.173,66 ( € 25.682,10 + € 891,56 - € 6.400,00); che in Parte occasione del sopralluogo di eseguito in data 09/03/2022 la ricorrente accertava Pt_1
che l'odierna resistente, SI.ra , assieme al marito SI. ed Controparte_1 CP_1 alle figlie SI.ra e SI.ra , occupavano senza titolo un diverso CP_2 Controparte_1
immobile - appartenente al proprio patrimonio e situato sempre nello stabile di Via Tanaro n.
4 – 20128 , primo piano, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 396, sub. 5-6-7, Mq. 70; Pt_1
Parte Parte chiedeva, dunque, “dichiarare che SI.ra è debitrice nei confronti di Controparte_1
della somma di € 20.173,66, in ragione degli importi residui non corrisposti e conseguenti il Pt_1 riconoscimento di debito del 21/01/2022 con contestuale piano di rientro non rispettato, attinente canoni/indennità risarcitorie non pagate sugli gli immobili rilasciati di Via Tanaro n. 4 - 20128 Milano
(MI) al Quarto piano, in catasto contraddistinti nel foglio 148, Map. 396, Sub. 38 e Sub. 24 e, per
3 l'effetto condannare la stessa SI.ra al pagamento dell'importo di € 20.173,66 Controparte_1
Parte sempre in favore di oltre a interessi maturati e maturandi dalla domanda sino all'effettivo Pt_1 soddisfo;
nonché la condanna di e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
“a rilasciare immediatamente l'immobile libero e sgombero da persone e cose” nonché “al
[...] pagamento della complessiva somma di € 32.777,50 per risarcimento dell'indennità di occupazione abusiva dell'alloggio attualmente detenuto senza titolo, situato in Via Tanaro n. 4 – 20128 Pt_1
Primo Piano, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 396, sub. 5-6-7, Mq. 70, qui al momento conteggiate dal 01/03/2019 al 31/01/2025, rivalutato secondo di criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' delle Entrate come da prospetto contabile in atti”. Pt_2
e ritualmente citati, Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
rimanevano contumaci.
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note di precisazione delle conclusioni in data 29 novembre 2025.
Ritiene questo Giudice che le domande proposte da Parte_3
meritino accoglimento.
[...]
Parte ricorrente, infatti, ha dato piena prova di essere la proprietaria delle unità abitative di
Via Tanaro n. 4 - 20128 , quarto piano, in catasto contraddistinti nel foglio 148, Map. Pt_1
396, Sub. 38 e Sub. 24 (cfr. docc. 23, 24 e 25), del fatto che le stesse erano state occupate da anche nel periodo successivo alla disdetta, avvenuta in data 1° giugno Controparte_1
2011 dei contratti di locazione intercorsi tra le parti (cfr. docc. 3,4 e 5), che gli immobili venivano rilasciati solo in data 19 dicembre 2022 (cfr. doc. 7), del fatto che la sig.ra CP_1 aveva riconosciuto la propria morosità, come emerge dal piano di rientro stipulato in data 21 gennaio 2022 che prevedeva il pagamento da parte della resistente di rate mensili da € 300,00 cad. una (quindi a decorrere dal mese di febbraio 2022) sino alla totale corresponsione dell'importo pattuito (cfr. doc. 6), e del fatto che tale piano di rientro era stato solo parzialmente adempiuto per la cifra di € 6.400,00 (cfr. docc. 10 e 11).
Il carattere abusivo dell'occupazione, quando determina la privazione del godimento diretto o di quello che di certo vi sarebbe stato ma è stato precluso, risolvendosi nella perdita di un'utilitas, è stimabile economicamente e può essere commisurato a quanto si sarebbe potuto
4 lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene, come ha avuto modi di precisare la Suprema Corte laddove ha affermato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (cfr.
Cass. S.U. 33645/2022). In tali ipotesi, riguardo alla quantificazione del danno, accedendo ad un criterio equitativo per la sua liquidazione, si reputa congruo - in assenza di ulteriori elementi concreti cui ancorarlo – parametrarlo a quanto indicato nel piano di riconoscimento del debito accettato dalla resistente (cfr. doc. 6 e docc. 8 e 10). Controparte_1
Pertanto, deve essere condannata al pagamento della complessiva somma Controparte_1
di € 20.173,66, ottenuta detraendo quanto già versato e sommando le cifre non corrisposte nel periodo di occupazione sine titulo - € 25.682,10 “riconoscimento di debito” sottoscritto il
21/01/2022 per il periodo di occupazione senza titolo sino al 31/12/2021 (IV Trimestre 2021), + €
891,56 “indennità occupazione abusiva” (già al netto degli incassi contabilizzati inerenti il I° e II°
Trimestre 2022) non corrisposte dal 01/07/2022 (III° Trimestre 2022) al 31/12/2022 (IV° Trimestre
2022 – rilascio dei due immobili avvenuta il 19/12/2022), - € 6.400,00 “incassi contabilizzati e decurtati dal maggior debito dell'occupante” - a titolo di indennità di occupazione per gli alloggi Contr di Via Tanaro n. 4 - 20128 , Quarto piano, in catasto censito nel foglio 148, 396, Pt_1
Sub. 38 e Sub. 24. Parte Venendo al merito delle successive domande proposte in sede di ricorso da nei confronti di e della sua famiglia, composta dal marito e dalle figlie Controparte_1 CP_1
e i quali occupano lo stabile di Via Tanaro n. 4 – 20128 Controparte_1 CP_2
, primo piano, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 396, sub. 5-6-7, Mq. 70, deve Pt_1
premettersi, anzitutto, che il giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” (cfr., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019:
“Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove
5 sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
L'espressione utilizzata nel ricorso (occupazione senza titolo) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche.
Dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, dalla cui individuazione viene a dipendere non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma anche e soprattutto il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non e azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al
6 risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (cfr. Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Da tale diversità strutturale discendono rilevanti differenze di disciplina, in specie sotto il profilo probatorio, poiché mentre colui che agisce in restituzione può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, nell'azione di rivendica l'attore è, invece, gravato dalla probatio diabolica relativa alla titolarità del diritto di proprietà, ovvero dovrà provare la sua proprietà non solo in base ad un valido titolo di acquisto, ma anche di aver ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione.
Sul punto, risulta utile evidenziare come le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono dunque nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra.
Nella fattispecie al vaglio di questo giudizio la domanda è tipicamente di rivendicazione, in quanto è stata formulata a prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr. sulla differenza tra azione di restituzione e rivendica, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014; più di recente, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018), essendo peraltro ben evidenziato nel ricorso che i resistenti “di fatto hanno occupato abusivamente l'appartamento”.
Con l'inevitabile corollario della necessità per la ricorrente di assolvere alla probatio diabolica relativa alla titolarità del proprio diritto di proprietà.
7 Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi come il principio di non contestazione non sia applicabile alla parte contumace: “L'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”, esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass.
13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass. 7.12.1984
n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410)” (cfr. Css. N. 25/2025).
Il giudice, in presenza di un contumace, ha dunque il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla contumacia dei resistenti, devesi accertare se la ricorrente abbia dato dimostrazione del titolo originario di acquisto della proprietà del bene o risalendo attraverso i titoli derivativi ad un acquisto a titolo originario, o fornendo prova dell'esercizio su di essi di un compossesso ad usucapionem ultraventennale (cosiddetta probatio diabolica). Parte Orbene, nel caso di specie la difesa di ha assolto a tale onere, mediante la produzione dell'estratto della Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70565 del 22.12.1997 con evidenza del trasferimento di proprietà all' (ora Città Metropolitana di CP_4 CP_5
) dell'immobile di cui al NECU di , foglio 148, mapp. 396, subb. 5,6,7 nonchè Pt_1 Pt_1 foglio 148, mapp. 396 subb. 24 e 38, sub doc. 24) e del Decreto Direzione Generale Welfare con evidenza del trasferimento di proprietà all'ATS della Città Metropolitana di Pt_1
8 dell'immobile di cui al NECU di , foglio 148, mapp. 396, subb. 5,6,7 e subb. 24 e 38; Pt_1
(sub doc. 25).
Quanto all'occupazione, essa trova conferma nel fatto che i resistenti hanno costituito il loro nucleo familiare nell'immobile di Via Tanaro, n 4, primo piano 148, mapp. 396, subb. 5,6,7 spostando la loro residenza, come risulta dai certificati anagrafici (cfr. doc. 14), nonché Parte nell'esito di un ulteriore sopralluogo eseguito dai tecnici di in data 9/03/2022 Pt_1
(cfr. doc. 13), nel quale si accertava il protrarsi dell'occupazione senza titolo di CP_1
e
[...] CP_1 Controparte_1 CP_2
Questi ultimi, rimasti contumaci, non hanno dimostrato alcun valido titolo che li legittimi all'occupazione del bene per cui è causa.
Segue, per l'effetto, la condanna di , e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, nonché al risarcimento, in CP_2
solido tra loro, dell'indennità da occupazione conteggiata dal 1 marzo 2019 alla data odierna, rivalutata secondo i criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, il tutto per un credito complessivamente maturato da Parte_1
che si quantifica in € 37.969,23 (cfr. doc. 21).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, comprensive di spese di mediazione, pari ad €
226,92 (cfr. doc. 17) seguono la soccombenza di , Controparte_1 CP_1 CP_1
e
[...] CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma pari € 20.173,66 a titolo di Parte_3 indennità di occupazione degli alloggi di Via Tanaro n. 4 - 20128 , Quarto piano, Pt_1
in catasto censito nel foglio 148, Map. 396, Sub. 38 e Sub. 24; su tali importi competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
2. accerta che e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
occupano senza titolo alcuno dal 1° marzo 2019, l'alloggio situato in Via Tanaro n. 4 –
20128 Milano (MI), al Primo Piano, Mq. 70, censito in catasto nel foglio 148, mapp. 396,
9 sub. 5 – 6 – 7 (meglio identificato nei disegni planimetrici in atti);
3. condanna e al Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
rilascio immediato dell'immobile di cui al punto 2) libero e sgombero da persone e cose;
4. condanna , e in Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
solido fra loro, al pagamento a favore della ricorrente della complessiva somma di €
37.969,23 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo;
5. condanna , e in Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2 solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite, comprensive di spese di mediazione
(pari ad € 226,92) che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 3.890,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 3/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
10
VERBALE DELLA CAUSA N. 17964/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...] [...]
CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 3/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. FALCONIERI SIMONA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. ELENA MORELLI e dall'avv. GIANLUCA DOTTI.
E' presente privo di difensore. CP_1
Per , e nessuno. Controparte_1 Controparte_1 CP_2
Il Giudice invita il procuratore della ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALCONIERI SIMONA e dell'avv. GARAVAGLIA PAOLO ( ) C.F._1
CORSO ITALIA 52 20122 ; elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 Pt_1
, presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA Pt_1
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. )CP_2 C.F._5
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. l' Parte_2
[...] Parte Di (di seguito, conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1 CP_1
e allegando: che con contratto stipulato in data 1° gennaio Controparte_1 CP_2
Parte 1996 concedeva in locazione alla sig.ra l'immobile sito in Via Tanaro Controparte_1
n. 4 - 20128 , Quarto piano, in catasto censito nel foglio 148, Map. 396, Sub. 38 (cfr. doc. Pt_1
Parte 3); che con contratto stipulato in data 1° luglio 2007 e registrato in data 24 dicembre 2007 concedeva alla stessa ulteriore immobile sito in Via Tanaro n. 4 - 20128 , Quarto piano, Pt_1
in catasto censito nel foglio 148, Map. 396, Sub. 24 (cfr. doc. 4); che a causa di morosità Parte maturate nella corresponsione dei canoni di locazione, in data 1° giugno 2011 Pt_1 disdiva i suddetti contratti ma la resistente non rilasciava gli immobili de quo (cfr. doc. 5); che Parte in data 21 gennaio 2022 fra e la SI.ra intercorreva un Pt_1 Controparte_1
riconoscimento di debito che prevedeva un piano di rientro per la complessiva somma di €
25.682,10 in relazione all' indennità di occupazione senza titolo per entrambi gli alloggi Sub.
24 – 38 (cfr. doc. 6); che questi ultimi venivano rilasciati solamente in data 19 dicembre 2022
(cfr. verbale di riconsegna doc. 7); che alla cifra di € 25.682,10 doveva aggiungersi anche la somma di € 891,56 pari al periodo di occupazione abusiva dal 01.07.2022 al 31.12.2022 cioè, fino al momento del rilascio degli immobili;
che, nonostante i vari solleciti, la sig.ra
[...] aveva onorato solo parzialmente il piano di rientro concordato, versando una CP_1
somma pari a € 6.400,00 (cfr. docc. 10,11 e 12); che il debito maturato della sig.ra CP_1
a titolo di canoni/indennità da occupazione senza titolo per i due immobili de quo
[...] rilasciati, ammontava a complessivi € 20.173,66 ( € 25.682,10 + € 891,56 - € 6.400,00); che in Parte occasione del sopralluogo di eseguito in data 09/03/2022 la ricorrente accertava Pt_1
che l'odierna resistente, SI.ra , assieme al marito SI. ed Controparte_1 CP_1 alle figlie SI.ra e SI.ra , occupavano senza titolo un diverso CP_2 Controparte_1
immobile - appartenente al proprio patrimonio e situato sempre nello stabile di Via Tanaro n.
4 – 20128 , primo piano, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 396, sub. 5-6-7, Mq. 70; Pt_1
Parte Parte chiedeva, dunque, “dichiarare che SI.ra è debitrice nei confronti di Controparte_1
della somma di € 20.173,66, in ragione degli importi residui non corrisposti e conseguenti il Pt_1 riconoscimento di debito del 21/01/2022 con contestuale piano di rientro non rispettato, attinente canoni/indennità risarcitorie non pagate sugli gli immobili rilasciati di Via Tanaro n. 4 - 20128 Milano
(MI) al Quarto piano, in catasto contraddistinti nel foglio 148, Map. 396, Sub. 38 e Sub. 24 e, per
3 l'effetto condannare la stessa SI.ra al pagamento dell'importo di € 20.173,66 Controparte_1
Parte sempre in favore di oltre a interessi maturati e maturandi dalla domanda sino all'effettivo Pt_1 soddisfo;
nonché la condanna di e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
“a rilasciare immediatamente l'immobile libero e sgombero da persone e cose” nonché “al
[...] pagamento della complessiva somma di € 32.777,50 per risarcimento dell'indennità di occupazione abusiva dell'alloggio attualmente detenuto senza titolo, situato in Via Tanaro n. 4 – 20128 Pt_1
Primo Piano, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 396, sub. 5-6-7, Mq. 70, qui al momento conteggiate dal 01/03/2019 al 31/01/2025, rivalutato secondo di criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' delle Entrate come da prospetto contabile in atti”. Pt_2
e ritualmente citati, Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
rimanevano contumaci.
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note di precisazione delle conclusioni in data 29 novembre 2025.
Ritiene questo Giudice che le domande proposte da Parte_3
meritino accoglimento.
[...]
Parte ricorrente, infatti, ha dato piena prova di essere la proprietaria delle unità abitative di
Via Tanaro n. 4 - 20128 , quarto piano, in catasto contraddistinti nel foglio 148, Map. Pt_1
396, Sub. 38 e Sub. 24 (cfr. docc. 23, 24 e 25), del fatto che le stesse erano state occupate da anche nel periodo successivo alla disdetta, avvenuta in data 1° giugno Controparte_1
2011 dei contratti di locazione intercorsi tra le parti (cfr. docc. 3,4 e 5), che gli immobili venivano rilasciati solo in data 19 dicembre 2022 (cfr. doc. 7), del fatto che la sig.ra CP_1 aveva riconosciuto la propria morosità, come emerge dal piano di rientro stipulato in data 21 gennaio 2022 che prevedeva il pagamento da parte della resistente di rate mensili da € 300,00 cad. una (quindi a decorrere dal mese di febbraio 2022) sino alla totale corresponsione dell'importo pattuito (cfr. doc. 6), e del fatto che tale piano di rientro era stato solo parzialmente adempiuto per la cifra di € 6.400,00 (cfr. docc. 10 e 11).
Il carattere abusivo dell'occupazione, quando determina la privazione del godimento diretto o di quello che di certo vi sarebbe stato ma è stato precluso, risolvendosi nella perdita di un'utilitas, è stimabile economicamente e può essere commisurato a quanto si sarebbe potuto
4 lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene, come ha avuto modi di precisare la Suprema Corte laddove ha affermato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (cfr.
Cass. S.U. 33645/2022). In tali ipotesi, riguardo alla quantificazione del danno, accedendo ad un criterio equitativo per la sua liquidazione, si reputa congruo - in assenza di ulteriori elementi concreti cui ancorarlo – parametrarlo a quanto indicato nel piano di riconoscimento del debito accettato dalla resistente (cfr. doc. 6 e docc. 8 e 10). Controparte_1
Pertanto, deve essere condannata al pagamento della complessiva somma Controparte_1
di € 20.173,66, ottenuta detraendo quanto già versato e sommando le cifre non corrisposte nel periodo di occupazione sine titulo - € 25.682,10 “riconoscimento di debito” sottoscritto il
21/01/2022 per il periodo di occupazione senza titolo sino al 31/12/2021 (IV Trimestre 2021), + €
891,56 “indennità occupazione abusiva” (già al netto degli incassi contabilizzati inerenti il I° e II°
Trimestre 2022) non corrisposte dal 01/07/2022 (III° Trimestre 2022) al 31/12/2022 (IV° Trimestre
2022 – rilascio dei due immobili avvenuta il 19/12/2022), - € 6.400,00 “incassi contabilizzati e decurtati dal maggior debito dell'occupante” - a titolo di indennità di occupazione per gli alloggi Contr di Via Tanaro n. 4 - 20128 , Quarto piano, in catasto censito nel foglio 148, 396, Pt_1
Sub. 38 e Sub. 24. Parte Venendo al merito delle successive domande proposte in sede di ricorso da nei confronti di e della sua famiglia, composta dal marito e dalle figlie Controparte_1 CP_1
e i quali occupano lo stabile di Via Tanaro n. 4 – 20128 Controparte_1 CP_2
, primo piano, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 396, sub. 5-6-7, Mq. 70, deve Pt_1
premettersi, anzitutto, che il giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” (cfr., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019:
“Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove
5 sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
L'espressione utilizzata nel ricorso (occupazione senza titolo) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche.
Dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, dalla cui individuazione viene a dipendere non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma anche e soprattutto il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non e azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al
6 risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (cfr. Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Da tale diversità strutturale discendono rilevanti differenze di disciplina, in specie sotto il profilo probatorio, poiché mentre colui che agisce in restituzione può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, nell'azione di rivendica l'attore è, invece, gravato dalla probatio diabolica relativa alla titolarità del diritto di proprietà, ovvero dovrà provare la sua proprietà non solo in base ad un valido titolo di acquisto, ma anche di aver ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione.
Sul punto, risulta utile evidenziare come le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono dunque nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra.
Nella fattispecie al vaglio di questo giudizio la domanda è tipicamente di rivendicazione, in quanto è stata formulata a prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr. sulla differenza tra azione di restituzione e rivendica, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014; più di recente, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018), essendo peraltro ben evidenziato nel ricorso che i resistenti “di fatto hanno occupato abusivamente l'appartamento”.
Con l'inevitabile corollario della necessità per la ricorrente di assolvere alla probatio diabolica relativa alla titolarità del proprio diritto di proprietà.
7 Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi come il principio di non contestazione non sia applicabile alla parte contumace: “L'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”, esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass.
13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass. 7.12.1984
n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410)” (cfr. Css. N. 25/2025).
Il giudice, in presenza di un contumace, ha dunque il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla contumacia dei resistenti, devesi accertare se la ricorrente abbia dato dimostrazione del titolo originario di acquisto della proprietà del bene o risalendo attraverso i titoli derivativi ad un acquisto a titolo originario, o fornendo prova dell'esercizio su di essi di un compossesso ad usucapionem ultraventennale (cosiddetta probatio diabolica). Parte Orbene, nel caso di specie la difesa di ha assolto a tale onere, mediante la produzione dell'estratto della Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70565 del 22.12.1997 con evidenza del trasferimento di proprietà all' (ora Città Metropolitana di CP_4 CP_5
) dell'immobile di cui al NECU di , foglio 148, mapp. 396, subb. 5,6,7 nonchè Pt_1 Pt_1 foglio 148, mapp. 396 subb. 24 e 38, sub doc. 24) e del Decreto Direzione Generale Welfare con evidenza del trasferimento di proprietà all'ATS della Città Metropolitana di Pt_1
8 dell'immobile di cui al NECU di , foglio 148, mapp. 396, subb. 5,6,7 e subb. 24 e 38; Pt_1
(sub doc. 25).
Quanto all'occupazione, essa trova conferma nel fatto che i resistenti hanno costituito il loro nucleo familiare nell'immobile di Via Tanaro, n 4, primo piano 148, mapp. 396, subb. 5,6,7 spostando la loro residenza, come risulta dai certificati anagrafici (cfr. doc. 14), nonché Parte nell'esito di un ulteriore sopralluogo eseguito dai tecnici di in data 9/03/2022 Pt_1
(cfr. doc. 13), nel quale si accertava il protrarsi dell'occupazione senza titolo di CP_1
e
[...] CP_1 Controparte_1 CP_2
Questi ultimi, rimasti contumaci, non hanno dimostrato alcun valido titolo che li legittimi all'occupazione del bene per cui è causa.
Segue, per l'effetto, la condanna di , e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, nonché al risarcimento, in CP_2
solido tra loro, dell'indennità da occupazione conteggiata dal 1 marzo 2019 alla data odierna, rivalutata secondo i criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, il tutto per un credito complessivamente maturato da Parte_1
che si quantifica in € 37.969,23 (cfr. doc. 21).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, comprensive di spese di mediazione, pari ad €
226,92 (cfr. doc. 17) seguono la soccombenza di , Controparte_1 CP_1 CP_1
e
[...] CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma pari € 20.173,66 a titolo di Parte_3 indennità di occupazione degli alloggi di Via Tanaro n. 4 - 20128 , Quarto piano, Pt_1
in catasto censito nel foglio 148, Map. 396, Sub. 38 e Sub. 24; su tali importi competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
2. accerta che e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
occupano senza titolo alcuno dal 1° marzo 2019, l'alloggio situato in Via Tanaro n. 4 –
20128 Milano (MI), al Primo Piano, Mq. 70, censito in catasto nel foglio 148, mapp. 396,
9 sub. 5 – 6 – 7 (meglio identificato nei disegni planimetrici in atti);
3. condanna e al Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
rilascio immediato dell'immobile di cui al punto 2) libero e sgombero da persone e cose;
4. condanna , e in Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
solido fra loro, al pagamento a favore della ricorrente della complessiva somma di €
37.969,23 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo;
5. condanna , e in Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2 solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite, comprensive di spese di mediazione
(pari ad € 226,92) che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 3.890,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 3/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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