TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 7124/2022 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 9/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 10.25, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 9/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7124, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza del 9/1/2025, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione al termine di udienza svolta a trattazione scritta, vertente
TRA
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Stefano Baccarini, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliata, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Rossi, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La aveva richiesto - e poi ottenuto - il Controparte_1 decreto ingiuntivo impugnato (n. 1983/2022 del 12/9/2022), fondato su esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento asseritamente concesso ad risultante dalla Parte_1 documentazione prodotta con il ricorso monitorio.
L proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, Pt_1 contestando il merito della pretesa;
in particolare, l'opponente disconosceva le firme apposte sul contratto di finanziamento azionato in via monitoria dalla banca. Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Accolta istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo la causa era istruita documentalmente;
veniva quindi disposta C.t.u. grafologica;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al
Pagina 4 Dott. Renato Buzi regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando, per la decisività della questione, dal disconoscimento delle sottoscrizioni - tempestivamente formulato dall' - dell'impugnato Pt_1 contratto di finanziamento, apparentemente firmato da esso opponente
(cfr. documento prodotto dalla creditrice nel fascicolo monitorio), la
C.t.u. grafologica, con valutazione esente da errori o vizi di impostazione metodologica, ha così condivisibilmente concluso:
“(…) Valutate le osservazioni delle Parti e risposto a ogni rilievo, non emergono elementi oggettivi che possano modificare le risultanze già espresse a pagina 47 di codesta relazione, per cui si conferma che: Le tre firme a nome « apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento n. 1319382 del 29/6/2005 risultano essere apocrife, stanti le discordanze grafomotorie qualitative e quantitative con le scritture comparative disponibili (…)” (cfr. pag. 55 della relazione del C.t.u. dott. , fascicolo telematico). Persona_1
Da ciò discende l'apocrifia delle firme e conseguentemente la non riconducibilità all'ingiunto del contratto di Parte_1 finanziamento azionato in via monitoria ed asseritamente sottoscritto in favore della società creditrice.
Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, il decreto ingiuntivo impugnato va quindi revocato per inesistenza del credito esatto nei confronti dell'odierno opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opposta ex art. 91, co. 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari medi, in dispositivo in favore dell , ai sensi del D.M. 55/2014. Pt_1
Le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per l'intero definitivamente a carico della società opposta, tenuta a
Pagina 5 Dott. Renato Buzi rimborsare all'opponente quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1983/2022, depositato in data 12/9/2022, del Tribunale
Civile di Velletri, che va pertanto revocato;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso e € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- pone le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente per intero a carico della società opposta, tenuta a rimborsare all'opponente quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliario.
Velletri, 9/1/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 6 Dott. Renato Buzi