Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00770/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2025, proposto dal sig. AN TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Lupone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione: a) dell’ordinanza n. 174 del 12.11.2024, notificata il 13.11.2024, con cui il responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente, Attività produttive ha ingiunto la demolizione di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, unitamente al ripristino dello stato dei luoghi;
b) se e nella misura in cui occorra, della relazione di accertamento dell’Ufficio Tecnico, prot. 24117 del 06.09.2024, mai conosciuta se non per relationem ;
c) se e nella misura in cui occorra delle ordinanze di demolizione nn. 87/09, nonché del diniego di sanatoria prot. n. 17659/2009 richiamate per relationem dall’ordinanza impugnata;
e) di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conse-guente, ancorché sconosciuto, ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. BE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il ricorrente ha impugnato un’ordinanza di demolizione notificatagli in qualità di responsabile di abusi edilizi realizzati in un preesistente immobile insistente nel Comune di Montoro, alla via Michele TI e consistenti : nel completamento di un portico (di per sé abusivo); nella realizzazione, ad est di una preesistente piscina (sembra parimenti abusiva) “ di un manufatto avente forma irregolare, con struttura in ferro rivestita da cartongesso e teloni per la parte sovrastante e retrostante, mentre nella parte antistante è composta, per la maggior parte da 4 vetrate intervallate da 3 pilastri, tali vetrate continuano anche per parte del prospetto laterale destro. Inoltre, nei pressi delle appendici laterali al fabbricato, la copertura è stata realizzata con lamiere coibentate… ”.
2. Nella relazione comunale di sopralluogo e nell’ordinanza di demolizione si legge in proposito che la responsabilità degli abusi è stata attribuita al TI in virtù di una dichiarazione confessoria che sarebbe stata resa dallo stesso in sede di verbale di sopralluogo. Nel contempo il ricorrente ha contestato altri e precedenti provvedimenti repressivi risalenti nel tempo e già oggetto di precedenti giudizi tutti conclusi in senso sfavorevole al proprietario (tale sig. SA TT) che li aveva a suo tempo proposti.
3. Fatto sta che a seguito della notifica il sig. TI ha proposto l’odierno ricorso, munito di istanza cautelare e fondato su sei motivi così rubricati “ A. In via preliminare. Assenza presupposto soggettivo – legittimazione passiva – ordine sanzionatorio – titolarità proprietà – immobile oggetto di sanzione – ordine demolitorio privo di fondamento; 1. Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con il d.p.r. n. 380/2001, con l’art. 3 l. n. 241/1990, con l’art. 97 Cost., per violazione del principio di imparzialità e buon andamento, per difetto di motivazione e di istruttoria, per erroneità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza dei presupposti, per violazione principio di affidamento; 2. Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con il d.p.r. n. 380/2001, con gli artt. 3, 7 e 8 l. n. 241/1990, con l’art. 97 Cost., per violazione del principio di imparzialità e buon andamento, per difetto di motivazione e di istruttoria, per erroneità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza dei presupposti, per violazione principio di affidamento, per violazione del principio di partecipazione; 3.Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art. 3, l. n. 241/1990 e s.m.i., con gli artt. 22, 27, 31 e 37, d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per insufficienza, per contraddittorietà ed illogicità manifeste, per erroneità e illegittimità dei presupposti, irragionevolezza, perplessità ed abnormità, per travisamenti di fatto; 4. Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art. 3, l. n. 241/1990 e s.m.i. e con gli artt. 3, primo comma e 6 bis, d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per difetto di istruttoria e di motivazione, per insufficienza, contraddittorietà e illogicità, per erroneità e illegittimità dei presupposti, per irragionevolezza, perplessità ed abnormità, per travisamenti di fatto; 5. Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art. 27 d.p.r. n. 380/2001, con l’art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di motivazione e di istruttoria, per erroneità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza dei presupposti, per carenza di istruttoria; 6. Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli art. 6, 10, 27, 31 e 44 d.p.r. n. 380/2001, con l’art. 3 l. n. 241/1990, con l’art. 97 Cost., per violazione del principio di imparzialità e buon andamento; per difetto di motivazione e di istruttoria, per motivazione perplessa e dubbiosa, per erroneità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza dei presupposti, per violazione principio di affidamento, per violazione del principio del clare loqui”.
3.1 Il gravame si compone essenzialmente di due parti: nella prima, compendiata al motivo preliminare il ricorrente ha assunto di non essere né proprietario né il “ locatore ” (sarebbe recte conduttore) e tantomeno responsabile degli abusi. Per il resto ha svolto censure di merito sia sui provvedimenti a monte (le risalenti ordinanze che avevano coinvolto il proprietario) che sull’ordinanza di demolizione impugnata.
4. In vista della camera di consiglio del 4.2.2026 il ricorrente ha fatto pervenire istanza di cancellazione della causa dal ruolo cautelare, al fine di ottenere un abbinamento al merito.
Di conseguenza è stata fissata l’odierna udienza pubblica, nel corso della quale, preso atto delle note di passaggio in decisione depositate dal difensore del ricorrente, dato avviso ai sensi dell’art. 73 cod.proc. amm. della possibile sussistenza della parziale inammissibilità del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento quanto alla dirimente censura di difetto di legittimazione passiva rispetto all’ordinanza di demolizione impugnata in via principale.
5.1 Tutte le restanti doglianze proposte avverso gli altri e risalenti provvedimenti repressivi e di diniego di sanatoria emessi nei confronti del proprietario sono palesemente inammissibili per difetto di legittimazione; inoltre le stesse censure sono tardive e hanno riguardano atti rispetto ai quali si sono formati giudicati di rigetto.
6. Va premesso che ai sensi dell’art. 31 TUED comma i destinatari dell’ingiunzione demolitoria sono principalmente i proprietari e solo se specificamente individuati, i responsabili degli abusi diversi dai primi: “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “ Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione, l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta” (Consiglio di Stato sez. VI, n.9511/2022).
6.1 Dal che consegue che nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore individuato dell’abuso edilizio, occorre accertare, preliminarmente, se quest’ultimo (nel caso di specie il TI) sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione (sul punto, CGARS Sez. Cons. n. 419/2023).
6.2 Questo tipo d’indagine va svolta nella vicenda odierna e non approda ai risultati cui è pervenuta l’Amministrazione cosicchè, all’esito della sua disamina, risulterà fondata la censura di difetto di legittimazione passiva veicolata dal ricorrente, avente portata dirimente.
7. Giova preliminarmente precisare che il ricorrente non risulta né proprietario, né tantomeno conduttore degli immobili oggetto di causa. In proposito il TI ha depositato in atti il contratto di locazione relativo all’immobile di cui si tratta, dal quale effettivamente emerge che la proprietà del cespite appartiene al sig. SA AL e che lo stesso veniva invece concesso in locazione ad altro soggetto. Nel contratto il ricorrente figura invece come garante dell’adempimento delle obbligazioni a carico del conduttore.
8. Va allora verificato se il TI si possa qualificare come responsabile degli abusi, beninteso in base agli elementi istruttori forniti in giudizio, al fine di potergli imputare gli effetti repressivi qui in causa, oltre che le eventuali ed ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 31 TUED. Tuttavia anche questa indagine non conduce, allo stato degli atti, a poter riferire la responsabilità degli abusi al ricorrente.
9. A fondamento dell’assunto il Comune ha richiamato precedenti provvedimenti repressivi; inoltre, nella relazione di sopralluogo, con considerazioni replicate nell’ordinanza di demolizione, il redattore ha utilizzato una dichiarazione dal valore confessorio che sarebbe stata resa dallo stesso ricorrente presente al momento della rilevazione delle opere abusive de quibus .
9.1 Ebbene, quanto ai provvedimenti repressivi pregressi, agli atti di causa risulta innanzitutto un’ordinanza di demolizione emessa per la realizzazione di una piscina ed ulteriori opere. Il provvedimento era stato impugnato dal proprietario (destinatario di quella ingiunzione) sig. SA AL con il ricorso r.g.n. 2231/2009, nel quale era stata emessa l’ordinanza cautelare di rigetto n. 222/2010 e che infine si era concluso con decreto decisorio di perenzione n. 1624/2016.
Risulta altresì in atti una SCIA presentata per sanare le opere oggetto della stessa ordinanza di demolizione e conclusasi con un provvedimento negativo non impugnato. Infine il ricorrente ha egli stesso depositato in atti una CIL da egli stesso presentata nel 2015 quale “ Locatore ” (intendendo evidentemente conduttore) dell’immobile, al fine di segnalare la realizzazione di alcune opere minori di recinzione.
Detti documenti non risultano idonei a sostenere la qualificazione del ricorrente come “ responsabile ” degli abusi già perché nello stesso provvedimento impugnato il Comune ha datato le opere abusive tra il 2022 e il 2023. Parimenti, in disparte la CIL del 2015 che tuttavia non assume rilievo dirimente, gli altri atti depositati (coincidenti peraltro con quelli indicati dallo stesso Comune nell’ordinanza di demolizione) risultano correlati alla contestazione di differenti abusi contestati, invece, al proprietario dell’immobile.
9.2 Infine è decisivo rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nell’atto impugnato, in atti risulta prodotto il verbale del 23.8.2024 nel quale non si rinviene alcuna dichiarazione confessoria o di valore equipollente da parte del TI.
9.2.1 Beninteso la vicenda non è chiara allo stato degli atti; non di meno è invece palese che gli elementi a suffragio dell’individuazione del ricorrente quale responsabile degli abusi contestati e fin qui fornite dal Comune non sono plausibili, poiché l’Ente avrebbe dovuto delineare ben altro quadro indiziario -probatorio.
10. Ciò posto il ricorso è accolto per le ragioni fin qui esposte, correlata alla carenza di adeguata istruttoria fondatamente lamentata dal ricorrente, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 174/2024.
10.1 L’accoglimento sotto i profili suevidenziati elide l’interesse del ricorrente rispetto alla disamina degli ulteriori motivi di ricorso, correlati specifiche patologie dell’ordinanza di demolizione.
11. Il complessivo andamento della vicenda, conduce, comunque a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo accoglie con riguardo all’ordinanza di demolizione impugnata in via principale n. 174/2024 nei sensi di cui in parte motiva e per l’effetto annulla la predetta ingiunzione;
- per il resto lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva e comunque per tardività con riguardo alle ulteriori e pregresse ordinanze di demolizione e al diniego di sanatoria, ancorchè impugnati solo in via eventuale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RA, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
BE RR, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BE RR | OL RA |
IL SEGRETARIO