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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1950 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cerveteri Parte_1 CodiceFiscale_1
(RM), Via S. Angelucci n. 3 nello studio dell'Avv. Antonino Germanà, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCARRONE MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: , i.p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. CP_1 P.IVA_1
29, presso l'ufficio distrettuale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CP_1
CLAUDIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 13.10.2023,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa (a decorrere da aprile 2022). Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
27.08.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale CP_1
l'accertamento della condizione di invalidità per il riconoscimento della pensione di inabilità di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa del
27.08.2021 (e, comunque, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del ricorrente, ovvero, prima della data del 6.10.2021), con condanna di al pagamento CP_1 delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità delle valutazioni medico legali espresse dal consulente tecnico nominato nella precedente fase di giudizio, asserendo che già in epoca anteriore alla presentazione della domanda amministrativa era dato riscontrare con connotazione di gravità la presenza delle documentate patologie psichiatriche (precisamente, dal
26.11.2014, come da certificato medico rilasciato dal Policlinico Gemelli, in atti), nonché delle gravi compromissioni a carico dell'apparato respiratorio (come documentato da certificato medico del P.O. di Bracciano del 13.11.2018, in atti). A corredo delle predette contestazioni, parte ricorrente ha depositato relazione contenente note critiche alla CTU del 9.10.2023, redatta dal Dott. consulente tecnico di parte. Persona_1
Si è costituito l' chiedendo all'intestato Tribunale di rigettare il ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto, per essersi parte ricorrente limitata a contestare le valutazioni medico-legali espresse dal consulente nominato d'ufficio soltanto in punto di decorrenza
(astenendosi dal formulare osservazioni in merito ad eventuali carenze e/o erroneità dell'elaborato peritale tali da giustificare una rinnovazione integrale dell'accertamento) e, dunque, per avere il ricorrente mosso contestazioni parziali alla consulenza tecnica espletata nella precedente fase del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di consulenza tecnica medico legale, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
9.10.2023, entro il termine disposto con ordinanza del 30.03.2023, emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che, pertanto, la presente opposizione è stata tempestivamente depositata in data 13.10.2023.
Sempre in via preliminare, vale ricordare il principio, più volte espresso dalla S.C., secondo il quale «le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione» (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n. 3377), sicché, anche in ipotesi di
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
infondatezza o parziale infondatezza dei motivi di opposizione, non può mai pervenirsi alla emissione del decreto di omologa, bensì alla decisione con sentenza della res controversa.
Pertanto, nel caso di specie, pur avendo il ricorrente mosso contestazioni solo parziali all'accertamento medico effettuato nella prima fase di giudizio (contestando soltanto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa), la presente sentenza deve avere ad oggetto tutte le condizioni sanitarie oggetto della domanda avanzata con il giudizio ex art. 445- bis c.p.c. (ivi comprese quelle già accertate nella prima fase e non oggetto di contestazioni, ovvero la sussistenza ex se dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità).
Infine, sempre in limine litis, occorre precisare che «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, nonché la domanda di condanna di al CP_1 pagamento dei relativi ratei, dovendo essere il thema decidendum limitato all'accertamento circa la sussistenza dei soli requisiti sanitari richiesti per il godimento della prestazione stessa.
Passando all'esame nel merito della domanda attorea, è necessario verificate se parte ricorrente si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa già in epoca anteriore alla proposizione della domanda amministrativa del 27.08.2021 e se, pertanto, i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 fossero già presenti alla data della stessa.
Quanto all'accertamento in ordine al momento della decorrenza della condizione sanitaria accertata in sede giudiziale, la S.C. ha avuto modo di precisare che «di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale»; pertanto «Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore» (così, Cassazione civile sez. lav., 11/04/2007,
n. 8723).
Ebbene, proprio al fine di compiere una accurata indagine di tal fatta, è stata disposta una nuova consulenza tecnica.
La Dott.ssa , consulente nominato nella presente fase del giudizio, nell'accertare il Per_2 complesso patologico che affligge il ricorrente (“BPCO enfisematosa con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo grave in O2 terapia. Psicosi cronica in terapia farmacologica”) ha confermato le conclusioni già raggiunte nella relazione peritale (a firma del Dott. ) depositata in sede Per_3 di accertamento tecnico preventivo, non solo accertando la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71
(riconoscendo un'invalidità di grado non inferiore al 94%), bensì ravvisandone la decorrenza dal mese di aprile 2022 (ovvero, dal momento della visita pneumologica del 26.04.2022).
Tale conclusione si fonda principalmente sull'esame di un certificato medico relativo alla visita pneumologica eseguita presso l'ASL di NG (ASL Roma 4) del 26.04.2022 che riporta l'esistenza di una condizione morbosa (“deficit ventilatorio ostruttivo severo”) inficiante gravemente la capacità lavorativa di parte ricorrente e integrante, pertanto, i presupposti sanitari di cui all'art. 12 L. 118/71.
Il consulente ha, peraltro, precisato che «prima di tale data, pur in presenza di un quadro strumentale già compromesso, non è possibile stabilire con ragionevole certezza, sulla base della documentazione in atti, che le condizioni cliniche del ricorrente fossero tali da comportare la totale inabilità lavorativa», e che la documentazione medica versata in atti, relativa ad una precedente visita pneumologica eseguita in data 28.09.2021 «rilevava una saturazione nei limiti della norma (...)» e, pertanto, «non poneva indicazione a ossigenoterapia, pur prescrivendo ulteriori accertamenti (spirometria e TC HR torace)».
Alla luce di tale motivazione, non può non essere evidenziato che il ricorrente, pur richiedendo l'accertamento delle condizioni invalidanti dal momento della presentazione della domanda amministrativa, non ha fornito documentazione medica ulteriore a quella già depositata nella precedente fase di istruzione preventiva (nuovamente allegata al ricorso di merito).
Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (anche
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considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti) deve essere, pertanto, accertata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari previsti per Parte_1 il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2022.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio di diritto recentemente ribadito dalla S.C. secondo cui quando «il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della CTU disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio»
(Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n. 2433), la circostanza che i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità siano stati riconosciuti, in entrambi i giudizi, con decorrenza successiva rispetto alla data della domanda amministrativa, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese di CTU, visto il deposito della dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle stesse. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico di CP_1
PQM
Ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza in capo a dei requisiti Parte_1 sanitari previsti per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal mese di aprile 2022.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 18/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1950 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cerveteri Parte_1 CodiceFiscale_1
(RM), Via S. Angelucci n. 3 nello studio dell'Avv. Antonino Germanà, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCARRONE MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: , i.p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. CP_1 P.IVA_1
29, presso l'ufficio distrettuale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CP_1
CLAUDIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 13.10.2023,
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa (a decorrere da aprile 2022). Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
27.08.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale CP_1
l'accertamento della condizione di invalidità per il riconoscimento della pensione di inabilità di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa del
27.08.2021 (e, comunque, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del ricorrente, ovvero, prima della data del 6.10.2021), con condanna di al pagamento CP_1 delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità delle valutazioni medico legali espresse dal consulente tecnico nominato nella precedente fase di giudizio, asserendo che già in epoca anteriore alla presentazione della domanda amministrativa era dato riscontrare con connotazione di gravità la presenza delle documentate patologie psichiatriche (precisamente, dal
26.11.2014, come da certificato medico rilasciato dal Policlinico Gemelli, in atti), nonché delle gravi compromissioni a carico dell'apparato respiratorio (come documentato da certificato medico del P.O. di Bracciano del 13.11.2018, in atti). A corredo delle predette contestazioni, parte ricorrente ha depositato relazione contenente note critiche alla CTU del 9.10.2023, redatta dal Dott. consulente tecnico di parte. Persona_1
Si è costituito l' chiedendo all'intestato Tribunale di rigettare il ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto, per essersi parte ricorrente limitata a contestare le valutazioni medico-legali espresse dal consulente nominato d'ufficio soltanto in punto di decorrenza
(astenendosi dal formulare osservazioni in merito ad eventuali carenze e/o erroneità dell'elaborato peritale tali da giustificare una rinnovazione integrale dell'accertamento) e, dunque, per avere il ricorrente mosso contestazioni parziali alla consulenza tecnica espletata nella precedente fase del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di consulenza tecnica medico legale, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data
9.10.2023, entro il termine disposto con ordinanza del 30.03.2023, emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e che, pertanto, la presente opposizione è stata tempestivamente depositata in data 13.10.2023.
Sempre in via preliminare, vale ricordare il principio, più volte espresso dalla S.C., secondo il quale «le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione» (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n. 3377), sicché, anche in ipotesi di
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
infondatezza o parziale infondatezza dei motivi di opposizione, non può mai pervenirsi alla emissione del decreto di omologa, bensì alla decisione con sentenza della res controversa.
Pertanto, nel caso di specie, pur avendo il ricorrente mosso contestazioni solo parziali all'accertamento medico effettuato nella prima fase di giudizio (contestando soltanto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa), la presente sentenza deve avere ad oggetto tutte le condizioni sanitarie oggetto della domanda avanzata con il giudizio ex art. 445- bis c.p.c. (ivi comprese quelle già accertate nella prima fase e non oggetto di contestazioni, ovvero la sussistenza ex se dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità).
Infine, sempre in limine litis, occorre precisare che «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, nonché la domanda di condanna di al CP_1 pagamento dei relativi ratei, dovendo essere il thema decidendum limitato all'accertamento circa la sussistenza dei soli requisiti sanitari richiesti per il godimento della prestazione stessa.
Passando all'esame nel merito della domanda attorea, è necessario verificate se parte ricorrente si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa già in epoca anteriore alla proposizione della domanda amministrativa del 27.08.2021 e se, pertanto, i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 fossero già presenti alla data della stessa.
Quanto all'accertamento in ordine al momento della decorrenza della condizione sanitaria accertata in sede giudiziale, la S.C. ha avuto modo di precisare che «di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale»; pertanto «Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore» (così, Cassazione civile sez. lav., 11/04/2007,
n. 8723).
Ebbene, proprio al fine di compiere una accurata indagine di tal fatta, è stata disposta una nuova consulenza tecnica.
La Dott.ssa , consulente nominato nella presente fase del giudizio, nell'accertare il Per_2 complesso patologico che affligge il ricorrente (“BPCO enfisematosa con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo grave in O2 terapia. Psicosi cronica in terapia farmacologica”) ha confermato le conclusioni già raggiunte nella relazione peritale (a firma del Dott. ) depositata in sede Per_3 di accertamento tecnico preventivo, non solo accertando la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71
(riconoscendo un'invalidità di grado non inferiore al 94%), bensì ravvisandone la decorrenza dal mese di aprile 2022 (ovvero, dal momento della visita pneumologica del 26.04.2022).
Tale conclusione si fonda principalmente sull'esame di un certificato medico relativo alla visita pneumologica eseguita presso l'ASL di NG (ASL Roma 4) del 26.04.2022 che riporta l'esistenza di una condizione morbosa (“deficit ventilatorio ostruttivo severo”) inficiante gravemente la capacità lavorativa di parte ricorrente e integrante, pertanto, i presupposti sanitari di cui all'art. 12 L. 118/71.
Il consulente ha, peraltro, precisato che «prima di tale data, pur in presenza di un quadro strumentale già compromesso, non è possibile stabilire con ragionevole certezza, sulla base della documentazione in atti, che le condizioni cliniche del ricorrente fossero tali da comportare la totale inabilità lavorativa», e che la documentazione medica versata in atti, relativa ad una precedente visita pneumologica eseguita in data 28.09.2021 «rilevava una saturazione nei limiti della norma (...)» e, pertanto, «non poneva indicazione a ossigenoterapia, pur prescrivendo ulteriori accertamenti (spirometria e TC HR torace)».
Alla luce di tale motivazione, non può non essere evidenziato che il ricorrente, pur richiedendo l'accertamento delle condizioni invalidanti dal momento della presentazione della domanda amministrativa, non ha fornito documentazione medica ulteriore a quella già depositata nella precedente fase di istruzione preventiva (nuovamente allegata al ricorso di merito).
Sulla base dei risultati della consulenza esperita nel presente giudizio, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (anche
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti) deve essere, pertanto, accertata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari previsti per Parte_1 il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2022.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio di diritto recentemente ribadito dalla S.C. secondo cui quando «il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio faccia seguito ad una contestazione anche solo parziale delle risultanze della CTU disposta in sede di istruzione preventiva, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere scissa in relazione alle due fasi, dovendo la nozione di soccombenza, per principio generale, essere valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio»
(Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, n. 2433), la circostanza che i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità siano stati riconosciuti, in entrambi i giudizi, con decorrenza successiva rispetto alla data della domanda amministrativa, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio e della precedente.
Quanto alle spese di CTU, visto il deposito della dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle stesse. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico di CP_1
PQM
Ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza in capo a dei requisiti Parte_1 sanitari previsti per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal mese di aprile 2022.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 18/03/2025
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