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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3682/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3682/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1 Avv. MAESTRI ANDREA ATTORE/I e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. PONZIANI SANDRO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Maestri Andrea per e Controparte_2 Parte_1 Nessuno per CP_1 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3682/2024 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentati e difesi dall'Avv. MAESTRI ANDREA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentato e difesa dall'Avv. PONZIANI SANDRO (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per e : Controparte_2 Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale:
Rigettare l'opposizione ex adverso promossa per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in atti alla data del 31.12.2023 e conseguentemente condannare il Signor al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore CP_1 degli attuali proprietari.
- convalidare definitivamente lo sfratto avente ad oggetto l'immobile descritto nelle premesse, con la conseguente condanna del Signor al rilascio dell'unità immobiliare in oggetto libera CP_1 da persone e cose in favore dell'odierno istante - Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari, oltre accessori del presente giudizio, tenuto altresì conto della mancata partecipazione di parte opponente alla mediazione obbligatoria demandata dal Tribunale di Perugia con ordinanza del
23.9.2024. Con riserva di indicare nuovi mezzi istruttori, di essere ammesso a prova contraria, di altro dedurre o produrre, di variare e integrare le conclusioni, anche alla luce delle difese avversarie.
Per CP_1
pagina 2 di 4 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- Dichiarare l'intimazione e la richiesta di convalida infondata, e quindi priva di ogni effetto;
- Respingere l'eventuale istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per essere l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendo gravi motivi in contrario;
- Con condanna degli intimanti al pagamento delle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. Da CP_1 evidenziare, preliminarmente il comportamento processuale dell'intimato che, una volta emessa l'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc, ha abbandonato il giudizio, omettendo di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria ed al successivo giudizio di merito. E' stata depositata in atti dalle parti attrici un atto di transazione intervenuto tra le parti, datato 12.06.2023, del seguente tenore:
“le parti di comune accordo dichiarano di recedere come recedono anticipatamente a far data dal
31.12.2023 dal contratto di locazione stipulato in data 03.02.2014, registrato a Città di Castello il
24/02/2014 al n. 521 serie 3, data entro la quale il Sig. si impegna ed obbliga a CP_1 rilasciare l'immobile condotto, libero da persone e cose, a disposizione dei proprietari sig.ri Parte_1
e ;”:
[...] Controparte_2
in claris non fit interpretatio! Chiaro ed esaustivo il contenuto del predetto atto di transazione, che non lascia alcun dubbio circa la volontà delle parti in merito alla sorte del contratto di locazione, che era da considerare concluso alla data del 31.12.2023, con l'obbligo del conduttore di restituirlo entro tale data, libero da persone e cose, mentre, stante quanto dichiarato dall'opponente alla pag. 3 della comparsa in opposizione, rimane oscuro in che cosa sia consistito “il mancato rispetto degli obblighi di cui all'atto transattivo, con la perdita si validità ed efficacia dei rispettivi recessi”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 23.03.2024;
dichiara risolto il contratto di locazione a far data dal 31.12.2023
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e Persona_1 Controparte_2
, che liquida in € 2800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali Parte_1
15%
pagina 3 di 4 PERUGIA, 24 giugno 2025 Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3682/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1 Avv. MAESTRI ANDREA ATTORE/I e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. PONZIANI SANDRO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Maestri Andrea per e Controparte_2 Parte_1 Nessuno per CP_1 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3682/2024 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentati e difesi dall'Avv. MAESTRI ANDREA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentato e difesa dall'Avv. PONZIANI SANDRO (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per e : Controparte_2 Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale:
Rigettare l'opposizione ex adverso promossa per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in atti alla data del 31.12.2023 e conseguentemente condannare il Signor al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore CP_1 degli attuali proprietari.
- convalidare definitivamente lo sfratto avente ad oggetto l'immobile descritto nelle premesse, con la conseguente condanna del Signor al rilascio dell'unità immobiliare in oggetto libera CP_1 da persone e cose in favore dell'odierno istante - Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari, oltre accessori del presente giudizio, tenuto altresì conto della mancata partecipazione di parte opponente alla mediazione obbligatoria demandata dal Tribunale di Perugia con ordinanza del
23.9.2024. Con riserva di indicare nuovi mezzi istruttori, di essere ammesso a prova contraria, di altro dedurre o produrre, di variare e integrare le conclusioni, anche alla luce delle difese avversarie.
Per CP_1
pagina 2 di 4 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- Dichiarare l'intimazione e la richiesta di convalida infondata, e quindi priva di ogni effetto;
- Respingere l'eventuale istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per essere l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendo gravi motivi in contrario;
- Con condanna degli intimanti al pagamento delle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. Da CP_1 evidenziare, preliminarmente il comportamento processuale dell'intimato che, una volta emessa l'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc, ha abbandonato il giudizio, omettendo di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria ed al successivo giudizio di merito. E' stata depositata in atti dalle parti attrici un atto di transazione intervenuto tra le parti, datato 12.06.2023, del seguente tenore:
“le parti di comune accordo dichiarano di recedere come recedono anticipatamente a far data dal
31.12.2023 dal contratto di locazione stipulato in data 03.02.2014, registrato a Città di Castello il
24/02/2014 al n. 521 serie 3, data entro la quale il Sig. si impegna ed obbliga a CP_1 rilasciare l'immobile condotto, libero da persone e cose, a disposizione dei proprietari sig.ri Parte_1
e ;”:
[...] Controparte_2
in claris non fit interpretatio! Chiaro ed esaustivo il contenuto del predetto atto di transazione, che non lascia alcun dubbio circa la volontà delle parti in merito alla sorte del contratto di locazione, che era da considerare concluso alla data del 31.12.2023, con l'obbligo del conduttore di restituirlo entro tale data, libero da persone e cose, mentre, stante quanto dichiarato dall'opponente alla pag. 3 della comparsa in opposizione, rimane oscuro in che cosa sia consistito “il mancato rispetto degli obblighi di cui all'atto transattivo, con la perdita si validità ed efficacia dei rispettivi recessi”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 23.03.2024;
dichiara risolto il contratto di locazione a far data dal 31.12.2023
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e Persona_1 Controparte_2
, che liquida in € 2800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali Parte_1
15%
pagina 3 di 4 PERUGIA, 24 giugno 2025 Il Giudice dott. Giulio Berti
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