Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2026, n. 4584
CASS
Sentenza 1 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del CCNL funzioni comparto locali 14.09.2000 e dell'art. 10 lett. 1-b del CDL 1.4.1999

    La Corte ha ritenuto che il limite delle 10 ore si riferisce all'orario del servizio e non alla prestazione individuale del lavoratore. Ha accertato che il servizio di vigilanza ittica garantiva un orario di almeno dieci ore e che il lavoratore aveva partecipato ai turni stabiliti, circostanza non contestata dalla Provincia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 CNL 14 settembre 2000 e dell'articolo 10 CDL 1998-2001

    La Corte ha chiarito che l'equivoco del ricorso sta nel riferire il limite di 10 ore alla prestazione individuale anziché all'orario del servizio. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che richiede l'inserimento in un turno giornaliero finalizzato all'espletamento di un servizio la cui estensione oraria superi le dieci ore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2026, n. 4584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4584
    Data del deposito : 1 marzo 2026

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