CASS
Sentenza 1 marzo 2026
Sentenza 1 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2026, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 14916-2023 proposto da: PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MIRELLA TRISOLINI;
- ricorrente -
contro Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 14916/2023 Cron. Rep. Ud. 02/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4584 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 01/03/2026 2 MI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato AN EO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 309/2023 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 483/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO FR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MIRELLA TRISOLINI;
udito l'avvocato LUCIA OL per delega avvocato AN EO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il ricorrente, agente della polizia provinciale, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento delle indennità previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000 per il lavoro prestato in turno nel periodo 2004/2007. 2. Il Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 del CCNL riservasse la maggiorazione (c.d. indennità di turno) ai lavoratori che lavorassero continuativamente per almeno 10 ore consecutive. 3. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno. In particolare, ha affermato che ai dipendenti impegnati in servizi 3 che per loro natura o per previsione delle parti contrattuali debbano giornalmente protrarsi per almeno 10 ore consecutive (ragione per la quale l’orario di apertura è articolato in turni diurni o notturni) spetta l’indennità di turno, ove risulti che essi abbiano effettivamente partecipato ai turni in questione. Nel caso di specie, risultava che il ricorrente, vigile venatorio appartenente al servizio di vigilanza ittico venatoria, aveva effettivamente svolto attività lavorativa articolata in turni, così come previsto dalle parti sociali e come risultante dagli atti di causa non contestati dalla Regione. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di Taranto, prospettando due motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso, assistito da memoria, il lavoratore. 5. Con ordinanza n. 17441 del 2025, il Collegio, rilevato che i motivi, fra loro strettamente connessi in quanto entrambi volti, seppure con diverse sfumature, a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte salentina dell’art. 22 CCNL 14.9.2000 Comparto Autonomie Locali, su cui questa Corte si è già pronunciata con un precedente risalente (Cass., n. 8254 del 2010), ha ritenuto l’opportunità che la questione sopra evidenziata fosse trattata in udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto. 4 Pertanto, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, poi fissata alla data odierna. 6. In vista dell’odierna udienza pubblica il controricorrente ha depositato memoria. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che il ricorrente, agente di polizia locale, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento delle indennità previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000 per il lavoro prestato in turno nel periodo 2004/2007. Il Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 del CCNL riservasse la maggiorazione (c.d. indennità di turno) ai lavoratori che lavorassero continuativamente per almeno 10 ore consecutive. 2. La Corte d’appello di Lecce-Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno. In particolare, ha affermato che ai dipendenti impegnati in servizi che per loro natura o per previsione delle parti contrattuali debbano giornalmente protrarsi per almeno 10 ore consecutive (ragion per cui l’orario di apertura è articolato in turni diurni o notturni) spetta l’indennità di turno, ove (beninteso) risulti che essi abbiano effettivamente partecipato ai turni in questione;
nel caso di specie, risultava che il ricorrente, vigile venatorio appartenente al servizio di vigilanza ittico venatoria, avesse effettivamente svolto attività lavorativa 5 articolata in turni, così come previsto dalle parti sociali e come risultante dagli atti di causa non contestati dalla Regione. 3. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, n.3, cpc) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL funzioni comparto locali 14.09.2000 e per l’effetto dell’art. 10 lett.
1-b del CDL 1.4.1999 (contratto decentrato locale 1998- 2001). Ad avviso della ricorrente, difettava l'inserimento del ricorrente in turni che comportassero prestazioni continue (“senza interruzione”) di lavoro di almeno 10 ore giornaliere nonché l'ulteriore requisito (art. 10 lett.
1-b del CDL 1.4.1999) dell'attestazione del dirigente in ordine all’inserimento in turni di tale natura;
i tabulati di presenza in atti facevano riferimento a un “orario ordinario” inferiore a detto limite continuativo di 10 ore. 4. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 CNL 14 settembre 2000 e dell'articolo 10 CDL 1998-2001. Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’inequivoco tenore letterale delle norme pattizie non lascia spazio a dubbi laddove le parti hanno subordinato il riconoscimento dell'indennità di turnazione all'inserimento del lavoratore in strutture o servizi che comportino prestazioni di almeno 10 ore al giorno, subordinandole all'attestazione del dirigente. Nell’atto introduttivo del giudizio, il lavoratore non aveva fornito elementi in ordine all’inserimento in turni “con apertura di almeno 10 ore”, con successiva attestazione del dirigente di effettivo svolgimento dell’attività. 6 5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 5.1. Questa Corte con la sentenza n. 8254 del 2010 ha affermato il seguente principio di diritto:« Il diritto all'indennità spettante al personale turnista, ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 22, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali del 14 settembre 2000 è subordinato all'istituzione di turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore, restando escluso in assenza di tali condizioni». La Corte ha quindi escluso che il diritto all’indennità possa essere subordinato esclusivamente alla rotazione del personale in diverse fasce orarie, tale da corrispondere alla definizione di turno recata dall’art. 22, primi due commi, indipendentemente dai limiti stabiliti dal comma 3, che - come affermato con statuizione che qui rileva - invece richiede un orario di servizio continuativo di almeno dieci ore giornaliere. A tale principio va data continuità con le seguenti precisazioni. 5.2. Occorre chiarire che l’equivoco sul quale è basato il ricorso della Provincia di Taranto sta nel riferire il limite di 10 ore alla prestazione individuale (il che implicherebbe anche un quotidiano svolgimento di lavoro straordinario non consentito con detto carattere di sistematicità), quando invece si tratta di un limite inerente al servizio, che consente alla pubblica amministrazione di prevedere l’articolazione di turni. 7 E in proposito non è senza significato che nelle pronunce di questa Corte (Cass. n. 10034 del 2025 e Cass. n. 24498 del 2024) che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei lavoratori avverso le sentenze della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che avevano rigettato le domande degli stessi su analoga questione, nella motivazione si sia affermato che «l’errore di interpretazione della disciplina contrattuale, denunciato nel secondo motivo, non coglie la ratio decidendi, fondata sulla carenza di prova, non, come sostiene il ricorrente, del suo impiego in turno per una durata di dieci ore ma, come richiede la norma contrattuale, del suo inserimento in un turno giornaliero finalizzato all’espletamento di un servizio la cui estensione oraria superava le dieci ore». 5.3. L’art. 22 del CCNL del 14.09.2000 prevede: “1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 8 5. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue (…)”. 5.4. Dunque, il richiamo alle 10 ore consecutive è chiaramente finalizzato a disciplinare la possibilità per le Pubblica Amministrazione di istituire turni mattutini e pomeridiani e richiede a tal fine che il servizio al quale il dipendente è assegnato venga svolto continuativamente dall’Amministrazione per dieci ore consecutive Le condizioni per l'erogazione dell'indennità di turno sono dunque tre e devono sussistere contemporaneamente: a) un orario di servizio di almeno 10 ore;
b) l’orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;
c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese. Emerge infatti dalla regolamentazione negoziale che lo scopo delle turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore, restando esclusa l'istituzione allorché il servizio possa essere assicurato mediante particolari e diverse articolazioni dell'orario di lavoro. 9 Del resto, si è in presenza di una delle indennità maggiormente remunerative sul piano retributivo, essendo direttamente collegata al trattamento economico fondamentale nella misura della maggiorazione del 10% per i turni diurni antimeridiani e pomeridiani, cosicché si impone una lettura rigorosamente rispettosa dell’intento espresso dalle parti stipulanti con le parole usate. 5.6. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato in fatto che il servizio di vigilanza ittica, cui appartiene il ricorrente, deve garantire un servizio che si protragga per almeno dieci ore, e che, come risulta dai documenti depositati, lo stesso è sempre stato articolato in turni. La Corte d’Appello ha accertato, altresì, dando atto che la circostanza non era stata contestata dalla datrice di lavoro, che il lavoratore aveva partecipato ai turni di lavoro, come stabiliti dall’ente e risultanti dai turni di servizio riguardanti il periodo in questione. Risultano, perciò, soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 22 del CCNL per la corresponsione dell’indennità di turno. 6. Il ricorso, pertanto, non è fondato quanto all’interpretazione del contratto nazionale, ed è inammissibile in relazione alla censura di violazione di quello integrativo (che tra l’altro come quello nazionale fa riferimento all’orario di servizio della struttura – si parla infatti di apertura – e non alla durata della prestazione del lavoratore), devoluta senza l’indicazione delle clausole ermeneutiche che sarebbero state violate. 5. Il ricorso va rigettato. 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. Francesco Meo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Francesco Meo dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 2 dicembre 2025. Consigliere estensore Presidente RE TR IS Di ON
- ricorrente -
contro Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 14916/2023 Cron. Rep. Ud. 02/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4584 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 01/03/2026 2 MI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato AN EO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 309/2023 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 483/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO FR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MIRELLA TRISOLINI;
udito l'avvocato LUCIA OL per delega avvocato AN EO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il ricorrente, agente della polizia provinciale, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento delle indennità previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000 per il lavoro prestato in turno nel periodo 2004/2007. 2. Il Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 del CCNL riservasse la maggiorazione (c.d. indennità di turno) ai lavoratori che lavorassero continuativamente per almeno 10 ore consecutive. 3. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno. In particolare, ha affermato che ai dipendenti impegnati in servizi 3 che per loro natura o per previsione delle parti contrattuali debbano giornalmente protrarsi per almeno 10 ore consecutive (ragione per la quale l’orario di apertura è articolato in turni diurni o notturni) spetta l’indennità di turno, ove risulti che essi abbiano effettivamente partecipato ai turni in questione. Nel caso di specie, risultava che il ricorrente, vigile venatorio appartenente al servizio di vigilanza ittico venatoria, aveva effettivamente svolto attività lavorativa articolata in turni, così come previsto dalle parti sociali e come risultante dagli atti di causa non contestati dalla Regione. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di Taranto, prospettando due motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso, assistito da memoria, il lavoratore. 5. Con ordinanza n. 17441 del 2025, il Collegio, rilevato che i motivi, fra loro strettamente connessi in quanto entrambi volti, seppure con diverse sfumature, a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte salentina dell’art. 22 CCNL 14.9.2000 Comparto Autonomie Locali, su cui questa Corte si è già pronunciata con un precedente risalente (Cass., n. 8254 del 2010), ha ritenuto l’opportunità che la questione sopra evidenziata fosse trattata in udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto. 4 Pertanto, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, poi fissata alla data odierna. 6. In vista dell’odierna udienza pubblica il controricorrente ha depositato memoria. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che il ricorrente, agente di polizia locale, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento delle indennità previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000 per il lavoro prestato in turno nel periodo 2004/2007. Il Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 del CCNL riservasse la maggiorazione (c.d. indennità di turno) ai lavoratori che lavorassero continuativamente per almeno 10 ore consecutive. 2. La Corte d’appello di Lecce-Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno. In particolare, ha affermato che ai dipendenti impegnati in servizi che per loro natura o per previsione delle parti contrattuali debbano giornalmente protrarsi per almeno 10 ore consecutive (ragion per cui l’orario di apertura è articolato in turni diurni o notturni) spetta l’indennità di turno, ove (beninteso) risulti che essi abbiano effettivamente partecipato ai turni in questione;
nel caso di specie, risultava che il ricorrente, vigile venatorio appartenente al servizio di vigilanza ittico venatoria, avesse effettivamente svolto attività lavorativa 5 articolata in turni, così come previsto dalle parti sociali e come risultante dagli atti di causa non contestati dalla Regione. 3. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, n.3, cpc) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL funzioni comparto locali 14.09.2000 e per l’effetto dell’art. 10 lett.
1-b del CDL 1.4.1999 (contratto decentrato locale 1998- 2001). Ad avviso della ricorrente, difettava l'inserimento del ricorrente in turni che comportassero prestazioni continue (“senza interruzione”) di lavoro di almeno 10 ore giornaliere nonché l'ulteriore requisito (art. 10 lett.
1-b del CDL 1.4.1999) dell'attestazione del dirigente in ordine all’inserimento in turni di tale natura;
i tabulati di presenza in atti facevano riferimento a un “orario ordinario” inferiore a detto limite continuativo di 10 ore. 4. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 CNL 14 settembre 2000 e dell'articolo 10 CDL 1998-2001. Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’inequivoco tenore letterale delle norme pattizie non lascia spazio a dubbi laddove le parti hanno subordinato il riconoscimento dell'indennità di turnazione all'inserimento del lavoratore in strutture o servizi che comportino prestazioni di almeno 10 ore al giorno, subordinandole all'attestazione del dirigente. Nell’atto introduttivo del giudizio, il lavoratore non aveva fornito elementi in ordine all’inserimento in turni “con apertura di almeno 10 ore”, con successiva attestazione del dirigente di effettivo svolgimento dell’attività. 6 5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 5.1. Questa Corte con la sentenza n. 8254 del 2010 ha affermato il seguente principio di diritto:« Il diritto all'indennità spettante al personale turnista, ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 22, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali del 14 settembre 2000 è subordinato all'istituzione di turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore, restando escluso in assenza di tali condizioni». La Corte ha quindi escluso che il diritto all’indennità possa essere subordinato esclusivamente alla rotazione del personale in diverse fasce orarie, tale da corrispondere alla definizione di turno recata dall’art. 22, primi due commi, indipendentemente dai limiti stabiliti dal comma 3, che - come affermato con statuizione che qui rileva - invece richiede un orario di servizio continuativo di almeno dieci ore giornaliere. A tale principio va data continuità con le seguenti precisazioni. 5.2. Occorre chiarire che l’equivoco sul quale è basato il ricorso della Provincia di Taranto sta nel riferire il limite di 10 ore alla prestazione individuale (il che implicherebbe anche un quotidiano svolgimento di lavoro straordinario non consentito con detto carattere di sistematicità), quando invece si tratta di un limite inerente al servizio, che consente alla pubblica amministrazione di prevedere l’articolazione di turni. 7 E in proposito non è senza significato che nelle pronunce di questa Corte (Cass. n. 10034 del 2025 e Cass. n. 24498 del 2024) che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei lavoratori avverso le sentenze della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che avevano rigettato le domande degli stessi su analoga questione, nella motivazione si sia affermato che «l’errore di interpretazione della disciplina contrattuale, denunciato nel secondo motivo, non coglie la ratio decidendi, fondata sulla carenza di prova, non, come sostiene il ricorrente, del suo impiego in turno per una durata di dieci ore ma, come richiede la norma contrattuale, del suo inserimento in un turno giornaliero finalizzato all’espletamento di un servizio la cui estensione oraria superava le dieci ore». 5.3. L’art. 22 del CCNL del 14.09.2000 prevede: “1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 8 5. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue (…)”. 5.4. Dunque, il richiamo alle 10 ore consecutive è chiaramente finalizzato a disciplinare la possibilità per le Pubblica Amministrazione di istituire turni mattutini e pomeridiani e richiede a tal fine che il servizio al quale il dipendente è assegnato venga svolto continuativamente dall’Amministrazione per dieci ore consecutive Le condizioni per l'erogazione dell'indennità di turno sono dunque tre e devono sussistere contemporaneamente: a) un orario di servizio di almeno 10 ore;
b) l’orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;
c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese. Emerge infatti dalla regolamentazione negoziale che lo scopo delle turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore, restando esclusa l'istituzione allorché il servizio possa essere assicurato mediante particolari e diverse articolazioni dell'orario di lavoro. 9 Del resto, si è in presenza di una delle indennità maggiormente remunerative sul piano retributivo, essendo direttamente collegata al trattamento economico fondamentale nella misura della maggiorazione del 10% per i turni diurni antimeridiani e pomeridiani, cosicché si impone una lettura rigorosamente rispettosa dell’intento espresso dalle parti stipulanti con le parole usate. 5.6. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato in fatto che il servizio di vigilanza ittica, cui appartiene il ricorrente, deve garantire un servizio che si protragga per almeno dieci ore, e che, come risulta dai documenti depositati, lo stesso è sempre stato articolato in turni. La Corte d’Appello ha accertato, altresì, dando atto che la circostanza non era stata contestata dalla datrice di lavoro, che il lavoratore aveva partecipato ai turni di lavoro, come stabiliti dall’ente e risultanti dai turni di servizio riguardanti il periodo in questione. Risultano, perciò, soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 22 del CCNL per la corresponsione dell’indennità di turno. 6. Il ricorso, pertanto, non è fondato quanto all’interpretazione del contratto nazionale, ed è inammissibile in relazione alla censura di violazione di quello integrativo (che tra l’altro come quello nazionale fa riferimento all’orario di servizio della struttura – si parla infatti di apertura – e non alla durata della prestazione del lavoratore), devoluta senza l’indicazione delle clausole ermeneutiche che sarebbero state violate. 5. Il ricorso va rigettato. 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. Francesco Meo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Francesco Meo dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 2 dicembre 2025. Consigliere estensore Presidente RE TR IS Di ON