Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04707/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4707 del 2022, proposto da
DR CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Benevento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0069010 del 30.06.2022 (pratica edilizia n. 751/2022) del Settore Urbanistica ed Attività Produttive, successivamente notificato, con cui il Comune di Benevento ha dichiarato l’improcedibilità e/o l’archiviazione della SCIA edilizia presentata il 31.5.2022, per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, con destinazione residenziale, con modifica dell’area di sedime;
b) della Delibera della G.M. n. 38 del 13.03.2019 (recante “aggiornamento dei catasti dei soprasuoli percorsi dal fuoco – art. 10 c.1 legge 353/20002”), ove e se riferita all’area indicata nella citata SCIA per l’intera estensione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente e/o in essi richiamato.
Per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad eseguire l’intervento proposto con la SCIA di cui alla pratica edilizia 751/2022 in quanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente (PUC) del Comune di Benevento, in assenza di vincoli di inedificabilità esistenti sull’area d’intervento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. GU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della decisione, rilevano le seguenti circostanze fattuali:
- con atto di compravendita rogato in data 10 settembre 2020, il ricorrente acquistava il diritto di proprietà del fabbricato in esame, con gli annessi terreni pertinenziali, e il relativo prezzo era versato dalla Villa Traiano Management srl, società di cui il ricorrente era amministratore unico;
- in data 11 gennaio 2021, RI AR e LL NA vendevano un terreno confinante con l’immobile in esame alla Villa Traiano Management srl, con atto di compravendita sospensivamente condizionato “… al rilascio da parte del Comune di Benevento di permessi, autorizzazioni, concessioni e quanto occorresse affinché la società acquirente potesse installare nel terreno acquistato strutture fisse o mobili, finalizzate alla recezione del pubblico … ”;
- in data 28 febbraio 2022, in ragione del mancato avveramento della predetta condizione, atteso il mancato rilascio dei titoli richiesti da parte del Comune di Benevento, il Notaio rogante dichiarava l’inefficacia del contratto e, nel medesimo contesto documentale, il predetto terreno era acquistato dal ricorrente quale persona fisica;
- in data 31 maggio 2022, il ricorrente presentava al Comune di Benevento scia edilizia alternativa al permesso di costruire, prot. n. 57119, per l’esecuzione sul predetto fabbricato di un intervento di ristrutturazione edilizia “ pesante ” di demolizione e ricostruzione;
- all’esito delle verifiche di legge, il Comune di Benevento adottava il provvedimento impugnato di declaratoria di improcedibilità della prefata scia, sulla base delle seguenti motivazioni: “ 1) l’intervento edilizio prevede la realizzazione di n° 6 mini appartamenti in ragione di un’unica unità abitativa esistente, pertanto non avendo i requisiti di casa colonica l’intervento è inammissibile.
2) Le particelle su cui ricade l’intervento, ad oggi sono inedificabili, in quanto ricadono nelle aree percorse dal fuoco ed inserite nella delibera di G.M. n° 38 del 13.03.2019 “aggiornamento dei catasti dei soprassuoli percorsi dal fuoco – art.10 c.1 legge 353/2000 “. ”.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 e 42 COST. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente assume l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che l’intervento edilizio oggetto di scia abbia comportato la realizzazione di n. 6 mini-appartamenti.
Nella prospettazione attorea, dagli elaborati allegati alla scia risulterebbe, invece, che l’intervento in esame consisterebbe nella demolizione e ricostruzione di un unico corpo di fabbrica con sagoma e prospetti diversi, in linea con le modifiche apportate all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 dal d.l. n. 76/2020.
In ogni caso, anche se fosse stato richiesto l’intervento divisato nel provvedimento impugnato, esso sarebbe legittimo, perché “ … il PUC vigente, all’art. 14 lett. d) delle NTA, consente in zona E1 ed E2 la ristrutturazione edilizia (nella definizione data dal novellato art. 3, co. 1 lett. d, d.p.r. 380/2001) dei fabbricati preesistenti e, quindi, la modifica della sagoma, dei prospetti e dell’area di sedime. ”, tenuto anche conto del fatto che il fabbricato sarebbe della medesima volumetria e destinazione urbanistica di quello da demolire, in quanto, a dire del ricorrente, il fabbricato sarebbe ad uso civile abitazione e non una “ casa colonica ”.
- “ 2. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE DELL’ART.10 L. 353/2000. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA G.M. n. 38/2019. VIOLAZIONE DEL PUC E DEL S.I.T. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 e 42 COST. ”.
Con l’articolato secondo motivo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso assume che l’immobile ricade in area soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000, per effetto dell’aggiornamento del “ catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ”, operato con delibera di G.C. del 13 marzo 2019, n. 38.
In primo luogo, il ricorrente assume che la prefata delibera di Giunta comunale ha assoggettato la particella 491, interessata dall’intervento edilizio per cui è causa, per un’estensione minore di quella complessiva (mq 12.591 a fronte di una superficie complessiva di mq 13.320), lasciando residuare mq 729,00 non assoggettati al predetto vincolo.
Peraltro, a dire del ricorrente, il certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata dal segnalato intervento edilizio si riferirebbe al terreno su cui insiste il fabbricato come “ terreni liberi ”, posti al di fuori delle zone marcate in arancio come territori percorsi dal fuoco.
In secondo luogo, il ricorrente assume che l’art. 10 della legge n. 353/2000 non sarebbe applicabile al caso di specie sulla base dell’interpretazione che della disposizione sarebbe data in giurisprudenza.
Invero, l’art. 10 della citata legge dispone che: “ “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data […]” .”.
Pertanto, a dire del ricorrente, la ratio della predetta disposizione risiederebbe nell’impedire che dagli incendi boschivi possa derivare un’edificabilità dell’area interessata dal predetto fenomeno; tuttavia, nel caso di specie, si tratterebbe di un intervento che sarebbe stato legittimo anche prima dell’apposizione del vincolo e, pertanto, esso non rientrerebbe nel cono d’ombra applicativo della citata disposizione di legge.
In terzo luogo, il ricorrente ritiene l’illegittimità della delibera di Giunta comunale del 2019 per aver ricompreso il terreno in proprietà del ricorrente nell’area dei territori percorsi da incendi boschivi, che contrasterebbe con le corrispondenti previsioni del piano SIT del medesimo Comune di Benevento.
3. La Sezione, con ordinanza del 27 ottobre 2022, n. 1887, ha respinto l’istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Rilevato che le questioni prospettate per la loro complessità richiedono la trattazione nella più opportuna sede di merito;
Ritenuto che, trattandosi di un progetto di demo ricostruzione comportante la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, nelle more della definizione della causa nel merito è preferibile, nel bilanciamento degli opposti interessi, mantenere la res adhuc integra;
che da quanto precede non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare; … ”.
4. In data 12 dicembre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Benevento, che, in vista dell’udienza di merito, ha depositato memoria e documentazione.
4.1 In fatto, il Comune anzitutto rappresenta come il ricorrente abbia presentato due distinte scia, la prima dichiarata improcedibile nel 2021, per mancata corrispondenza dei dati catastali, la seconda, quella in esame, con cui ha segnalato l’esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione sulla particella 491 del foglio 70 del NCEU del Comune di Benevento.
Premette ancora il Comune che l’immobile non è stato realizzato ante 67, ma con Licenza edilizia n. 983 del 24 febbraio 1968.
Il Comune riferisce poi che la predetta particella ricade parte in zona E1 e in parte in zona E2 dello strumento urbanistico, cioè in area a prevalente destinazione agricola (bosco, pascolo e terreni incolti; seminativi e frutteti).
In detto contesto, l’art. 64 del PUC, rubricato “ Tutela strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto ”, prevede quanto segue: “ Gli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto sono basati sul dimensionamento dei fabbisogni insediativi, produttivi, infrastrutturali. Gli obiettivi assicurano il contenimento dei consumi di suolo prevedendo il soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni insediativi, produttivi, infrastrutturali mediante il riuso di aree già urbanizzate. L’ambito extraurbano del territorio comunale dal punto di vista agricolo è articolato in 2 ambiti di tutela mirata E1 ed E2 e distinte zone elementari E3, E4, E5 del tipo ZTO E di cui al Decreto: 1. La zona E1 rappresenta l’ambito di tutela mirata di 1° livello. Le aree sono inedificabili ed includono aree boscate, aree boscate percorse dal fuoco, fasce ripariali di fiumi e torrenti, corridoi ecologici ed aree a rischio di cui al Piano dell’Autorità di Bacino. 2. L’ambito di tutela mirata E2 rappresenta la zona di salvaguardia di 2° livello. Le aree sono edificabili con prescrizioni ed include vincoli archeologici, e tutelati per legge ”.
Inoltre, assume ancora il Comune che la particella 491 risulta essere inserita in area percorsa dal fuoco, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 38/2019.
4.2 Nel merito, il Comune ha anzitutto dedotto, in ordine al primo motivo di ricorso, che risulta chiaramente dalla Tavola 9 allegata alla scia come l’intervento oggetto di segnalazione si sarebbe tradotto in un intervento di demolizione di una casa colonica con ricostruzione, in luogo della stessa, di n. 6 mini-appartamenti.
Assume sul punto il Comune: “ In sostanza, il proponente intende realizzare una sorta di mini condominio, peraltro completamente slegato dalle esigenze agricole, in luogo dell’originaria casa colonica unifamiliare. ”.
L’incompatibilità urbanistica del segnalato intervento edilizio sarebbe, ad avviso del Comune, circostanza ostativa alla sua esecuzione; inoltre, l’intervento di ristrutturazione edilizia assentibile ai sensi del riformulato art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 non potrebbe consistere in un radicale stravolgimento del preesistente manufatto in sede di ricostruzione, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
In ordine al secondo motivo di ricorso, il Comune deduce che, come emerge dal raffronto tra la Tav. 8 allegata alla scia e le mappe che individuano le aree percorse dal fuoco, la zona interessata dal richiesto intervento edilizio ricade nell’ambito di applicazione del relativo vincolo di inedificabilità.
In ordine alle censure che attingono la delibera di Giunta comunale di individuazione delle aree soggette al vincolo di inedificabilità, il Comune deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle stesse.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Premette il Collegio che il provvedimento impugnato rientra nella categoria degli atti plurimotivati, così definita dalla giurisprudenza amministrativa: “ nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre (c.d. atto plurimotivato), il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. In altri termini, il mancato accoglimento di uno solo dei motivi determina l'inammissibilità degli altri per difetto d'interesse, atteso che il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità (Cons. St. 15 ottobre 2023, n. 9243). ” (Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 14 novembre 2025, n. 8940).
7. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7.1 Rileva il Collegio che dalla Tavola n. 9 allegata alla scia emerge la suddivisione del fabbricato interessato dall’intervento demo-ricostruttivo in n. 6 mini appartamenti autonomi e che detto frazionamento risulta, peraltro, coerente con la finalità speculativa perseguita dal ricorrente come emergente dagli atti di compravendita richiamati e allegati alla scia in discorso.
Nel predetto contesto, infatti, la rappresentazione grafica dell’intervento e i contratti di compravendita costituiscono indici gravi, precisi e concordanti da cui inferire la volontà del ricorrente di operare la trasformazione del fabbricato in sua proprietà da casa colonica unifamiliare in fabbricato ad uso residenziale con una pluralità di unità abitative autonome.
In detta prospettiva, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. “ Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento … ”, e in tal senso le rappresentate circostanze fattuali, come emergenti dalla documentazione in atti, possono apprezzarsi, nella loro globalità, come dato inferenziale da cui desumere che la scia presentata dal ricorrente recasse la rappresentazione di un intervento demo-ricostruttivo non ammissibile per le ragioni rappresentate nel provvedimento impugnato; e ciò attraverso il ragionamento induttivo tipico della prova logica scaturente dal ricorso alle presunzioni semplici, previste dall’art. 2729 del cod. civ., in base al quale: “ Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. ”, utilizzabili anche nell’ambito del giudizio di annullamento, attesa la generalizzata possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte, la prova testimoniale, ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., non incorrendo egli, pertanto, nel limite previsto dal comma 2 del citato art. 2729 che, espressamente, esclude il ricorso alla prova per presunzioni nei casi in cui “ … la legge esclude la prova per testimoni. ”.
7.2 Ai predetti fini, deve rilevarsi come, nel giro di un breve periodo di tempo, e cioè dal settembre 2020 sino al maggio 2022, data di presentazione della scia, il ricorrente abbia concluso una serie di contratti di compravendita volti all’acquisto del diritto di proprietà sul fabbricato in esame e sui terreni contigui al precipuo fine di utilizzarli con finalità turistico ricettiva in nome e per conto della società di organizzazione eventi dal medesimo amministrata.
Non avendo ottenuto i titoli abilitativi richiesti per l’esercizio delle predette attività, il ricorrente ha presentato una scia edilizia a titolo personale che, dietro il mascheramento dell’intervento di demo-ricostruzione, celava l’evidente fine di operare il vietato frazionamento immobiliare, realizzando, in tal modo, la predetta trasformazione urbanisticamente rilevante del fabbricato stesso, così come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato.
Peraltro, come assunto dalla difesa comunale, il predetto intervento demo-ricostruttivo è espressamente vietato dall’art. 64 delle NTA del PUC e, inoltre, esso, se eseguito, avrebbe determinato una inammissibile trasformazione urbanistica della zona, atteso che l’originaria casa colonica, compatibile con la destinazione agricola, sarebbe stata trasformata in un fabbricato plurifamiliare ad uso residenziale, come assunto nel provvedimento impugnato, che, pertanto, resiste alle censure attoree.
In ultimo, alla luce delle prefate considerazioni, è inconferente quanto dedotto in ricorso circa la possibilità legale di ricostruire con prospetti diversi e modifiche di sagoma a volumi inalterati, rilevando, nel caso di specie, ab imis la trasformazione non consentita e urbanisticamente rilevante della zona agricola in zona residenziale.
7.3 In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato.
8. In base alla rappresentata teorica dell’atto plurimotivato, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame del secondo motivo di ricorso, atteso che la sua eventuale fondatezza non sarebbe in grado di determinare una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato.
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
9. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Comune di Benevento, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
GU RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU RI | AO IN |
IL SEGRETARIO