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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dottor Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 5732/2024 tra
(CUI con l'Avv. Marco Michele Picciani Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - NZ
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 16.05.2024 , cittadino pakistano nato il [...] impugna, previa istanza di sospensiva, Parte_1 la decisione adottata in data 08.04.2024 notificatagli in data 18.04.2024 con cui il Questore di NZ
- adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 14.03.2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che il ricorrente , cittadino pakistano, residente in Italia da molti anni, è ben integrato nel tessuto socio lavorativo italiano;
pagina 1 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
che in data 08.04.2024 il Questore della Provincia di gli ha tuttavia rigettato l'istanza per il CP_1 riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 comma 1.2 T.U. 286/98 sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di NZ , sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che nel suo parere, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, la Commissione Territoriale ha ritenuto non vi fosse alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio, né che non vi fosse un'apprezzabile integrazione socio-economica, tenuto conto dell'esigua documentazione lavorativa prodotta;
che, contrariamente al suddetto parere sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria, e il livello di integrazione socio-lavorativa raggiunto in Italia, tenendo presente che il Pakistan è uno dei paesi più poveri al mondo ove persistono criticità dal punto di vista sociale politico ed economico;
che il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione raggiunta e conseguentemente le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia e verrebbe a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno per Protezione speciale di cui all'art 19 comma 1.2 del d.lgs n. 286/1998;
Con decreto del 29.05.2024, il Giudice Relatore, rilevato che il ricorrente, in Italia da molti anni, non aveva precisato dove sia vissuto e come si sia mantenuto durante il lungo periodo di permanenza sul T.N e neppure aveva prodotto sufficiente documentazione lavorativa (avendo depositato unicamente un risalente al periodo di assunzione dal 17.02.2023 al 16.08.2023) ha Controparte_2 respinto l'istanza di sospensiva richiesta e fissato la discussione del ricorso con trattazione cartolare per l'udienza del 10.04.2025, assegnando termini per depositare note scritte;
Il , si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato di Controparte_1 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e allegando il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di e il Pubblico Ministero ha prodotto CP_1 informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del ricorrente;
Con note del 09.04.2025 l'istante ha depositato relativo ad un Controparte_2 rapporto di lavoro dal 23.03.2022 al 22.09.2022 e busta paga marzo 2022
La causa è stata infine trattata all'udienza del 10.05.2025 tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni ed è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
pagina 2 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
IN DIRITTO
Correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di NZ che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Nello specifico che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il successivamente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 ('Cutro') avvenuta l'11.3.2025, ad essa va applicata la normativa precedente , in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) come del resto esplicita chiaramente il parere della Commissione .
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1
. 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, pagina 3 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie) senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 2).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 3 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs.
286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
“solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 4 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale, non ritiene integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Non appare infatti che sia emersa, nel caso di specie, un'apprezzabile integrazione socio lavorativa in Italia, considerato che il ricorrente, in relazione al significativo periodo di tempo trascorso in Italia ha documentato soltanto sporadiche esperienze lavorative (cfr. e Controparte_4
, busta paga marzo 2023); Controparte_5
In sostanza il livello di inserimento lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare particolarmente significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 4 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”5) .
Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 6 ,
pagina 5 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
Non essendovi altri elementi da cui desumere un particolare radicamento sul Territorio Nazionale, né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che il ricorrente non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione fragilità che egli presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU;
il ricorso va pertanto rigettato;
In ragione dei mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, salva la liquidazione in separato decreto del compenso del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese Dello Stato .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, rigetta il ricorso spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Così deciso in NZ nella camera di consiglio del 16.4.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Per_ 5 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : 6 vedi caso c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dottor Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 5732/2024 tra
(CUI con l'Avv. Marco Michele Picciani Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente
e difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - NZ
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 16.05.2024 , cittadino pakistano nato il [...] impugna, previa istanza di sospensiva, Parte_1 la decisione adottata in data 08.04.2024 notificatagli in data 18.04.2024 con cui il Questore di NZ
- adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 14.03.2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che il ricorrente , cittadino pakistano, residente in Italia da molti anni, è ben integrato nel tessuto socio lavorativo italiano;
pagina 1 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
che in data 08.04.2024 il Questore della Provincia di gli ha tuttavia rigettato l'istanza per il CP_1 riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 comma 1.2 T.U. 286/98 sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di NZ , sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che nel suo parere, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, la Commissione Territoriale ha ritenuto non vi fosse alcun elemento che esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio, né che non vi fosse un'apprezzabile integrazione socio-economica, tenuto conto dell'esigua documentazione lavorativa prodotta;
che, contrariamente al suddetto parere sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in patria, e il livello di integrazione socio-lavorativa raggiunto in Italia, tenendo presente che il Pakistan è uno dei paesi più poveri al mondo ove persistono criticità dal punto di vista sociale politico ed economico;
che il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione raggiunta e conseguentemente le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia e verrebbe a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno per Protezione speciale di cui all'art 19 comma 1.2 del d.lgs n. 286/1998;
Con decreto del 29.05.2024, il Giudice Relatore, rilevato che il ricorrente, in Italia da molti anni, non aveva precisato dove sia vissuto e come si sia mantenuto durante il lungo periodo di permanenza sul T.N e neppure aveva prodotto sufficiente documentazione lavorativa (avendo depositato unicamente un risalente al periodo di assunzione dal 17.02.2023 al 16.08.2023) ha Controparte_2 respinto l'istanza di sospensiva richiesta e fissato la discussione del ricorso con trattazione cartolare per l'udienza del 10.04.2025, assegnando termini per depositare note scritte;
Il , si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato di Controparte_1 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e allegando il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di e il Pubblico Ministero ha prodotto CP_1 informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del ricorrente;
Con note del 09.04.2025 l'istante ha depositato relativo ad un Controparte_2 rapporto di lavoro dal 23.03.2022 al 22.09.2022 e busta paga marzo 2022
La causa è stata infine trattata all'udienza del 10.05.2025 tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni ed è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
pagina 2 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
IN DIRITTO
Correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di NZ che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rinnovo del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
E' ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Nello specifico che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il successivamente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 ('Cutro') avvenuta l'11.3.2025, ad essa va applicata la normativa precedente , in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) come del resto esplicita chiaramente il parere della Commissione .
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1
. 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, pagina 3 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie) senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 2).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 3 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs.
286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
“solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 4 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale, non ritiene integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Non appare infatti che sia emersa, nel caso di specie, un'apprezzabile integrazione socio lavorativa in Italia, considerato che il ricorrente, in relazione al significativo periodo di tempo trascorso in Italia ha documentato soltanto sporadiche esperienze lavorative (cfr. e Controparte_4
, busta paga marzo 2023); Controparte_5
In sostanza il livello di inserimento lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare particolarmente significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 4 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”5) .
Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 6 ,
pagina 5 di 6 Tribunale di NZ Sezione Specializzata Immigrazione
Non essendovi altri elementi da cui desumere un particolare radicamento sul Territorio Nazionale, né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che il ricorrente non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione fragilità che egli presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU;
il ricorso va pertanto rigettato;
In ragione dei mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, salva la liquidazione in separato decreto del compenso del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese Dello Stato .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, rigetta il ricorso spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Così deciso in NZ nella camera di consiglio del 16.4.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Per_ 5 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : 6 vedi caso c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_2