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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 483/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09/04/2025 promossa d a
OGGETTO: Parte_1
[...]
(CF , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1 professionale IN DA e dall'avv. BESUZIO ALBERTO elettivamente domiciliata in
BORGO PIETRO WUHRER, 81 25100 presso il difensore avv. Pt_1
IN DA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 14 (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. UBERTI ES, dall'avv. D'ONOFRIO ANGELO e dall'avv. SORRENTINO VINCENZO, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO 17 25122 presso il difensore avv. UBERTI Pt_1
ES
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione prima-
pubblicata in data 2.4.2024 con il n. 1387/24
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in totale o parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n. cronol.
1387/2024 pubblicata il 2 aprile 2024 e notificata il 4 aprile 2024, accogliere l'appello principale e le seguenti:
Conclusioni
in via principale:
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche accertando l'intervenuta maturata prescrizione dei diritti azionati, respingere integralmente le domande svolte dalla signora nei Controparte_1
confronti dell' Parte_1
, in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto e diritto;
[...]
- rigettare l'appello incidentale e la domanda di riforma della condanna alle pagina 2 di 14 spese di lite avanzata in tale atto dal patrocinio della sig.ra ; CP_1
in via subordinata:
- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale della sentenza appellata e delle condanne risarcitorie in essa formulate, diminuire e ridurre, per le ragioni tutte esposte in narrativa, il risarcimento del danno ai soli importi ritenuti provati e/o di giustizia;
- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, nel caso di rigetto dei precedenti, assorbenti motivi di impugnazione primo e secondo e di conferma della sussistenza di un danno psicologico risarcibile dagli Pt_1
di , accertare l'errata statuizione della sentenza nella parte in cui
[...] Pt_1
determina il danno biologico di natura psicologica nella misura esorbitante del
33 % e, in via istruttoria ed in tal modo subordinata, ove ritenuto opportuno o necessario dalla Ecc.ma corte adita, incaricare un diverso CTU affinché
determini la minor quota del danno psichiatrico totale (in relazione alla sussistenza della quale restano comunque ferme le esposte eccezioni),
riferibile direttamente al marginale disagio asseritamente indotto dalla ritenzione del drenaggio, motivandone la determinazione anche in relazione alla intensità e alla durata della percepibilità di tale disagio, della grave e afflittiva patologia tumorale descritta e della perdita del rapporto parentale riferita.
In ogni caso di annullamento, totale od anche solo parziale, della condanna pagina 3 di 14 risarcitoria:
- condannare l'appellata sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1
della , delle Parte_1
somme già percepite, quanto alla quota anticipata e non dovuta, nella misura integrale o parziale che verrà ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte
d'Appello;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata:
Rigettare l'appello proposto perché del tutto inammissibile e comunque del tutto infondato nel merito;
- in via incidentale, in riforma del capo della sentenza di I° grado relativa alle spese di lite, condannare parte appellante al pagamento integrale delle spese di
I° grado con distrazione;
- in ogni caso, vinte le spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1387/214, accoglieva la domanda proposta da verso l' , Controparte_1 Controparte_2
che condannava al pagamento di € 164.605 a titolo di risarcimento del danno iatrogeno causato dalla mancata rimozione di un tubo di drenaggio all'esito pagina 4 di 14 dell'intervento di isterectomia-laparostomia praticatole il 4 giugno 1992
presso il reparto di ostetricia e ginecologia per la cura di un carcinoma uterino ed ernia epigastrica.
Disposta C.T.U. medico -legale, era emerso che la paziente aveva manifestato sintomi preoccupanti per le condizioni di salute sin dal termine della convalescenza (dolore locale accompagnato da risentimento urinario), seguiti nel corso degli anni da coliche recidivanti addominali e urinarie,
accompagnate da ricorrenti sepsi, curate con antispastici e antibiotici;
che erano comparse altre patologie (sindrome ansioso depressiva diagnosticata il
12.6.2006; calcolosi della colecisti con intervento chirurgico di colecistectomia avvenuto il 26.5.2008); che soltanto con esami avvenuti il
14.10.2010 (TAC addome ed ecografia endovenosa) veniva rilevato un “tubo di drenaggio in sede pelvica, che dalla regione dell'ala iliaca di destra si porta a sinistra in sede retrovescicale” .
Ciò premesso, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, che l' convenuta aveva fondato in ragione del decorso di CP_2
23 anni dalla data dell'intervento e la prima richiesta di risarcimento avvenuta con lettera del 6.11.2015, poiché il termine prescrizionale dei danni lungolatenti alla salute, inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, come previsto dall'art. 2935 c.c. , da individuarsi nel momento in cui vi sia “oggettiva percepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno” ovvero da pagina 5 di 14 quando la malattia viene percepita, o può essere percepita usando l'ordinaria diligenza , quale danno ingiusto, munito di rilevanza giuridica, attribuibile al comportamento di un terzo, secondo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2935 e 2947 c.c. (in conformità al principio di diritto ricavabile dalla pronuncia resa a S.U. n. 581/2008 in tema di danno alla salute derivato da emostrasfusioni).
Nonostante avesse incominciato ad accusare dolori e Controparte_1
fastidi di natura reno-uterale immediatamente dopo l'intervento, nel 1992, era venuta a conoscenza della causa di essi soltanto a seguito della TAC effettuata il 14.10.2010, che concretava il termine iniziale del decorso della prescrizione,
interrotto con la messa in mora del 6.11.2025, sicchè alla data della introduzione del giudizio (12.12.2018) non era decorso il periodo di dieci anni idoneo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale ascrivibile alla struttura ospedaliera.
Né poteva ritenersi che la paziente avrebbe dovuto sottoporsi a controlli diversi da quelli prescrittile durante gli anni intercorsi tra l'intervento del 1992
e la scoperta della causa di essi, avvenuta nell'ottobre 2010, dato che si era affidata all'operato dei medici curanti ed alle risultanze dei referti che le venivano consegnati.
Passando alla ricostruzione della complessa vicenda clinica, il primo giudice riprendeva le conclusioni della CTU medico legale, nonché nella perizia pagina 6 di 14 integrativa per la quale si era ricorso all'ausiliario psichiatra, riconoscendo il nesso di causalità tra le sofferenze patite in seguito e per l'effetto della mancata rimozione del tubo di drenaggio e l'insorgenza di un danno biologico da lesione di integrità psichica, per l'insorgenza di “malattia e disturbo depressivo persistente grave” insorto per che cagionava una lesione permanente del 33% secondo i comuni barèmes.
Rimarcava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla paziente, la C.T.U.
aveva escluso che non esisteva il nesso di causalità tra la condotta omissiva e un danno all'apparato reno-uretale, stante la presenza di patologia neoplastica in grado di giustificare in modo autonomo l'asportazione del rene e dell'uretere sinistro.
Liquidava quindi il danno non patrimoniale nelle due componenti del danno alla salute e del danno morale in € 164.605, oltre ad interessi al “tasso annuo medio, sul danno rivalutato di anno in anno, dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo”.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, il primo giudice compensava per due terzi le spese processuali, ponendo a carico della il restante terzo. CP_2
La sentenza è stata gravata con appello principale da Controparte_2
ed in via incidentale da Controparte_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 14 Appello principale di Controparte_2
Con il primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del diritto risarcitorio, con plurime censure.
Contesta che il danno incorso all'appellata fosse lungolatente, allegando che la paziente, sin dalla fine del periodo di convalescenza (conclusasi poche settimane dopo il 4 giugno 1992), aveva presentato dolore locale e risentimento urinario, con gravi disagi fisici e psicologici, che ella stessa definisce un “calvario”, così prospettando un danno immediato, poiché la microlatenza sarebbe durata soltanto alcune settimane;
il dies a quo va individuato alla data del 23 giugno 1992 quando, rimuovendo il primo catetere, si consolidò l'omessa rimozione del secondo.
Evidenzia che il criterio eccezionale che consente lo spostamento dell'inizio della prescrizione non possa essere applicato al caso in esame, essendo stato individuato dall'elaborazione della giurisprudenza di legittimità per il danno derivante da malattia professionale o da emotrasfusione infetta da HCV,
ipotesi diverse dalla responsabilità contrattuale sanitaria ove deve applicarsi il termine di decorrenza previsto dall'art. 2947 comma I c.c., nel caso in esame dal 4 ottobre 1992.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della C.T.U. nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un danno psicologico permanente nella misura del 33%
sulla base di fatti e documenti acquisiti nel corso della attività peritali dalla pagina 8 di 14 dott.ssa medico psichiatra nominata ausiliario del C.T.U. specialista Per_1
in medica legale dott.ssa nel corso dell'integrazione della prima Per_2
consulenza (depositata il 10.3.2020), allegate alla perizia psichiatrica predisposta il 22 aprile 2002, costituita da documenti acquisiti nel corso della visita, che non sono mai stati allegati alla perizia, che sono stati considerati prova della sussistenza del nesso di causalità tra la mancata rimozione del catetere imputabile all'appellante ed il danno biologico di natura psichiatrica incorso all'appellata.
Con il terzo motivo deduce esorbitanza della quantificazione del danno biologico psichico permanente nella misura del 33%, poiché non sono state adeguatamente considerate le conseguenze sul piano psicologico delle importanti patologie maligne e benigne subite nel corso degli anni, oltre al lutto per la morte del fratello che impediscono di poter ritenere che la causa della sindrome ansiosa reattiva riscontrata sia legata da nesso causale esclusivo alla mancata rimozione del tubo di drenaggio;
in subordine chiede che venga disposta una nuova C.T.U. che accerti la quota percentuale dell'incidenza causale attribuibile alla condotta dell' Controparte_2
Con il quarto motivo erroneità liquidazione del danno per aver riconosciuto rivalutazione ed interessi legali su somme in assenza di devalutazione al momento dell'illecito, in violazione del principio di diritto sancito dalla sentenza delle S.U. n. 1712/95.
pagina 9 di 14 Appello incidentale di Controparte_1
Con unico motivo contesta la regolamentazione delle spese processuali,
sostenendo che il Tribunale ha applicato la parziale compensazione delle spese nonostante l'accoglimento della domanda risarcitoria, in violazione dell'art. 92
c.p.c.
-.-
Il primo motivo dell'appello di va rigettato poiché Controparte_2
questa Corte ritiene pienamente condivisibile l'ampia argomentazione in tema di decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio rinvenibile nella sentenza di primo grado, che, considerato il concetto di “danno lungolatente”
in quello a manifestazione successiva all'insorgere della causa originante,
individua il dies a quo alla data del 14.10.2010, allorchè venne scoperta con tac addome completo la presenza del tubo di drenaggio risalente al remoto intervento subito dalla paziente nell'anno 1992.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non può essere ascritto a alcuna colpevole inerzia nella ricerca della causa dei Controparte_1
dolori che ella subiva sin da allora, atteso che la storia clinica della paziente,
ricostruita dalla C.T.U., prova che si era attivata sottoponendosi agli esami clinici e strumentali prescritti dai sanitari ai quali si era rivolta nel corso degli anni, sino all'indicazione della TAC che consentì finalmente di chiarire la situazione.
pagina 10 di 14 In tale senso va intesa la definizione di “calvario” utilizzata dall'appellata,
che soltanto a distanza di oltre un decennio ha potuto avere contezza della condotta colposa imputabile ai medici della struttura appellante, sì da poter esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno, così come previsto dall'art. 2935 c.c.
Il secondo ed il terzo motivo si prestano a trattazione congiunta.
contesta l'acquisizione di documenti medici da parte Controparte_2
dell'ausiliario del C.T.U. che non erano stati prodotti entro i termini perentori previsti dall'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., costituiti da esiti di visite alle quali si era sottoposta tra il 12.6.2006 ed il 20.11.2014. Controparte_1
La lettura della relazione della psichiatra evidenzia però che la Per_1
diagnosi del disturbo dell'adattamento evolutosi in disturbo depressivo persistente, di natura cronica, è stata costruita in base alla visita domiciliare,
all'esame della paziente, alla consultazione della ben più ampia documentazione prodotta tempestivamente, così come il riscontro del nesso di causalità tra le sofferenze fisiche che il mantenimento del tubo di drenaggio causato alla paziente, unite al riverbero di natura psicologica determinato dall'ansia, vissuti di angoscia e stato emotivo persistentemente negativo con difficoltà a mantenere il sonno reattivi a coliche recidivanti addomino-urinarie,
accompagnate da sepsi ricorrenti”.
Chiare le conclusioni della psichiatra rispetto al quadro clinico rappresentato pagina 11 di 14 dalla perizianda: “… ha sviluppato un a reazione negativa agli esiti dell'intervento chirurgico di isterectomia ( sindrome dolorosa invalidante) che si è manifestata con sintomi clinicamente significativi sul piano cognitivo,
emotivo e comportamentale tali da compromettere il suo funzionamento precedente”.
Il fattore concausale non è stato individuato dalla psichiatra in altre patologie o eventi quali il lutto per la morte del fratello, ma nella personalità
dell'appellata, maggiormente predisposta alla cronicizzazione per ragioni emotive, culturali, economiche.
La quantificazione del grado di compromissione della salute nel 33% , infine,
si colloca nel range di danno biologico del 26-33% del barheme relativo al disturbo depressivo persistente ( 300.4-F34-1) grave LA FR AN
2016.
Il quarto motivo è fondato, poiché il Tribunale, nella liquidazione del danno,
non ha determinato la decorrenza degli interessi dovuti in conformità ai criteri determinati dalla sentenza delle S.U. n. 1712/95.
Il motivo di appello incidentale va accolto.
L'accoglimento in misura ridotta una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di pagina 12 di 14 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. ( così Cass. S.U. 32061/22).
Per effetto dell'accoglimento di alcuni dei motivi di impugnativa, grava su questa Corte l'onere di regolamentare le spese di entrambi i gradi di giudizio,
in base all'esito complessivo dello stesso, che vede la prevalente soccombenza dell'appellante principale, sulla quale gravano le spese sia per il primo che per il secondo grado.
Importi da distrarsi in favore dell'avvocato
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14
(valore del decisum, parametri medi tabellari).
Le spese di C.T.U., sono poste in via definitiva a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale, che parzialmente accoglie, e sull'appello incidentale, che accoglie, proposti avverso la sentenza n. 1387/24
del Tribunale di Brescia, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, pagina 13 di 14 condanna l' Parte_1
:
[...]
al pagamento in favore di di € 164.605 oltre ad interessi Controparte_1
al tasso legale ( art. 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 4.6.1992, sino al saldo;
al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
quanto al primo grado, in € 14.103 ( di cui € 2.552 per la fase di studio, €
1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria;
€ 4.253 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi;
Iva e Cpa;
quanto al presente grado, in € 9.991 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, €
1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi;
Iva e Cpa;
importi distratti in favore del procuratore antistatario;
pone in via definitiva a carico di Parte_1
le spese di C.T.U.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC CA US RA
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 483/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09/04/2025 promossa d a
OGGETTO: Parte_1
[...]
(CF , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1 professionale IN DA e dall'avv. BESUZIO ALBERTO elettivamente domiciliata in
BORGO PIETRO WUHRER, 81 25100 presso il difensore avv. Pt_1
IN DA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 14 (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. UBERTI ES, dall'avv. D'ONOFRIO ANGELO e dall'avv. SORRENTINO VINCENZO, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO 17 25122 presso il difensore avv. UBERTI Pt_1
ES
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione prima-
pubblicata in data 2.4.2024 con il n. 1387/24
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in totale o parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia n. cronol.
1387/2024 pubblicata il 2 aprile 2024 e notificata il 4 aprile 2024, accogliere l'appello principale e le seguenti:
Conclusioni
in via principale:
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche accertando l'intervenuta maturata prescrizione dei diritti azionati, respingere integralmente le domande svolte dalla signora nei Controparte_1
confronti dell' Parte_1
, in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto e diritto;
[...]
- rigettare l'appello incidentale e la domanda di riforma della condanna alle pagina 2 di 14 spese di lite avanzata in tale atto dal patrocinio della sig.ra ; CP_1
in via subordinata:
- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale della sentenza appellata e delle condanne risarcitorie in essa formulate, diminuire e ridurre, per le ragioni tutte esposte in narrativa, il risarcimento del danno ai soli importi ritenuti provati e/o di giustizia;
- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, nel caso di rigetto dei precedenti, assorbenti motivi di impugnazione primo e secondo e di conferma della sussistenza di un danno psicologico risarcibile dagli Pt_1
di , accertare l'errata statuizione della sentenza nella parte in cui
[...] Pt_1
determina il danno biologico di natura psicologica nella misura esorbitante del
33 % e, in via istruttoria ed in tal modo subordinata, ove ritenuto opportuno o necessario dalla Ecc.ma corte adita, incaricare un diverso CTU affinché
determini la minor quota del danno psichiatrico totale (in relazione alla sussistenza della quale restano comunque ferme le esposte eccezioni),
riferibile direttamente al marginale disagio asseritamente indotto dalla ritenzione del drenaggio, motivandone la determinazione anche in relazione alla intensità e alla durata della percepibilità di tale disagio, della grave e afflittiva patologia tumorale descritta e della perdita del rapporto parentale riferita.
In ogni caso di annullamento, totale od anche solo parziale, della condanna pagina 3 di 14 risarcitoria:
- condannare l'appellata sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1
della , delle Parte_1
somme già percepite, quanto alla quota anticipata e non dovuta, nella misura integrale o parziale che verrà ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte
d'Appello;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata:
Rigettare l'appello proposto perché del tutto inammissibile e comunque del tutto infondato nel merito;
- in via incidentale, in riforma del capo della sentenza di I° grado relativa alle spese di lite, condannare parte appellante al pagamento integrale delle spese di
I° grado con distrazione;
- in ogni caso, vinte le spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1387/214, accoglieva la domanda proposta da verso l' , Controparte_1 Controparte_2
che condannava al pagamento di € 164.605 a titolo di risarcimento del danno iatrogeno causato dalla mancata rimozione di un tubo di drenaggio all'esito pagina 4 di 14 dell'intervento di isterectomia-laparostomia praticatole il 4 giugno 1992
presso il reparto di ostetricia e ginecologia per la cura di un carcinoma uterino ed ernia epigastrica.
Disposta C.T.U. medico -legale, era emerso che la paziente aveva manifestato sintomi preoccupanti per le condizioni di salute sin dal termine della convalescenza (dolore locale accompagnato da risentimento urinario), seguiti nel corso degli anni da coliche recidivanti addominali e urinarie,
accompagnate da ricorrenti sepsi, curate con antispastici e antibiotici;
che erano comparse altre patologie (sindrome ansioso depressiva diagnosticata il
12.6.2006; calcolosi della colecisti con intervento chirurgico di colecistectomia avvenuto il 26.5.2008); che soltanto con esami avvenuti il
14.10.2010 (TAC addome ed ecografia endovenosa) veniva rilevato un “tubo di drenaggio in sede pelvica, che dalla regione dell'ala iliaca di destra si porta a sinistra in sede retrovescicale” .
Ciò premesso, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, che l' convenuta aveva fondato in ragione del decorso di CP_2
23 anni dalla data dell'intervento e la prima richiesta di risarcimento avvenuta con lettera del 6.11.2015, poiché il termine prescrizionale dei danni lungolatenti alla salute, inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, come previsto dall'art. 2935 c.c. , da individuarsi nel momento in cui vi sia “oggettiva percepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno” ovvero da pagina 5 di 14 quando la malattia viene percepita, o può essere percepita usando l'ordinaria diligenza , quale danno ingiusto, munito di rilevanza giuridica, attribuibile al comportamento di un terzo, secondo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2935 e 2947 c.c. (in conformità al principio di diritto ricavabile dalla pronuncia resa a S.U. n. 581/2008 in tema di danno alla salute derivato da emostrasfusioni).
Nonostante avesse incominciato ad accusare dolori e Controparte_1
fastidi di natura reno-uterale immediatamente dopo l'intervento, nel 1992, era venuta a conoscenza della causa di essi soltanto a seguito della TAC effettuata il 14.10.2010, che concretava il termine iniziale del decorso della prescrizione,
interrotto con la messa in mora del 6.11.2025, sicchè alla data della introduzione del giudizio (12.12.2018) non era decorso il periodo di dieci anni idoneo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale ascrivibile alla struttura ospedaliera.
Né poteva ritenersi che la paziente avrebbe dovuto sottoporsi a controlli diversi da quelli prescrittile durante gli anni intercorsi tra l'intervento del 1992
e la scoperta della causa di essi, avvenuta nell'ottobre 2010, dato che si era affidata all'operato dei medici curanti ed alle risultanze dei referti che le venivano consegnati.
Passando alla ricostruzione della complessa vicenda clinica, il primo giudice riprendeva le conclusioni della CTU medico legale, nonché nella perizia pagina 6 di 14 integrativa per la quale si era ricorso all'ausiliario psichiatra, riconoscendo il nesso di causalità tra le sofferenze patite in seguito e per l'effetto della mancata rimozione del tubo di drenaggio e l'insorgenza di un danno biologico da lesione di integrità psichica, per l'insorgenza di “malattia e disturbo depressivo persistente grave” insorto per che cagionava una lesione permanente del 33% secondo i comuni barèmes.
Rimarcava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla paziente, la C.T.U.
aveva escluso che non esisteva il nesso di causalità tra la condotta omissiva e un danno all'apparato reno-uretale, stante la presenza di patologia neoplastica in grado di giustificare in modo autonomo l'asportazione del rene e dell'uretere sinistro.
Liquidava quindi il danno non patrimoniale nelle due componenti del danno alla salute e del danno morale in € 164.605, oltre ad interessi al “tasso annuo medio, sul danno rivalutato di anno in anno, dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo”.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, il primo giudice compensava per due terzi le spese processuali, ponendo a carico della il restante terzo. CP_2
La sentenza è stata gravata con appello principale da Controparte_2
ed in via incidentale da Controparte_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 14 Appello principale di Controparte_2
Con il primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del diritto risarcitorio, con plurime censure.
Contesta che il danno incorso all'appellata fosse lungolatente, allegando che la paziente, sin dalla fine del periodo di convalescenza (conclusasi poche settimane dopo il 4 giugno 1992), aveva presentato dolore locale e risentimento urinario, con gravi disagi fisici e psicologici, che ella stessa definisce un “calvario”, così prospettando un danno immediato, poiché la microlatenza sarebbe durata soltanto alcune settimane;
il dies a quo va individuato alla data del 23 giugno 1992 quando, rimuovendo il primo catetere, si consolidò l'omessa rimozione del secondo.
Evidenzia che il criterio eccezionale che consente lo spostamento dell'inizio della prescrizione non possa essere applicato al caso in esame, essendo stato individuato dall'elaborazione della giurisprudenza di legittimità per il danno derivante da malattia professionale o da emotrasfusione infetta da HCV,
ipotesi diverse dalla responsabilità contrattuale sanitaria ove deve applicarsi il termine di decorrenza previsto dall'art. 2947 comma I c.c., nel caso in esame dal 4 ottobre 1992.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della C.T.U. nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un danno psicologico permanente nella misura del 33%
sulla base di fatti e documenti acquisiti nel corso della attività peritali dalla pagina 8 di 14 dott.ssa medico psichiatra nominata ausiliario del C.T.U. specialista Per_1
in medica legale dott.ssa nel corso dell'integrazione della prima Per_2
consulenza (depositata il 10.3.2020), allegate alla perizia psichiatrica predisposta il 22 aprile 2002, costituita da documenti acquisiti nel corso della visita, che non sono mai stati allegati alla perizia, che sono stati considerati prova della sussistenza del nesso di causalità tra la mancata rimozione del catetere imputabile all'appellante ed il danno biologico di natura psichiatrica incorso all'appellata.
Con il terzo motivo deduce esorbitanza della quantificazione del danno biologico psichico permanente nella misura del 33%, poiché non sono state adeguatamente considerate le conseguenze sul piano psicologico delle importanti patologie maligne e benigne subite nel corso degli anni, oltre al lutto per la morte del fratello che impediscono di poter ritenere che la causa della sindrome ansiosa reattiva riscontrata sia legata da nesso causale esclusivo alla mancata rimozione del tubo di drenaggio;
in subordine chiede che venga disposta una nuova C.T.U. che accerti la quota percentuale dell'incidenza causale attribuibile alla condotta dell' Controparte_2
Con il quarto motivo erroneità liquidazione del danno per aver riconosciuto rivalutazione ed interessi legali su somme in assenza di devalutazione al momento dell'illecito, in violazione del principio di diritto sancito dalla sentenza delle S.U. n. 1712/95.
pagina 9 di 14 Appello incidentale di Controparte_1
Con unico motivo contesta la regolamentazione delle spese processuali,
sostenendo che il Tribunale ha applicato la parziale compensazione delle spese nonostante l'accoglimento della domanda risarcitoria, in violazione dell'art. 92
c.p.c.
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Il primo motivo dell'appello di va rigettato poiché Controparte_2
questa Corte ritiene pienamente condivisibile l'ampia argomentazione in tema di decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio rinvenibile nella sentenza di primo grado, che, considerato il concetto di “danno lungolatente”
in quello a manifestazione successiva all'insorgere della causa originante,
individua il dies a quo alla data del 14.10.2010, allorchè venne scoperta con tac addome completo la presenza del tubo di drenaggio risalente al remoto intervento subito dalla paziente nell'anno 1992.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non può essere ascritto a alcuna colpevole inerzia nella ricerca della causa dei Controparte_1
dolori che ella subiva sin da allora, atteso che la storia clinica della paziente,
ricostruita dalla C.T.U., prova che si era attivata sottoponendosi agli esami clinici e strumentali prescritti dai sanitari ai quali si era rivolta nel corso degli anni, sino all'indicazione della TAC che consentì finalmente di chiarire la situazione.
pagina 10 di 14 In tale senso va intesa la definizione di “calvario” utilizzata dall'appellata,
che soltanto a distanza di oltre un decennio ha potuto avere contezza della condotta colposa imputabile ai medici della struttura appellante, sì da poter esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno, così come previsto dall'art. 2935 c.c.
Il secondo ed il terzo motivo si prestano a trattazione congiunta.
contesta l'acquisizione di documenti medici da parte Controparte_2
dell'ausiliario del C.T.U. che non erano stati prodotti entro i termini perentori previsti dall'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., costituiti da esiti di visite alle quali si era sottoposta tra il 12.6.2006 ed il 20.11.2014. Controparte_1
La lettura della relazione della psichiatra evidenzia però che la Per_1
diagnosi del disturbo dell'adattamento evolutosi in disturbo depressivo persistente, di natura cronica, è stata costruita in base alla visita domiciliare,
all'esame della paziente, alla consultazione della ben più ampia documentazione prodotta tempestivamente, così come il riscontro del nesso di causalità tra le sofferenze fisiche che il mantenimento del tubo di drenaggio causato alla paziente, unite al riverbero di natura psicologica determinato dall'ansia, vissuti di angoscia e stato emotivo persistentemente negativo con difficoltà a mantenere il sonno reattivi a coliche recidivanti addomino-urinarie,
accompagnate da sepsi ricorrenti”.
Chiare le conclusioni della psichiatra rispetto al quadro clinico rappresentato pagina 11 di 14 dalla perizianda: “… ha sviluppato un a reazione negativa agli esiti dell'intervento chirurgico di isterectomia ( sindrome dolorosa invalidante) che si è manifestata con sintomi clinicamente significativi sul piano cognitivo,
emotivo e comportamentale tali da compromettere il suo funzionamento precedente”.
Il fattore concausale non è stato individuato dalla psichiatra in altre patologie o eventi quali il lutto per la morte del fratello, ma nella personalità
dell'appellata, maggiormente predisposta alla cronicizzazione per ragioni emotive, culturali, economiche.
La quantificazione del grado di compromissione della salute nel 33% , infine,
si colloca nel range di danno biologico del 26-33% del barheme relativo al disturbo depressivo persistente ( 300.4-F34-1) grave LA FR AN
2016.
Il quarto motivo è fondato, poiché il Tribunale, nella liquidazione del danno,
non ha determinato la decorrenza degli interessi dovuti in conformità ai criteri determinati dalla sentenza delle S.U. n. 1712/95.
Il motivo di appello incidentale va accolto.
L'accoglimento in misura ridotta una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di pagina 12 di 14 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. ( così Cass. S.U. 32061/22).
Per effetto dell'accoglimento di alcuni dei motivi di impugnativa, grava su questa Corte l'onere di regolamentare le spese di entrambi i gradi di giudizio,
in base all'esito complessivo dello stesso, che vede la prevalente soccombenza dell'appellante principale, sulla quale gravano le spese sia per il primo che per il secondo grado.
Importi da distrarsi in favore dell'avvocato
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14
(valore del decisum, parametri medi tabellari).
Le spese di C.T.U., sono poste in via definitiva a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale, che parzialmente accoglie, e sull'appello incidentale, che accoglie, proposti avverso la sentenza n. 1387/24
del Tribunale di Brescia, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, pagina 13 di 14 condanna l' Parte_1
:
[...]
al pagamento in favore di di € 164.605 oltre ad interessi Controparte_1
al tasso legale ( art. 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 4.6.1992, sino al saldo;
al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
quanto al primo grado, in € 14.103 ( di cui € 2.552 per la fase di studio, €
1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria;
€ 4.253 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi;
Iva e Cpa;
quanto al presente grado, in € 9.991 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, €
1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi;
Iva e Cpa;
importi distratti in favore del procuratore antistatario;
pone in via definitiva a carico di Parte_1
le spese di C.T.U.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
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