Sentenza 5 maggio 1978
Massime • 2
Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualita di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrita del contraddittorio, per l'esistenza di altri coeredi, di fornire la relativa prova. ( V 2946/76, mass n 381703).*
L'inosservanza, da parte del giudice del merito, del dovere di astenersi dal pronunciare su domanda la cui procedibilita sia condizionata alla prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, nonche del pagamento delle relative imposte, ai sensi e sotto il vigore degli artt 77 e 78 della legge tributaria sulle successioni di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, non comportando nullita del procedimento e della sentenza impugnata. ( Conf 3234/72, mass n 361039; ( Conf 2771/68, mass n 335396).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1978, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1978 |
Testo completo
L'inosservanza, da parte del giudice del merito, del dovere di astenersi dal pronunciare su domanda la cui procedibilita sia condizionata alla prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, nonche del pagamento delle relative imposte, ai sensi e sotto il vigore degli artt 77 e 78 della legge tributaria sulle successioni di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, non comportando nullita del procedimento e della sentenza impugnata. ( Conf 3234/72, mass n 361039; ( Conf 2771/68, mass n 335396).*