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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Terza Sezione Civile Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16931/2015 R.G. proposta da da rappresentata e difesa dall' avv.to Claudio Parte_1
Minichiello;
- attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Siciliani, giusta procura a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta – Nonché
in persona Controparte_2 del curatore avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_3
Siciliani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto -
/// Conclusioni: come da note scritte depositate all'udienza del 5.06.2025 tenutasi in forma cartolare
FATTO E DIRITTO 1.Con atto di citazione del 29.10.2015 ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari ed per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare i convenuti responsabili dei danni subiti dalla sua proprietà, quindi condannarli al pagamento in suo favore dell'importo di € 140.083,33, o altra ritenuta di giustizia, ai fini del ripristino dell'immobile nonché al risarcimento dei danni arrecati agli infissi, alle porte ed agli elettrodomestici. 1.1. Ha esposto, in particolare, l'attrice che:
-ella era proprietaria di un immobile sito in Adelfia alla via Forno Vecchio ed adiacente alla proprietà di ed;
Controparte_1 Controparte_2
-a causa delle infiltrazioni di acqua ed umidità rivenienti dall'immobile dei convenuti, quello di sua proprietà aveva subito ingenti danni così come accertato nelle consulenze svolte in appositi giudizi da lei instaurati di cui uno, addirittura, ai sensi dell'art. 1172 cc mai seguito dall'esecuzione dei lavori ordinati;
-l'inerzia dei convenuti aveva aggravato notevolmente i danni che il tecnico da ella officiato aveva stimato in € 140.083,33. 1.2. Sulla base di tali premesse ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Rimasto contumace , si è costituita in giudizio che, in Controparte_2 Controparte_1 via preliminare, ha eccepito la prescrizione ex art. 2946 cc e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
3. Concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc, è stata disposta ctu.
4. Dopo alcuni rinvii concessi per formalizzare una transazione, la causa è pervenuta all'udienza del 12.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12.09.2024 la causa è stata, quindi, riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
6. Con ordinanza del 06.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine della rinnovazione della notifica al convenuto nel rispetto del termini ex art. Controparte_2
163 bis c.p.c.
7. Appreso il decesso di , ha provveduto Controparte_2 Parte_1 alla notifica dell'atto di citazione al curatore dell'eredità giacente.
8. In data 27.05.2025 si è costituita in giudizio la Curatela dell'eredità giacente di
[...]
che , associandosi alle difese già svolte da , ha eccepito CP_2 Controparte_1 preliminarmente la prescrizione e, nel merito , ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. 9. All'udienza del 29.05.2025, verificata la regolarità della notifica e dell'instaurazione del contraddittorio con il convenuto (in persona del curatore Controparte_2 dell'eredità giacente), il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 05.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. 10. All'udienza del 05.06.2025, tenutasi in forma cartolare, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/// 11. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte convenuta. Sul punto, sia che la curatela si sono costituiti in un termine inferiore a Controparte_1 quello di venti giorni prima dell'udienza per cui sono incorsi nella decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni di merito quale quella di prescrizione del diritto (art. 167 cpc). Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione.
12. Quanto alla richiesta di rinnovazione di tutti gli atti processuali per nullità così come richiesto da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, essa non merita accoglimento dal momento che la rinnovazione della notifica per violazione del termine minimo a comparire è prevista a tutela del diritto di difesa del convenuto. Nel caso di specie la curatela dell'eredità giacente si è costituita in giudizio senza formulare alcuna richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co 6 cpc ma rassegnando esclusivamente le proprie conclusioni.
13. Passando, quindi, ad esaminare il merito del giudizio si svolgono le seguenti considerazioni.
pag. 2/5 Assume parte attrice che ella era proprietaria di un immobile sito in Adelfia alla via Forno Vecchio ed adiacente alla proprietà di ed e che, a Controparte_1 Controparte_2 causa delle infiltrazioni di acqua ed umidità rivenienti dall'immobile dei convenuti, quello di sua proprietà aveva subito ingenti danni. Evidenzia, altresì, che l'inerzia dei convenuti, accertata in diversi giudizi, aveva aggravato notevolmente i danni che il tecnico da ella officiato aveva stimato in € 140.083,33. Di qui la richiesta di condanna degli stessi al risarcimento dei danni nella misura predetta nonché di quelli arrecati agli infissi, alle porte ed agli elettrodomestici presenti nel suo immobile. 14. Assumono, di contro, i convenuti che le fessure tra i rispettivi immobili in realtà erano stati causati dal crollo di altro edificio adiacente a quello degli CP_2
Peraltro essi, allertati da un'Ordinanza comunale, avevano anche provveduto a fare mettere in sicurezza la zona sottostante il crollo e a fare impermeabilizzare un terrazzo a secondo piano onde scongiurare infiltrazioni. Di conseguenza essi non avevano alcuna responsabilità dei danni lamentati dalla controparte. 15. Ebbene, di fronte alle contrapposte posizioni, risulta rilevante l'esito della ctu alle cui conclusioni, anche sul piano dei chiarimenti resi su sollecitazione dell'attrice, ci si deve riportare perché immuni da vizi logici e raggiunte nel pieno contraddittorio. In particolare all'ausiliario è stato chiesto di pronunciarsi, previo accertamento dei danni lamentati dall'attrice, sulla derivazione degli stessi dall'immobile dei convenuti nonché sull'eventuale sussistenza di concause riconducibili alla ovvero a terzi. Parte_1
Nel rispondere ai quesiti il ctu ha premesso che l'abitazione dell'attrice, per una parte sottostante a quella dei convenuti, reca, per 4 dei 5 vani sottostanti, ampi fenomeni infiltrativi che sono stati attribuiti per il 99,20% alla negligente condotta manutentiva dei convenuti e per il solo 0,20% alla risalita capillare dal manto stradale. Infatti così afferma : “Dall'esame dello stato dei luoghi visionati, e di cui alla descrizione sin qui effettuata, è di tutta evidenza che i danni subiti dall'unità immobiliare di proprietà sono riconducibili quasi totalmente alle Parte_1 copiose e prolungate infiltrazioni di acque meteoriche provenienti in particolare dalla copertura del vano Est (lato via Forno Vecchio) al 1° piano dell'unità immobiliare di proprietà , causa difetto di impermeabilizzazione della stessa e di tenuta CP_2 dell'imbocco del pluviale: tali infiltrazioni hanno impregnato le pareti murarie. A ciò si aggiunga l'infiltrazione-nella volta della sottostante abitazione – anche Parte_1 dell'acqua che si accumula nel pavimento , che ovviamente non è impermeabilizzato, dell'unità di proprietà , acqua proveniente dalla stessa copertura e che si spande CP_2 sul citato pavimento”. Con riferimento alla concorrente responsabilità dell'attrice o di terzi chiarisce che “(…) in merito all'attribuzione dei danni ai Convenuti si è utilizzata la locuzione “quasi totalmente”: ciò perché non è da escludere che la presenza di rigonfiamenti dello strato
pag. 3/5 di finitura rilevato su porzioni nella parte inferiore della muratura verso strada e del tinello (6) sia dovuta anche ad una concorrente componente di umidità di risalita capillare dal terrapieno stradale”. All'esito dell'approfondimento istruttorio è stata, pertanto, acclarata la quasi integrale responsabilità dei convenuti con una percentuale assolutamente irrisoria a carico di altri ( ossia verosimilmente della stessa attrice che non avrebbe adeguatamente protetto il proprio immobile dai fenomeni di risalita di umidità riveniente dalla sede stradale). Al riguardo è condivisibile il ragionamento effettuato dal ctu per confutare la tesi , ribadita in sede di osservazioni del ctp dei convenuti, secondo cui l'umidità di risalita sarebbe causa esclusiva dei fenomeni infiltrativi subiti dall'immobile di proprietà attorea (vedasi pag. 17 sub paragrafo 5). 16. Passando ad esaminare l'aspetto della individuazione dei costi necessari per il ripristino e, quindi, la tematica del risarcimento spettante all'attrice, si deve fare ancora una volta riferimento alla ctu, tanto nelle conclusioni contenute nella relazione finale depositata in data 22.04.19, quanto in quelle rese nella relazione a chiarimenti su sollecitazione della . Parte_1
Sul punto l'ausiliario del giudice , motivando abbondantemente in sede di relazione integrativa quanto già esplicato in precedenza, ha individuato un costo totale (comprensivo anche dell'eventuale spesa per soggiorno non essendo l'immobile fruibile dall'attrice per la durata delle lavorazioni) di € 21.550,00, addebitabile ai convenuti in solido. Rinviando nel dettaglio alla relazione del 22.04.19 ed ai successivi chiarimenti, va detto che parte attrice ha contestato il predetto importo richiamando, non solo il diverso e maggiore calcolo effettuato dal proprio ctp, ma anche l'asserita omessa considerazione della necessità di effettuare opere di ripristino statico e strutturale. Ebbene, al riguardo non può che farsi riferimento a quanto affermato dal ctu in merito alla presenza, all'interno dell'abitazione dell'attrice, di soli fenomeni infiltrativi e non anche di fenomeni fessurativi. Tanto premesso, alla luce di quanto precede, e sia pure nei limiti suesposti, la domanda di può essere accolta. Parte_1
17.Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza applicando i parametri di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore da € 5200,01 ad € 26.000,00 (criterio del decisum ex Cass. civ, n. 23875/2025) nelle tariffe medie per la fase introduttiva e di studio , ridotta del 50% per le ulteriori in ragione dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate. Le spese di ctu sono a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 16931/2015 così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità dei convenuti in misura del 99,20% per i fenomeni infiltrativi riscontrati nella proprietà
pag. 4/5 dell'attrice, li condanna in solido al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 21.550,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
3. condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Bari, 1.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Cristina Fasano
pag. 5/5
Minichiello;
- attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Siciliani, giusta procura a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta – Nonché
in persona Controparte_2 del curatore avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_3
Siciliani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto -
/// Conclusioni: come da note scritte depositate all'udienza del 5.06.2025 tenutasi in forma cartolare
FATTO E DIRITTO 1.Con atto di citazione del 29.10.2015 ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari ed per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare i convenuti responsabili dei danni subiti dalla sua proprietà, quindi condannarli al pagamento in suo favore dell'importo di € 140.083,33, o altra ritenuta di giustizia, ai fini del ripristino dell'immobile nonché al risarcimento dei danni arrecati agli infissi, alle porte ed agli elettrodomestici. 1.1. Ha esposto, in particolare, l'attrice che:
-ella era proprietaria di un immobile sito in Adelfia alla via Forno Vecchio ed adiacente alla proprietà di ed;
Controparte_1 Controparte_2
-a causa delle infiltrazioni di acqua ed umidità rivenienti dall'immobile dei convenuti, quello di sua proprietà aveva subito ingenti danni così come accertato nelle consulenze svolte in appositi giudizi da lei instaurati di cui uno, addirittura, ai sensi dell'art. 1172 cc mai seguito dall'esecuzione dei lavori ordinati;
-l'inerzia dei convenuti aveva aggravato notevolmente i danni che il tecnico da ella officiato aveva stimato in € 140.083,33. 1.2. Sulla base di tali premesse ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Rimasto contumace , si è costituita in giudizio che, in Controparte_2 Controparte_1 via preliminare, ha eccepito la prescrizione ex art. 2946 cc e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
3. Concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc, è stata disposta ctu.
4. Dopo alcuni rinvii concessi per formalizzare una transazione, la causa è pervenuta all'udienza del 12.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12.09.2024 la causa è stata, quindi, riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
6. Con ordinanza del 06.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine della rinnovazione della notifica al convenuto nel rispetto del termini ex art. Controparte_2
163 bis c.p.c.
7. Appreso il decesso di , ha provveduto Controparte_2 Parte_1 alla notifica dell'atto di citazione al curatore dell'eredità giacente.
8. In data 27.05.2025 si è costituita in giudizio la Curatela dell'eredità giacente di
[...]
che , associandosi alle difese già svolte da , ha eccepito CP_2 Controparte_1 preliminarmente la prescrizione e, nel merito , ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. 9. All'udienza del 29.05.2025, verificata la regolarità della notifica e dell'instaurazione del contraddittorio con il convenuto (in persona del curatore Controparte_2 dell'eredità giacente), il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 05.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. 10. All'udienza del 05.06.2025, tenutasi in forma cartolare, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/// 11. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte convenuta. Sul punto, sia che la curatela si sono costituiti in un termine inferiore a Controparte_1 quello di venti giorni prima dell'udienza per cui sono incorsi nella decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni di merito quale quella di prescrizione del diritto (art. 167 cpc). Ne deriva l'inammissibilità dell'eccezione.
12. Quanto alla richiesta di rinnovazione di tutti gli atti processuali per nullità così come richiesto da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, essa non merita accoglimento dal momento che la rinnovazione della notifica per violazione del termine minimo a comparire è prevista a tutela del diritto di difesa del convenuto. Nel caso di specie la curatela dell'eredità giacente si è costituita in giudizio senza formulare alcuna richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co 6 cpc ma rassegnando esclusivamente le proprie conclusioni.
13. Passando, quindi, ad esaminare il merito del giudizio si svolgono le seguenti considerazioni.
pag. 2/5 Assume parte attrice che ella era proprietaria di un immobile sito in Adelfia alla via Forno Vecchio ed adiacente alla proprietà di ed e che, a Controparte_1 Controparte_2 causa delle infiltrazioni di acqua ed umidità rivenienti dall'immobile dei convenuti, quello di sua proprietà aveva subito ingenti danni. Evidenzia, altresì, che l'inerzia dei convenuti, accertata in diversi giudizi, aveva aggravato notevolmente i danni che il tecnico da ella officiato aveva stimato in € 140.083,33. Di qui la richiesta di condanna degli stessi al risarcimento dei danni nella misura predetta nonché di quelli arrecati agli infissi, alle porte ed agli elettrodomestici presenti nel suo immobile. 14. Assumono, di contro, i convenuti che le fessure tra i rispettivi immobili in realtà erano stati causati dal crollo di altro edificio adiacente a quello degli CP_2
Peraltro essi, allertati da un'Ordinanza comunale, avevano anche provveduto a fare mettere in sicurezza la zona sottostante il crollo e a fare impermeabilizzare un terrazzo a secondo piano onde scongiurare infiltrazioni. Di conseguenza essi non avevano alcuna responsabilità dei danni lamentati dalla controparte. 15. Ebbene, di fronte alle contrapposte posizioni, risulta rilevante l'esito della ctu alle cui conclusioni, anche sul piano dei chiarimenti resi su sollecitazione dell'attrice, ci si deve riportare perché immuni da vizi logici e raggiunte nel pieno contraddittorio. In particolare all'ausiliario è stato chiesto di pronunciarsi, previo accertamento dei danni lamentati dall'attrice, sulla derivazione degli stessi dall'immobile dei convenuti nonché sull'eventuale sussistenza di concause riconducibili alla ovvero a terzi. Parte_1
Nel rispondere ai quesiti il ctu ha premesso che l'abitazione dell'attrice, per una parte sottostante a quella dei convenuti, reca, per 4 dei 5 vani sottostanti, ampi fenomeni infiltrativi che sono stati attribuiti per il 99,20% alla negligente condotta manutentiva dei convenuti e per il solo 0,20% alla risalita capillare dal manto stradale. Infatti così afferma : “Dall'esame dello stato dei luoghi visionati, e di cui alla descrizione sin qui effettuata, è di tutta evidenza che i danni subiti dall'unità immobiliare di proprietà sono riconducibili quasi totalmente alle Parte_1 copiose e prolungate infiltrazioni di acque meteoriche provenienti in particolare dalla copertura del vano Est (lato via Forno Vecchio) al 1° piano dell'unità immobiliare di proprietà , causa difetto di impermeabilizzazione della stessa e di tenuta CP_2 dell'imbocco del pluviale: tali infiltrazioni hanno impregnato le pareti murarie. A ciò si aggiunga l'infiltrazione-nella volta della sottostante abitazione – anche Parte_1 dell'acqua che si accumula nel pavimento , che ovviamente non è impermeabilizzato, dell'unità di proprietà , acqua proveniente dalla stessa copertura e che si spande CP_2 sul citato pavimento”. Con riferimento alla concorrente responsabilità dell'attrice o di terzi chiarisce che “(…) in merito all'attribuzione dei danni ai Convenuti si è utilizzata la locuzione “quasi totalmente”: ciò perché non è da escludere che la presenza di rigonfiamenti dello strato
pag. 3/5 di finitura rilevato su porzioni nella parte inferiore della muratura verso strada e del tinello (6) sia dovuta anche ad una concorrente componente di umidità di risalita capillare dal terrapieno stradale”. All'esito dell'approfondimento istruttorio è stata, pertanto, acclarata la quasi integrale responsabilità dei convenuti con una percentuale assolutamente irrisoria a carico di altri ( ossia verosimilmente della stessa attrice che non avrebbe adeguatamente protetto il proprio immobile dai fenomeni di risalita di umidità riveniente dalla sede stradale). Al riguardo è condivisibile il ragionamento effettuato dal ctu per confutare la tesi , ribadita in sede di osservazioni del ctp dei convenuti, secondo cui l'umidità di risalita sarebbe causa esclusiva dei fenomeni infiltrativi subiti dall'immobile di proprietà attorea (vedasi pag. 17 sub paragrafo 5). 16. Passando ad esaminare l'aspetto della individuazione dei costi necessari per il ripristino e, quindi, la tematica del risarcimento spettante all'attrice, si deve fare ancora una volta riferimento alla ctu, tanto nelle conclusioni contenute nella relazione finale depositata in data 22.04.19, quanto in quelle rese nella relazione a chiarimenti su sollecitazione della . Parte_1
Sul punto l'ausiliario del giudice , motivando abbondantemente in sede di relazione integrativa quanto già esplicato in precedenza, ha individuato un costo totale (comprensivo anche dell'eventuale spesa per soggiorno non essendo l'immobile fruibile dall'attrice per la durata delle lavorazioni) di € 21.550,00, addebitabile ai convenuti in solido. Rinviando nel dettaglio alla relazione del 22.04.19 ed ai successivi chiarimenti, va detto che parte attrice ha contestato il predetto importo richiamando, non solo il diverso e maggiore calcolo effettuato dal proprio ctp, ma anche l'asserita omessa considerazione della necessità di effettuare opere di ripristino statico e strutturale. Ebbene, al riguardo non può che farsi riferimento a quanto affermato dal ctu in merito alla presenza, all'interno dell'abitazione dell'attrice, di soli fenomeni infiltrativi e non anche di fenomeni fessurativi. Tanto premesso, alla luce di quanto precede, e sia pure nei limiti suesposti, la domanda di può essere accolta. Parte_1
17.Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza applicando i parametri di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore da € 5200,01 ad € 26.000,00 (criterio del decisum ex Cass. civ, n. 23875/2025) nelle tariffe medie per la fase introduttiva e di studio , ridotta del 50% per le ulteriori in ragione dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate. Le spese di ctu sono a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 16931/2015 così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità dei convenuti in misura del 99,20% per i fenomeni infiltrativi riscontrati nella proprietà
pag. 4/5 dell'attrice, li condanna in solido al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 21.550,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
3. condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Bari, 1.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Cristina Fasano
pag. 5/5