Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4811/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]5,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Kenya), il 16/04/1988, residente in [...]5,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paola Rezzano (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/10/2024 e del 05/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova-. Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Cogorno (GE) il 12/11/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa n.
3043/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/11/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in COGORNO il 12/11/2014 dai
SInori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia minore resta affidata, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori Per_1
ai quali competerà la responsabilità genitoriale, con collocazione privilegiata presso la madre, in Cogorno, Via Lima 7/5.
Tribunale di Genova-. Sezione Famiglia Pagina 2 2) La figlia, almeno fino a che il padre non avrà reperito un'abitazione, trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana, indicativamente la domenica ed il lunedì dalle ore
15.00, o dalla fine dell'orario scolastico, alle 18.00.
I genitori si impegnano entrambi a trascorrere insieme alla figlia le maggiori festività, od, in mancanza di accordo, ad alternarle. Il tutto previe opportune intese e salvo diverso accordo fra genitori.
3) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di concorso nelle spese di Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 300/00 (trecento) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
4) Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore tra i coniugi qualificate e concordate secondo quanto previsto del protocollo emesso dal Tribunale di Genova, protocollo di cui i coniugi hanno ricevuto copia e che viene allegato alle condizioni di separazione, da costituire parte integrante delle condizioni medesime, verranno ripartite tra
i coniugi nella misura del 50%.
5) I genitori concordano che sia la madre a percepire l'assegno unico universale, o equipollenti, per la figlia minore, ed il SI. presta fin d'ora ogni necessario Pt_2
consenso.
6) La SI.ra con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere Parte_4
proprietaria di:
- moto 125 marca modello People. CP_1
Il SI. con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere proprietario Parte_2
di terreno e casa in costruzione a Watamu (Kenya).
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 39, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Tribunale di Genova-. Sezione Famiglia Pagina 3 Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova-. Sezione Famiglia Pagina 4