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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/11/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice relatore dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 101 R.G.V.G. dell'anno 2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi congiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Polito, con la quale domiciliano presso il suo studio in Padula (SA), alla via Nazionale n. 565
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.10.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.02.2025 i ricorrenti hanno rappresentato di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2010 dalla quale sono nate due figlie: (Polla, Persona_1
pagina 1 di 7 24.02.2016) e (Polla, 14.10.2019) regolarmente riconosciute da entrambi;
di aver Persona_2 stabilito la residenza familiare presso un'unità immobiliare, sita in Sala Consilina (SA), alla via Trinità
n. 310, condotta in locazione al canone mensile di euro 200,00, giusta contratto del 22.11.2022; che a decorrere dal mese di Dicembre 2024 hanno deciso di cessare la propria convivenza, essendo venuti meno i presupposti della vita di coppia;
che attualmente è amministratrice della Parte_1 [...] con sede in Sala Consilina (SA) e percepisce un compenso mensile di euro 500,00 mentre Pt_3 Parte_2
è dipendente a tempo indeterminato della e percepisce uno stipendio mensile di euro
[...] Parte_3
2.700,00; che è loro intenzione regolare i loro rapporti nell'interesse delle figlie minori, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto di omologare le seguenti condizioni:
“a) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della madre Parte_1 presso l'abitazione sita in Sala Consilina alla via Trinità n. 310. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle minori e per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nonché con gli impegni Parte_2 personali della sig.ra avrà la facoltà di: − tenere con sé le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 almeno un pomeriggio alla settimana, in un giorno che sarò scelto di comune accordo, dalle ore 17.00 alle 20.00, nonché un fine settimana si ed uno no, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica successiva. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali, nonché nel rispetto delle volontà delle figlie;
tenere con sé le figlie per 5 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.; − tenere con sé durante le vacanze estive le figlie e per un periodo Per_1 Per_2 di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni Parte_1
pagina 2 di 7 anno, e previa comunicazione della località di destinazione;
− il sig. , corrisponderà Parte_2 alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna figlia, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , quale Parte_1 madre collocatoria, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
c) le parti si impegnano a garantire e a favorire la presenza delle minori e nelle Per_1 Per_2 rispettive famiglie, facendo in modo che le stesse partecipino ad eventi di vita riguardanti la famiglia materna e/o paterna, indipendentemente da giorno e periodo, sempre fatti salvi eventuali impegni scolastici e/o di altra natura (es. compleanno di parenti, quali nonni, zii, ecc);
d) le parti si obbligano (i) a favorire e a garantire la compartecipazione ad eventi di vita riguardanti la minore, quale, a titolo di mero esempio, il loro compleanno, indipendentemente da giorno e periodo, non escludendo in alcun modo l'altro genitore;
(ii) a garantire i diritti dell'altro genitore nei rapporti con la minore, favorendo incontro e mettendosi a disposizione verso l'altro in caso di difficoltà logistiche e/o lavorative dell'altro, con flessibilità comportamentale ed oraria nei momenti di frequentazione e sempre fermi eventuali esigenze di altra natura (es. scuola);
e) le parti si obbligano a garantire il contatto diretto con le minori (telefonate, videochiamate, incontri ecc.). E' conseguentemente fatto divieto ai genitori di porre in essere comportamenti atti ad ostruire le comunicazioni di ciascun genitore con le minori, senza giustificato motivo;
f) l'immobile sito in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 310 adibito a casa familiare rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra . I canoni di locazione, ammontanti ad € 200,00 Parte_1 mensili, nonché tutte le spese relative alle utenze (gas, luce, ecc) saranno a carico esclusivo del sig.
. A tal fine si precisa che il sig. , rimarrà titolare del contratto di Parte_2 Parte_2 locazione sottoscritto in data 22.11.2022, nonché dei contratti relativi alle utenze domestiche;
g) il sig. , provvederà, in via esclusiva, al pagamento di tutte le spese straordinarie Parte_2 delle figlie e sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività Per_2 Per_1 sportive od artistiche, hobby e quant'altro);
h) le parti acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alle figlie minori e;
Per_1 Per_2
i) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
pagina 3 di 7 I ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con rinuncia espressa a comparire personalmente in udienza.
All'udienza dell'8.04.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente hanno dichiarato la volontà di non volersi riconciliare e di voler regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle minori e alle condizioni Persona_1 Persona_2 concordate nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
In data 28.03.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice nel superiore interesse dei minori.
Con ordinanza del 10.04.2025 il Giudice ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del
28.10.2025, tenutasi poi in modalità cartolare.
Con note di trattazione scritta del 4.10.2024 sottoscritte dalle parti personalmente queste si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando che , quale genitore Parte_2 non affidatario, verserà: “€ 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi alla madre collocataria, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge
(cfr. punto b) ricorso introduttivo);
-pagamento di tutte le spese straordinarie delle figlie e sia mediche, sia di studio, sia di Per_2 Per_1 altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), a semplice richiesta (cfr. punto g) ricorso introduttivo);
- pagamento dei canoni di locazione, ammontanti ad € 200,00 mensili, nonché tutte le spese relative alle utenze (gas, luce, ecc) relativi all'immobile in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 310 adibito a casa familiare il quale rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra (cfr. punto f) Parte_1 ricorso introduttivo).
2. Il Collegio osserva che le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
a) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della madre Parte_1 presso l'abitazione sita in Sala Consilina alla via Trinità n. 310. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto pagina 4 di 7 ad esercitare la potestà separata sulle minori e per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nonché con gli impegni Parte_2 personali della sig.ra avrà la facoltà di: − tenere con sé le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 almeno un pomeriggio alla settimana, in un giorno che sarò scelto di comune accordo, dalle ore 17.00 alle 20.00, nonché un fine settimana si ed uno no, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica successiva. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali, nonché nel rispetto delle volontà delle figlie;
tenere con sé le figlie per 5 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.; − tenere con sé durante le vacanze estive le figlie e per un periodo Per_1 Per_2 di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni Parte_1 anno, e previa comunicazione della località di destinazione;
− il sig. , corrisponderà Parte_2 alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna figlia, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , quale Parte_1 madre collocatoria, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
c) le parti si impegnano a garantire e a favorire la presenza delle minori e nelle Per_1 Per_2 rispettive famiglie, facendo in modo che le stesse partecipino ad eventi di vita riguardanti la famiglia materna e/o paterna, indipendentemente da giorno e periodo, sempre fatti salvi eventuali impegni scolastici e/o di altra natura (es. compleanno di parenti, quali nonni, zii, ecc);
d) le parti si obbligano (i) a favorire e a garantire la compartecipazione ad eventi di vita riguardanti la minore, quale, a titolo di mero esempio, il loro compleanno, indipendentemente da giorno e periodo, non escludendo in alcun modo l'altro genitore;
(ii) a garantire i diritti dell'altro genitore nei rapporti con la minore, favorendo incontro e mettendosi a disposizione verso l'altro in caso di difficoltà logistiche e/o lavorative dell'altro, con flessibilità comportamentale ed oraria nei momenti di frequentazione e sempre fermi eventuali esigenze di altra natura (es. scuola);
pagina 5 di 7 e) le parti si obbligano a garantire il contatto diretto con le minori (telefonate, videochiamate, incontri ecc.). E' conseguentemente fatto divieto ai genitori di porre in essere comportamenti atti ad ostruire le comunicazioni di ciascun genitore con le minori, senza giustificato motivo;
f) l'immobile sito in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 310 adibito a casa familiare rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra . I canoni di locazione, ammontanti ad € 200,00 Parte_1 mensili, nonché tutte le spese relative alle utenze (gas, luce, ecc) saranno a carico esclusivo del sig.
. A tal fine si precisa che il sig. , rimarrà titolare del contratto di Parte_2 Parte_2 locazione sottoscritto in data 22.11.2022, nonché dei contratti relativi alle utenze domestiche;
g) il sig. , provvederà, in via esclusiva, al pagamento di tutte le spese straordinarie Parte_2 delle figlie e sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività Per_2 Per_1 sportive od artistiche, hobby e quant'altro);
h) le parti acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alle figlie minori e;
Per_1 Per_2
i) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dalle note di trattazione scritta, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto delle minori non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti alla base della presente decisione.
3. Stante la natura del procedimento, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
pagina 6 di 7 ➢ prende atto degli ulteriori accordi;
➢ compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del
2003.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice relatore dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 101 R.G.V.G. dell'anno 2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi congiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Polito, con la quale domiciliano presso il suo studio in Padula (SA), alla via Nazionale n. 565
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.10.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.02.2025 i ricorrenti hanno rappresentato di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2010 dalla quale sono nate due figlie: (Polla, Persona_1
pagina 1 di 7 24.02.2016) e (Polla, 14.10.2019) regolarmente riconosciute da entrambi;
di aver Persona_2 stabilito la residenza familiare presso un'unità immobiliare, sita in Sala Consilina (SA), alla via Trinità
n. 310, condotta in locazione al canone mensile di euro 200,00, giusta contratto del 22.11.2022; che a decorrere dal mese di Dicembre 2024 hanno deciso di cessare la propria convivenza, essendo venuti meno i presupposti della vita di coppia;
che attualmente è amministratrice della Parte_1 [...] con sede in Sala Consilina (SA) e percepisce un compenso mensile di euro 500,00 mentre Pt_3 Parte_2
è dipendente a tempo indeterminato della e percepisce uno stipendio mensile di euro
[...] Parte_3
2.700,00; che è loro intenzione regolare i loro rapporti nell'interesse delle figlie minori, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto di omologare le seguenti condizioni:
“a) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della madre Parte_1 presso l'abitazione sita in Sala Consilina alla via Trinità n. 310. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle minori e per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nonché con gli impegni Parte_2 personali della sig.ra avrà la facoltà di: − tenere con sé le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 almeno un pomeriggio alla settimana, in un giorno che sarò scelto di comune accordo, dalle ore 17.00 alle 20.00, nonché un fine settimana si ed uno no, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica successiva. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali, nonché nel rispetto delle volontà delle figlie;
tenere con sé le figlie per 5 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.; − tenere con sé durante le vacanze estive le figlie e per un periodo Per_1 Per_2 di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni Parte_1
pagina 2 di 7 anno, e previa comunicazione della località di destinazione;
− il sig. , corrisponderà Parte_2 alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna figlia, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , quale Parte_1 madre collocatoria, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
c) le parti si impegnano a garantire e a favorire la presenza delle minori e nelle Per_1 Per_2 rispettive famiglie, facendo in modo che le stesse partecipino ad eventi di vita riguardanti la famiglia materna e/o paterna, indipendentemente da giorno e periodo, sempre fatti salvi eventuali impegni scolastici e/o di altra natura (es. compleanno di parenti, quali nonni, zii, ecc);
d) le parti si obbligano (i) a favorire e a garantire la compartecipazione ad eventi di vita riguardanti la minore, quale, a titolo di mero esempio, il loro compleanno, indipendentemente da giorno e periodo, non escludendo in alcun modo l'altro genitore;
(ii) a garantire i diritti dell'altro genitore nei rapporti con la minore, favorendo incontro e mettendosi a disposizione verso l'altro in caso di difficoltà logistiche e/o lavorative dell'altro, con flessibilità comportamentale ed oraria nei momenti di frequentazione e sempre fermi eventuali esigenze di altra natura (es. scuola);
e) le parti si obbligano a garantire il contatto diretto con le minori (telefonate, videochiamate, incontri ecc.). E' conseguentemente fatto divieto ai genitori di porre in essere comportamenti atti ad ostruire le comunicazioni di ciascun genitore con le minori, senza giustificato motivo;
f) l'immobile sito in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 310 adibito a casa familiare rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra . I canoni di locazione, ammontanti ad € 200,00 Parte_1 mensili, nonché tutte le spese relative alle utenze (gas, luce, ecc) saranno a carico esclusivo del sig.
. A tal fine si precisa che il sig. , rimarrà titolare del contratto di Parte_2 Parte_2 locazione sottoscritto in data 22.11.2022, nonché dei contratti relativi alle utenze domestiche;
g) il sig. , provvederà, in via esclusiva, al pagamento di tutte le spese straordinarie Parte_2 delle figlie e sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività Per_2 Per_1 sportive od artistiche, hobby e quant'altro);
h) le parti acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alle figlie minori e;
Per_1 Per_2
i) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
pagina 3 di 7 I ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con rinuncia espressa a comparire personalmente in udienza.
All'udienza dell'8.04.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente hanno dichiarato la volontà di non volersi riconciliare e di voler regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle minori e alle condizioni Persona_1 Persona_2 concordate nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
In data 28.03.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice nel superiore interesse dei minori.
Con ordinanza del 10.04.2025 il Giudice ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del
28.10.2025, tenutasi poi in modalità cartolare.
Con note di trattazione scritta del 4.10.2024 sottoscritte dalle parti personalmente queste si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando che , quale genitore Parte_2 non affidatario, verserà: “€ 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi alla madre collocataria, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge
(cfr. punto b) ricorso introduttivo);
-pagamento di tutte le spese straordinarie delle figlie e sia mediche, sia di studio, sia di Per_2 Per_1 altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), a semplice richiesta (cfr. punto g) ricorso introduttivo);
- pagamento dei canoni di locazione, ammontanti ad € 200,00 mensili, nonché tutte le spese relative alle utenze (gas, luce, ecc) relativi all'immobile in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 310 adibito a casa familiare il quale rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra (cfr. punto f) Parte_1 ricorso introduttivo).
2. Il Collegio osserva che le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
a) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della madre Parte_1 presso l'abitazione sita in Sala Consilina alla via Trinità n. 310. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto pagina 4 di 7 ad esercitare la potestà separata sulle minori e per le questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nonché con gli impegni Parte_2 personali della sig.ra avrà la facoltà di: − tenere con sé le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 almeno un pomeriggio alla settimana, in un giorno che sarò scelto di comune accordo, dalle ore 17.00 alle 20.00, nonché un fine settimana si ed uno no, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica successiva. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali, nonché nel rispetto delle volontà delle figlie;
tenere con sé le figlie per 5 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.; − tenere con sé durante le vacanze estive le figlie e per un periodo Per_1 Per_2 di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni Parte_1 anno, e previa comunicazione della località di destinazione;
− il sig. , corrisponderà Parte_2 alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna figlia, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , quale Parte_1 madre collocatoria, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
c) le parti si impegnano a garantire e a favorire la presenza delle minori e nelle Per_1 Per_2 rispettive famiglie, facendo in modo che le stesse partecipino ad eventi di vita riguardanti la famiglia materna e/o paterna, indipendentemente da giorno e periodo, sempre fatti salvi eventuali impegni scolastici e/o di altra natura (es. compleanno di parenti, quali nonni, zii, ecc);
d) le parti si obbligano (i) a favorire e a garantire la compartecipazione ad eventi di vita riguardanti la minore, quale, a titolo di mero esempio, il loro compleanno, indipendentemente da giorno e periodo, non escludendo in alcun modo l'altro genitore;
(ii) a garantire i diritti dell'altro genitore nei rapporti con la minore, favorendo incontro e mettendosi a disposizione verso l'altro in caso di difficoltà logistiche e/o lavorative dell'altro, con flessibilità comportamentale ed oraria nei momenti di frequentazione e sempre fermi eventuali esigenze di altra natura (es. scuola);
pagina 5 di 7 e) le parti si obbligano a garantire il contatto diretto con le minori (telefonate, videochiamate, incontri ecc.). E' conseguentemente fatto divieto ai genitori di porre in essere comportamenti atti ad ostruire le comunicazioni di ciascun genitore con le minori, senza giustificato motivo;
f) l'immobile sito in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 310 adibito a casa familiare rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra . I canoni di locazione, ammontanti ad € 200,00 Parte_1 mensili, nonché tutte le spese relative alle utenze (gas, luce, ecc) saranno a carico esclusivo del sig.
. A tal fine si precisa che il sig. , rimarrà titolare del contratto di Parte_2 Parte_2 locazione sottoscritto in data 22.11.2022, nonché dei contratti relativi alle utenze domestiche;
g) il sig. , provvederà, in via esclusiva, al pagamento di tutte le spese straordinarie Parte_2 delle figlie e sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività Per_2 Per_1 sportive od artistiche, hobby e quant'altro);
h) le parti acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alle figlie minori e;
Per_1 Per_2
i) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dalle note di trattazione scritta, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto delle minori non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti alla base della presente decisione.
3. Stante la natura del procedimento, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
pagina 6 di 7 ➢ prende atto degli ulteriori accordi;
➢ compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del
2003.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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