Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2024, proposto da
CA TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cavalcanti e Emanuele Sestili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di SC PI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
1) del provvedimento/nota n. 5857 del 3 giugno 2024 , del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,–con il quale Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando dei Vigili del Fuoco di SC PI– ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001 presentata dal V.F. CA TI con la seguente motivazione: "Vista l'istanza della S.V. presentata in data 30/04/2024, acquisita con nota prot. n.4374; Vista la nota della DCRISFIN prot. n. 9775 del 07/03/2024; Vista la nota della DIR MAR prot. n. 8356 del 17/05/2024; si comunica che la richiesta di riconoscimento dell'indennità in oggetto indicata non può essere accolta.";
2) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato,
e per il conseguente accertamento
della fondatezza della richiesta indennitaria presentata dal ricorrente in data 30 aprile 2024, nonché del diritto dello stesso a ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento per il periodo decorrente dal 24 settembre 2018 e fino al 6 luglio 2020, a seguito del trasferimento disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di SC PI con o.d.g. n. 779 del 14 settembre 2018
e per la condanna
del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – alla corresponsione, in suo favore, dell'indennità di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001 per il suddetto periodo, già quantificata in € 11.341,80 (o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di SC PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. TO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso il Comando Provincia di SC PI, allega:
- di essere stato destinatario, nel corso dell’anno 2018, di un ordine di trasferimento presso il Distaccamento di DO LI “ …per le esigenze legate all’apertura del distaccamento di DO e per la necessità di riequilibrio dei turni di servizio in tutte le sedi, secondo le previste dotazioni organiche di cui al Decreto n. 63 del 21/04/2017… ”;
- di avere svolto servizio presso la predetta sede dal 24 settembre 2018 fino al 5 luglio 2020 quando, dal giorno successivo, il ricorrente poteva rientrare presso il Comando di SC PI a seguito di procedura di mobilità;
- di avere quindi formulato istanza di riconoscimento e liquidazione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. n. 86/2001, ma di essersi visto respinta la domanda con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con semplice memoria di stile, senza svolgere difese nel merito.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
2. Con un’unica ed articolata censura il V.F. TI deduce, in sintesi, la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 1 della L. n. 86/2001, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, il difetto di istruttoria e motivazione.
3. Le predette doglianze meritano condivisione.
Al riguardo va preliminarmente osservato che il diniego impugnato si limita a richiamare: “ …la nota della DCRISFIN prot. n. 9775 del 07/03/2024 …” e “ …la nota della DIR MAR prot. n. 8356 del 17/05/2024… ”, per poi concludere come segue: “ si comunica che la richiesta di riconoscimento dell’indennità in oggetto indicata non può essere accolta ”.
Tanto basterebbe per accogliere il presente ricorso per palese difetto di motivazione, poiché dalla lettura del provvedimento non è dato assolutamente comprendere secondo quale iter logico l’amministrazione abbia ritenuto di respingere l’istanza (anche perché le note ministeriali richiamate nell’atto non contengono – né del resto potrebbero contenere – disposizioni diverse rispetto a quelle dell’art. 1 della L. n. 86/2001).
Il Collegio ritiene comunque opportuno svolgere anche considerazioni di merito dando per provati tutti i fatti narrati in ricorso, visto che gli stessi non sono stati specificatamente contestati dalle amministrazioni resistenti (art. 64, comma 2, c.p.a.).
Dal predetto contesto fattuale emergono, effettivamente, tutti i presupposti per ascrivere il trasferimento, da SC PI ad DO, tra quelli cosiddetti “d’autorità” che attribuiscono poi il diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della L. n. 86/2001.
Esistono infatti:
- il formale provvedimento di movimentazione del personale (ordine del giorno n. 779 del 14 settembre 2018);
- la qualificazione dell’atto come trasferimento “d’autorità” (non risulta infatti che il ricorrente abbia presentato istanza di trasferimento);
- l’indicazione dell’esigenza di servizio da soddisfare (apertura del distaccamento di DO e necessità di riequilibrio dei turni di servizio in tutte le sedi);
- la potenziale irreversibilità del trasferimento (il ricorrente allega infatti di essere rientrato ad SC PI solo grazie alla procedura di mobilità);
- la distanza superiore a 10 km tra i due Comuni interessati (il ricorrente, senza essere smentito, deduce che SC PI e DO sono distanti tra loro circa 48 km).
4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione al calcolo e alla liquidazione in favore del ricorrente dell’indennità dovuta, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
L’adempimento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del fatto che all’odierna udienza pubblica sono stati decisi altri due analoghi ricorsi patrocinanti dai difensori del ricorrente (per cui si tratta di controversie che ben possono definirsi di tipo seriale).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 (mille/00), a titolo di onorari di difesa oltre accessori, nonché, se versato, al rimborso del contributo unificato, somme da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
TO NI, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TO NI | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO