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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/06/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 514/2020
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 514/2020
Oggi 26.6.2024, alle ore 9.20, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
l'Avvocato Debora Tartaglino per delega dell'Avv. Immacolata Cocca,
nell'interesse dell'appellante,
Il Dott. per la Prefettura di Grosseto, su delega ex art 2 R.d. Controparte_1
1611 del 1933 delll'avvocatura distrettuale di Firenze;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Tartaglino per l'appellante la quale precisa le conclusioni come da atto di appello e contesta tutto quanto rilevato, eccepito, dedotto e prodotto ex adverso perché infondato in fatto e diritto, in particolare perché la stessa confonde la taratura con la omologazione dell'apparecchiatura di misurazione ma ignora totalmente la decisione della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha disposto che per ogni apparecchiatura di misurazione della velocità sono necessarie la taratura e la verifica di corretta funzionalità presso un Ente Certificato (SIT).
Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Corte di IO , con la sentenza n. 3335/2024 nonché alla Corte di IO, sentenza n. 14543 del
6.4.2016
Conclude, ancora, come da atti e verbali di causa e chiede trattenersi la causa a sentenza.
Il dott. , contesta ed impugna quanto ex adverso dedotto, richiesto ed CP_1
eccepito dall'appellante, si riporta agli atti, documenti e argomentazioni di causa,
al fine dell'integrale accoglimento delle richiamate conclusioni, rappresenta in particolare sulla contestata prova sulla taratura dell'autovelox che con sentenza di IO n. 10505/2024 la Corte ha avuto modo di specificare che l'art. 45, comma 6, c.d.s. non opera una equiparazione tra approvazione e omologazione ed evidenzia l'importanza di tenere ben distinti i due termini sul piano formale e sostanziale. Chiarisce che il riferimento è a tutti i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s.; laddove l'utilizzo dell'espressione debitamente omologati impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocita'. In tal senso, risulta dal Verbale l'omologazione del dispositivo su
Protocollo n.0003758 del 06.08.2014-USCITA 23.19.19.
Il dato della omologazione è rimasto incontestato.
I procuratori dichiarano di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo la discussione orale ed all'esito della camera di Consiglio il Giudice alle ore
16.40 pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 514/2020 tra le parti:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Immacolata Cocca
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato di Firenze;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 832/19, emessa dal giudice di pace
[...] di Grosseto, in data 11.6.2019, depositata in Cancelleria il 19.8.2019, con la quale quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione del 3.7.2018, prot. procedimento n. M_IT
PR_GRSPC 00015554 del 3.7.2018 – prot. ordinanza M_IT C.F._2
00007804 3.4.2018 Area III, emessa dalla Prefettura di Grosseto e, per l'effetto, “dichiarato l'inefficacia parziale del provvedimento impugnato” e
“convalidato il verbale sottostante al provvedimento prefettizio, per l'importo di euro 544,50”, compensando le spese di lite tra le parti.
Il gravame censura l'erroneità della sentenza del giudice di pace per avere quest'ultimo totalmente ed assolutamente travisato i fatti di causa ed avere totalmente ed assolutamente omesso la motivazione a sostengo della decisione, in tal senso riproponendo i seguenti motivi di opposizione già dispiegati con il ricorso introduttivo del primo grado:
1. Mancata taratura del sistema di misurazione della velocità
AUTOVELOX 106 nel verbale di contestazione n. V/67025A/2017 del
28.12.2017, redatto dalla Polizia Locale di Grosseto e notificato alla in data 29.1.2018; Pt_1
2. Mancata prova da parte dell'Ente della corretta funzionalità dell'apparecchio utilizzato per l'elevazione del medesimo verbale.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_3
, che ha contestato le ragioni dedotte dalla controparte insistendo
[...] per il rigetto dell'impugnazione.
*** ***
Occorre in primo luogo rilevare l'apparenza della motivazione stilata dal giudice di prime cure, la stessa, infatti, non permette in alcun modo di comprende l'iter logico argomentativo posto dallo stesso a fondamento della decisione, risolvendosi nella generica affermazione secondo cui “non vi sono di fatto elementi per ritenere la non legittimità della rilevazione in modalità automatica dell'infrazione per cui è causa, sé sono state comprovate cause di esclusione della punibilità”.
Evidentemente, la predetta affermazione non permette di comprendere le motivazioni che hanno portato il giudice a disattendere i motivi di opposizione alla ordinanza ingiunzione del 3.7.2018, prot. procedimento n.
M_IT PR_GRSPC 00015554 del 3.7.2018 – prot. ordinanza M_IT
PR_GRSPC 00007804 3.4.2018 Area III, emessa dalla Prefettura di
Grosseto. Tali censure risultano al contrario parzialmente fondate.
Nel ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione, infatti, l'appellante ha dedotto che “dal verbale notificato alla non è dato riscontrare Pt_1 quando e se l'apparecchio sia stato regolarmente tarato” evidenziando che dal medesimo “è dato solo ricavare che <<la perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso>>”.
Nell'atto di appello, ancora, ha ulteriormente dedotto Parte_1 che “se le verifiche periodiche e le tarature non vengono effettuate e dimostrate la funzionalità dell'apparecchiatura degrada in un'assoluta incertezza”.
Ebbene, sulla scorta di quanto dedotto dall'appellante, deve evidenziarsi che seppure la mancata indicazione della avvenuta verifica della validità attuale o recente della taratura dell'apparecchio non sia un elemento di nullità della verbale di accertamento (non essendo necessario che questo ultimo “contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica” -cfr. Corte di IO Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del 2022- poiché lo stesso non è “funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa, che va… fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776 del 2020; Cass. 32369 del 2018; Cass.
9645 del 2016)” - cfr. Corte di IO Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del
2022), non v'è dubbio che - a seguito della nota declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost.
18 giugno 2015 n. 113) - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità debbono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (che prescindono dalla originaria omologazione dell'apparecchio).
Conseguentemente, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, “il giudice è tenuto, pertanto, ad accertare se l'apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica della velocità è stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. n. 533 del
2018). Il relativo onere probatorio grava, peraltro, sull'amministrazione: in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del
2021)” (cfr. Corte di IO Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del 2022). Tali verifiche periodiche che sono ulteriori e prescindono dall' omologazione orinaria dell'apparecchio, risultano infatti determinanti ai fini dell'attendibilità dell'accertamento.,
Ebbene, nessuna prova di tali verifiche periodiche è stata offerta dall'Amministrazione resistente.
Si noti in tal senso che nel giudizio di prime cure l'Ente è rimasto contumace e non ha espresso alcuna resistenza mentre nel presente giudizio di appello si è limitato a riferire come “a fronte della chiara attestazione da parte dei pubblici ufficiali delle modalità di accertamento della violazione in parola, nonché dei controlli dai medesimi effettuati circa la regolare funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, la ricorrente non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere il non corretto funzionamento dell'autovelox.”
Per superare tale valutazione è sufficiente osservare che, come condivisibilmente ed autorevolmente chiarito “nel giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato” (cfr. Corte di IO Sez. 2 - , Ordinanza n. 14597 del
26/05/2021; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato che la prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura al momento della constatazione dell'infrazione è insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso).
Esclusa la rilevanza probatoria dell'attestazione del perfetto funzionamento dello strumento di rilevazione da parte degli accertatori, non può non osservarsi, a questo punto, che la non ha CP_2 diversamente provveduto, né in sede stragiudiziale né in questa sede processuale, a dare conto dell'affidabilità dello strumento di rilevazione impiegato nell'accertamento offrendo la prova della sua taratura periodica, che “dev'essere, in effetti, dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. n. 22499 del 2018; Cass. n. 10463 del 2020, in motiv.)” (Corte di
IO, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del 2022). Nel caso di specie tali attestazioni o certificazioni non sono state versate in atti. Tanta basta a ritenere l'onere della prova gravante sull'amministrazione non adempiuto.
Su questa scorta l'ordinanza ingiunzione opposta non può che risultare illegittima, poiché nel valutare i medesimi motivi sottoposti all'attenzione di questo giudice, li ha ritenuti “non sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte” così, di fatto, invertendo l'onere della prova sulla attendibilità della rilevazione posta a fondamento dell'accertamento.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività processuale espletata (con esclusione dunque delle fasi istruttorie), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con riforma della sentenza impugnata e per l'effetto,
Annulla l'ordinanza ingiunzione del 3.7.2018, prot. procedimento n.
[...]
00015554 del 3.7.2018 – prot. ordinanza M_IT C.F._3 C.F._2
00007804 3.4.2018 Area III, emessa dalla Prefettura di Grosseto;
Condanna la a pagare a le Controparte_2 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €
43,00 per esborsi ed € 457,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. se dovute come per legge, e, per il secondo grado, in euro
€ 91,50 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a se dovute come per legge.
Grosseto, 25/06/2024
Il giudice dott. Giuli Bovicelli
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 514/2020
Oggi 26.6.2024, alle ore 9.20, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
l'Avvocato Debora Tartaglino per delega dell'Avv. Immacolata Cocca,
nell'interesse dell'appellante,
Il Dott. per la Prefettura di Grosseto, su delega ex art 2 R.d. Controparte_1
1611 del 1933 delll'avvocatura distrettuale di Firenze;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Tartaglino per l'appellante la quale precisa le conclusioni come da atto di appello e contesta tutto quanto rilevato, eccepito, dedotto e prodotto ex adverso perché infondato in fatto e diritto, in particolare perché la stessa confonde la taratura con la omologazione dell'apparecchiatura di misurazione ma ignora totalmente la decisione della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha disposto che per ogni apparecchiatura di misurazione della velocità sono necessarie la taratura e la verifica di corretta funzionalità presso un Ente Certificato (SIT).
Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Corte di IO , con la sentenza n. 3335/2024 nonché alla Corte di IO, sentenza n. 14543 del
6.4.2016
Conclude, ancora, come da atti e verbali di causa e chiede trattenersi la causa a sentenza.
Il dott. , contesta ed impugna quanto ex adverso dedotto, richiesto ed CP_1
eccepito dall'appellante, si riporta agli atti, documenti e argomentazioni di causa,
al fine dell'integrale accoglimento delle richiamate conclusioni, rappresenta in particolare sulla contestata prova sulla taratura dell'autovelox che con sentenza di IO n. 10505/2024 la Corte ha avuto modo di specificare che l'art. 45, comma 6, c.d.s. non opera una equiparazione tra approvazione e omologazione ed evidenzia l'importanza di tenere ben distinti i due termini sul piano formale e sostanziale. Chiarisce che il riferimento è a tutti i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s.; laddove l'utilizzo dell'espressione debitamente omologati impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocita'. In tal senso, risulta dal Verbale l'omologazione del dispositivo su
Protocollo n.0003758 del 06.08.2014-USCITA 23.19.19.
Il dato della omologazione è rimasto incontestato.
I procuratori dichiarano di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo la discussione orale ed all'esito della camera di Consiglio il Giudice alle ore
16.40 pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 514/2020 tra le parti:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Immacolata Cocca
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato di Firenze;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 832/19, emessa dal giudice di pace
[...] di Grosseto, in data 11.6.2019, depositata in Cancelleria il 19.8.2019, con la quale quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione del 3.7.2018, prot. procedimento n. M_IT
PR_GRSPC 00015554 del 3.7.2018 – prot. ordinanza M_IT C.F._2
00007804 3.4.2018 Area III, emessa dalla Prefettura di Grosseto e, per l'effetto, “dichiarato l'inefficacia parziale del provvedimento impugnato” e
“convalidato il verbale sottostante al provvedimento prefettizio, per l'importo di euro 544,50”, compensando le spese di lite tra le parti.
Il gravame censura l'erroneità della sentenza del giudice di pace per avere quest'ultimo totalmente ed assolutamente travisato i fatti di causa ed avere totalmente ed assolutamente omesso la motivazione a sostengo della decisione, in tal senso riproponendo i seguenti motivi di opposizione già dispiegati con il ricorso introduttivo del primo grado:
1. Mancata taratura del sistema di misurazione della velocità
AUTOVELOX 106 nel verbale di contestazione n. V/67025A/2017 del
28.12.2017, redatto dalla Polizia Locale di Grosseto e notificato alla in data 29.1.2018; Pt_1
2. Mancata prova da parte dell'Ente della corretta funzionalità dell'apparecchio utilizzato per l'elevazione del medesimo verbale.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_3
, che ha contestato le ragioni dedotte dalla controparte insistendo
[...] per il rigetto dell'impugnazione.
*** ***
Occorre in primo luogo rilevare l'apparenza della motivazione stilata dal giudice di prime cure, la stessa, infatti, non permette in alcun modo di comprende l'iter logico argomentativo posto dallo stesso a fondamento della decisione, risolvendosi nella generica affermazione secondo cui “non vi sono di fatto elementi per ritenere la non legittimità della rilevazione in modalità automatica dell'infrazione per cui è causa, sé sono state comprovate cause di esclusione della punibilità”.
Evidentemente, la predetta affermazione non permette di comprendere le motivazioni che hanno portato il giudice a disattendere i motivi di opposizione alla ordinanza ingiunzione del 3.7.2018, prot. procedimento n.
M_IT PR_GRSPC 00015554 del 3.7.2018 – prot. ordinanza M_IT
PR_GRSPC 00007804 3.4.2018 Area III, emessa dalla Prefettura di
Grosseto. Tali censure risultano al contrario parzialmente fondate.
Nel ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione, infatti, l'appellante ha dedotto che “dal verbale notificato alla non è dato riscontrare Pt_1 quando e se l'apparecchio sia stato regolarmente tarato” evidenziando che dal medesimo “è dato solo ricavare che <<la perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso>>”.
Nell'atto di appello, ancora, ha ulteriormente dedotto Parte_1 che “se le verifiche periodiche e le tarature non vengono effettuate e dimostrate la funzionalità dell'apparecchiatura degrada in un'assoluta incertezza”.
Ebbene, sulla scorta di quanto dedotto dall'appellante, deve evidenziarsi che seppure la mancata indicazione della avvenuta verifica della validità attuale o recente della taratura dell'apparecchio non sia un elemento di nullità della verbale di accertamento (non essendo necessario che questo ultimo “contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica” -cfr. Corte di IO Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del 2022- poiché lo stesso non è “funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa, che va… fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776 del 2020; Cass. 32369 del 2018; Cass.
9645 del 2016)” - cfr. Corte di IO Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del
2022), non v'è dubbio che - a seguito della nota declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost.
18 giugno 2015 n. 113) - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità debbono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (che prescindono dalla originaria omologazione dell'apparecchio).
Conseguentemente, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, “il giudice è tenuto, pertanto, ad accertare se l'apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica della velocità è stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. n. 533 del
2018). Il relativo onere probatorio grava, peraltro, sull'amministrazione: in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del
2021)” (cfr. Corte di IO Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del 2022). Tali verifiche periodiche che sono ulteriori e prescindono dall' omologazione orinaria dell'apparecchio, risultano infatti determinanti ai fini dell'attendibilità dell'accertamento.,
Ebbene, nessuna prova di tali verifiche periodiche è stata offerta dall'Amministrazione resistente.
Si noti in tal senso che nel giudizio di prime cure l'Ente è rimasto contumace e non ha espresso alcuna resistenza mentre nel presente giudizio di appello si è limitato a riferire come “a fronte della chiara attestazione da parte dei pubblici ufficiali delle modalità di accertamento della violazione in parola, nonché dei controlli dai medesimi effettuati circa la regolare funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, la ricorrente non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere il non corretto funzionamento dell'autovelox.”
Per superare tale valutazione è sufficiente osservare che, come condivisibilmente ed autorevolmente chiarito “nel giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato” (cfr. Corte di IO Sez. 2 - , Ordinanza n. 14597 del
26/05/2021; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato che la prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura al momento della constatazione dell'infrazione è insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso).
Esclusa la rilevanza probatoria dell'attestazione del perfetto funzionamento dello strumento di rilevazione da parte degli accertatori, non può non osservarsi, a questo punto, che la non ha CP_2 diversamente provveduto, né in sede stragiudiziale né in questa sede processuale, a dare conto dell'affidabilità dello strumento di rilevazione impiegato nell'accertamento offrendo la prova della sua taratura periodica, che “dev'essere, in effetti, dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. n. 22499 del 2018; Cass. n. 10463 del 2020, in motiv.)” (Corte di
IO, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21327 del 2022). Nel caso di specie tali attestazioni o certificazioni non sono state versate in atti. Tanta basta a ritenere l'onere della prova gravante sull'amministrazione non adempiuto.
Su questa scorta l'ordinanza ingiunzione opposta non può che risultare illegittima, poiché nel valutare i medesimi motivi sottoposti all'attenzione di questo giudice, li ha ritenuti “non sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte” così, di fatto, invertendo l'onere della prova sulla attendibilità della rilevazione posta a fondamento dell'accertamento.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività processuale espletata (con esclusione dunque delle fasi istruttorie), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con riforma della sentenza impugnata e per l'effetto,
Annulla l'ordinanza ingiunzione del 3.7.2018, prot. procedimento n.
[...]
00015554 del 3.7.2018 – prot. ordinanza M_IT C.F._3 C.F._2
00007804 3.4.2018 Area III, emessa dalla Prefettura di Grosseto;
Condanna la a pagare a le Controparte_2 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €
43,00 per esborsi ed € 457,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. se dovute come per legge, e, per il secondo grado, in euro
€ 91,50 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a se dovute come per legge.
Grosseto, 25/06/2024
Il giudice dott. Giuli Bovicelli