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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a Livorno in [...] Parte_1 C.F._1
04.07.1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Giusti RICORRENTE/I contro
(C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
21/09/1983 e residente a [...], contumace
RESISTENTE/I
e
CURATORE MINORE AVV. BONANNINI LAURA
INTERVENUTO/I
pagina 1 di 15 Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui parte ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_1 con addebito a CP_1 CP_1
2) Affidare i figli, e in via esclusiva alla madre, CP Per_1
SI.ra che eserciterà la responsabilità genitoriale sia per le Parte_1 decisioni di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione.
3) Collocare i figli, e presso l'abitazione ove la madre CP Per_1 trasferirà la propria residenza.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini solo in sede protetta e secondo i tempi ed i modi che il Tribunale disporrà.
5) Il SI. è tenuto al mantenimento dei figli, in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla SI.ra dell'importo di euro 600,00 Parte_1 mensili (€ 300, 00 ciascuno), da versarsi dal giorno 27 al giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla domanda di separazione. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
6) Le spese straordinarie saranno a carico del SI. nella misura del CP_1
100% sino a che la OR non troverà idonea collocazione Pt_1 lavorativa.
Successivamente saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% con obbligo al rimborso entro 15 giorni dalla presentazione dei rispettivi giustificativi di spesa. Per spese straordinarie si intendono quelle previste dal protocollo CNF al quale il Tribunale di Livorno aderisce.
7) L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli sarà versato alla NO . Pt_1
8) Il SI. verserà un assegno di mantenimento in favore della CP_1
SI.ra dell'importo di euro 300,00 mensili, dal giorno 27 al Parte_1
pagina 2 di 15 giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla domanda di separazione. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
Tali somme dovranno essere versate alla SI.ra , tramite bonifico Parte_1 bancario al seguente IBAN [...].
9) La casa coniugale verrà posta in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo gravante sull'immobile, sarà diviso tra i coniugi al 50%.”.
Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente.
Nel giudizio è stato nominato il curatore speciale dei minori, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“CHIEDE
- Che sia mantenuto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, per le questioni di straordinaria amministrazione, con delega in ambito scolastico e sanitario;
- Che sia mantenuto il collocamento prevalente dei minori presso il domicilio della madre, in relazione all'appartamento in cui sono altresì presenti i nonni e lo zio materni;
- Che sia mantenuto il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del padre nella misura non inferiore in totale ad € 300,00, oltre alle intere spese straordinarie, almeno fino a che la madre non trovi una stabile occupazione lavorativa (oltre alla percezione dell'intero assegno unico da parte della madre a tutela dei figli);
- Che il Tribunale Voglia disporre una valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali da parte dell' relativa ad entrambi i genitori;
CP_3
- Che venga attivato e mantenuto il servizio di supporto di socializzazione ed educativo per i minori e di sostegno alla genitorialità.”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e pagina 3 di 15 concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che le parti conducono ormai da tempo vite separate ed autonome, atteso che la ricorrente vive insieme ai figli e presso l'abitazione dei genitori, mentre il resistente CP Per_1 risulta attualmente in stato di carcerazione per le condotte penalmente rilevanti al medesimo imputate.
2.1 Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la quale ha allegato che la convivenza tra i coniugi sarebbe divenuta intollerabile e pericolosa a causa dei comportamenti violenti posti in essere dal nei suoi CP_1 confronti, spesso anche alla presenza dei figli, oltre che in ragione degli atteggiamenti persecutori e controllanti tenuti dal marito in proprio danno. In via generale, va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In particolare, relativamente alla domanda di addebito della separazione per comportamenti maltrattanti di un coniuge ai danni dell'altro, i giudici di legittimità hanno recentemente confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della
pagina 4 di 15 sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (v. ordinanza n. 5171 del 27.02.2024; in senso conforme v. anche Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016).
Tanto premesso, la domanda va accolta. Ed invero, nel caso in esame, risulta adeguatamente dimostrato dagli atti di causa che il durante la vita matrimoniale, ha posto in CP_1 essere comportamenti violenti e maltrattanti nei confronti della moglie, talvolta anche alla presenza dei figli, comportamenti per i quali è attualmente pendente a suo carico un procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. A tal riguardo, peraltro, va evidenziato che, in presenza di gravi di colpevolezza a carico del resistente, nell'ambito del procedimento penale che lo riguarda, dapprima sono stati disposti, nei confronti del l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento CP_1 ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai figli ed il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i medesimi, successivamente egli è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione coniugale ed attualmente si trova in stato di custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. Ciò posto, le allegazioni della ricorrente in ordine agli agiti violenti e maltrattanti del ai propri danni risultano, altresì, comprovate CP_1 dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dalla di lei madre, la quale ha confermato quanto riferito agli Testimone_1 assistenti sociali il 28.3.2024 ed il 7.12.2023 nonché le sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria il 11.4.2024. In particolare, la ha raccontato di più di un episodio di Tes_1 maltrattamenti del ai danni della figlia, perpetrati anche alla CP_1 presenza dei nipoti, a cui la medesima aveva assistito Tes_1 direttamente, rilasciando le dichiarazioni che seguono: “Io andai a casa di mia figlia con mio marito perché mia figlia mi aveva chiamato, avvertendomi che
pagina 5 di 15 la Polizia Provinciale era andata a casa per comunicare alla NO che il marito era stato allontanato dal luogo di lavoro perché aveva dato di matto;
in casa quando siamo arrivati c'era anche il marito di mia figlia, io ho provato a chiedergli che cosa era successo ma lui era molto agitato, io davanti alla sua reazione gli ho detto che sul suo conto aveva ragione la sua matrigna che ci aveva sempre detto che CP_4 lui era una persona aggressiva perché bipolare, lui a quel punto ha perso il controllo e ci ha buttato fuori di casa a spinte, lui aveva in braccio il bambino piccolo, mentre la bambina era fuori di casa con lui, anche mia figlia voleva raggiungerci ma lui l'ha presa per un braccio per tenerla dentro casa fino a sbatterla a terra, a quel punto la bambina più grande era agitata ma voleva rientrare a casa con la mamma, noi abbiamo minacciato di chiamare i Carabinieri ma la bambina non voleva,
è voluta rientrare in casa per proteggere la mamma e noi siamo rimasti lì CP un'ora fuori dal portone per vedere come era la situazione, poi visto che sembrava tutto tranquillo e siamo andati via”; ed ancora “ho assistito anche ad un altro episodio di maltrattamento, andavo a cena a casa loro, era inverno, non ricordo quanto tempo fa, il bambino era piccolo, quando ho suonato per salire in casa ho sentito uno scoppio, quando sono entrata ho capito che lui aveva fatto scoppiare una bottiglia di coca-cola senza motivo, c'era tutta la bevanda a terra, lui era agitato e non voleva dare spiegazione” (cfr. verbale di escussione testimoniale del 27.11.2024). La madre della ricorrente, in sede di escussione testimoniale, ha anche riferito di altri episodi di violenza fisica di cui la figlia le aveva raccontato (“lei mi ha detto che a volte l'ha trascinata per i capelli e l'ha portata in camera per menarla”; v. ibidem) e che, in una occasione, la medesima pur non avendo assistito personalmente agli agiti violenti del Tes_1 resistente, aveva chiamato i Carabinieri, in quanto il “aveva CP_1 picchiato la moglie, l'aveva spinta sul radiatore tanto forte che il radiatore si era spostato”, circostanza, quest'ultima, che la testa aveva potuto constatare direttamente unitamente ai lividi sul corpo della figlia (v. ibidem). Ciò posto, le suddette circostanze – indipendentemente dalla sussistenza o meno di un giudicato penale di condanna ai danni del per il reato di maltrattamenti – meritano di essere valorizzate, in Tes_1 questa sede, ai fini della pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente, essendo di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della convivenza.
pagina 6 di 15 La domanda, pertanto, va accolta.
3. Tanto premesso, in secondo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che sul nucleo familiare era già intervenuto il Tribunale per i minorenni di Firenze, adito su ricorso dal P.M. sede al fine ad ottenere l'adozione degli opportuni provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale nell'interesse dei minori e . In particolare, il ricorso del CP Per_1
P.M. prendeva le mosse dalla segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che si erano attivati su richiesta degli pagina 7 di 15 insegnanti della scuola media frequentata da a cui la stessa CP minore aveva riferito, tra l'altro, di episodi di violenza agita dal padre verso la madre. Nel suddetto procedimento, con sentenza del 16.7.2024 il Tribunale per i minorenni di Firenze – dichiarata la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale, stante la pendenza del presente giudizio separativo – disponeva, in via urgente e provvisoria, il collocamento dei minori presso la madre e l'attivazione, laddove fosse venuta meno la misura del divieto di avvicinamento ai figli minori, da parte del Servizio Sociale, se richiesti, di incontri tra il padre ed i minori nel rispetto delle esigenze dei minori alla presenza di operatore, con incarico al Servizio Sociale in unione alla di seguire la CP_5 situazione dei minori mediante interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio. In sede di provvedimenti provvisori veniva, quindi, disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente degli stessi presso il domicilio della , stante la misura di allontanamento di cui Pt_1 era destinatario il padre e le criticità rispetto alle capacità genitoriali della madre;
venivano, altresì, sospesi gli incontri protetti padre-figlio, avendo il dimostrato di non essere disponibile ad essere aiutato e CP_1 valutato nelle sue capacità genitoriali, e venivano confermati gli interventi di supporto e valutazione in favore del nucleo familiare già disposti dal TM.
Tanto premesso, ad esito dell'istruttoria condotta nel corso del processo, va confermato l'affido dei minori e ai Servizi CP Per_1
Sociali, con collocamento degli stessi presso il domicilio della madre, risultando necessario, nel caso di specie, che la responsabilità genitoriale, per le questioni di straordinaria amministrazione in ambito scolastico e sanitario, sia esercitata da un soggetto terzo al nucleo familiare. Ed invero, risultano di tutta evidenza le carenze educative e genitoriali del il quale, durante la vita coniugale, ha più volte tenuto – come CP_1 sopra ampiamente delineato – comportamenti violenti e maltrattanti pagina 8 di 15 nei confronti della moglie, in tal modo esponendo anche i minori ad un costante pericolo di pregiudizio fisico e psichico. A ciò deve aggiungersi che il resistente ha tenuto un contegno del tutto non collaborativo rispetto agli interventi posti in essere dai Servizi Sociali e pare anche aver disatteso il divieto di avvicinamento ai minori, essendosi, in una occasione, recato presso la scuola di infanzia di Per_1 nel tentativo di prelevarlo e portarlo con sé; egli, inoltre, è rimasto contumace nel presente giudizio e non provvede in alcun modo al mantenimento della prole, così dimostrando un assoluto disinteresse verso i figli. Ciò posto, secondo quanto emerge dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali in atti e dalle osservazioni svolte dal curatore speciale, neppure la madre risulta in grado di esercitare in modo effettivo una genitorialità piena, non potendo, perciò, essere accolta la domanda di affido esclusivo dalla stessa avanzata. Ed infatti, la è senz'altro il genitore di riferimento di e Pt_1 CP
, avendo con i medesimi instaurato un solido legame di affetto, Per_1 ella appare capace, sia pur con l'ausilio dei genitori con i quali convive, di far fronte ai bisogni quotidiani dei minori e, nell'ultimo periodo, si è anche mostrata maggiormente collaborativa con i Servizi Sociali, rispetto al cui intervento in passato aveva manifestato alcune resistenze. Ciononostante, la ricorrente non risulta ancora in grado di provvedere in modo autonomo alle esigenze specifiche dei figli, anzitutto per quanto attiene agli aspetti scolastici dei minori, tanto che, nell'ultima relazione dei Servizi Sociali in atti, si riferisce che “frequentemente CP abbia affrontato in autonomia, con le sole proprie risorse, le difficoltà incontrate a scuola, nelle relazioni con i pari e con gli adulti, non trovando probabilmente orientamento e supporto adeguato da parte delle figure di riferimento familiari” (v. relazione dei Servizi Sociali del 12.3.2025). La , inoltre, appare priva di sufficienti capacità accudenti e Pt_1 protettive nei confronti dei figli, anche rispetto agli episodi di violenza a cui i minori hanno assistito e dalla stessa non denunciati tempestivamente, a tal punto che, in occasione di una lite con il marito, ella non avrebbe assecondato la richiesta della figlia di chiamare i pagina 9 di 15 Carabinieri (v. relazione dei Servizi Sociali del 13.11.2024); la stessa peraltro, anche da ultimo ha riferito agli operatori dei Servizi di CP
“svariate situazioni dove mostra di aver assunto un ruolo di mediatrice nel conflitto tra i genitori e un ruolo protettivo nei confronti della madre e del fratello minore” (v. relazione dei Servizi Sociali del 12.3.2025). Ciò posto, sempre secondo quanto si apprende dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, la ricorrente continua a presentare, altresì, una sostanziale inadeguatezza nel garantire il corretto sviluppo relazionale e psichico dei minori, sia nel contesto familiare sia nel rapporto con pari, e ciò risulta particolarmente evidente con riferimento ad la CP quale, “a causa dell'ambiente familiare isolato e iposimolante, non è riuscita a sviluppare nel tempo adeguate abilità sociali e un'equilibrata immagine mentale di sé”, necessitando, perciò, di un supporto psicologico ed educativo (v. ibidem). Infine, deve rilevarsi che, anche per quanto riguarda la gestione economica dei figli, la non presenta alcun profilo di autonomia, Pt_1 atteso che, pur essendo ella iscritta al Centro per l'Impiego, risulta attualmente priva di occupazione e di patente di guida e deve, perciò, necessariamente contare sul supporto dei genitori, che le garantiscono anche una sistemazione abitativa. In ragione di tali circostanze, appare necessario, quindi, mantenere l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Livorno, a cui spetterà ogni decisione di carattere straordinario in ambito sanitario e scolastico.
Tanto premesso, va confermato, altresì, il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la prosecuzione degli interventi di supporto e valutazione in favore del nucleo familiare già in atto. In particolare, saranno mantenuti il servizio di educativa domiciliare presso il domicilio della ricorrente, anche al fine di supportare i minori nello studio, nonché il percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione delle capacità genitoriali in favore della e del Pt_1 CP_1 subordinando, tuttavia, la riattivazione del percorso in favore di quest'ultimo alla condizione che egli prenda contatti con i Servizi e pagina 10 di 15 manifesti una seria disponibilità di collaborazione con gli stessi per il recupero della propria genitorialità. Prescrive, altresì, la prosecuzione degli interventi di valutazione psicologica dei minori e che venga attivato presso un CP_6 percorso di sostegno psicologico in favore della minore la CP quale, secondo quanto riferito nell'ultima relazione dei Servizi Sociali, necessita di essere adeguatamente supportata nella fase adolescenziale.
3.1 Ciò premesso, quanto alla frequentazione padre-figli, pur dovendosi dar conto che i minori nutrono un legame di affetto nei confronti del padre e ne sentono talvolta la mancanza, va confermata – fintantoché perdura lo stato di detenzione del resistente – la sospensione della frequentazione padre-figli, considerato anche che la stessa ha dichiarato agli operatori dei Servizi che “attualmente si CP sente sollevata e rassicurata dal vivere dai nonni assieme alla madre senza la presenza del padre” (cfr. ultima relazione dei Servizi Sociali in atti). Ove venga meno lo stato di carcerazione del ed il medesimo CP_1 faccia richiesta di poter vedere i figli ai Servizi Sociali, la ripresa della frequentazione padre-figli avverrà in ogni caso in modalità protetta ed a condizione che il intraprenda seriamente e con esito positivo il CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità al medesimo prescritto.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella pagina 11 di 15 determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Ciò posto, nel caso di specie, deve darsi atto che la non sostiene Pt_1 alcuna spesa abitativa, in quanto vive con i figli nella casa dei genitori che la supportano anche economicamente, ed è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale;
la stessa, inoltre, pur essendo iscritta al Centro per l'Impiego, non ha attualmente reperito alcuna occupazione lavorativa, ma percepisce una pensione di invalidità di € 263,00 mensile per ipocusia bilaterale, oltre all'assegno unico per i minori pari ad € 400,00 circa mensili. A fronte di ciò, il comproprietario insieme alla moglie della casa CP_1 familiare, dove viveva prima della carcerazione, possiede una certa capacità lavorativa e reddituale, atteso che è impiegato come centralinista presso la Provincia di Livorno e nell'anno 2024 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente, quali risultanti dal relativo CUD prodotto in giudizio, pari ad € 19.111,65 lordi annuali. Alla luce delle suddette circostanze, tenuto altresì di conto del fatto che il da un lato, si trova attualmente in stato detentivo e, dall'altro, CP_1 non provvede in alcun modo al mantenimento diretto dei minori, della cui gestione si occupa interamente la madre insieme ai di lei genitori, appare congruo confermare il contributo al mantenimento stabilito in via provvisoria pari a complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, fintantoché la non reperirà una stabile Pt_1 occupazione lavorativa. L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente.
5. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé, va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del pagina 12 di 15 vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017).
Ciò posto, la domanda va accolta. Ed invero, assenti allegazioni sul tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, va ribadito che la ricorrente, differentemente dal marito, è priva di capacità lavorativa e di autonomia reddituale, non possiede la patente di guida e la medesima può far fronte alle esigenze quotidiane grazie unicamente al supporto economico dei genitori ed ai sussidi economici erogati in suo favore. In ragione di ciò, va confermato il contributo al mantenimento di € 150,00 disposto in sede di provvedimenti provvisori, fintantoché la non reperirà una stabile occupazione lavorativa. Pt_1
6. Nulla vi è da decidere in ordine all'assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50%, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda al riguardo.
7. Le spese di lite sono stante l'esito del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
con addebito al resistente;
pagina 13 di 15 Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 21/6/2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 112 – parte 1 – anno 2015;
DISPONE CHE
1. Affida i minori e ai Servizi Sociali di Livorno, a cui CP Per_1 competerà ogni decisione di straordinaria amministrazione in ambito scolastico e sanitario, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
2. Sospende, fintantoché perdura lo stato di detenzione del resistente, la frequentazione padre-figli; ove venga meno lo stato di carcerazione del ed il medesimo faccia richiesta di poter CP_1 vedere i figli ai Servizi Sociali, dispone, sin da ora, che la ripresa della frequentazione padre-figli avverrà in ogni caso in modalità protetta ed solo dopo che il avrà intrapreso seriamente e CP_1 con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità al medesimo prescritto;
3. Conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la prosecuzione degli interventi di supporto e valutazione in favore del nucleo familiare già in atto. Dispone che siano mantenuti il servizio di educativa domiciliare presso il domicilio della ricorrente, anche al fine di supportare i minori nello studio, nonché il percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione delle capacità genitoriali in favore della e del subordinando, tuttavia, la riattivazione del Pt_1 CP_1 percorso in favore di quest'ultimo alla condizione che egli prenda contatti con i Servizi e manifesti una seria disponibilità di collaborazione con gli stessi per il recupero della propria genitorialità;
4. Prescrive, altresì, la prosecuzione degli interventi di valutazione psicologica dei minori e che venga attivato presso un CP_6 percorso di sostegno psicologico in favore della minore CP
5. Il padre verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 300,00 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento pagina 14 di 15 della prole;
6. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
7. Il resistente verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 150,00 oltre Istat a titolo di mantenimento del coniuge;
8. I Servizi Sociali, dopo nove mesi dal presente provvedimento, depositeranno presso il GT sede una relazione di aggiornamento sulle condizioni di vita dei minori e sull'andamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità, indicando se l'affidamento al Servizio risulti ancora necessario;
9. Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
che liquida in complessivi € 3450,00, oltre accessori come Pt_1 per legge;
Livorno, 8/5/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a Livorno in [...] Parte_1 C.F._1
04.07.1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Giusti RICORRENTE/I contro
(C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
21/09/1983 e residente a [...], contumace
RESISTENTE/I
e
CURATORE MINORE AVV. BONANNINI LAURA
INTERVENUTO/I
pagina 1 di 15 Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui parte ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_1 con addebito a CP_1 CP_1
2) Affidare i figli, e in via esclusiva alla madre, CP Per_1
SI.ra che eserciterà la responsabilità genitoriale sia per le Parte_1 decisioni di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione.
3) Collocare i figli, e presso l'abitazione ove la madre CP Per_1 trasferirà la propria residenza.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini solo in sede protetta e secondo i tempi ed i modi che il Tribunale disporrà.
5) Il SI. è tenuto al mantenimento dei figli, in via indiretta, CP_1 mediante versamento alla SI.ra dell'importo di euro 600,00 Parte_1 mensili (€ 300, 00 ciascuno), da versarsi dal giorno 27 al giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla domanda di separazione. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
6) Le spese straordinarie saranno a carico del SI. nella misura del CP_1
100% sino a che la OR non troverà idonea collocazione Pt_1 lavorativa.
Successivamente saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% con obbligo al rimborso entro 15 giorni dalla presentazione dei rispettivi giustificativi di spesa. Per spese straordinarie si intendono quelle previste dal protocollo CNF al quale il Tribunale di Livorno aderisce.
7) L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli sarà versato alla NO . Pt_1
8) Il SI. verserà un assegno di mantenimento in favore della CP_1
SI.ra dell'importo di euro 300,00 mensili, dal giorno 27 al Parte_1
pagina 2 di 15 giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla domanda di separazione. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
Tali somme dovranno essere versate alla SI.ra , tramite bonifico Parte_1 bancario al seguente IBAN [...].
9) La casa coniugale verrà posta in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo gravante sull'immobile, sarà diviso tra i coniugi al 50%.”.
Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente.
Nel giudizio è stato nominato il curatore speciale dei minori, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“CHIEDE
- Che sia mantenuto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, per le questioni di straordinaria amministrazione, con delega in ambito scolastico e sanitario;
- Che sia mantenuto il collocamento prevalente dei minori presso il domicilio della madre, in relazione all'appartamento in cui sono altresì presenti i nonni e lo zio materni;
- Che sia mantenuto il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del padre nella misura non inferiore in totale ad € 300,00, oltre alle intere spese straordinarie, almeno fino a che la madre non trovi una stabile occupazione lavorativa (oltre alla percezione dell'intero assegno unico da parte della madre a tutela dei figli);
- Che il Tribunale Voglia disporre una valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali da parte dell' relativa ad entrambi i genitori;
CP_3
- Che venga attivato e mantenuto il servizio di supporto di socializzazione ed educativo per i minori e di sostegno alla genitorialità.”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e pagina 3 di 15 concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che le parti conducono ormai da tempo vite separate ed autonome, atteso che la ricorrente vive insieme ai figli e presso l'abitazione dei genitori, mentre il resistente CP Per_1 risulta attualmente in stato di carcerazione per le condotte penalmente rilevanti al medesimo imputate.
2.1 Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la quale ha allegato che la convivenza tra i coniugi sarebbe divenuta intollerabile e pericolosa a causa dei comportamenti violenti posti in essere dal nei suoi CP_1 confronti, spesso anche alla presenza dei figli, oltre che in ragione degli atteggiamenti persecutori e controllanti tenuti dal marito in proprio danno. In via generale, va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In particolare, relativamente alla domanda di addebito della separazione per comportamenti maltrattanti di un coniuge ai danni dell'altro, i giudici di legittimità hanno recentemente confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della
pagina 4 di 15 sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (v. ordinanza n. 5171 del 27.02.2024; in senso conforme v. anche Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016).
Tanto premesso, la domanda va accolta. Ed invero, nel caso in esame, risulta adeguatamente dimostrato dagli atti di causa che il durante la vita matrimoniale, ha posto in CP_1 essere comportamenti violenti e maltrattanti nei confronti della moglie, talvolta anche alla presenza dei figli, comportamenti per i quali è attualmente pendente a suo carico un procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. A tal riguardo, peraltro, va evidenziato che, in presenza di gravi di colpevolezza a carico del resistente, nell'ambito del procedimento penale che lo riguarda, dapprima sono stati disposti, nei confronti del l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento CP_1 ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai figli ed il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i medesimi, successivamente egli è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione coniugale ed attualmente si trova in stato di custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. Ciò posto, le allegazioni della ricorrente in ordine agli agiti violenti e maltrattanti del ai propri danni risultano, altresì, comprovate CP_1 dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dalla di lei madre, la quale ha confermato quanto riferito agli Testimone_1 assistenti sociali il 28.3.2024 ed il 7.12.2023 nonché le sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria il 11.4.2024. In particolare, la ha raccontato di più di un episodio di Tes_1 maltrattamenti del ai danni della figlia, perpetrati anche alla CP_1 presenza dei nipoti, a cui la medesima aveva assistito Tes_1 direttamente, rilasciando le dichiarazioni che seguono: “Io andai a casa di mia figlia con mio marito perché mia figlia mi aveva chiamato, avvertendomi che
pagina 5 di 15 la Polizia Provinciale era andata a casa per comunicare alla NO che il marito era stato allontanato dal luogo di lavoro perché aveva dato di matto;
in casa quando siamo arrivati c'era anche il marito di mia figlia, io ho provato a chiedergli che cosa era successo ma lui era molto agitato, io davanti alla sua reazione gli ho detto che sul suo conto aveva ragione la sua matrigna che ci aveva sempre detto che CP_4 lui era una persona aggressiva perché bipolare, lui a quel punto ha perso il controllo e ci ha buttato fuori di casa a spinte, lui aveva in braccio il bambino piccolo, mentre la bambina era fuori di casa con lui, anche mia figlia voleva raggiungerci ma lui l'ha presa per un braccio per tenerla dentro casa fino a sbatterla a terra, a quel punto la bambina più grande era agitata ma voleva rientrare a casa con la mamma, noi abbiamo minacciato di chiamare i Carabinieri ma la bambina non voleva,
è voluta rientrare in casa per proteggere la mamma e noi siamo rimasti lì CP un'ora fuori dal portone per vedere come era la situazione, poi visto che sembrava tutto tranquillo e siamo andati via”; ed ancora “ho assistito anche ad un altro episodio di maltrattamento, andavo a cena a casa loro, era inverno, non ricordo quanto tempo fa, il bambino era piccolo, quando ho suonato per salire in casa ho sentito uno scoppio, quando sono entrata ho capito che lui aveva fatto scoppiare una bottiglia di coca-cola senza motivo, c'era tutta la bevanda a terra, lui era agitato e non voleva dare spiegazione” (cfr. verbale di escussione testimoniale del 27.11.2024). La madre della ricorrente, in sede di escussione testimoniale, ha anche riferito di altri episodi di violenza fisica di cui la figlia le aveva raccontato (“lei mi ha detto che a volte l'ha trascinata per i capelli e l'ha portata in camera per menarla”; v. ibidem) e che, in una occasione, la medesima pur non avendo assistito personalmente agli agiti violenti del Tes_1 resistente, aveva chiamato i Carabinieri, in quanto il “aveva CP_1 picchiato la moglie, l'aveva spinta sul radiatore tanto forte che il radiatore si era spostato”, circostanza, quest'ultima, che la testa aveva potuto constatare direttamente unitamente ai lividi sul corpo della figlia (v. ibidem). Ciò posto, le suddette circostanze – indipendentemente dalla sussistenza o meno di un giudicato penale di condanna ai danni del per il reato di maltrattamenti – meritano di essere valorizzate, in Tes_1 questa sede, ai fini della pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente, essendo di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della convivenza.
pagina 6 di 15 La domanda, pertanto, va accolta.
3. Tanto premesso, in secondo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che sul nucleo familiare era già intervenuto il Tribunale per i minorenni di Firenze, adito su ricorso dal P.M. sede al fine ad ottenere l'adozione degli opportuni provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale nell'interesse dei minori e . In particolare, il ricorso del CP Per_1
P.M. prendeva le mosse dalla segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che si erano attivati su richiesta degli pagina 7 di 15 insegnanti della scuola media frequentata da a cui la stessa CP minore aveva riferito, tra l'altro, di episodi di violenza agita dal padre verso la madre. Nel suddetto procedimento, con sentenza del 16.7.2024 il Tribunale per i minorenni di Firenze – dichiarata la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale, stante la pendenza del presente giudizio separativo – disponeva, in via urgente e provvisoria, il collocamento dei minori presso la madre e l'attivazione, laddove fosse venuta meno la misura del divieto di avvicinamento ai figli minori, da parte del Servizio Sociale, se richiesti, di incontri tra il padre ed i minori nel rispetto delle esigenze dei minori alla presenza di operatore, con incarico al Servizio Sociale in unione alla di seguire la CP_5 situazione dei minori mediante interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio. In sede di provvedimenti provvisori veniva, quindi, disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente degli stessi presso il domicilio della , stante la misura di allontanamento di cui Pt_1 era destinatario il padre e le criticità rispetto alle capacità genitoriali della madre;
venivano, altresì, sospesi gli incontri protetti padre-figlio, avendo il dimostrato di non essere disponibile ad essere aiutato e CP_1 valutato nelle sue capacità genitoriali, e venivano confermati gli interventi di supporto e valutazione in favore del nucleo familiare già disposti dal TM.
Tanto premesso, ad esito dell'istruttoria condotta nel corso del processo, va confermato l'affido dei minori e ai Servizi CP Per_1
Sociali, con collocamento degli stessi presso il domicilio della madre, risultando necessario, nel caso di specie, che la responsabilità genitoriale, per le questioni di straordinaria amministrazione in ambito scolastico e sanitario, sia esercitata da un soggetto terzo al nucleo familiare. Ed invero, risultano di tutta evidenza le carenze educative e genitoriali del il quale, durante la vita coniugale, ha più volte tenuto – come CP_1 sopra ampiamente delineato – comportamenti violenti e maltrattanti pagina 8 di 15 nei confronti della moglie, in tal modo esponendo anche i minori ad un costante pericolo di pregiudizio fisico e psichico. A ciò deve aggiungersi che il resistente ha tenuto un contegno del tutto non collaborativo rispetto agli interventi posti in essere dai Servizi Sociali e pare anche aver disatteso il divieto di avvicinamento ai minori, essendosi, in una occasione, recato presso la scuola di infanzia di Per_1 nel tentativo di prelevarlo e portarlo con sé; egli, inoltre, è rimasto contumace nel presente giudizio e non provvede in alcun modo al mantenimento della prole, così dimostrando un assoluto disinteresse verso i figli. Ciò posto, secondo quanto emerge dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali in atti e dalle osservazioni svolte dal curatore speciale, neppure la madre risulta in grado di esercitare in modo effettivo una genitorialità piena, non potendo, perciò, essere accolta la domanda di affido esclusivo dalla stessa avanzata. Ed infatti, la è senz'altro il genitore di riferimento di e Pt_1 CP
, avendo con i medesimi instaurato un solido legame di affetto, Per_1 ella appare capace, sia pur con l'ausilio dei genitori con i quali convive, di far fronte ai bisogni quotidiani dei minori e, nell'ultimo periodo, si è anche mostrata maggiormente collaborativa con i Servizi Sociali, rispetto al cui intervento in passato aveva manifestato alcune resistenze. Ciononostante, la ricorrente non risulta ancora in grado di provvedere in modo autonomo alle esigenze specifiche dei figli, anzitutto per quanto attiene agli aspetti scolastici dei minori, tanto che, nell'ultima relazione dei Servizi Sociali in atti, si riferisce che “frequentemente CP abbia affrontato in autonomia, con le sole proprie risorse, le difficoltà incontrate a scuola, nelle relazioni con i pari e con gli adulti, non trovando probabilmente orientamento e supporto adeguato da parte delle figure di riferimento familiari” (v. relazione dei Servizi Sociali del 12.3.2025). La , inoltre, appare priva di sufficienti capacità accudenti e Pt_1 protettive nei confronti dei figli, anche rispetto agli episodi di violenza a cui i minori hanno assistito e dalla stessa non denunciati tempestivamente, a tal punto che, in occasione di una lite con il marito, ella non avrebbe assecondato la richiesta della figlia di chiamare i pagina 9 di 15 Carabinieri (v. relazione dei Servizi Sociali del 13.11.2024); la stessa peraltro, anche da ultimo ha riferito agli operatori dei Servizi di CP
“svariate situazioni dove mostra di aver assunto un ruolo di mediatrice nel conflitto tra i genitori e un ruolo protettivo nei confronti della madre e del fratello minore” (v. relazione dei Servizi Sociali del 12.3.2025). Ciò posto, sempre secondo quanto si apprende dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, la ricorrente continua a presentare, altresì, una sostanziale inadeguatezza nel garantire il corretto sviluppo relazionale e psichico dei minori, sia nel contesto familiare sia nel rapporto con pari, e ciò risulta particolarmente evidente con riferimento ad la CP quale, “a causa dell'ambiente familiare isolato e iposimolante, non è riuscita a sviluppare nel tempo adeguate abilità sociali e un'equilibrata immagine mentale di sé”, necessitando, perciò, di un supporto psicologico ed educativo (v. ibidem). Infine, deve rilevarsi che, anche per quanto riguarda la gestione economica dei figli, la non presenta alcun profilo di autonomia, Pt_1 atteso che, pur essendo ella iscritta al Centro per l'Impiego, risulta attualmente priva di occupazione e di patente di guida e deve, perciò, necessariamente contare sul supporto dei genitori, che le garantiscono anche una sistemazione abitativa. In ragione di tali circostanze, appare necessario, quindi, mantenere l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Livorno, a cui spetterà ogni decisione di carattere straordinario in ambito sanitario e scolastico.
Tanto premesso, va confermato, altresì, il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la prosecuzione degli interventi di supporto e valutazione in favore del nucleo familiare già in atto. In particolare, saranno mantenuti il servizio di educativa domiciliare presso il domicilio della ricorrente, anche al fine di supportare i minori nello studio, nonché il percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione delle capacità genitoriali in favore della e del Pt_1 CP_1 subordinando, tuttavia, la riattivazione del percorso in favore di quest'ultimo alla condizione che egli prenda contatti con i Servizi e pagina 10 di 15 manifesti una seria disponibilità di collaborazione con gli stessi per il recupero della propria genitorialità. Prescrive, altresì, la prosecuzione degli interventi di valutazione psicologica dei minori e che venga attivato presso un CP_6 percorso di sostegno psicologico in favore della minore la CP quale, secondo quanto riferito nell'ultima relazione dei Servizi Sociali, necessita di essere adeguatamente supportata nella fase adolescenziale.
3.1 Ciò premesso, quanto alla frequentazione padre-figli, pur dovendosi dar conto che i minori nutrono un legame di affetto nei confronti del padre e ne sentono talvolta la mancanza, va confermata – fintantoché perdura lo stato di detenzione del resistente – la sospensione della frequentazione padre-figli, considerato anche che la stessa ha dichiarato agli operatori dei Servizi che “attualmente si CP sente sollevata e rassicurata dal vivere dai nonni assieme alla madre senza la presenza del padre” (cfr. ultima relazione dei Servizi Sociali in atti). Ove venga meno lo stato di carcerazione del ed il medesimo CP_1 faccia richiesta di poter vedere i figli ai Servizi Sociali, la ripresa della frequentazione padre-figli avverrà in ogni caso in modalità protetta ed a condizione che il intraprenda seriamente e con esito positivo il CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità al medesimo prescritto.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella pagina 11 di 15 determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Ciò posto, nel caso di specie, deve darsi atto che la non sostiene Pt_1 alcuna spesa abitativa, in quanto vive con i figli nella casa dei genitori che la supportano anche economicamente, ed è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale;
la stessa, inoltre, pur essendo iscritta al Centro per l'Impiego, non ha attualmente reperito alcuna occupazione lavorativa, ma percepisce una pensione di invalidità di € 263,00 mensile per ipocusia bilaterale, oltre all'assegno unico per i minori pari ad € 400,00 circa mensili. A fronte di ciò, il comproprietario insieme alla moglie della casa CP_1 familiare, dove viveva prima della carcerazione, possiede una certa capacità lavorativa e reddituale, atteso che è impiegato come centralinista presso la Provincia di Livorno e nell'anno 2024 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente, quali risultanti dal relativo CUD prodotto in giudizio, pari ad € 19.111,65 lordi annuali. Alla luce delle suddette circostanze, tenuto altresì di conto del fatto che il da un lato, si trova attualmente in stato detentivo e, dall'altro, CP_1 non provvede in alcun modo al mantenimento diretto dei minori, della cui gestione si occupa interamente la madre insieme ai di lei genitori, appare congruo confermare il contributo al mantenimento stabilito in via provvisoria pari a complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, fintantoché la non reperirà una stabile Pt_1 occupazione lavorativa. L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente.
5. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé, va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del pagina 12 di 15 vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017).
Ciò posto, la domanda va accolta. Ed invero, assenti allegazioni sul tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, va ribadito che la ricorrente, differentemente dal marito, è priva di capacità lavorativa e di autonomia reddituale, non possiede la patente di guida e la medesima può far fronte alle esigenze quotidiane grazie unicamente al supporto economico dei genitori ed ai sussidi economici erogati in suo favore. In ragione di ciò, va confermato il contributo al mantenimento di € 150,00 disposto in sede di provvedimenti provvisori, fintantoché la non reperirà una stabile occupazione lavorativa. Pt_1
6. Nulla vi è da decidere in ordine all'assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50%, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda al riguardo.
7. Le spese di lite sono stante l'esito del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
con addebito al resistente;
pagina 13 di 15 Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 21/6/2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 112 – parte 1 – anno 2015;
DISPONE CHE
1. Affida i minori e ai Servizi Sociali di Livorno, a cui CP Per_1 competerà ogni decisione di straordinaria amministrazione in ambito scolastico e sanitario, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
2. Sospende, fintantoché perdura lo stato di detenzione del resistente, la frequentazione padre-figli; ove venga meno lo stato di carcerazione del ed il medesimo faccia richiesta di poter CP_1 vedere i figli ai Servizi Sociali, dispone, sin da ora, che la ripresa della frequentazione padre-figli avverrà in ogni caso in modalità protetta ed solo dopo che il avrà intrapreso seriamente e CP_1 con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità al medesimo prescritto;
3. Conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la prosecuzione degli interventi di supporto e valutazione in favore del nucleo familiare già in atto. Dispone che siano mantenuti il servizio di educativa domiciliare presso il domicilio della ricorrente, anche al fine di supportare i minori nello studio, nonché il percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione delle capacità genitoriali in favore della e del subordinando, tuttavia, la riattivazione del Pt_1 CP_1 percorso in favore di quest'ultimo alla condizione che egli prenda contatti con i Servizi e manifesti una seria disponibilità di collaborazione con gli stessi per il recupero della propria genitorialità;
4. Prescrive, altresì, la prosecuzione degli interventi di valutazione psicologica dei minori e che venga attivato presso un CP_6 percorso di sostegno psicologico in favore della minore CP
5. Il padre verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 300,00 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento pagina 14 di 15 della prole;
6. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
7. Il resistente verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 150,00 oltre Istat a titolo di mantenimento del coniuge;
8. I Servizi Sociali, dopo nove mesi dal presente provvedimento, depositeranno presso il GT sede una relazione di aggiornamento sulle condizioni di vita dei minori e sull'andamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità, indicando se l'affidamento al Servizio risulti ancora necessario;
9. Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
che liquida in complessivi € 3450,00, oltre accessori come Pt_1 per legge;
Livorno, 8/5/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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