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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 853/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18/11/2025 e promossa da:
- CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme, in data 23.11.1966, Parte_1 C.F._1 ivi residente in via Arturo Perugini, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA ANGELA LONGO – CF
- PEC: - ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_1 domiciliato presso di lei studio legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via dei mille 171, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nata in [...], in data [...], ed ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata alla via Leonardo Da Vinci n.15, in Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. GIANFRANCO BARBIERI – CF - PEC: C.F._4
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_2
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23/07/2025, il sig. chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e , CP_1 contratto a Lamezia Terme, in data 31/07/1994, atto trascritto al n. 29, parte II, serie A, uff. 5, anno 1994.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che: 2
b) Dalla loro unione nascevano due figli l'08.03.97 e l'11.12.2002 oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e il primo economicamente indipendente mentre la seconda ancora studia;
c) L'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Lamezia Terme in Via Arturo Perugini 34 presso l'immobile di proprietà esclusiva dei genitori del signor d) Successivamente a causa di incompatibilità caratteriali Parte_2 che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza esso si rivolgeva al Tribunale Parte_2 di Lamezia Terme chiedendo la separazione giudiziale da essa Nell'ambito del procedimento CP_1 recante R.G.N. 1601/2014, successivamente ad intervenuto accordo di essi coniugi, la separazione giudiziale veniva trasformata su richiesta congiunta delle parti in separazione consensuale e con Decreto di
Omologazione di separazione consensuale n. cron 12975/2016 del 12.12.2016 , il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e di seguito riportate: 1)i coniugi vivranno separati portando reciproco rispetto;
2)dispone l'affido condiviso della minore con Per_2 collocazione c/o l'abitazione materna sita in via Mantegna 3) L'abitazione familiare viene assegnata al signor
4) Il signor avrà diritto di tenere con sè la figlia minore per tre pomeriggi alla Parte_2 Pt_2 settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30; 5)a weekend alterni da sabato all'uscita da scuola a domenica sino alle ore 21,30; 6) durante le festività natalizie la bambina trascorrerà la vigilia con la madre e il giorno delle festività con il papà; 7)per le vacanze pasquali a modalità alterne con la madre nei giorni di
Pasqua e pasquetta;
Per gg 15 durante il periodo feriale da concordare con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
8. pone a carico del signor l'assegno mensile di euro 700,00 di cui euro 400,00 a titolo Pt_2 di mantenimento della minore e euro 300,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge;
Dall'emissione del predetto provvedimento di omologa di separazione consensuale ad oggi, il signor e la Parte_2 CP_1
non si sono più riconciliati né incontrati, venendo meno ogni possibilità di ricostruire la comunione
[...] materiale e spirituale tra gli stessi, sussistendo pertanto le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. È altresì importante sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo
Giudicante che a far data dalla separazione il , oltre al versamento dell'assegno di mantenimento per Pt_2
l' e la figlia ha sempre provveduto e continua a provvedere, al pagamento del canone di fitto CP_1 dell'abitazione dove le stesse vivono e alle spese straordinarie occorrenti per la figlia comprese spese Per_2 universitarie e ogni altra occorrenza. Oggi sia la situazione di fatto che economica del ricorrente sono cambiate, essendo la figlia divenuta maggiorenne anche se non economicamente autonoma mentre Per_2 la situazione finanziaria del ricorrente a causa della grave crisi economica si è modificata notevolmente per cui lo stesso non è più in grado di affrontare le ingenti spese sostenute per il mantenimento della figlia oggi maggiorenne e dell'ex coniuge dunque, è opportuno che il Tribunale, durante il presente procedimento di divorzio ritenuta esistente la modifica in peggio della situazione economica del PINO voglia revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della anche in considerazione del fatto che CP_1 la stessa non si è mai impegnata nella ricerca di alcuna attività lavorativa pur avendone le possibilità” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 3
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.7.1994 nel Comune di LAMEZIA TERME (CZ), trascritto nell'apposito registro del medesimo Comune Atto N. 29 Parte II Serie A Uff. 5 dell'anno 1994 e per l'effetto -ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
REVOCARE a carico del sig. l'assegno divorzile in favore dell' pari ad € 300 (trecento/00) Pt_2 CP_1 così come concordato dai coniugi in fase di separazione. Confermare a carico del signor il Parte_2 pagamento della somma di euro 400,00 quale assegno di mantenimento della figlia oramai maggiorenne ma non ancora autosufficiente in quanto studente” (vedi in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/10/2025, si costituiva la coniuge resistente, sig.ra
, la quale si opponeva - in larga misura - alla domanda di parte ricorrente chiedendo CP_1 all'adito Tribunale:
-la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme in data 31.7.1994, trascritto nell'apposito registro del medesimo Comune, Atto n.29, Parte II, Serie A, Uff. 5 dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere alla trascrizione della sentenza che verrà emanata, alle condizioni di seguito indicate e da assumersi anche in via provvisoria ed urgente.
- disporre l'obbligo a carico del resistente di versare in favore dell' la somma di € 1.000,00 mensili a CP_1 titolo di assegno divorzile ed € 400,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente dal punto di vista economico, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere opportunamente documentate;
con vittoria di spese e competenze di lite” (vedi, in tal senso, la comparsa di costituzione e risposta in atti).
All'udienza del 18 novembre 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori per come già costituiti in atti.
Introdotte le parti (le quali si riportavano ciascuna rispettivamente ai propri scritti difensivi rassegnando le contenute), il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – sentite le parti e preso atto del vano tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi perciò di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal decreto di omologa n. 12975/2016, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 1601/2014 R.g. e pubblicato in data 12/12/2016.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1 4
Giova, anzitutto, osservare che l'art. 5, comma 6, della legge 898/1970 (legge sul divorzio) stabilisce che:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Civ., sez. I, 11/10/2024, n. 26520).
Nel caso di specie, ritiene questo Collegio di dover confermare la somma di euro 300,00 mensili, già prevista a titolo di mantenimento in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovi causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo (circa 22 anni) da parte della moglie, la quale, verosimilmente, ha permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa;
non sussistono – infatti – elementi per revocarlo, ma neanche – in difetto di specifica dimostrazione del contrario – per poterne aumentare l'importo, tantomeno nell'ampia misura richiesta (€ 1.000,00 in luogo di € 300,00, con significativo aumento domandato nella misura di – ben - € 700,00 mensili;
n.d.r.).
3. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ) in data 31/07/1994, tra il sig.
- nato a [...] - ora Lamezia Terme – in data 23/11/1966, e la sig.ra Parte_1
- nata a [...], in data [...], (matrimonio trascritto presso CP_1
i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, (CZ) atto n. 29, parte II, serie A, uff. 5, anno
1994);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_2 CP_1 mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) CONFERMA l'assegno di mantenimento per la figlia a carico di di euro Per_2 Parte_1
400,00 (quattrocento,00) mensili;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 24 novembre 2025. 5
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
n. 853/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18/11/2025 e promossa da:
- CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme, in data 23.11.1966, Parte_1 C.F._1 ivi residente in via Arturo Perugini, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA ANGELA LONGO – CF
- PEC: - ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_1 domiciliato presso di lei studio legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via dei mille 171, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nata in [...], in data [...], ed ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata alla via Leonardo Da Vinci n.15, in Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. GIANFRANCO BARBIERI – CF - PEC: C.F._4
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_2
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23/07/2025, il sig. chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e , CP_1 contratto a Lamezia Terme, in data 31/07/1994, atto trascritto al n. 29, parte II, serie A, uff. 5, anno 1994.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che: 2
b) Dalla loro unione nascevano due figli l'08.03.97 e l'11.12.2002 oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e il primo economicamente indipendente mentre la seconda ancora studia;
c) L'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Lamezia Terme in Via Arturo Perugini 34 presso l'immobile di proprietà esclusiva dei genitori del signor d) Successivamente a causa di incompatibilità caratteriali Parte_2 che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza esso si rivolgeva al Tribunale Parte_2 di Lamezia Terme chiedendo la separazione giudiziale da essa Nell'ambito del procedimento CP_1 recante R.G.N. 1601/2014, successivamente ad intervenuto accordo di essi coniugi, la separazione giudiziale veniva trasformata su richiesta congiunta delle parti in separazione consensuale e con Decreto di
Omologazione di separazione consensuale n. cron 12975/2016 del 12.12.2016 , il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e di seguito riportate: 1)i coniugi vivranno separati portando reciproco rispetto;
2)dispone l'affido condiviso della minore con Per_2 collocazione c/o l'abitazione materna sita in via Mantegna 3) L'abitazione familiare viene assegnata al signor
4) Il signor avrà diritto di tenere con sè la figlia minore per tre pomeriggi alla Parte_2 Pt_2 settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30; 5)a weekend alterni da sabato all'uscita da scuola a domenica sino alle ore 21,30; 6) durante le festività natalizie la bambina trascorrerà la vigilia con la madre e il giorno delle festività con il papà; 7)per le vacanze pasquali a modalità alterne con la madre nei giorni di
Pasqua e pasquetta;
Per gg 15 durante il periodo feriale da concordare con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
8. pone a carico del signor l'assegno mensile di euro 700,00 di cui euro 400,00 a titolo Pt_2 di mantenimento della minore e euro 300,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge;
Dall'emissione del predetto provvedimento di omologa di separazione consensuale ad oggi, il signor e la Parte_2 CP_1
non si sono più riconciliati né incontrati, venendo meno ogni possibilità di ricostruire la comunione
[...] materiale e spirituale tra gli stessi, sussistendo pertanto le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. È altresì importante sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo
Giudicante che a far data dalla separazione il , oltre al versamento dell'assegno di mantenimento per Pt_2
l' e la figlia ha sempre provveduto e continua a provvedere, al pagamento del canone di fitto CP_1 dell'abitazione dove le stesse vivono e alle spese straordinarie occorrenti per la figlia comprese spese Per_2 universitarie e ogni altra occorrenza. Oggi sia la situazione di fatto che economica del ricorrente sono cambiate, essendo la figlia divenuta maggiorenne anche se non economicamente autonoma mentre Per_2 la situazione finanziaria del ricorrente a causa della grave crisi economica si è modificata notevolmente per cui lo stesso non è più in grado di affrontare le ingenti spese sostenute per il mantenimento della figlia oggi maggiorenne e dell'ex coniuge dunque, è opportuno che il Tribunale, durante il presente procedimento di divorzio ritenuta esistente la modifica in peggio della situazione economica del PINO voglia revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della anche in considerazione del fatto che CP_1 la stessa non si è mai impegnata nella ricerca di alcuna attività lavorativa pur avendone le possibilità” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 3
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.7.1994 nel Comune di LAMEZIA TERME (CZ), trascritto nell'apposito registro del medesimo Comune Atto N. 29 Parte II Serie A Uff. 5 dell'anno 1994 e per l'effetto -ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
REVOCARE a carico del sig. l'assegno divorzile in favore dell' pari ad € 300 (trecento/00) Pt_2 CP_1 così come concordato dai coniugi in fase di separazione. Confermare a carico del signor il Parte_2 pagamento della somma di euro 400,00 quale assegno di mantenimento della figlia oramai maggiorenne ma non ancora autosufficiente in quanto studente” (vedi in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/10/2025, si costituiva la coniuge resistente, sig.ra
, la quale si opponeva - in larga misura - alla domanda di parte ricorrente chiedendo CP_1 all'adito Tribunale:
-la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme in data 31.7.1994, trascritto nell'apposito registro del medesimo Comune, Atto n.29, Parte II, Serie A, Uff. 5 dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere alla trascrizione della sentenza che verrà emanata, alle condizioni di seguito indicate e da assumersi anche in via provvisoria ed urgente.
- disporre l'obbligo a carico del resistente di versare in favore dell' la somma di € 1.000,00 mensili a CP_1 titolo di assegno divorzile ed € 400,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente dal punto di vista economico, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere opportunamente documentate;
con vittoria di spese e competenze di lite” (vedi, in tal senso, la comparsa di costituzione e risposta in atti).
All'udienza del 18 novembre 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori per come già costituiti in atti.
Introdotte le parti (le quali si riportavano ciascuna rispettivamente ai propri scritti difensivi rassegnando le contenute), il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – sentite le parti e preso atto del vano tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi perciò di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal decreto di omologa n. 12975/2016, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 1601/2014 R.g. e pubblicato in data 12/12/2016.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1 4
Giova, anzitutto, osservare che l'art. 5, comma 6, della legge 898/1970 (legge sul divorzio) stabilisce che:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Civ., sez. I, 11/10/2024, n. 26520).
Nel caso di specie, ritiene questo Collegio di dover confermare la somma di euro 300,00 mensili, già prevista a titolo di mantenimento in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovi causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo (circa 22 anni) da parte della moglie, la quale, verosimilmente, ha permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa;
non sussistono – infatti – elementi per revocarlo, ma neanche – in difetto di specifica dimostrazione del contrario – per poterne aumentare l'importo, tantomeno nell'ampia misura richiesta (€ 1.000,00 in luogo di € 300,00, con significativo aumento domandato nella misura di – ben - € 700,00 mensili;
n.d.r.).
3. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ) in data 31/07/1994, tra il sig.
- nato a [...] - ora Lamezia Terme – in data 23/11/1966, e la sig.ra Parte_1
- nata a [...], in data [...], (matrimonio trascritto presso CP_1
i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, (CZ) atto n. 29, parte II, serie A, uff. 5, anno
1994);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_2 CP_1 mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) CONFERMA l'assegno di mantenimento per la figlia a carico di di euro Per_2 Parte_1
400,00 (quattrocento,00) mensili;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 24 novembre 2025. 5
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO