TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
EF CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12170/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 09/11/1973) e Parte_1 Parte_2
(BENEVENTO, 15/06/1977), entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. OMBRETTA PACCHIAROTTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/09/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, ed abiterà con la Per_1
madre nella casa coniugale;
il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio , ormai adolescente, Per_1
secondo modalità che verranno di volta in volta concordate con lo stesso.
la casa coniugale di Roma, Via Selegas n. 21, di proprietà esclusiva della
sig.ra , è assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli;
Pt_1
il sig. entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla Parte_2
figlia , direttamente, la somma mensile di € 150,00 e alla sig.ra Per_2
, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo
l'indice Istat;
il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Pt_2 Pt_1
straordinarie per i figli secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa sulle
stesse stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'ordine degli
avvocati di Roma in data 17.12.2014.
I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio o al rinnovo del
passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
3
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 09/11/1973) e
[...] Parte_2
(BENEVENTO, 15/06/1977), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 09/09/2001 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 01234, Parte 2, Serie A03, Anno 2001, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
EF CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12170/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 09/11/1973) e Parte_1 Parte_2
(BENEVENTO, 15/06/1977), entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. OMBRETTA PACCHIAROTTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/09/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, ed abiterà con la Per_1
madre nella casa coniugale;
il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio , ormai adolescente, Per_1
secondo modalità che verranno di volta in volta concordate con lo stesso.
la casa coniugale di Roma, Via Selegas n. 21, di proprietà esclusiva della
sig.ra , è assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli;
Pt_1
il sig. entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla Parte_2
figlia , direttamente, la somma mensile di € 150,00 e alla sig.ra Per_2
, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo
l'indice Istat;
il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Pt_2 Pt_1
straordinarie per i figli secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa sulle
stesse stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'ordine degli
avvocati di Roma in data 17.12.2014.
I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio o al rinnovo del
passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
3
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 09/11/1973) e
[...] Parte_2
(BENEVENTO, 15/06/1977), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 09/09/2001 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 01234, Parte 2, Serie A03, Anno 2001, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI