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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2025 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.GEMMA MARIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1
(nato il [...]) con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla madre (c.d. affido superesclusivo) deve essere accolta.
Infatti, parte ricorrente ha dedotto che il padre non vede il figlio da circa un anno e mezzo,
intrattenendo con lo stesso solo sporadici contatti telefonici, peraltro imposti da necessità
burocratiche ed amministrative (come il rilascio della carta d'identità del figlio delle parti),
disinteressandosi completamente della sua crescita e del suo mantenimento, sia dal punto di vista morale che materiale. Anche sotto il profilo economico, parte ricorrente ha dedotto che il padre ha omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore quantomeno dall'anno 2020/2021.
Il rimasto contumace nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica, non ha CP_1
fornito alcun elemento idoneo a contrastare la versione dei fatti fornita dalla ricorrente.
Pertanto, tenuto conto del disinteresse manifestato dal resistente sia dal punto di vista morale che sotto il profilo economico, e considerato invece, dall'altro, il forte impegno profuso dalla madre,
che si è sempre occupata in via esclusiva della crescita e del mantenimento di il Collegio Per_1
ritiene di dover disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò
nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute,
educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un
provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr.
Trib. Milano, 20 marzo 2014). Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della difficoltà di comunicazione tra le parti dell'odierno giudizio.
Ritiene pertanto il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Per_1
facoltà per la stessa di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Deve poi ovviamente confermarsi la collocazione del minore presso la madre, essendo pacifico che abbia sempre convissuto con la ricorrente. Per_1
Quanto agli incontri tra il padre ed il figlio, tenuto conto dell'età di (che compirà 17 anni Per_1
ad agosto), ritiene il Collegio di dover disporre che il padre possa vedere il figlio minore quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore;
con esclusione, allo stato, della possibilità di pernottamento del minore presso l'abitazione paterna, tenuto conto della totale assenza di elementi circa l'idoneità di tale dimora.
Passando all'aspetto economico, si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 54, ha dichiarato nel corso dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di vivere, unitamente al figlio minore, in un immobile condotto in locazione al canone di Euro 580,00 mensili;
2. sempre in sede di udienza di prima comparizione, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come badante presso un privato percependo una retribuzione mensile pari ad Euro 800,00 mensili, oltre all'assegno unico per il figlio minore ammontante ad Euro 235,00 mensili;
3. la ricorrente ha versato in atti documentazione dalla quale si evince che nel corso dell'anno 2023 la stessa ha percepito quale reddito da lavoro dipendente l'importo complessivo di Euro 8.806,16; 4. la non risulta proprietaria, neppure pro quota, Parte_1
di beni immobili;
5. viceversa, in relazione alla posizione del resistente, nulla è dato sapere, stante la sua contumacia;
6. a tal proposito, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il di anni 47, ha sempre lavorato come macellaio, dapprima conducendo una propria CP_1
attività e poi come dipendente, mentre negli ultimi anni lo stesso, sempre secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, ha lavorato come agente di commercio;
7. sempre in relazione alla capacità
economiche del resistente si osserva che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, il CP_1
ha contribuito al mantenimento del figlio minore fino all'incirca all'anno 2020/2021, versando spontaneamente dapprima l'importo di Euro 400,00 mensili e poi la somma di Euro 300,00; 8. non costituendosi in giudizio, il resistente non ha fornito elementi atti a contrastare la versione resa dalla ricorrente e, ad ogni modo, deve sottolinearsi la capacità lavorativa del resistente, attesa la giovane età (47 anni) ed il buono stato di salute (in assenza di diverse indicazioni), nonché tenuto conto delle pregresse esperienze lavorative. Si osserva, peraltro, che un eventuale attuale stato di disoccupazione del resistente non giustificherebbe l'esonero dello stesso dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, anche tenuto conto, nel caso specifico, dell'età e del buono stato di salute del padre (in assenza di contrarie indicazioni), nonché delle pregresse esperienze lavorative.
Pertanto, preso atto dell'età di (che ha 16 anni e si trova, dunque, in piena età Per_1
adolescenziale) e delle esigenze di vita connesse alla sua crescita, considerate le precarie condizioni economiche della madre e tenuto conto della capacità lavorativa del padre, nonché valutati i tempi di permanenza di presso ciascun genitore (integralmente a carico della madre), il Collegio Per_1
ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo di
Euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito individuate, attese le particolarità del caso concreto. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò,
ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è
qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una
''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre
2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n.
147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici),
dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass.
Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05
dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011).
Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia e tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà in capo alla Per_1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
* dispone che il figlio minore sia prevalentemente collocato presso la madre;
Per_1
* dispone che il padre possa vedere il figlio minore quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore;
con esclusione, allo stato,
della possibilità di pernottamento del minore presso l'abitazione paterna, tenuto conto della totale assenza di elementi circa l'idoneità di tale dimora;
* pone a carico di a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1
minore, la somma mensile di euro 350,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Savona, 11 febbraio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo