Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04745/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4745 del 2025, proposto da AR Del Piano, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro n. 1267/2023, pubblicata in data 11.12.2023, nel procedimento n. r.g. 1102/2023, notificata all’Amministrazione in data 15.12.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1267/2023, pubblicata l’11 novembre 2023, il Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro accertava il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio non di ruolo prestato e, per l'effetto, condannava il Ministero intimato al pagamento della somma pari ad euro 3.679,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 7 marzo 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AN SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SO | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO