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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2024, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Ida Cuffaro Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 263/2024 riservata in decisione in data 15.10.2024 avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
; C.F._1
E
nata a [...] il [...] - Controparte_1
– C.F._2
Entrambi con l'Avv. Anna Maria Stanganello - giusta procura in atti;
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.2.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 25.7.1982 con la resistente -unione dalla sono nati due figli, Per_
e , da tempo autonomi;
- di essere separati consensualmente giusto Persona_1 decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia cron. n. 2252/2009 dep. l'8.4.2009
(RGC 2769/2008) - chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo -
Pag. 1 di 3 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla riconoscere alla moglie a titolo di mantenimento .
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza del 15.10.2024 ex artt. 473 bis n. 14
c.p.c. comunicata al PM, si costitutiva la resistente evidenziando l'intervenuto accordo medio tempore raggiunto e chiedendo concordemente la decisione in conformità; indi, verificata la volontà delle parti di non volersi riconciliare, all'udienza del
15.10.2024, la causa veniva riservata per .la decisione collegiale
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento RGC 2769/2008, conclusosi con decreto di omologa cron. n. 2252/2009 dep. l'.84.2009, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Quanto alla regolamentazione degli aspetti accessori la parti hanno concordato le condizioni del loro divorzio nei termini di che di seguito pedissequamente si riportano:
1. revoca dell'assegno di mantenimento per la Sig.ra Controparte_1
2. revoca di tutti gli accordi relativi ai figli e poiché economicamente Persona_1 Per_2 adulti, coniugati ed autosufficienti”
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Stefanaconi il 25.7.1982 tra e – smg - (R.A.M. Controparte_1 Parte_1
Comune di Stefanaconi, anno 1982; parte II, atto n. 8) con le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
Pag. 2 di 3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Stefanaconi (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
c) spese compensate .
Così deciso in Vibo Valentia nella Camera di Consiglio del 16.10.2024.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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