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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11542/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/03/2024 rimessa al Collegio in data 14/1/2025, discussa nella Camera di
Consiglio del 29/1/2025 promossa
DA
( c.f. ) ,, nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NAVIGLI 1 20094 CORSICO ITALIA, con domicilio telematico presso gli avvocati BENETTI
GENOLINI MARIA URSULA del Foro di Milano, con studio in VIA BOCCACCIO, 4 20121
MILANO, presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
Ammessa al Gratuito Patrocinio con delibera del 6/7/2023
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
anagraficamente in VICOLO CHIUSO 14 24050 LURANO ITALIA PARTE RESISTENTE CONTUMACE Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 11.4.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 chiede che il Tribunale di Milano, Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. a Parte_1 CP_1
KI (Senegal) il 28/03/2008 alle seguenti condizioni:
Affidare la minore in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c alla madre, presso la quale Per_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cosico (MI), via Navigli n.
1. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, da stabilire mensilmente con almeno una settimana di anticipo, dal sabato mattina alla domenica sera, prelevando e riportando presso l'abitazione materna. Durate le vacanze estive e gli altri periodi di vacanza i genitori Per_1 si accorderanno per ulteriori e diversi giorni di visita.
Porre a carico del Signor a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno CP_1 omnicomprensivo di almeno € 350,00, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Prevedere che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dalla madre collocataria e affidataria.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a KI (Senegal) il Parte_1 CP_1
28/03/2008 , non trascritto in Italia;
dal matrimonio , in data 10.2.2014, è nata la figlia CP_1
le parti si sono separate in forza di verbale sottoscritto avanti al Presidente ff del Tribunale di Milano il
02/07/2019 e omologato con decreto del 23/07/2019 , le parti concordavano nell'affido condiviso della minore, con frequentazione padre/figlia una volta al mese e un contributo a carico del padre per la somma di euro 250 , oltre al 50% delle spese extra- assegno con ricorso depositato in data 25/03/2024 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio , l'affido cd super esclusivo della figlia minore, diritto di visita del CP_1
una volta al mese, dal sabato mattina fino alla domenica successiva, da concordare con la madre
[...] con almeno una settimana di anticipo, ed un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di
€ 350,00 mensili, omnicomprensiva la ricorrente allegava che il matrimonio era entrato in crisi nel 2016 allorquando il marito aveva cominciato a fare lunghi viaggi;
che dopo la separazione lo stesso era andato a abitare a Bergamo dove aveva una nuova famiglia, vedendo la figlia una volta al mese, e restando inadempiente all'obbligo di contribuire con regolarità al mantenimento della figlia,
all'udienza avanti il Giudice Delegato del 20.11.2024 il resistente rimaneva contumace ,
la ricorrente insisteva nella domanda, precisando che la figlia era contenta quando andava a trovare il padre con cui faceva anche videochiamate, lamentandosi di dovere occuparsi a portare la figlia Bergamo dal padre,
Il Giudice delegato emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Conferma l'affido condiviso della minore , nata a Milano il [...] ad [...] i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Corsico via Navigli n 1 , anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che la minore veda il padre come stabilito nel verbale di separazione omologato dal Tribunale , fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto della volontà della minore, anche per quanto riguarda le vacanze estive e le festività natalizie;
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 350 a decorrere dalla data di deposito del ricorso ,rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
l'assegno unico per la famiglia sarà percepito dalla ricorrente in via esclusiva “,
successivamente con ordinanza del 22.12.2024 il GD rimetteva la causa all'udienza del 14.1.2025 , udienza cui era chiamato il procedimento per sequestro giudiziario chiesto con ricorso depositato
4.12.2024 ,
all'udienza del 14.1.2025 la ricorrente dichiarava di non avere notificato il ricorso, essendo stata informato dal datore di lavoro del resistente che quest'ultimo aveva effettuato la cessione del quinto Con dello stipendio ed il dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, invitando parte ricorrente alla discussione della causa,
parte ricorrente chiedeva la conferma dell'ordinanza del 22.11.2024 ed il Giudice poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa era discussa e decisa in data
22.1.2025. Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di verbale sottoscritto avanti il Tribunale di Milano il
02/07/2019 e omologato con decreto del 23/07/2019 .
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il25.3.2024 ), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento della minore ritiene il Collegio che debba condividersi quanto esposto nell'ordinanza come di seguito trascritta,
Rilevato che la ricorrente, lamenta l'assenza del padre dalla vita della figlia nonché l'inadempimento da parte del padre all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia stabilito nella separazione consensuale tra le parti;
rilevato che alla udienza la ricorrente ha confermato che la figlia vede il padre una volta al mese e che è contenta quando si reca da quest'ultimo che abita a Bergamo;
rilevato che la ricorrente non ha lamentato a carico del resistente comportanti contrari alla responsabilità genitoriale condivisa e che la frequentazione limitata è attribuibile al fatto che il padre non va a casa della ricorrente a prendere la minore;
ritenuto che allo stato non emergono profili per mutare il regime di affido condiviso in vigore;
ritenuto pertanto di mantenere l'affido condiviso della minore, e confermare la regolamentazione delle visite padre/figlia come stabilite nel verbale di separazione consensuale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto che attualmente è la madre a doversi fare carico dei viaggi della minore a Bergamo;
ritenuto in relazione al contributo economico che la minore vive presso la madre e vede il padre un pomeriggio al mese, salvo periodi più lunghi durante le vacanze, che il padre, secondo quanto riferisce il padre, è operario con contratto a tempo indeterminato;
ritenuto che la scelta del resistente di rimanere contumace non consente di accertare una diversa ricostruzione de fatti cosicchè risulta rispondente ai criteri di cui all'art 337 ter cc porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 350 a decorrere dalla data di deposito del ricorso , entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno; l'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
Sulle spese di lite
In relazione alla natura necessaria del giudizio con riferimento alla pronuncia di status il resistente è tenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di 1/3, da versarsi all'Erario dello Stato, ; la residua quota di 2/3 delle spese devono dichiararsi irripetibili .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e difesa nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
a KI (Senegal) il 28/03/2008 , non trascritto in Italia;
[...]
2. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] condivisa, con collocamento presso la CP_1
madre a Corsico (Mi) via Navigli n 1 anche ai fini della residenza anagrafica:
3. Il padre vedrà la figlia una volta al mese, il fine settimana, come stabilito nel verbale di separazione omologato, previo accordo con la madre almeno trenta giorni prima;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 350 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
6. Manda il Cancelliere per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
7. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, nella misura di 1/3 da versarsi all'Erario dello Stato, che liquida per detta quota nella somma di euro 1100;
8. Dichiara non ripetibili le spese per la residua quota di 2/3
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 29/01/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/03/2024 rimessa al Collegio in data 14/1/2025, discussa nella Camera di
Consiglio del 29/1/2025 promossa
DA
( c.f. ) ,, nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NAVIGLI 1 20094 CORSICO ITALIA, con domicilio telematico presso gli avvocati BENETTI
GENOLINI MARIA URSULA del Foro di Milano, con studio in VIA BOCCACCIO, 4 20121
MILANO, presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
Ammessa al Gratuito Patrocinio con delibera del 6/7/2023
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
anagraficamente in VICOLO CHIUSO 14 24050 LURANO ITALIA PARTE RESISTENTE CONTUMACE Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 11.4.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 chiede che il Tribunale di Milano, Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. a Parte_1 CP_1
KI (Senegal) il 28/03/2008 alle seguenti condizioni:
Affidare la minore in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c alla madre, presso la quale Per_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cosico (MI), via Navigli n.
1. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, da stabilire mensilmente con almeno una settimana di anticipo, dal sabato mattina alla domenica sera, prelevando e riportando presso l'abitazione materna. Durate le vacanze estive e gli altri periodi di vacanza i genitori Per_1 si accorderanno per ulteriori e diversi giorni di visita.
Porre a carico del Signor a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno CP_1 omnicomprensivo di almeno € 350,00, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Prevedere che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dalla madre collocataria e affidataria.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a KI (Senegal) il Parte_1 CP_1
28/03/2008 , non trascritto in Italia;
dal matrimonio , in data 10.2.2014, è nata la figlia CP_1
le parti si sono separate in forza di verbale sottoscritto avanti al Presidente ff del Tribunale di Milano il
02/07/2019 e omologato con decreto del 23/07/2019 , le parti concordavano nell'affido condiviso della minore, con frequentazione padre/figlia una volta al mese e un contributo a carico del padre per la somma di euro 250 , oltre al 50% delle spese extra- assegno con ricorso depositato in data 25/03/2024 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio , l'affido cd super esclusivo della figlia minore, diritto di visita del CP_1
una volta al mese, dal sabato mattina fino alla domenica successiva, da concordare con la madre
[...] con almeno una settimana di anticipo, ed un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di
€ 350,00 mensili, omnicomprensiva la ricorrente allegava che il matrimonio era entrato in crisi nel 2016 allorquando il marito aveva cominciato a fare lunghi viaggi;
che dopo la separazione lo stesso era andato a abitare a Bergamo dove aveva una nuova famiglia, vedendo la figlia una volta al mese, e restando inadempiente all'obbligo di contribuire con regolarità al mantenimento della figlia,
all'udienza avanti il Giudice Delegato del 20.11.2024 il resistente rimaneva contumace ,
la ricorrente insisteva nella domanda, precisando che la figlia era contenta quando andava a trovare il padre con cui faceva anche videochiamate, lamentandosi di dovere occuparsi a portare la figlia Bergamo dal padre,
Il Giudice delegato emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Conferma l'affido condiviso della minore , nata a Milano il [...] ad [...] i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Corsico via Navigli n 1 , anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che la minore veda il padre come stabilito nel verbale di separazione omologato dal Tribunale , fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto della volontà della minore, anche per quanto riguarda le vacanze estive e le festività natalizie;
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 350 a decorrere dalla data di deposito del ricorso ,rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
l'assegno unico per la famiglia sarà percepito dalla ricorrente in via esclusiva “,
successivamente con ordinanza del 22.12.2024 il GD rimetteva la causa all'udienza del 14.1.2025 , udienza cui era chiamato il procedimento per sequestro giudiziario chiesto con ricorso depositato
4.12.2024 ,
all'udienza del 14.1.2025 la ricorrente dichiarava di non avere notificato il ricorso, essendo stata informato dal datore di lavoro del resistente che quest'ultimo aveva effettuato la cessione del quinto Con dello stipendio ed il dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, invitando parte ricorrente alla discussione della causa,
parte ricorrente chiedeva la conferma dell'ordinanza del 22.11.2024 ed il Giudice poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa era discussa e decisa in data
22.1.2025. Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di verbale sottoscritto avanti il Tribunale di Milano il
02/07/2019 e omologato con decreto del 23/07/2019 .
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il25.3.2024 ), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento della minore ritiene il Collegio che debba condividersi quanto esposto nell'ordinanza come di seguito trascritta,
Rilevato che la ricorrente, lamenta l'assenza del padre dalla vita della figlia nonché l'inadempimento da parte del padre all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia stabilito nella separazione consensuale tra le parti;
rilevato che alla udienza la ricorrente ha confermato che la figlia vede il padre una volta al mese e che è contenta quando si reca da quest'ultimo che abita a Bergamo;
rilevato che la ricorrente non ha lamentato a carico del resistente comportanti contrari alla responsabilità genitoriale condivisa e che la frequentazione limitata è attribuibile al fatto che il padre non va a casa della ricorrente a prendere la minore;
ritenuto che allo stato non emergono profili per mutare il regime di affido condiviso in vigore;
ritenuto pertanto di mantenere l'affido condiviso della minore, e confermare la regolamentazione delle visite padre/figlia come stabilite nel verbale di separazione consensuale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto che attualmente è la madre a doversi fare carico dei viaggi della minore a Bergamo;
ritenuto in relazione al contributo economico che la minore vive presso la madre e vede il padre un pomeriggio al mese, salvo periodi più lunghi durante le vacanze, che il padre, secondo quanto riferisce il padre, è operario con contratto a tempo indeterminato;
ritenuto che la scelta del resistente di rimanere contumace non consente di accertare una diversa ricostruzione de fatti cosicchè risulta rispondente ai criteri di cui all'art 337 ter cc porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 350 a decorrere dalla data di deposito del ricorso , entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno; l'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
Sulle spese di lite
In relazione alla natura necessaria del giudizio con riferimento alla pronuncia di status il resistente è tenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di 1/3, da versarsi all'Erario dello Stato, ; la residua quota di 2/3 delle spese devono dichiararsi irripetibili .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e difesa nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
a KI (Senegal) il 28/03/2008 , non trascritto in Italia;
[...]
2. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] condivisa, con collocamento presso la CP_1
madre a Corsico (Mi) via Navigli n 1 anche ai fini della residenza anagrafica:
3. Il padre vedrà la figlia una volta al mese, il fine settimana, come stabilito nel verbale di separazione omologato, previo accordo con la madre almeno trenta giorni prima;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 350 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
6. Manda il Cancelliere per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
7. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, nella misura di 1/3 da versarsi all'Erario dello Stato, che liquida per detta quota nella somma di euro 1100;
8. Dichiara non ripetibili le spese per la residua quota di 2/3
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 29/01/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni