Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Addì F.A. _________________ ______________
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.10861/2024 R.G.L. promossa
Rilasciata
spedizione in forma
D A esecutiva all'Avv.
_________________
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Todaro, per mandato in atti. _________________ _____
Ricorrente
per _________________
C O N T R O __
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, Pt_2 _________________ _____ rappresentato e difeso dall' avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
_________________
_____
Resistente
Il Cancelliere All'udienza del 23.1.2025, alle ore 14.45, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che Pt_2
liquida in euro 1100,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro, dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premettendo Pt_2
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Condannare l' in persona del suo Pt_2
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente l'assegno sociale dalla
data del 19.11.2019 al mese di marzo 2022 oltre interessi come per legge, e per l'ammontare che
CP_ sarà determinato dal decidente, previa TU . Per l'effetto, condannare l' resistente pure al
pagamento delle spese e compensi del presente procedimento da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore
del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun
compenso”.
L' costituitasi ritualmente in giudizio, contestava la domanda e ne invocava il rigetto. Pt_2
Con le note depositate il 16.1.2025, parte ricorrente dichiarava che l' aveva provveduto al Pt_2
pagamento della prestazione, come da documentazione che allegava. (provvedimento di liquidazione del 29.10.2024 e ricevuta bonifico).
All'odierna udienza entrambi le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con condanna e compensazione delle spese di lite.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento della prestazione da parte dell' è avvenuto soltanto dopo il deposito Pt_2
del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, CP_1
che devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 23.1.2025
Il Giudice Onorario Carmela Fachile