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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8051 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24487 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GRIECO C.F._1
RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli (NA) il 12.05.2014; che dal matrimonio non erano nati figli;
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta del coniuge e, in particolare, del suo “repentino” abbandono della casa familiare;
1 che, infatti, da circa quattro anni non aveva più notizie del sig. né era in CP_1 possesso di alcun recapito o mezzo di contatto dello stesso sebbene risultasse ancora residente presso la sua abitazione;
che non era conoscenza né del domicilio attuale né della situazione lavorativa del resistente;
che, a questo punto, era ormai “palesemente irrimediabile la frattura del rapporto coniugale, nonché la cessazione della comunione spirituale e materiale, che è a fondamento di ogni matrimonio”; che non lavorava ma era in cerca di occupazione, percepiva un “assegno d'inclusione per
€ 700,00 mensili ed assegno unico per € 199,00 mensili e conduce[va] in locazione la casa familiare con un canone di € 200,00 mensili e non richiede[va] per sé alcun assegno di mantenimento”; tutto ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis e ss c.p.c.
All'udienza del 08/07/2025 non si costituiva il resistente e, verificata la ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
2 Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) – (atto n. 26, parte I, S.
Sez. I, Reg. atti di matrimonio dell'anno 2014). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
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