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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1799/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 1799/2025 promosso da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] ed elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Granello 3/12 presso e nello studio dell'Avv. MODENESI SIMONE
(C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce C.F._2 al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._3
GUAYAQUIL (ECUADOR), il 15/07/1991 ed elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via San Vincenzo 1/4, presso e nello studio dell'Avv. AGRIFOGLIO
BENEDETTA (C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 09/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di ; Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 09/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 05/08/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione n. 467/2021 omologato in data 09/04/2021 dal Tribunale di Genova (R.G. 2633/2020), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 05/08/2010 dai Signori
, (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
GUAYAQUIL (ECUADOR), il 16/11/1981
e
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._3
GUAYAQUIL (ECUADOR), il 15/07/1991
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli minori e verranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra la somma complessiva di Euro 400,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento per i figli (Euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi di legge, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al verbale di riunione della IV sezione civile del Tribunale di Genova del 16/9/2016 sostenute nell'interesse dei minori, previamente concordate e documentate, da versarsi entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese;
3) l'assegno unico per i figli verrà percepito dai Sig.ri
[...]
e nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) le detrazioni fiscali avverranno in quota pari all'effettivo esborso tra le parti;
5) il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
minori a weekend alternati dal venerdì sera o, in subordine, dal sabato mattina alla domenica sera e, durante la settimana, quando per ragioni di natura meteorologica non dovrà svolgere attività lavorativa, un giorno dall'uscita da scuola sino al giorno dopo con riaccompagnamento a scuola;
i figli trascorreranno nelle vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicare e concordare preventivamente tra i genitori;
le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, per
l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento dei medesimi;
7) i coniugi si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità, con consenso anche al rilascio di tutti i detti documenti uso espatrio per i figli minori o nel diverso termine di legge;
8) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010, Numero 547, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 1799/2025 promosso da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] ed elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Granello 3/12 presso e nello studio dell'Avv. MODENESI SIMONE
(C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce C.F._2 al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._3
GUAYAQUIL (ECUADOR), il 15/07/1991 ed elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via San Vincenzo 1/4, presso e nello studio dell'Avv. AGRIFOGLIO
BENEDETTA (C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 09/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di ; Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 09/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 05/08/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione n. 467/2021 omologato in data 09/04/2021 dal Tribunale di Genova (R.G. 2633/2020), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 05/08/2010 dai Signori
, (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
GUAYAQUIL (ECUADOR), il 16/11/1981
e
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._3
GUAYAQUIL (ECUADOR), il 15/07/1991
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli minori e verranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra la somma complessiva di Euro 400,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento per i figli (Euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi di legge, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al verbale di riunione della IV sezione civile del Tribunale di Genova del 16/9/2016 sostenute nell'interesse dei minori, previamente concordate e documentate, da versarsi entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese;
3) l'assegno unico per i figli verrà percepito dai Sig.ri
[...]
e nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) le detrazioni fiscali avverranno in quota pari all'effettivo esborso tra le parti;
5) il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
minori a weekend alternati dal venerdì sera o, in subordine, dal sabato mattina alla domenica sera e, durante la settimana, quando per ragioni di natura meteorologica non dovrà svolgere attività lavorativa, un giorno dall'uscita da scuola sino al giorno dopo con riaccompagnamento a scuola;
i figli trascorreranno nelle vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicare e concordare preventivamente tra i genitori;
le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, per
l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento dei medesimi;
7) i coniugi si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità, con consenso anche al rilascio di tutti i detti documenti uso espatrio per i figli minori o nel diverso termine di legge;
8) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010, Numero 547, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5