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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5168/2021 pendente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Cozzolino Angelo
[...] C.F._2
(C.F. ); C.F._3
OPPONENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Blandino Leonardo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito BArio, cassetta di sicurezza, apertura di credito BArio)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
15.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 31.05.2021, chiedeva Controparte_1 di ingiungere a e il pagamento di € 44.874,29, Parte_1 Parte_2
oltre interessi.
A sostegno della propria pretesa, esponeva che tale credito scaturiva dal contratto di finanziamento stipulato dai citati debitori in data 13.02.2008 con per l'importo Parte_3
1 di € 30.450,00; evidenziava che è stata incorporata in Parte_3 Controparte_2
e che quest'ultima ha ceduto in credito in questione a
[...] Controparte_1
Conseguentemente, in data 08.06.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1089/2021, notificato a e in data 01.07.2021. Parte_1 Parte_2
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 31.07.2021, e Parte_1 Parte_2
formulavano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto
[...]
segue:
• prescrizione del credito;
• mancata produzione degli originali del contratto di finanziamento;
• incertezza in ordine all'ammontare del credito;
• carenza della legittimazione attiva della per omessa notificazione ai debitori Controparte_1 dell'intervenuta cessione del credito.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.12.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 31.07.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
01.07.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 05.08.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale.
2 2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 21.02.2022, e conclusosi negativamente, come da verbale del 21.03.2022, depositato da parte opposta in data 02.11.2023.
2.2 – Atteso che la parte opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, l'opposizione è infondata.
Al riguardo, si rileva, anzitutto, che l'ammontare del credito vantato da parte opposta risulta provato mediante il deposito di idonea documentazione.
3.1 – Sul punto, si evidenzia, in primo luogo, che la creditrice ha prodotto, in fase monitoria,
l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risulta il credito in questione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla BA (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n. 14640).
Pertanto, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della BA (limitandosi a
3 ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2024,
n. 12818).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a formulare generiche contestazioni avverso l'estratto conto depositato dalla controparte e, pertanto, la documentazione depositata dall'opponente può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
3.2 – D'altra parte, occorre considerare che parte opposta ha prodotto, altresì, una copia del contratto di finanziamento da cui scaturisce la propria pretesa, sottoscritto dagli odierni opponenti e non disconosciuto dagli stessi.
Sul punto, si osserva che non merita accoglimento il motivo con cui parte opponente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha disconosciuto tale documentazione, prodotta in copia dalla CP_1
[...]
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/12/2009, n. 28096; Cassazione civile sez. VI,
03/02/2020, n. 2405; Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a contestare e impugnare genericamente la documentazione prodotta dall'istituto creditore, ma non hanno evidenziato in maniera specifica gli asseriti profili di difformità delle copie versate in atti, rispetto agli originali.
Conseguentemente, il disconoscimento formulato non può essere ritenuto idoneo a privare di efficacia probatoria le copie depositate dalla società opposta.
3.3 – Peraltro, con riferimento alla prova del credito, deve evidenziarsi che parte opponente non ha né contestato di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta. Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato sia con riguardo alla sua fonte che con riferimento all'ammontare della pretesa.
Con riferimento a tali profili, pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
4 4 – Deve essere rigettato, altresì, il motivo di opposizione con cui è stata contestata la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo all'opposta, alla luce della mancata comunicazione della cessione del credito.
4.1 – Sul punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile sez. III,
11/04/2024, n. 9810).
4.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'omessa notificazione della cessione, lamentata da parte opponente, è del tutto irrilevante ai fini dell'efficacia della stessa e, dunque, non incide sulla titolarità del credito.
D'altra parte, l'opposta ha anche depositato la ricevuta di avvenuta consegna della nota trasmessa a mezzo raccomandata recapitata in data 03.10.2017, con cui è stata comunicata al debitore la cessione del credito in parola.
La doglianza sollevata da parte opponente, dunque, è del tutto priva di fondamento.
4.3 – Peraltro, deve essere rilevato, altresì, che i debitori non hanno tempestivamente contestato né l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra l'originaria creditrice, incorporata in e né l'inclusione del rapporto Controparte_2 Controparte_1 per cui è causa all'interno della citata operazione di cessione.
Del resto, la prova della titolarità del credito è stata fornita da parte opposta, attraverso il deposito dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 02.07.2015, riguardante la cessione di crediti in blocco avvenuta tra la BA (che ha incorporato Controparte_2
e In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in Parte_3 Controparte_1
caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una BA ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
5 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409); soltanto nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Pertanto, nel caso di specie, atteso che i debitori non hanno contestato l'inclusione del credito per cui è causa nell'atto di cessione all'interno dell'atto di opposizione, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la qualità di cessionaria opposta, in quanto il medesimo contiene specifici criteri di identificazione dei rapporti ceduti.
Peraltro, parte opposta ha prodotto, altresì, l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, depositato presso il Notaio , in cui è indicato il rapporto per cui è causa;
tale documento Persona_1
conferma la titolarità del credito in esame.
Con riferimento a tale profilo, pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
5 – L'ultimo motivo di opposizione riguarda la prescrizione del credito vantato dall'opposta.
Tale eccezione è del tutto priva di fondamento.
5.1 – In effetti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo BArio non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859)
In altri termini, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico
6 termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n. 4232).
5.2 – Alla luce di tale premessa, deve essere esclusa la prescrizione del credito in esame, atteso che dal contratto di finanziamento depositato da parte opposta si evince che le parti hanno pattuito la restituzione della somma mutuata in 120 rate mensili;
la prima rata è scaduta due mesi dopo l'erogazione dell'importo finanziato, avvenuta in data 20.02.2008; pertanto, l'ultima rata, da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, avrebbe dovuto essere versata nel 2018.
Atteso che la domanda in esame è stata avanzata, in via monitoria, in data 31.05.2021, il termine di prescrizione non può considerarsi scaduto.
Anche tale motivo di opposizione è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
6 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su un contratto validamente stipulato. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico degli opponenti, in solido, in favore della parte opposta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1089/2021 del
08.06.2021, di cui ribadisce l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
7 3. condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5168/2021 pendente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Cozzolino Angelo
[...] C.F._2
(C.F. ); C.F._3
OPPONENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Blandino Leonardo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito BArio, cassetta di sicurezza, apertura di credito BArio)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
15.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 31.05.2021, chiedeva Controparte_1 di ingiungere a e il pagamento di € 44.874,29, Parte_1 Parte_2
oltre interessi.
A sostegno della propria pretesa, esponeva che tale credito scaturiva dal contratto di finanziamento stipulato dai citati debitori in data 13.02.2008 con per l'importo Parte_3
1 di € 30.450,00; evidenziava che è stata incorporata in Parte_3 Controparte_2
e che quest'ultima ha ceduto in credito in questione a
[...] Controparte_1
Conseguentemente, in data 08.06.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1089/2021, notificato a e in data 01.07.2021. Parte_1 Parte_2
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 31.07.2021, e Parte_1 Parte_2
formulavano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto
[...]
segue:
• prescrizione del credito;
• mancata produzione degli originali del contratto di finanziamento;
• incertezza in ordine all'ammontare del credito;
• carenza della legittimazione attiva della per omessa notificazione ai debitori Controparte_1 dell'intervenuta cessione del credito.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.12.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 31.07.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
01.07.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 05.08.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale.
2 2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 21.02.2022, e conclusosi negativamente, come da verbale del 21.03.2022, depositato da parte opposta in data 02.11.2023.
2.2 – Atteso che la parte opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, l'opposizione è infondata.
Al riguardo, si rileva, anzitutto, che l'ammontare del credito vantato da parte opposta risulta provato mediante il deposito di idonea documentazione.
3.1 – Sul punto, si evidenzia, in primo luogo, che la creditrice ha prodotto, in fase monitoria,
l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risulta il credito in questione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla BA (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n. 14640).
Pertanto, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della BA (limitandosi a
3 ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2024,
n. 12818).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a formulare generiche contestazioni avverso l'estratto conto depositato dalla controparte e, pertanto, la documentazione depositata dall'opponente può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
3.2 – D'altra parte, occorre considerare che parte opposta ha prodotto, altresì, una copia del contratto di finanziamento da cui scaturisce la propria pretesa, sottoscritto dagli odierni opponenti e non disconosciuto dagli stessi.
Sul punto, si osserva che non merita accoglimento il motivo con cui parte opponente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha disconosciuto tale documentazione, prodotta in copia dalla CP_1
[...]
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/12/2009, n. 28096; Cassazione civile sez. VI,
03/02/2020, n. 2405; Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a contestare e impugnare genericamente la documentazione prodotta dall'istituto creditore, ma non hanno evidenziato in maniera specifica gli asseriti profili di difformità delle copie versate in atti, rispetto agli originali.
Conseguentemente, il disconoscimento formulato non può essere ritenuto idoneo a privare di efficacia probatoria le copie depositate dalla società opposta.
3.3 – Peraltro, con riferimento alla prova del credito, deve evidenziarsi che parte opponente non ha né contestato di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta. Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato sia con riguardo alla sua fonte che con riferimento all'ammontare della pretesa.
Con riferimento a tali profili, pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
4 4 – Deve essere rigettato, altresì, il motivo di opposizione con cui è stata contestata la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo all'opposta, alla luce della mancata comunicazione della cessione del credito.
4.1 – Sul punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile sez. III,
11/04/2024, n. 9810).
4.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'omessa notificazione della cessione, lamentata da parte opponente, è del tutto irrilevante ai fini dell'efficacia della stessa e, dunque, non incide sulla titolarità del credito.
D'altra parte, l'opposta ha anche depositato la ricevuta di avvenuta consegna della nota trasmessa a mezzo raccomandata recapitata in data 03.10.2017, con cui è stata comunicata al debitore la cessione del credito in parola.
La doglianza sollevata da parte opponente, dunque, è del tutto priva di fondamento.
4.3 – Peraltro, deve essere rilevato, altresì, che i debitori non hanno tempestivamente contestato né l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra l'originaria creditrice, incorporata in e né l'inclusione del rapporto Controparte_2 Controparte_1 per cui è causa all'interno della citata operazione di cessione.
Del resto, la prova della titolarità del credito è stata fornita da parte opposta, attraverso il deposito dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 02.07.2015, riguardante la cessione di crediti in blocco avvenuta tra la BA (che ha incorporato Controparte_2
e In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in Parte_3 Controparte_1
caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una BA ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
5 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409); soltanto nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Pertanto, nel caso di specie, atteso che i debitori non hanno contestato l'inclusione del credito per cui è causa nell'atto di cessione all'interno dell'atto di opposizione, la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la qualità di cessionaria opposta, in quanto il medesimo contiene specifici criteri di identificazione dei rapporti ceduti.
Peraltro, parte opposta ha prodotto, altresì, l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, depositato presso il Notaio , in cui è indicato il rapporto per cui è causa;
tale documento Persona_1
conferma la titolarità del credito in esame.
Con riferimento a tale profilo, pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
5 – L'ultimo motivo di opposizione riguarda la prescrizione del credito vantato dall'opposta.
Tale eccezione è del tutto priva di fondamento.
5.1 – In effetti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo BArio non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859)
In altri termini, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico
6 termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n. 4232).
5.2 – Alla luce di tale premessa, deve essere esclusa la prescrizione del credito in esame, atteso che dal contratto di finanziamento depositato da parte opposta si evince che le parti hanno pattuito la restituzione della somma mutuata in 120 rate mensili;
la prima rata è scaduta due mesi dopo l'erogazione dell'importo finanziato, avvenuta in data 20.02.2008; pertanto, l'ultima rata, da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, avrebbe dovuto essere versata nel 2018.
Atteso che la domanda in esame è stata avanzata, in via monitoria, in data 31.05.2021, il termine di prescrizione non può considerarsi scaduto.
Anche tale motivo di opposizione è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
6 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su un contratto validamente stipulato. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico degli opponenti, in solido, in favore della parte opposta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1089/2021 del
08.06.2021, di cui ribadisce l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
7 3. condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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