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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
LI OR RI, TO
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente assente alle ore 11.15.
Parte resistente Ag. delle Entrate si riporta agli scritti depositati.
Parte resistente ADER assente alle ore 11.15.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso Intimazione di pagamento n. 291 2024 90049631 13/000 notificato in data 12/04/2024 relativamente agli anni di imposta 2014 (Avviso di accertamento n. TY502DQ00272/2018), 2016 (Avviso di accertamento n. TY501DQ00276/2018), 2013
(Avviso di accertamento n. TY501DQ00537/2018) e 2015 (Avviso di accertamento n. TY501DQ00537/2018):
Deduce la infondatezza della pretesa tributaria assumendo diversi motivi di illegittimità in ordine a quanto accertato dall'Ufficio, concludendo per la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiedeva disporsi la compensazione delle spese, in relazione agli adottati sgravi/cancellazioni anagrafiche, che hanno interessato la totalità delle partite di ruolo intimate.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto con particolare alle osservazioni di parte resistente (agenzia delle entrate costituita), ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento il 29 Gennaio 2026.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE LV CR AN EP RE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
LI OR RI, TO
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004963113 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente assente alle ore 11.15.
Parte resistente Ag. delle Entrate si riporta agli scritti depositati.
Parte resistente ADER assente alle ore 11.15.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso Intimazione di pagamento n. 291 2024 90049631 13/000 notificato in data 12/04/2024 relativamente agli anni di imposta 2014 (Avviso di accertamento n. TY502DQ00272/2018), 2016 (Avviso di accertamento n. TY501DQ00276/2018), 2013
(Avviso di accertamento n. TY501DQ00537/2018) e 2015 (Avviso di accertamento n. TY501DQ00537/2018):
Deduce la infondatezza della pretesa tributaria assumendo diversi motivi di illegittimità in ordine a quanto accertato dall'Ufficio, concludendo per la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiedeva disporsi la compensazione delle spese, in relazione agli adottati sgravi/cancellazioni anagrafiche, che hanno interessato la totalità delle partite di ruolo intimate.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto con particolare alle osservazioni di parte resistente (agenzia delle entrate costituita), ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento il 29 Gennaio 2026.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE LV CR AN EP RE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente